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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 10740/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del 8.1.25 e vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSOTTA Giorgio, difesa dall'Avv. Annunziata Russillo RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 8.1.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha fatto precisare le conclusioni, disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente nella qualità di unica erede dell'avv. Cassotta, ha proposto opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso maturato dal predetto per l'attività professionale espletata in favore di CP_2
, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nell'ambito del procedimento
[...] civile R.G. n. 16078/2017 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. In particolare, rappresenta di aver depositato, in data 1.3.21, nell'ambito del Parte_1 predetto procedimento, istanza di liquidazione delle competenze e di aver, in seguito, ricevuto invito al deposito, entro il 30.12.23, dell'atto notorio attestante la sua condizione di unica erede, provvedendovi in data 7.3.23.
1 Sostiene, poi, di aver depositato, in data 10.2.23, istanza di revoca del provvedimento di rigetto della liquidazione, intanto emesso in data 3.2.23; a tale istanza faceva seguito un provvedimento del giudice di “non luogo a provvedere”, emesso in data 20.2.23 e depositato il 3.3.23 e, a detta della ricorrente, mai comunicato a mezzo pec dalla cancelleria al difensore.
Pertanto, parte ricorrente lamenta, sia la circostanza della mancata comunicazione del provvedimento di non luogo a provvedere, sia l'illegittimità del decreto di rigetto della liquidazione del 3.2.23, avverso il quale propone in tale sede opposizione, per aver il giudice omesso la puntuale verifica dei documenti già presenti nel fascicolo.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare e totalmente Controparte_1 assorbente, la tardività dell'opposizione proposta. Ciò premesso, deve ricordarsi che in base all'art. 84 del d.p.r. 115/02, contro il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa la opposizione di cui al successivo art. 170; in base, poi, all'art. 15 del d.lgs 150/11: “
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.”
Va, poi, ricordato che i provvedimenti di liquidazione della specie di quello di cui è causa hanno la forma del decreto motivato, con contenuto decisorio, e possono essere eliminati dal mondo giuridico attraverso un mezzo di contestazione tipicamente previsto, vale a dire l'opposizione ex art. 15 d. lgs. n. 150/2011: la loro caducazione, pertanto, è conseguenza della pronuncia che definisce tale giudizio.
Suddetti decreti, non avendo natura di volontaria giurisdizione, non sono modificabili o revocabili ex art. 742 c.p.c., né tale risultato potrebbe essere conseguito qualora si volesse, per analogia, applicare l'art. 177 c.p.c, il quale, al comma III n. 3, esclude la modificabilità delle ordinanze nei casi in cui la legge predisponga uno speciale mezzo di impugnazione, come nel caso di specie.
Deve, quindi, concludersi che i decreti di liquidazione sono impugnabili unicamente con il ricorso in opposizione di cui al d. lgs. 150/2011, nell'ambito di un giudizio pacificamente considerato autonomo e indipendente da quello nel quale sia stato emesso il decreto impugnato, non essendo, invece, contemplato lo strumento della revoca, da parte dello stesso giudice che lo abbia emesso.
Quanto alla tempestività dell'opposizione, il termine per l'impugnazione al decreto di liquidazione in caso di patrocinio a spese dello Stato è stato considerato finora quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso (…) va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di
2 procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del 2016)” (da ultimo Cass. civ., ord. 1369/2023). L'attuale formulazione dell'art. 15 d. lgs. 150/2011, come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che i giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione sono regolati dal rito semplificato di cognizione, laddove il termine “semplificato” ha sostituito il temine “sommario”; tuttavia, deve ritenersi invariato il termine di 30 gg per l'opposizione, qualora il decreto sia stato comunicato, visto che l'art. 281 terdecies c.p.c. prevede che la sentenza è “impugnabile nei modi ordinari” e, cioè, entro 30 giorni dalla notifica (cd. termine breve), ferma restando la nuova questione della possibilità di opporre il decreto entro sei mesi dal suo deposito, in assenza di comunicazione (c.d. termine lungo).
Nel caso di specie, tuttavia, visto il deposito del ricorso in data 8.3.24, il termine per l'opposizione deve intendersi spirato, in quanto, a prescindere dalla data di comunicazione del provvedimento del 3.2.23 (di cui non vi è traccia nel fascicolo) sono comunque trascorsi sei mesi dal suo deposito;
non ha, invece, rilevanza la emissione e la mancata comunicazione del provvedimento del 3.3.23 di “non luogo a provvedere”, che si pone come mero riscontro a un mezzo di contestazione inappropriato, per le ragioni sopra spiegate.
In ogni caso, deve supporsi che il decreto di rigetto fosse stato comunicato tempestivamente, visto il deposito della istanza di revoca del provvedimento di rigetto in data 10.2.23 (doc.8).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice:
- dichiara inammissibile il ricorso, in quanto tardivo;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, che CP_1 liquida ex DM 55/14 in € 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 8.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 10740/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del 8.1.25 e vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSOTTA Giorgio, difesa dall'Avv. Annunziata Russillo RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 8.1.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha fatto precisare le conclusioni, disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente nella qualità di unica erede dell'avv. Cassotta, ha proposto opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso maturato dal predetto per l'attività professionale espletata in favore di CP_2
, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nell'ambito del procedimento
[...] civile R.G. n. 16078/2017 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma. In particolare, rappresenta di aver depositato, in data 1.3.21, nell'ambito del Parte_1 predetto procedimento, istanza di liquidazione delle competenze e di aver, in seguito, ricevuto invito al deposito, entro il 30.12.23, dell'atto notorio attestante la sua condizione di unica erede, provvedendovi in data 7.3.23.
1 Sostiene, poi, di aver depositato, in data 10.2.23, istanza di revoca del provvedimento di rigetto della liquidazione, intanto emesso in data 3.2.23; a tale istanza faceva seguito un provvedimento del giudice di “non luogo a provvedere”, emesso in data 20.2.23 e depositato il 3.3.23 e, a detta della ricorrente, mai comunicato a mezzo pec dalla cancelleria al difensore.
Pertanto, parte ricorrente lamenta, sia la circostanza della mancata comunicazione del provvedimento di non luogo a provvedere, sia l'illegittimità del decreto di rigetto della liquidazione del 3.2.23, avverso il quale propone in tale sede opposizione, per aver il giudice omesso la puntuale verifica dei documenti già presenti nel fascicolo.
Si è costituito il , eccependo, in via preliminare e totalmente Controparte_1 assorbente, la tardività dell'opposizione proposta. Ciò premesso, deve ricordarsi che in base all'art. 84 del d.p.r. 115/02, contro il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa la opposizione di cui al successivo art. 170; in base, poi, all'art. 15 del d.lgs 150/11: “
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.”
Va, poi, ricordato che i provvedimenti di liquidazione della specie di quello di cui è causa hanno la forma del decreto motivato, con contenuto decisorio, e possono essere eliminati dal mondo giuridico attraverso un mezzo di contestazione tipicamente previsto, vale a dire l'opposizione ex art. 15 d. lgs. n. 150/2011: la loro caducazione, pertanto, è conseguenza della pronuncia che definisce tale giudizio.
Suddetti decreti, non avendo natura di volontaria giurisdizione, non sono modificabili o revocabili ex art. 742 c.p.c., né tale risultato potrebbe essere conseguito qualora si volesse, per analogia, applicare l'art. 177 c.p.c, il quale, al comma III n. 3, esclude la modificabilità delle ordinanze nei casi in cui la legge predisponga uno speciale mezzo di impugnazione, come nel caso di specie.
Deve, quindi, concludersi che i decreti di liquidazione sono impugnabili unicamente con il ricorso in opposizione di cui al d. lgs. 150/2011, nell'ambito di un giudizio pacificamente considerato autonomo e indipendente da quello nel quale sia stato emesso il decreto impugnato, non essendo, invece, contemplato lo strumento della revoca, da parte dello stesso giudice che lo abbia emesso.
Quanto alla tempestività dell'opposizione, il termine per l'impugnazione al decreto di liquidazione in caso di patrocinio a spese dello Stato è stato considerato finora quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso (…) va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di
2 procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del 2016)” (da ultimo Cass. civ., ord. 1369/2023). L'attuale formulazione dell'art. 15 d. lgs. 150/2011, come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che i giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione sono regolati dal rito semplificato di cognizione, laddove il termine “semplificato” ha sostituito il temine “sommario”; tuttavia, deve ritenersi invariato il termine di 30 gg per l'opposizione, qualora il decreto sia stato comunicato, visto che l'art. 281 terdecies c.p.c. prevede che la sentenza è “impugnabile nei modi ordinari” e, cioè, entro 30 giorni dalla notifica (cd. termine breve), ferma restando la nuova questione della possibilità di opporre il decreto entro sei mesi dal suo deposito, in assenza di comunicazione (c.d. termine lungo).
Nel caso di specie, tuttavia, visto il deposito del ricorso in data 8.3.24, il termine per l'opposizione deve intendersi spirato, in quanto, a prescindere dalla data di comunicazione del provvedimento del 3.2.23 (di cui non vi è traccia nel fascicolo) sono comunque trascorsi sei mesi dal suo deposito;
non ha, invece, rilevanza la emissione e la mancata comunicazione del provvedimento del 3.3.23 di “non luogo a provvedere”, che si pone come mero riscontro a un mezzo di contestazione inappropriato, per le ragioni sopra spiegate.
In ogni caso, deve supporsi che il decreto di rigetto fosse stato comunicato tempestivamente, visto il deposito della istanza di revoca del provvedimento di rigetto in data 10.2.23 (doc.8).
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice:
- dichiara inammissibile il ricorso, in quanto tardivo;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, che CP_1 liquida ex DM 55/14 in € 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 8.1.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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