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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 24/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MATRONE ELENA. RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Il Consigliere designato Manuela Velotti ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 10.01.2025; rilevato che il processo presupposto è il dichiarato dal tribunale di Reggio Controparte_2
Emilia con sentenza in data 22.1.2016; che lo stato passivo, al quale il ricorrente è stato ammesso, è stato reso esecutivo in data 21.03.2016, in seguito a insinuazione presentata il 19.02.2016; che il fallimento risulta chiuso in data 30.5.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente la durata di 8 anni;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 2 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 790,78, nei limiti del credito ammesso, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n.
16512/2020), esclusi ulteriori esborsi, che vanno provati esclusivamente tramite produzione di ricevuta telematica recante la specifica indicazione del nominativo del creditore;
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, a l'importo di € 790,78, oltre Parte_1 agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per spese e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Bologna, 28.03.2025 Il Consigliere designato
Manuela Velotti
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 24/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MATRONE ELENA. RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Il Consigliere designato Manuela Velotti ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 10.01.2025; rilevato che il processo presupposto è il dichiarato dal tribunale di Reggio Controparte_2
Emilia con sentenza in data 22.1.2016; che lo stato passivo, al quale il ricorrente è stato ammesso, è stato reso esecutivo in data 21.03.2016, in seguito a insinuazione presentata il 19.02.2016; che il fallimento risulta chiuso in data 30.5.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente la durata di 8 anni;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 2 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo all'istante la somma di € 790,78, nei limiti del credito ammesso, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n.
16512/2020), esclusi ulteriori esborsi, che vanno provati esclusivamente tramite produzione di ricevuta telematica recante la specifica indicazione del nominativo del creditore;
p.q.m.
pagina 1 di 2 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e Controparte_1 segg. Legge n.89/2001, a l'importo di € 790,78, oltre Parte_1 agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per spese e in € 250,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Bologna, 28.03.2025 Il Consigliere designato
Manuela Velotti
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