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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/09/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 93/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/09/2025, alle ore 9.40 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, il dott. in Pt_1 sostituzione dell'avv. Zanarello. Il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 telematicamente, dall'avv. Emanuele Zanarello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 13.10.2022 al 10.0.025 con contratto di lavoro a tempo determinato e C inquadramento al liv. , per sentirla condannare Parte_3 al pagamento della somma di euro 2.464,49, dovuta a titolo di retribuzione di gennaio 2025, festività, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e saldo del t.f.r., avendo egli già chiesto ed ottenuto un precedente decreto ingiuntivo per alcune quote di tale ultima voce. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale cfr. docc. 2 ss.]. In mancanza di diverse evidenze, deve presumersi che il lavoratore abbia lavorato per l'intera durata del rapporto, così maturando il credito per la mensilità del mese di gennaio 2025. L'estinzione del rapporto rende inoltre esigibile il t.f.r. e l'esame dei prospetti paga, letti anche alla luce dei conteggi depositati, dimostrano la sussistenza del credito per le spettanze di fine rapporto rivendicate. Tenuto conto dell'esame congiunto di prospetti paga e Ccnl, la quantificazione del dovuto, per la cifra di euro 2.464,49, è corretta e da essa non v'è motivo di discostarsi. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2.464,49 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Emanuele Zanarello. Gorizia, 15 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/09/2025, alle ore 9.40 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, il dott. in Pt_1 sostituzione dell'avv. Zanarello. Il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 telematicamente, dall'avv. Emanuele Zanarello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
CP_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, presso cui ha dedotto d'aver lavorato dal 13.10.2022 al 10.0.025 con contratto di lavoro a tempo determinato e C inquadramento al liv. , per sentirla condannare Parte_3 al pagamento della somma di euro 2.464,49, dovuta a titolo di retribuzione di gennaio 2025, festività, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e saldo del t.f.r., avendo egli già chiesto ed ottenuto un precedente decreto ingiuntivo per alcune quote di tale ultima voce. La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale cfr. docc. 2 ss.]. In mancanza di diverse evidenze, deve presumersi che il lavoratore abbia lavorato per l'intera durata del rapporto, così maturando il credito per la mensilità del mese di gennaio 2025. L'estinzione del rapporto rende inoltre esigibile il t.f.r. e l'esame dei prospetti paga, letti anche alla luce dei conteggi depositati, dimostrano la sussistenza del credito per le spettanze di fine rapporto rivendicate. Tenuto conto dell'esame congiunto di prospetti paga e Ccnl, la quantificazione del dovuto, per la cifra di euro 2.464,49, è corretta e da essa non v'è motivo di discostarsi. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 2.464,49 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Emanuele Zanarello. Gorizia, 15 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri