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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2902/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Parte_1
Avv. Maurizio Napolitano in Potenza alla Via del Popolo n. 2, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE- OPPONENTE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia Via Paolo
Emilio Taviani n. 170;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 07.10.2019, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.700/2019, (RGN
[...]
1459/2019), emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.07.2019 e notificato il 6.08.2019, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 41.425,90 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Parte opponente a fondamento dell'opposizione eccepiva l'inidoneità probatoria della documentazione posta a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (ex art. 633 cpc e ss.). Contestava il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, sosteneva l'inidoneità della documentazione posta a base dell'ingiunzione e nella
1 fattispecie degli estratti conto e contratti di finanziamento non idonei a provare l'esigibilità di un credito certo e liquido;
eccepiva, altresì, l'incertezza della somma ingiunta poiché non riscontrabile nella certificazione ex art. 50 TUB che riportava una debitoria di euro 36.934,65, somma che non ritrova riscontro alcuno nemmeno nei documenti posti a base del decreto ingiuntivo, ovvero contratti di finanziamento del 3.04.2015 e del 5.04.2015.
Assumeva, tra l'altro, che la cessione del credito della TI Banca in favore di non ha effetto nei confronti dell'opponente, debitore ceduto, poiché mai Controparte_2
comunicata. Contestava ancora gli interessi pretesi, come riportati negli estratti conto, perché in violazione dell'art. 1283 c.c., ne eccepiva l'anatocismo riportato nel calcolo degli stessi, ritenendoli usurari. Evidenziava, inoltre, che parte opponente non ha mai ricevuto la somma vantata e che all'epoca dei fatti era coniugata con , in regime di separazione CP_3
dei beni;
di non essere a conoscenza se la somma sia stata effettivamente erogata, riteneva che l'unico beneficiario sia stato il e presentava istanza di chiamata in causa di CP_3 quest'ultimo.
Concludeva, in via preliminare: per la chiamata in causa di;
nel merito: per CP_3
la dichiarazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e per la revoca dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Precisava che tra la società cedente e la interveniva un contratto di cessione e Controparte_1 quindi un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L.n. 130/1999 ed art. 58 TUB e gli obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione in G.U.. A seguito di tale cessione la società opposta è subentrata nella posizione creditoria ed è pienamente legittimata a stare in giudizio poiché titolare del diritto di credito vantato nei confronti di parte opponente. Evidenziava anche che con missiva del 6.11.2018 comunicava Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito oggetto del giudizio, (doc. n. 4 fascicolo monitorio).
Rappresentava che il contratto di finanziamento, oggetto di causa, veniva sottoscritto sia dalla sig.ra che dal sig. e il decreto ingiuntivo veniva richiesto nei confronti di Parte_1 CP_3
entrambi; che l'opposizione veniva proposta unicamente da parte opponente e non anche dal nei cui confronti il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo in data 10.10.2019 e per CP_3
tali ragioni si opponeva alla chiamata in causa del . CP_3
Rilevava l'assoluta idoneità della documentazione posta a base del giudizio monitorio ovvero dei contratti ed estratto conto da cui si evince il dettaglio degli importi dovuti.
2 L'estratto conto certifica l'esistenza del debito dal 6.06.2017, l'avvenuta erogazione del finanziamento in data 8.04.2015 nonché il pagamento di alcune rate del piano di ammortamento, le rate rimaste insolute, le spese e gli interessi addebitati. Di conseguenza il credito è provato ed è certo, liquido ed esigibile. Assumeva che non vi è stata alcuna violazione del tasso soglia a differenza di quanto sostenuto dall'opponente essendo i tassi pattuiti contrattualmente ben al di sotto della soglia di usura ex L.n. 108/1996, ed evidenziava l'assoluta genericità della contestazione relativa ai tassi d'interesse nonché il difetto di ogni riscontro probatorio
Concludeva, in via preliminare, per il rigetto della chiamata in causa del , e per la CP_3
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa, in favore della società opposta. Con vittoria delle spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 24.01.2020 sulle richieste delle parti il Giudice designato si riservava e con ordinanza del 27.01.2020, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, autorizzava la chiamata in causa del e assegnava alle CP_3
parti il termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione. All'udienza del
14.04.2021, il Giudice rilevata la mancata costituzione del , ne dichiarava la CP_3
contumacia, e riassegnava il termine di 15 giorni alla convenuta opposta per l'instaurazione di nuova procedura di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
All'udienza del 24.06.2022 su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183
VI c. cpc., prendeva atto dell'eccezione di disconoscimento avanzata da parte opponente con riferimento ai documenti prodotti in copia e invitava parte opposta a produrre i documenti in originale. All'udienza del 25.05.2023 parte opposta produceva i documenti richiesti in originale e il Giudice ne disponeva la custodia in cassaforte.
All'udienza del 23.06.2023, il Giudice, su istanza delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da è del tutto infondata e va rigettata. Parte_1
Tutte le eccezioni sollevate da parte opponente sono inconferenti, diversamente, il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta da parte opposta e, i motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati.
3 E' documentalmente provato che veniva concesso alla sig.ra e al sig. il Parte_1 CP_3
finanziamento per cui è causa, il cui contratto è prodotto in atti. veniva emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi ma solo la sig.ra presentava opposizione. Parte_1
La società opposta ha ampiamente dimostrato il proprio credito attraverso la documentazione contrattuale mentre, le eccezioni sollevate dall'opponente sono smentite dalla predetta documentazione e comunque si sono rilevate del tutto infondate e palesemente frustranee e generiche. La pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata dalla documentazione depositata dalla società opposta e i motivi di opposizione sono infondati, generici e non circostanziati, ed ogni eccezione sollevata è stata superata puntualmente dalla corposa produzione in atti, versata anche in originale.
Con numerosi documenti ha dimostrato l'esistenza del credito preteso Controparte_1 sia nell'an che nel quantum. La predetta società ha, infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi;
lo stesso istituto ha prodotto copia dell'atto di cessione di crediti poiché la
TI ha ceduto il proprio credito alla e tale cessione è stata pubblicata in CP_1
G.U. e comunicata con racc. a.r. del 6.11.2018 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) di contestuale intimazione di pagamento. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 15884/2019). Per quanto esposto l'eccezione sollevata da parte opposta in ordine all'inefficacia della cessione del credito è infondata.
In ordine all'usurarietà degli interessi applicati, essendo tale doglianza non corroborata da alcuna specifica produzione documentale, è da considerarsi del tutto generica e infondata.
Risulta per tabulas che nel contratto oggetto di causa il TAN contrattuale è dell'11,95%, e il
TAEG contrattuale è pari al 12,63%, ben al di sotto della soglia del 18,5125% indicata dalla
Banca d'Italia per le operazioni di crediti personali per il periodo di riferimento.
Si aggiunga che nel corso del giudizio parte opponente non ha mai proceduto al disconoscimento della propria sottoscrizione nel contratto depositato in originale e custodito in cassaforte così come aveva precedentemente formulato.
4 Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta.
Al rigetto consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 700/2019 (RGN
1459/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.07.2019 e notificato il 6.08.2019, e lo dichiara esecutivo;
- Condanna parte opponente , alle spese del giudizio, che si Parte_1
liquidano complessivamente in euro 2.906,00 oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t.
Così deciso in Potenza, 18.02.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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