TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SCLAFANI ROSSELLA
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Con provvedimento del 25.02.2025 l'Ill.mo Pt_1
Giudice, rilevato che il provvedimento è dell'Agenzia di CA e che seppure la sede di CA era indicata nel ricorso non risultava depositata la notifica alla stessa, onerava parte ricorrente di rinnovare la notifica disponendo, inoltre, la trattazione scritta dell'udienza dell'11.06.2025 con termine alle parti sino a 5 giorni prima della data di udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni.
In data 25.03.2025 questa difesa depositava le ricevute in formato .eml relative alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuate in data 25.07.2024 nonché gli indirizzi PEC dell' per la notifica degli atti giudiziari utilizzati a partire dall'8.03.2024. CP_1
Pertanto, con le presenti note scritte, questa difesa insiste nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni ivi rassegnate.
Inoltre, rappresenta che l' non risulta costituita anche se regolarmente citata. CP_1
Si chiede, quindi, che il Giudice ne dichiari la contumacia e che la causa venga posta in decisione con vittoria di compensi con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
In caso, invece, di eventuale costituzione della controparte successiva al deposito delle predette note di trattazione scritta, ci si oppone e si contesta, sin da ora, tutto quanto dedotto ed eccepito dalla stessa e si chiede un rinvio per discussione e decisione con termine per note. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.07.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di CA (d'ora in avanti, per Controparte_2 brevità, anche solo “ ”), per impugnare la comunicazione pervenuta in data 1.03.2024 di CP_1
Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n.07520848 con la quale è stata richiesta il pagamento della complessiva somma di €. 604,62 sostenendo che per il periodo dal
01/05/2022 al 31/07/2022, era stata corrisposta una prestazione di invalidità civile per il figlio non spettante per revoca della stessa a seguito giudizio medico legale. Per_1
Avverso tale provvedimento l'attuale ricorrente, in data 07.05.2024, aveva proposto depositato ricorso amministrativo, rigettato, in data 13.06.2024, dall perche “l'indebito è dovuto poiché CP_3 erogato due volte”.
Ha supporto del dedotto giudizio ha riferito che nel 2019 il minore , figlio Persona_2 dell'attuale ricorrente, era stato riconosciuto invalido civile per “disturbo specifico dell'apprendimento scolastico inquadrabile nell'ambito del disturbo misto dell'abilità scolastiche
(dislessia severa, disortografia e discalculia)”.
In data 28.04.2022, il minore veniva sottoposto a visita di revisione e con comunicazioni trasmesse a mezzo raccomandate e ricevute in data 27.05.2022 (verbale di sospensione e verbale di revoca), la commissione medica lo riconosceva non invalido civile, in data 04.10.2022 i Sig.ri e Parte_1
, depositavano ex art. 445 bis c.p.c. ed il CTU nominato riconosceva il minore “affetto Parte_2 da Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.”
In data 12.02.2024 il Sig. riceveva comunicazione di liquidazione da parte dell' per un Pt_1 CP_1 totale di €.4.797,23 con decorrenza 01.05.2022, e in data 01.03.2024 riceveva il provvedimento di recupero di indebito del 19.02.2024 cat. INVCIV n.07520848 con il quale veniva richiesto allo CP_1 stesso il pagamento della complessiva somma di €. 604,62.
L' ha motivato il rigetto asserendo che il minore avrebbe percepito due volte CP_1 Persona_2 le mensilità di maggio 2022 e giugno 2022, ha richiamato l'art. 52 (Prestazioni indebite) della Legge
9 marzo 1989, n. 88 e l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.
L' , sebbene regolarmente vocato, non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale, all'udienza del 21.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
* Il ricorso è fondato per i motivi appresso indicati.
Secondo quanto documentato da parte ricorrente era titolare della cat. INVCIV Persona_2
n.07520848, in data 28.04.2022, veniva sottoposto a visita di revisione, all'esito della quale veniva revocata con comunicazioni trasmesse a mezzo raccomandate ricevute in data 27.05.2022.
Impugnato tale giudizio innanzi al Tribunale di CA ed esperito giudizio di accertamento a seguito di ATP veniva riconosciuto che il minore era “affetto da Disturbo Specifico dell'Apprendimento
(DSA), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, ed in conseguenza di ciò
l' , dapprima, in data 12.02.2024 comunicava l'importo della liquidazione per un totale di CP_1
€.4.797,23 con decorrenza 01.05.2022, e successivamente in data 01.03.2024 il provvedimento di recupero di indebito . CP_1
Bisogna anche evidenziare che mentre nella richiesta di indebito l' giustificava il recupero CP_1 deducendo la prestazione non era dovuta per revoca, mentre nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo asseriva che era stato percepito due volte le mensilità di maggio e giugno 2022.
Appare utile richiamare i principi giurisprudenziali consolidatesi in materia di indebito assistenziale applicabili alla fattispecie in esame, avuto riguardo alla tipologia di prestazioni che vengono in rilievo
(pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento).
In tale settore si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.n.
11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione asseritamente non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, essendo i conteggi effettuati dalla stessa . CP_1
L' rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo. CP_1
Va, dunque, accolto il ricorso e dichiarata l'irripetibilità delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'RI.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti pagamenti in relazione alla CP_1 sua pensione cat. INVCIV n.07520848, per il periodo da maggio 2022 a giugno 2022, con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'RI che liquida in complessivi CP_1
€ 600,00 per compensi professionali,
- le spese del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
CA, 15 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini