Ordinanza presidenziale 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Decreto cautelare 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GP ET s.s.d. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi M. Angeletti e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Briccarello in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL FI PA s.s.d. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Sara Richetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale del 24.04.2025, n. 2499, con la quale Città di Torino ha preso atto che per l’impianto sportivo sito in Torino, via San Paolo n. 160, è terminata la procedura propedeutica alla fase negoziale di competenza circoscrizionale e ha individuato come concessionario la EL FI PA s.s.d. a.r.l.;
- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui in particolare:
a) il verbale della seduta del 24.03.2025, nella parte in cui la Commissione istituita a norma della delibera della Giunta comunale di Torino n. 691/2023 ha ritenuto che “le migliorie progettuali proposte da EL FI risultano superiori a quelle proposte da GPA con un’ampiezza superiore di quanto le migliorie economiche proposte da quest’ultima siano superiori rispetto a EL FI”;
b) la nota del Responsabile del procedimento del 9.12.2024, recante la richiesta alle società sportive proponenti di formulare le migliorie economiche e progettuali rispetto ai progetti presentati a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, nella parte in cui non ha specificato i relativi criteri di valutazione;
c) la nota del Responsabile del procedimento in data 27.9.2024, pubblicata il 7.10.2024, recante la comunicazione di avvenuta presentazione del progetto da parte della EL FI PA s.s.d. a.r.l., nella parte in cui non ha specificato i criteri di valutazione della proposta;
d) il verbale della Commissione relativo alla seduta del 26.7.2024, nella parte in cui ha dato atto di aver proceduto “alla verifica dei presupposti richiesti nel provvedimento deliberativo n. 691: assenza di situazioni debitorie definitivamente accertate nei confronti dell’Ente”;
e) tutti gli altri verbali della suddetta Commissione relativamente alla verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura e di valutazione della proposta progettuale della EL FI PA;
f) la deliberazione di Giunta comunale di Torino del 7.11.2023, n. 691, nella parte in cui non ha individuato criteri ed eventuali sub-criteri di valutazione delle proposte formulate dagli operatori economici a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021;
nonché per la conseguente declaratoria
di nullità, invalidità e/o inefficacia della convenzione/contratto eventualmente stipulata dalla Città di Torino con la controinteressata EL FI PA s.s.d. a.r.l.;
per l’accertamento del diritto
della GP ET s.s.d. a.r.l. ad ottenere l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo in Torino, via San Paolo n. 160, e/o a subentrare nella relativa convenzione/contratto che fosse nel frattempo eventualmente stipulata dalla Città di Torino con la EL FI PA s.s.d. a.r.l., e/o comunque a subentrare nell’affidamento che fosse già stato avviato;
e per la condanna
della Città di Torino al risarcimento del danno in forma specifica tramite l’assegnazione della concessione a (e alla stipulazione della convenzione/contratto con) la GP ET s.s.d. a.r.l. – che dichiara di volervi subentrare – o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
con contestuale istanza/ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a.
per conseguire: - l’annullamento del provvedimento della Città di Torino del 3.06.2025, recante il diniego parziale di ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 15.05.2025; - e, per l’effetto, l’accertamento del diritto della ricorrente medesima a ottenere copia integrale e non oscurata degli atti e documenti stessi (meglio indicati al paragrafo F del ricorso), già richiesti con la suddetta istanza di accesso agli atti del 15.05.2025, nonché l’ordine alla Città di Torino di fornire alla ricorrente copia di tali atti e documenti entro un breve termine assegnando;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 04/07/2025:
per l'annullamento
di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso del 5.6.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25/09/2025:
per l'annullamento
di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso del 5.6.2025;
nonché
delle note del Comune di Torino in data 22.9.2025, avente ad oggetto “Risposta a nota del 2 settembre 2025 Studio Barosio”, e in data 22.9.2025, prot. n. 2375, entrambe nella parte in cui si “richiede [alla EL FI] di presentare un nuovo PEF, corredato da idonea relazione”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EL FI PA s.s.d. a.r.l. e del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. ET NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con comunicazione del 27 settembre 2024 il Comune resistente ha dato avviso che il progetto presentato dalla controinteressata, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021, “ per la riqualificazione e contestuale affidamento diretto della concessione dell’impianto sportivo comunale sito in via San Paolo 160 ” è stato valutato di interesse pubblico dalla Commissione prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 7 novembre 2023 (recante “ Linee guida in materia di applicazione della disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 in materia di valorizzazione e gestione degli impianti sportivi suscettibili di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, la cui gestione è destinata a favorire l’aggregazione e l’inclusione giovanile e sociale. Approvazione ”).
In particolare, nella predetta comunicazione veniva specificato che, al fine di garantire il rispetto dei principi eurounitari nell’affidamento a terzi di beni e impianti pubblici, “ […] Qualora nel termine sopra indicato pervengano altri progetti per lo stesso impianto, essi saranno esaminati secondo apposita istruttoria. Nel caso in cui anch’essi siano valutati di interesse pubblico, i proponenti saranno chiamati a formulare, entro i 10 (dieci) giorni successivi, le ritenute migliorie progettuali ed economiche […] ”.
Essendo pervenuto un progetto per lo stesso impianto anche da parte della ricorrente, riconosciuto di interesse pubblico dalla Commissione nella seduta del 21 novembre 2024, con nota del 9 dicembre 2024 il Comune resistente ha chiesto alla ricorrente e alla controinteressata di proporre delle migliorie progettuali ed economiche sulla base degli appositi moduli allegati alla predetta nota. In tale circostanza, è stato specificato che “ La Commissione analizzerà separatamente miglioria economica e progettuale, dando nel confronto pari valore ad una e all’altra. I due aspetti saranno oggetto di separato confronto fra le proposte e l’esito finale deriverà dalla somma dei due giudizi separatamente attribuiti” .
Con determinazione dirigenziale n. 2499 del 24 aprile 2025 il Comune resistente, sulla base del giudizio espresso dalla Commissione nella seduta del 24 marzo 2025 (“ …le migliorie progettuali proposte da EL FI risultano superiori a quelle proposte da GPA con un’ampiezza superiore di quanto le migliorie economiche proposte da quest’ultima siano superiori rispetto a EL FI… ”), ha individuato come concessionaria dell’impianto sito in via San Paolo n. 160 la controinteressata.
Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione, il loro annullamento e l’accoglimento delle domande specificate in epigrafe. Unitamente al ricorso è stata altresì proposta domanda incidentale di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a., con la quale la ricorrente ha richiesto l’esibizione di copia integrale e non oscurata dei documenti richiesti con l’istanza del 15 maggio 2025, trasmessi solo in parte dal Comune resistente con nota del 3 giugno 2025.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 275/2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
In riforma di tale provvedimento, su appello proposto dalla controinteressata, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 3083/2025, ritenendo che alla data dell’udienza per la discussione dell’istanza cautelare non risultavano rispettati i termini di costituzione dell’appellante in ragione del vizio del procedimento notificatorio del ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata resistendo al ricorso.
All’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione della domanda incidentale di accesso, questa Sezione, con ordinanza n. 1351/2025 – “ Rilevato e considerato che: - la ricorrente, a seguito della produzione documentale del Comune resistente nel presente giudizio, ha richiesto in udienza la declaratoria della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda incidentale di accesso agli atti proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., insistendo nella richiesta di condanna a suo favore delle spese della presente fase processuale; - il Comune resistente e la controinteressata hanno aderito in udienza alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso, chiedendo la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale […] ” – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., rinviando la regolazione delle spese di tale fase alla presente sentenza.
La ricorrente ha presentato due ricorsi per motivi aggiunti introducendo nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, formulando altresì con il secondo ricorso per motivi aggiunti domanda cautelare.
All’udienza camerale del 15 ottobre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, a fronte dell’impegno della controinteressata di non procedere con la realizzazione di alcuna opera fino alla definizione del giudizio di merito di primo grado e dell’adesione del Comune resistente.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione affermando che il Comune resistente avrebbe dovuto escludere la controinteressata dalla gara per non essere quest’ultima in possesso del requisito dell’“ assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’Ente ”, previsto dalla delibera della Giunta Comunale n. 691 del 7 novembre 2023 (avente ad oggetto “ Linee guida in materia di applicazione della disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 in materia di valorizzazione e gestione degli impianti sportivi suscettibili di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, la cui gestione è destinata a favorire l’aggregazione e l’inclusione giovanile e sociale. Approvazione ”).
In particolare, la ricorrente sostiene che vi sarebbe una stretta contiguità tra la società controinteressata (“EL FI PA”) e la società gestrice uscente dell’impianto (“NO”), la quale risulterebbe avere un’esposizione debitoria nei confronti del Comune di Torino pari ad euro 256.000,00.
1.1. In via preliminare, il Comune resistente ha eccepito nella memoria di replica l’inammissibilità del motivo per avere la ricorrente omesso di impugnare tempestivamente “… gli esiti della prima fase riportati nel verbale 26 luglio 2024 in cui la Commissione dichiara l’ammissione del progetto di EL FI, ovvero – come termine ultimo – la nota RUP 27/09/2024 (doc. 5 GP), contenente i dati essenziali del progetto di quest’ultima ”.
L’eccezione è infondata.
L’interesse e la legittimazione alla contestazione della sussistenza di un requisito di ammissione del progetto della controinteressata sono sorti in capo alla ricorrente solamente a seguito della determinazione del Comune resistente impugnata con la quale la prima è stata individuata, a conclusione della procedura comparativa, quale concessionaria dell’impianto sportivo. In tale momento, infatti, si è concretizzata e attualizzata la lesione alla posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Nessuna decadenza può pertanto ritenersi maturata nel caso di specie nei confronti della ricorrente.
1.2. Passando all’esame del merito della censura, il motivo deve ritenersi infondato.
Occorre premettere che sia la NO (attuale gestrice dell’impianto) che la EL FI PA (controinteressata) sono società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, ovvero società di capitali disciplinate dal codice civile, salvo per le disposizioni speciali previste per gli enti sportivi (cfr. d.lgs. n. 36/2021, avente ad oggetto “ Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” , in particolare titolo II, capo I).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio – trattandosi di società di capitali cui si applica il relativo regime di responsabilità limitata dei soci e lo schermo della personalità giuridica – la circostanza che uno dei soci di “NO” sia anche socio e amministratore unico di “EL FI PA” e l’eventuale svolgimento da parte di entrambe le società di attività nel medesimo impianto sportivo non possono comportare, di per sé, il venire meno della loro distinta soggettività giuridica e non consentono pertanto di ritenere che l’esposizione debitoria verso il Comune di Torino della prima si “trasmetta” alla seconda.
Ed invero, per arrivare a diversa conclusione non è sufficiente dimostrare un collegamento tra i due enti, ma è necessario fornire la dimostrazione della sussistenza di un vero e proprio abuso dell’utilizzo dello strumento della personalità giuridica tale da fare ritenere che di fatto le società in questione non operino mediante i normali meccanismi societari previsti anche a tutela dei rispettivi creditori.
Una tale dimostrazione, tuttavia, non può ricavarsi di per sé dagli elementi dedotti dalla ricorrente, con la conseguenza che, in base a quanto emerge dagli atti di causa, non si può “estendere” alla controinteressata – ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura – l’esposizione debitoria gravante sulla società gestrice uscente dell’impianto, fermo restando che spetta all’Amministrazione resistente tutelare la sua posizione creditoria e verificare che non vi siano abusi od elusioni che possano comprometterla.
2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente denuncia la non sostenibilità economica – sulla base del piano economico finanziario (PEF) presentato – della miglioria proposta dalla controinteressata di cui alla lett. a) del modello di offerta (“ progetti con le scuole di ogni ordine e grado ”) e consistente nell’impegno “ …a garantire per un numero di giornate pari a 200 ogni anno l’apertura all’impianto, in modo esclusivo e gratuito, a scuole di ogni ordine e grado sulla base di accordi con i relativi istituti, con modalità da concordare con la Circoscrizione ”.
Il motivo deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.
Si deve innanzitutto premettere che non risultano condivisibili le difese del Comune resistente secondo le quali la sostenibilità economica delle proposte migliorative non avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione nella fase del confronto concorrenziale, ma nella successiva fase di sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario mediante la richiesta a quest’ultimo dell’aggiornamento del PEF.
Le proposte migliorative, infatti, incidono sull’attribuzione del punteggio comparativo e sull’individuazione del concessionario ed è nella fase del confronto tra le offerte, prima dell’aggiudicazione, che deve essere valutata la loro sostenibilità. Diversamente opinando, si consentirebbe ad un partecipante di formulare una proposta migliorativa al fine di ottenere un punteggio più alto rispetto agli altri concorrenti e l’affidamento della concessione senza preoccuparsi della sostenibilità economica di quanto proposto, con conseguente distorsione del confronto concorrenziale tra le offerte.
Peraltro, occorre sottolineare che la proposta migliorativa in questione ha inciso fortemente sul punteggio comparativo attribuito dalla Commissione (per un fattore pari a 20, il più alto di tutti gli elementi valutati per le migliorie progettuali), avendo la controinteressata garantito l’apertura dell’impianto “in modo esclusivo e gratuito” alle scuole di ogni ordine e grado per un numero di 200 giornate all’anno, pari a più della metà della durata della concessione e venti volte superiore rispetto a quello proposto dalla ricorrente. Ad avviso del Collegio, tali aspetti avrebbero richiesto un approfondimento sulla sostenibilità economica della proposta migliorativa della controinteressata da svolgere in sede di confronto concorrenziale tra le offerte e non in un momento successivo, ad aggiudicazione già avvenuta.
Ciò premesso, la ricorrente ha fornito in giudizio, sulla base dell’analisi del PEF presentato dalla controinteressata, elementi obiettivi sufficienti a fare dubitare della complessiva sostenibilità economica della proposta migliorativa di quest’ultima. A fronte delle specifiche deduzioni e dei conteggi sulle voci dei costi e dei ricavi allegati dalla ricorrente, infatti, il Comune resistente e la controinteressata non hanno fornito puntuali repliche idonee a superare i dubbi sulla sostenibilità economica della proposta migliorativa di quest’ultima.
In particolare, non assume rilievo la circostanze dedotta dalla difesa del Comune resistente secondo la quale le giornate che verranno effettivamente richieste dalle scuole potrebbero essere in numero inferiore rispetto a quello proposto dalla controinteressata, in quanto la sostenibilità economica dell’offerta deve riguardare il numero massimo di giornate che il partecipante si è impegnato a garantire, posto che è su questo dato che viene attribuito il punteggio e non su quello (non conosciuto al momento della procedura) dell’effettivo utilizzo dell’impianto da parte delle scuole.
Né risulta condivisibile l’affermazione della controinteressata secondo la quale le giornate offerte si riferirebbero solamente all’orario scolastico e quindi alla mattina, considerato, da un lato, che tale limitazione non è in alcun modo specificata nella proposta migliorativa (nella quale si parla di “ numero di giornate pari a… ” ed “ in modo esclusivo e gratuito ”), e dall’altro, che gli orari scolastici delle scuole di ogni ordine e grado non sono necessariamente limitati al mattino.
In base alle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo per non avere il Comune resistente verificato in sede di attribuzione del punteggio e di individuazione del concessionario la sostenibilità economica della proposta migliorativa della controinteressata di cui alla lett. a) del modello di offerta (“ progetti con le scuole di ogni ordine e grado ”). Ne consegue l’obbligo per l’Amministrazione resistente di rinnovare la valutazione dell’attribuzione del punteggio comparativo relativo alle migliorie progettuali di cui alla richiamata lett. a) del modello di offerta, verificando la sostenibilità economica di quella proposta dalla controinteressata.
3. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta, per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione l’attribuzione del punteggio comparativo effettuata dalla Commissione con riguardo alla miglioria progettuale di cui alla lett. b) del modello di offerta (“ progetto Estate ragazzi ”).
In particolare, la ricorrente afferma che la Commissione, nel comparare il numero giornaliero di partecipanti ai progetti “estate ragazzi”, non avrebbe dovuto suddividere il numero massimo di ragazzi/e indicato nella sua proposta (“250 a settimana”) per i sei giorni settimanali di funzionamento dell’impianto, in quanto il servizio viene erogato in turni settimanali e, di conseguenza, il numero indicato avrebbe dovuto essere inteso come riferito ad ogni giorno di ciascuna settimana del periodo estivo di durata del progetto. Risulterebbe pertanto errato il numero di partecipanti utilizzato dalla Commissione nel calcolo per ottenere il fattore di comparazione (“42” al posto di “250”) e il conseguente punteggio attribuito.
Anche tale motivo deve ritenersi fondato.
Occorre premettere che il modulo di offerta da compilare per la proposta non specificava a quale parametro doveva ritenersi riferito il numero massimo di ragazzi/e partecipanti al progetto “Estate ragazzi” (“…il proponente si rende disponibile ad avviare ogni anno l’attività a partire dal…. (indicare giorni e mese) e termine al…..Le attività potranno riguardare fino ad un numero di….ragazzi/e […] ”).
A fronte di tale formulazione letterale, la ricorrente ha indicato “ 250 a settimana ragazzi/e ” mentre la controinteressata ha indicato “ 120 ragazzi/e ”, senza ulteriori specificazioni (quanto eventualmente riferito in sede di “chiarimenti” non può invece assumere rilievo in quanto, da un lato, l’offerta non può essere modificata o integrata successivamente in sede di gara, e dall’altro, non è stata prodotta alcuna richiesta scritta di chiarimenti rivolta dal Comune alla controinteressata, richiesta che, se vi fosse stata, avrebbe comunque semmai dovuto essere rivolta ad entrambe le partecipanti per il principio di parità di trattamento, a fronte di una non chiara formulazione del modulo di offerta relativo alla proposta progettuale).
Ciò premesso, in riferimento all’offerta della controinteressata, la Commissione ha ritenuto che l’indicazione di “ 120 ragazzi/e ”, priva di specificazioni, dovesse essere riferita al numero massimo per ogni giorno di attività, sebbene a livello puramente letterale il parametro temporale indicato nel periodo immediatamente precedente fosse quello dell’intero periodo estivo di riferimento. Tale interpretazione, seguita dalla Commissione, deve ritenersi ragionevole in quanto la suddivisione del numero di partecipanti indicato per il numero di giorni riferiti all’intero periodo estivo di attività avrebbe comportato un risultato del tutto sproporzionato per difetto in relazione al servizio di cui si tratta.
Con riferimento invece alla proposta della ricorrente, la Commissione ha ritenuto di dovere suddividere il numero di partecipanti indicato per i sei giorni settimanali di funzionamento dell’impianto in quanto tale numero era stata affiancato dalla dizione “a settimana”.
Ad avviso del Collegio, tale interpretazione dell’offerta della ricorrente non risulta condivisibile.
A fronte dell’assenza nel modulo di offerta di un parametro cui raffrontare il numero di partecipanti, la specificazione della ricorrente appare, da un lato, giustificata dall’evitare che quel numero potesse essere rapportato all’intero periodo estivo di attività, e dall’altro, riferibile al parametro che viene comunemente utilizzato per l’erogazione del servizio “estate ragazzi”, ossia il turno settimanale nel quale tutti i ragazzi/e partecipanti inclusi in tale turno usufruiscono dell’impianto ogni giorno della relativa settimana. Pertanto, l’operazione di suddividere il numero di partecipanti indicato dalla ricorrente nel modulo di offerta per i giorni della settimana di funzionamento dell’impianto risulta non coerente con le comuni modalità di svolgimento del servizio (con turni settimanali e non giornalieri), peraltro adottate anche nell’impianto sportivo oggetto della procedura e nel progetto “Estate ragazzi” organizzato dallo stesso Comune resistente (cfr. docc. 24 e 43 ricorrente).
Per gli stessi motivi, non risulta condivisibile la difesa della controinteressata secondo la quale, se si dovesse effettuare il conteggio su base settimanale, allora si dovrebbe moltiplicare il numero indicato dalla stessa (senza specificazioni) per il numero di giorni della settimana, atteso che, sulla base delle comuni modalità di svolgimento del servizio “estate ragazzi” (non diversamente specificate negli atti della procedura), l’iscrizione di un utente non viene effettuata per un solo giorno della settimana.
Sulla scorta dei rilievi suesposti, la soluzione più ragionevole ed aderente alla formulazione delle offerte è quella di ritenere che entrambe le indicazioni numeriche fornite nelle proposte progettuali delle partecipanti non debbano essere né divise né moltiplicate per i giorni della settimana, ma debbano essere considerate come riferite al numero massimo di partecipanti per ogni giorno di ciascun turno di erogazione del servizio.
Da ciò discende l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio comparativo riguardante la miglioria progettuale di cui alla lett. b) del modello di offerta (“ progetto Estate ragazzi ”), con conseguente obbligo del Comune resistente di rinnovare la fase procedimentale relativa a tale attribuzione nel rispetto degli effetti conformativi scaturenti dalla presente sentenza.
4. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente censura le seguenti affermazioni della Commissione contenute nel verbale della seduta del 24 marzo 2025 (pagg. 7 e 8): “ Questa differenza a favore di EL FI sarebbe ancora maggiore se, come un criterio rigoroso esigerebbe, il rilievo dei fattori relativi alla rete territoriale e agli spazi dedicati a eventi ed iniziative cittadine fossero considerati di minor rilievo (e conseguente ponderazione inferiore) rispetto agli altri fattori relativi alle migliorie progettuali...Non è stato peraltro necessario soffermarsi su tali aspetti dal momento che tale considerazione non avrebbe modificato l’esito della selezione, ma soltanto l’ampiezza del relativo divario ”.
La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse in relazione a tale motivo di ricorso essendo risultato il progetto della ricorrente comparativamente migliore di quello della controinteressata sia per la proposta progettuale relativa alla “rete territoriale dei servizi” sia per quella relativa alla “riserva di spese per eventi o iniziative cittadine” (cfr. verbale della seduta della Commissione del 24 marzo 2025, pag. 7).
L’eccezione deve ritenersi fondata.
Le censurate affermazioni svolte dalla Commissione in “ obiter ” sui possibili esiti di un’eventuale applicazione di un diverso criterio di valutazione non hanno inciso in concreto sul fattore di comparazione attribuito in favore del progetto della ricorrente per le proposte migliorative in questione. Di conseguenza, non essendo stata tale attribuzione di punteggio oggetto di ricorso incidentale, non è ravvisabile un interesse concreto in capo alla ricorrente all’annullamento del verbale impugnato nella parte censurata con il motivo in esame, non comportando il domandato effetto demolitorio alcuna modifica al punteggio comparativo attribuito ai progetti e al conseguente risultato finale.
Il motivo deve pertanto ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
5. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte e chiede la rinnovazione della procedura.
Essendo stato tale motivo proposto espressamente in via subordinata, l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo determinano il venire meno dell’interesse alla sua decisione, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5/2015).
6. Con il primo ricorso per motivi aggiunti (VI motivo) e con il secondo ricorso per motivi aggiunti (VII motivo), che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente afferma che la controinteressata avrebbe indicato nel suo progetto, quali soggetti cui sarebbe stato affidato lo svolgimento delle attività sportive del taekwondo e del karate , delle associazioni sportive delle quali non si sarebbe potuta avvalere, avendo queste ultime stipulato un accordo di collaborazione esclusiva con la ricorrente. Tale erronea indicazione avrebbe dovuto comportare il mancato riconoscimento dell’interesse pubblico al progetto della controinteressata e la sua non ammissione alla fase comparativa o quantomeno avrebbe dovuto impedire di ritenere tale progetto preferibile rispetto a quello della ricorrente.
I motivi devono ritenersi infondati.
In disparte la qualificazione giuridica dell’accordo intervenuto tra la ricorrente e le associazioni sportive in questione, risulta dirimente, ad avviso del Collegio, la circostanza che le censurate indicazioni contenute nel progetto della controinteressata, da un lato, non risultano di per sé avere inciso sulla valutazione dell’interesse pubblico del progetto – tenuto conto che i criteri elencati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 7 novembre 2023 per tale valutazione (cfr. pagg. 3 e 4) non fanno riferimento ai soggetti di cui il proponente si intende avvalere nell’erogazione dei servizi – e dall’altro lato, non sono state oggetto della valutazione comparative tra le offerte (cfr. modulo di offerta delle migliorie progettuali) e, di conseguenza, non risultano avere avuto effetti sul punteggio attribuito.
7. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti (VIII motivo) la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 691 del 7.11.2023 in quanto il progetto della controinteressata non sarebbe stato accompagnato da un PEF valido, risultando privo di firma.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della produzione in giudizio del documento recante il timbro della Città di Torino con la data di ricezione (15 luglio 2024) e il numero di protocollo e avente ad oggetto il “ Progetto preliminare Centro Sportivo FI, via San Paolo 160 - Torino ” della controinteressata, di cui fa parte anche il “ Piano di fattibilità economico finanziario - (Studio..) ”, datato e sottoscritto (cfr. doc. 25 resistente e docc. 9 e 10 controinteressata).
8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, devono ritenersi fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione. Devono invece essere respinti il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Non risultando, sulla base degli atti e di quanto riferito dalle resistenti, che sia intervenuta la stipulazione del contratto tra il Comune resistente e la controinteressata, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di declaratoria di inefficacia di quest’ultimo.
9. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico del Comune resistente e della controinteressata, come liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della fase processuale relativa all’istanza incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione;
b) respinge il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
c) condanna in solido il Comune resistente e la controinteressata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NO | EL RO |
IL SEGRETARIO