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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11775/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11775/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Caruso Parte_1
Attore
contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Zurich Versicherungs – Gesellschaft, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali
Convenuti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
Per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025 (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis attesa l'assenza di contestazioni sulla totale pagina 1 di 16 responsabilità del sinistro a carico di accogliere le domande, tutte, formulate in Controparte_2 atti e da aversi qui per espressamente richiamate e trascritte, evidenziando, in ordine al quantum che
l'importo del risarcimento da lesioni per il danno subito da calcolato secondo le Parte_1 risultanze della CTU (anche riguardo alle spese mediche) e con applicazione della tabella Unica
Nazionale, ammonta ad € 47.4991,29, ovvero quel più o quel meno ritento di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (19.01.2021) al soddisfo - da detrarsi l'acconto versato.
Condanna di controparte alla rifusione delle spese di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario e rimborso delle spese tecniche di CTU e CT (di cui si depositano le fatture emesse dopo la scorsa udienza)”.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, In tesi RIGETTARE la domanda attorea perché infondata e non provata e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
e nel contempo, dichiarare la somma di euro
25.957,90, già corrisposta dalla Compagnia, integralmente congrua e satisfattiva. Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e competenze legali in favore dell'odierna convenuta. In ipotesi denegata, DETERMINARE, previo espletamento di ctu medico legale, la congrua quantificazione dei postumi nonché la congruità e necessità delle spese mediche direttamente riferibili agli esiti dei postumi così accertati;
e ciò tenendo conto delle preesistenze. All'uopo respingendo ogni diversa domanda perché infondata, non provata e non giustificata;
sia a titolo di danno personale (danno morale, personalizzazione del danno), sia a titolo di danno patrimoniale. In ipotesi di accoglimento parziale del petitum attoreo, con pronuncia di compensazione delle spese di lite. All'uopo invochiamo i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3438/2016 ove è stata disposta la compensazione delle spese, assumendo che la nozione di soccombenza reciproca sottende – anche –
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (oltre all'accoglimento parziale di alcune domande – anche contrapposte tra di loro e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo), allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. anche sentenza Tribunale di Firenze n. 1501/2017)”.
In Fatto ed in Diritto
In fatto
pagina 2 di 16 Il sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] in persona del suo procuratore, il sig. Controparte_1 nonché la Compagnia Assicuratrice ZURICH VERSICHERUNGS – Controparte_2
GESELLSCHAFT, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare la responsabilità del sig. nel sinistro che lo vedeva coinvolto verificatosi in data 19 ottobre 2021, alle ore Controparte_2
11,30/12,00 circa.
Il sig. ha assunto che, in quelle circostanze di tempo, si trovava in Firenze a bordo del suo Pt_1 scooter, tg. EH83674, all'incrocio con viale Fanti e viale Valcareggi, al centro del quale si era portato provenendo dal viale dei Mille dopo aver iniziato la manovra di svolta a sinistra diretto in viale Fanti.
Il sig. ha allegato che, mentre si trovava fermo in attesa di avere la via libera dalle auto - che Pt_1 provenienti dal Viale Valcareggi erano dirette in Viale dei Mille - per poter riprendere la sua marcia, veniva colpito dall'auto tg. TI317668, condotta dal signor , residente in [...]
10 Montagnola in Svizzera (assicurato con la Compagnia Zurich Versicherungs-Gesellschaft), che proveniva proprio dal detto viale.
Il sig. ha assunto che il conducente dell'auto, dopo aver superato sia le auto incolonnate di Pt_1 fronte a lui sulla suddetta via sia il veicolo fermo al centro dell'incrocio quasi di fronte al suo scooter, accorgendosi di non avere una corsia sulla quale proseguire nel proprio senso di marcia e nel rientrare repentinamente sulla sua destra, lo colpiva violentemente scaraventandolo a terra unitamente al motoveicolo ed alla terza trasportata.
Il sig. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per le gravissime lesioni riportate a Parte_1 seguito del sinistro ad entrambi i polsi ed alle costole.
Si è costituito l' ( per chiedere al Tribunale di Firenze di volere rigettare Controparte_1 CP_1 la domanda attorea perché infondata e non provata e nel contempo, dichiarare la somma di euro
25.957,90, già corrisposta dalla Compagnia, integralmente congrua e satisfattiva.
La Società convenuta ha chiesto, inoltre, il rigetto dell'istanza di riconoscimento di un incremento del risarcimento (quantificato nella percentuale ulteriore del 45 – 50 % del danno biologico temporaneo e permanente) sulla base della c.d. “personalizzazione” del danno in quanto sfornita di prova nonché la debenza di ulteriori spese mediche e della richiesta di rimborso delle spese del viaggio a Roma del
22.10.2021, in quanto sfornite di prova.
pagina 3 di 16 Concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., VI co., la causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale, ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice (nei limiti di cui all'ordinanza del 6 novembre 2024) ed espletamento della consulenza medico-legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4 giugno 2025, dopo il decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
Contr In via preliminare si dichiara l'inconferenza dell'eccezione di tardività della costituzione dell' n rappresentanza di tutte le parti convenute sollevata da parte attrice nella prima memoria istruttoria e prima ancora dedotta a verbale alla prima udienza del 15 maggio 2023.
Difatti ai sensi degli articoli 166 e 167, 2° co. c.p.c., la conseguenza della decadenza per il convenuto
(dalla facoltà di sollevare eccezioni) in caso di comparsa di costituzione tardivamente depositata riguarda esclusivamente la proposizione di “eventuali domande riconvenzionali e (del)le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Invero dall'esame della comparsa di costituzione e risposta non risultano proposte domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito in senso stretto.
Quanto al merito si rileva che dall'esame degli atti di causa non risulta essere stata effettuata alcuna contestazione in punto di “an” da parte della difesa dei convenuti e dunque, in forza dell'art.115 cpc,
l'evento di danno occorso in data 19 ottobre 2021 al sig. così come descritto nei punti 1- Parte_1
3 della premessa dell'atto di citazione deve intendersi verificato e provato così come provata l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
Si può, quindi, procedere direttamente alla quantificazione del danno riportato dall'attore.
Il danno per le lesioni personali
Con riferimento alle lesioni riportate dall'attore, sig. , il Consulente Tecnico nominato, Parte_1
Prof. ha accertato la piena compatibilità dei danni da questi subiti con la dinamica Persona_1 del sinistro (cfr. “…il nesso di causalità tra l'evento traumatico e l'invalidità, sia a carattere temporaneo che permanente, è diretto ed univoco, essendone soddisfatti appieno i criteri cronologico, topografico e della forza efficiente…”) ed ha precisato che lo stesso “ … ebbe a riportare un trauma contusivo al polso bilateralmente e al torace. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura di polso bilaterale, furono confezionati apparecchi gessati e fu concessa prognosi di 30 gg,
pagina 4 di 16 con indicazione a controllo presso la chirurgia della mano per il proseguimento cure. Il Sig. Pt_1 fu quindi sottoposto a intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi interna con placche e viti sia al polso destro che al sinistro in data 08.11.2021, e successivamente fu seguito sia dai medici di AOUC Parte_ che dal si sottopose a prolungata FKT ed ebbe più prolungamenti di malattia almeno fino al
26.01.2024, ma con proseguimento di cure fino a inizio marzo 2022” (pag. 6 rel. CTU).
Quanto ai postumi riportati, il Prof. ha dichiarato che “ … Allo stato attuale vi sono Per_1 postumi a carattere permanente a carico di entrambi i polsi, identificati in esiti anatomici e algo- disfunzionali di frattura del radio distale lato dominante, di radio distale e scafoide carpale lato non dominante, con riduzione della mobilità e rigidità articolare di entrambi i polsi (non dominante maggiormente interessato del dominante) e limitazione funzionale conseguente, e in esiti anatomici e algo-disfunzionali di frattura dell'arco anteriore della 6^ costa destra, con dolorabilità locale” (pag. 6 rel. CTU) e ha quantificato l'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente “in
IT per complessivi 100 (cento) gg, di cui 36 (trentasei) gg sono da valutare in IT al 100%, 24
(ventiquattro) gg in IT al 75%, 20 (venti) gg in IT al 50% ed i restanti 20 (venti) gg in IT al 25%”; ed, inoltre, ravvisa la presenza di “una IP nella misura del 11 % (undici per cento)”.
Il Prof. inoltre, ha giudicato congrue le spese mediche documentate per un totale di € Per_1
3.523, 40 in quanto tutte riferibili alle cure resesi necessarie dopo l'evento traumatico in questione mentre ha escluso la necessità di ulteriori spese mediche in futuro.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta e tengono conto delle osservazioni del consulente di parte attrice, Dr.ssa , e Per_2 considerate le modifiche apportate alla relazione preliminare, non sono state contestate dal consulente di parte convenuta, Dr. Per_3
Esse sono, pertanto, senz'altro condivise anche da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
Liquidazione del danno biologico – criteri applicabili
L'entità percentuale del danno accertata dal Prof. nella misura del 11 % colloca il danno Per_1 biologico subito dall'attore nell'ambito delle c.d. “macropermanenti” con il corollario applicativo per cui i parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute a titolo risarcitorio rientrano in quelli previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e recepite anche dalla giurisprudenza di legittimità che le hanno elevate sino ad oggi a criterio liquidatorio di natura generale pagina 5 di 16 per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno (vedi Cass. , sez. III,
30.06.2011 n. 14402; Cass., sez. III, 7.06.2011 n. 12408; Cass., III, 15.10.2015 n. 20895).
Non sfugge allo scrivente Giudice che l'applicazione delle suddette Tabelle di origine
“giurisprudenziale”, e dei relativi criteri di calcolo, è stata recentemente messa in discussione dall'emanazione del D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 “recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”, come enunciato dall'art. 1, co. 1 lett. b) e c), è volto a dare attuazione alla prescrizione dell'art. 138, co. 1 lett. b) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Di tale sopravvenuta normativa non può non darsi conto in particolare in ragione delle problematiche legate all'applicabilità retroattiva o meno della suddetta Tabella Unica per la quantificazione del danno biologico relativo a sinistri, quale quello oggetto del presente giudizio, verificatisi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 13.1.2025 n. 12 e ancora pendenti alla predetta data.
L'art. 5 del D.P.R. in esame, (rubricato “disposizioni transitorie”) stabilisce chiaramente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano (ovvero devono applicarsi) ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” ovvero a quelli verificatasi dal 5 marzo 2025 in poi.
La previsione della suddetta disciplina transitoria non ha, tuttavia, impedito il sorgere di due interpretazioni contrapposte sul punto originate dalla diversa rilevanza attribuita alla lettera dell'art. 5 del decreto istitutivo e dalla divergenza in merito alla natura giuridica della Tabella Unica, oltre che da gravi difficoltà interpretative.
Difatti, alcuni Tribunali e Corti di merito si sono espresse in senso favorevoli all'estensione dell'applicazione della T.U.N., id est oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del D.P.R. n. 12/ 2025, sostenendo che non si tratti di una nuova legge soggetta al principio di irretroattività, ma della semplice sostituzione di un criterio di calcolo equitativo di fonte normativa che dovrebbe prevalere sulle tabelle “giudiziarie” milanesi per assicurare la parità di trattamento a livello nazionale (vedi per es: Corte App. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli Nord, 7 maggio 2025;
Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025, Trib. Perugia n. 424 / 2025)
Di segno contrario, altra giurisprudenza di merito che ha escluso categoricamente l'applicazione retroattiva, attenendosi alla lettera della legge. (tra cui Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025)
pagina 6 di 16 In mancanza dell'affermazione di un principio risolutivo da parte della giurisprudenza di legittimità, la
Corte di Cassazione, con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha affermato che nulla osta all'utilizzo indiretto della TUN come parametro equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., al fine di favorire l'uniformità dei risarcimenti, ridimensionando il valore (para)normativo delle tabelle milanesi (cfr.“Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della
Tabella approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma
1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209»), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011)” (Cass. civ. Sez. III, 29.04.2025, n. 11319, pagg. 26 – 27).
L'impatto di tale affermazione è notevole dal momento che ammette la possibilità di utilizzare in modo indiretto la Tabella Unica, quali “parametro di riferimento” e “declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”, a prescindere dalla chiara indicazione temporale di cui all'art. 5 D.P.R. n.
12/2025 e, dunque, anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (se non addirittura a fattispecie diverse da quelle espressamente previste).
La questione è ora all'attenzione della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione alla quale il
Presidente della Suprema Corte con decreto del 16 settembre 2025, ravvisando la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, ha disposto il rinvio pregiudiziale per chiarire l'applicabilità, o meno, della TUN a un sinistro avvenuto prima del 5 marzo 2025 e in caso negativo se, con adeguata motivazione, il Giudice sia libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN o la Tabella in base alle peculiarità della fattispecie concreta.
pagina 7 di 16 Al momento della redazione della presente sentenza, la questione sollevata con la suddetta ordinanza di rinvio pregiudiziale è ancora al vaglio della Suprema Corte.
Allo stato, quindi, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento favorevole all'applicazione delle tabelle milanesi per la quantificazione dei risarcimenti dei danni non patrimoniali causati da sinistri verificatisi in data precedente all'entrata in vigore del D.P.R. 13.01.2025, n. 12 in quanto il fatto oggetto di causa risale all'anno 2021 in epoca ampiamente anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, e l'applicazione retroattiva della Tabella Unica non trova alcuna copertura normativa espressa.
Inoltre, le Tabelle di Milano risultano più aderenti alla concreta entità del pregiudizio accertato in giudizio, in particolare con riferimento alla possibilità di personalizzazione in misura equitativa, che ben si attaglia alla peculiarità della vicenda per come si dirà di seguito.
La peculiarità della fattispecie in parola esige un'adeguata preliminare disamina dei criteri che si adotteranno per la liquidazione del danno alla persona da lesione della salute che - non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto - richiede che il Giudice provveda “…a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé”” (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018, la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale...."). Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi”
(da ultimo da ultimo Civile Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Corte di cassazione n.
25164 del 10 novembre 2020). Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico puro.
La Corte ha dunque da ultimo chiarito e specificato: “…il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di pagina 8 di 16 accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (da ultimo cit. Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre
2020).
La "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute comporterà, quindi, “…una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). Tali principi sono stati recepiti dall'Osservatorio di Milano che ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e con gli artt. 138 e 139
Codice Assicurazioni tant'è che a partire dall'edizione 2021 ha proceduto proprio a specificare ed a tenere distinta la componente del danno alla salute (“danno dinamico-relazionale”) e del danno morale
(“danno da sofferenza soggettiva interiore”). pagina 9 di 16 Circa l'entità del risarcimento, il giudice dovrà allora liquidare senz'altro l'importo indicato in tabella
(quinta colonna) come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”; dovrà invece valutare se l'ulteriore importo indicato (sempre quinta colonna), come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Di contro, con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza soggettiva, consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che non appare fuor d'opera ravvisare nella fattispecie de qua: per la preoccupazione legata agli esiti dell'evento, ai condizionamenti derivanti dall'invalidità riportata, fin dalla prima visita presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, veniva riscontrata, difatti, una “…tumefazione ecchimotica polso destro e sinistro, e dolore e dolorabilità alla palpazione dell'emitorace destro in regione sottomammaria …” e gli accertamenti del caso mostravano subito la presenza “ (al) Polso sinistro (di una) frattura pluriframmentata scomposta articolare metaepifisaria distale di radio. …a livello del terzo medio dello scafoide, sospetto per frattura composta [...]. (Al) Polso destro (di una) frattura pluriframmentata articolare dell'epifisi distale del radio con lieve distacco della stiloide radiale. [..] (Allo) Scheletro costale destro frattura composta dell'arco anteriore della 6^ costa [..]”; all'ansia legata alla necessità, concretizzatasi a seguito della visita specialistica presso gli ambulatori di
Chirurgia e Microchirurgia Ricostruttiva della Mano di AOUC, di doversi sottoporre con certezza ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi … del polso sinistro, da valutare se anche per polso destro con tomografia computerizzata (TC) del polso bilaterale da eseguirsi urgentemente”; all'ansia legata ai condizionamenti nella vita quotidiana derivanti dall'impossibilità di fare uso dei polsi e quindi dalle limitazioni nell'uso delle mani, alla durata del percorso riabilitativo successivo agli interventi chirurgici ed alla necessità di ricorrere all'aiuto di altre persone per lo svolgimento di attività di vita quotidiana e personale.
pagina 10 di 16 Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, che il sig. nell'incidente stradale /sinistro Parte_1 del 19 ottobre 2021 ha riportato “un trauma contusivo al polso bilateralmente e al torace. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura di polso bilaterale, furono confezionati apparecchi gessati e fu concessa prognosi di 30 gg, …”; in data 08.11.2021 il Sig. fu quindi Pt_1 sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca NewClip extradistal e vite endomidollare retrograda INITIAL S 3.0 della frattura di scafoide carpale a sinistra, e placca
Medartis con uncini per colonna ulnare più vite INITIAL S 2.6 per stiloide radiale a destra”. In data
10.11.2021, con decorso clinico regolare, il Sig. fu poi dimesso da con indicazione di Pt_1 CP_3 mantenere stecca gessata bilaterale fino a nuovo controllo, mantenere gli arti operati in scarico, mobilizzazione delle dita della mano libera più volte al giorno, terapia antibiotica e antidolorifica, crioterapia a cicli di 10-15 minuti più volte al giorno, e, con programma per successivo controllo clinico e confezionamento di tutore bilaterale di polso, fu assegnata prognosi di 30 gg.” (rel. Ctu pag.
5); in data 24.11.2021 gli veniva posizionato, bilateralmente, un tutore di polso;
“in data 25.11.2021 il
Sig. iniziò quindi il percorso riabilitativo come prescritto da AOUC, mediante cicli di Pt_1 fisiokinesiterapia (FKT) con la fisioterapista Dott.ssa In data 09.12.2021, per il Persona_4 persistere dei disturbi, il Periziando si rivolse al Medico di Medicina Generale (MMG) Dr.
[...] che fece richiesta per ulteriore FKT e assegnò prognosi di ulteriori 40 gg. … In data Persona_5
30.12.2021 la Dott.ssa “prescrisse” ulteriori sedute di FKT fino al 24.01.2024. In data Per_4
18.01.2022 il Sig. tornò in visita dal MMG Dr. che certificò (la presenza di) Pt_1 Per_5
“…minorazioni invalidanti: ipostenia mano sinistra con grave limitazione funzionale alla prensione palmare (impossibilitato a chiudere la mano), ipostenia mano destra, (tali minorazioni vanno valutate in opportuna sede medico-legale)” (rel. Ctu pag. 5); in data 18.01.2022 il Dr. ed, in data 26.01. Per_5
2022, il reparto di Chirurgia e Microchirurgia Ricostruttiva della Mano, lo dichiaravano clinicamente guarito con postumi (docc. 3 – 5 attore).
In data 15.04.2022 il Sig. si sottopose ad elettromiografia ad entrambi gli arti, presso il centro Pt_1 di Riabilitazione Don Gnocchi di Firenze, dal cui referto risultava esistente un “interessamento sensitivo motorio distale del n. mediano sn di discreta entità, associato ad un assai più modesto interessamento sensitivo motorio distale anche del n. ulnare sn nonché delle fibre sensitive di pertinenza del n. mediano dx (verosimile sindrome del tunnel carpale bilaterale, in fase media a sinistra 3 lieve a dx della classe Ital. NFP delle STC)” (rel. Ctu pag. 6; doc. 8 attore);
pagina 11 di 16 Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio che il danno morale va apprezzato sia per la sofferenza al momento del fatto che nel periodo della malattia che per le ripercussioni determinate dai postumi permanenti nella durata della vita intera (v. Cass. civ. ord. Sez. n. 7126 del 12/03/2021).
Ebbene, nella fattispecie in esame, dalla dichiarazione testimoniale della sig.ra Testimone_1 compagna del sig. (cap.li 3 e 5), si evince che quest'ultimo a seguito del sinistro per cui è Pt_1 causa ha dovuto rinunciare al giardinaggio ed alle attività agricole di cui era appassionato e a cui dedicava tre o quattro giorni alla settimana, perché “ha paura di farsi male con gli attrezzi … dal momento che non ha una bella presa” e per lo stesso motivo “non va più né in bici né in motorino”.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche dal teste uno dei figli della sig.ra Testimone_2
che prima del sinistro andava in bicicletta insieme all'attore. Tes_1
Le considerazioni appena espresse paiono sufficienti per applicare, senza epurazioni, la tabella del
Tribunale di Milano nel riconoscimento di un valore monetario complessivo.
Occorre valutare, poi, se la dettagliata e ulteriore allegazione presente in atti consenta di riconoscere una particolare e specifica personalizzazione del danno che qui può essere fondata sui disagi derivanti da eventi riconducibili causalmente al sinistro.
A questo proposito il Consulente Tecnico scrive che l'attore, destrimane, riferisce di sentire “dolore con riduzione della mobilità e rigidità sia al polso destro che soprattutto al sinistro;
(e lamenta) … una discreta limitazione funzionale globale nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana e nell'attività ludico-motoria, (una) … diminuzione della forza nel sollevamento di pesi e nella prensione;
riferisce inoltre dolore saltuario anteriore all'emitorace destro” (rel. Ctu pag. 5) ed, inoltre, che “lo (stesso) esame obiettivo evidenzia: a carico del polso destro: cicatrice chirurgica volare di 10 cm circa su radio distale, normocromica normotrofica;
ridigità articolare in flesso- estensione (articolarità 75°-0°-60°) e prono-supinazione pressoché completa (articolarità 90°-0°-85°); stabilità della articolazione radioulnare distale;
dolorabilità alla digitopressione sul piano osseo in particolare della stiloide radiale;
lieve deficit di forza alla chiusura delle dita;
a carico del polso sinistro: cicatrice chirurgica volare di 10 cm circa su radio distale e altra cicatrice chirurgica sullo scafoide carpale di 2 cm circa, normocromiche normotrofiche;
ridigità articolare in flesso-estensione
(articolarità 60°-0°-60°) e prono-supinazione pressoché completa (articolarità 90°-0°-85°); lieve deficit di forza alla chiusura delle dita;
dolorabilità alla digitopressione sul piano osseo del radio distale e lieve sullo scafoide carpale;
a carico dell'emitorace destro: lieve dolorabilità anteriore all'inspirazione profonda e ai colpi di tosse nonché alla palpazione sulla 6^ costa” (rel. Ctu pag. 6).
pagina 12 di 16 In risposta alle osservazioni della Dr.ssa sul punto n. 7 del quesito (cfr. “Dica, se e in qual Per_2 misura le menomazioni riportate precludano o rendano difficoltosi il compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultino da essa concretamente praticate”) il prof. precisa che “Stante la bilateralità della lesione, stante le attività ludico- Per_1 motorie e ricreativo-sociali specifiche riferite, che richiedono indubbiamente l'utilizzo di entrambi i polsi, è verosimile che i postumi presenti rendano difficile lo svolgimento delle stesse, con sì una certa incidenza sulla vita di relazione del Sig. (rel. Ctu, pag. 9). Pt_1
La sig.ra interrogata sul capitolo n. 10), ha confermato che “il non si occupa Testimone_1 Pt_1 più di fare la spesa da solo” ed ha precisato che “comunque, dipende dal peso dei pacchi da portare”, aggiungendo che “(l'attore) ha proprio difficoltà ad eseguire alcuni movimenti con le mani quali anche aprire le bottiglie di plastica”.
I testimoni e interrogati sul cap.10) hanno dichiarato di sapere, per Testimone_3 Testimone_2 conoscenza diretta, che il sig. “riesce a portare solo sacchetti leggeri” aggiungendo, il primo Pt_1
“Ho notato che ha difficoltà con la presa dei bicchieri e/o bottiglie pieni” ed il secondo “Ho notato che ha difficoltà con la presa in genere e posso dirlo in quanto di recente mia madre si è fatta male ad una gamba e lui no riesce a sollevarla utilizzando le mani ma facendo forza solo sulle braccia. Lui ha difficoltà nella stretta delle mani”.
Entrambi i suddetti testimoni hanno affermato che quando il sig. e la sig.ra abitano a Pt_1 Tes_1
Firenze, essi vanno a convivere con loro, “Una media di due / tre giorni a settimana”.
A causa dei postumi sopra descritti, secondo l'id quod plerumque accidit, e secondo quanto accertato dal Consulente Tecnico nonché per come confermato dai testimoni che “Stante la bilateralità della lesione …” risultano oggettivamente più difficoltose le attività ricreativo-sociali specifiche riferite,
“che richiedono indubbiamente l'utilizzo di entrambi i polsi” così come le attività della vita quotidiana
(come fare la spesa, o prendere un bicchiere o una bottiglia pieni) che comportino lo stesso sforzo.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere, una personalizzazione del danno biologico nella misura del 10 %.
Inoltre il Ctu ha riconosciuto la congruità di € 3.523,40 per le spese mediche sostenute dall'attore in quanto tutte riferibili alle cure necessitate dal verificarsi del sinistro in questione.
Tale importo deve essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, il danno non patrimoniale e patrimoniale riferibile alle lesioni subite dal sig. viene Pt_1 quantificato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2024 nei seguenti termini: pagina 13 di 16 Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 36
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 24
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 20.590,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.149,00
Con personalizzazione 10% € 28.763,90
Invalidità temporanea totale € 4.140,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.070,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.935,00
Spese mediche € 3.523,40
Totale generale: € 40.222,30
L'importo quantificato secondo le Tabelle di Milano (€ 40.222,30) è dovuto per intero in forza dell'attribuzione della responsabilità per il verificarsi del sinistro al 100 % a carico del convenuto sig.
. Controparte_2
La difesa attorea ha dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha provveduto a corrispondere al sig. ante causam, in data 24.06.2022, a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente (€ Pt_1
19.258,00), per l'inabilità temporanea totale (€ 6.187,50) e per spese mediche (€ 512,40 ) l'importo complessivo di € 25.957,90.
pagina 14 di 16 Tale importo, devalutato alla data del sinistro, deve essere detratto dal credito per come sopra riconosciuto secondo il criterio indicato dal Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi Cass. civ. ord. 24 gennaio 2020 n. 1637 nonché da ultimo Cass. civ. n. 832/23).
Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b)
€ 34.824,50 - € 24.373,62 = € 10.450,88
Sull'importo di € 10.450,88 sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi seguendo il criterio rappresentato al citato punto c) [cfr. “calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”] applicando il tasso di interessi nella misura legale.
Al contrario non si ritiene dovuto l'intero rimborso per le spese asseritamente sostenute (per un totale di € 519,28) per il viaggio a Roma con la sig.ra del 22.10. 2021 a cui è stato costretto a Tes_1 rinunciare a causa del sinistro (v. par. 6 citaz.).
Dai documenti prodotti (doc. 6 attore), risulta, infatti, che solo la spesa di € 128,80 risulta chiaramente sostenuta dal le altre relative ai biglietti di ingresso (di cui uno solo non annullabile) ai noti Pt_1 monumenti (Galleria HE, SS …) ed altre relative ai biglietti del treno appaiono sostenute dalla sig.ra Tes_1
Deve, pertanto, essere corrisposto il rimborso del solo importo di € 128,80 da rivalutarsi dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sul totale delle somme così liquidate competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite
pagina 15 di 16 La regolazione delle spese di lite, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento delle stesse è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.).
Il caso di specie, stante l'esito del giudizio, ricade appunto nella suddetta regola.
Le spese vive e le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. nei valori medi per la fase introduttiva, di studio ed istruttoria e nei valori minimi per la fase decisionale non essendo stato contestato l'”an” ed essendo stato riconosciuto il risarcimento in misura minore rispetto alle pretese attoree.
Ugualmente sono poste per intero a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate nel decreto del 6.11.2024 stante la contestazione in punto di quantum dalla medesima sollevata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna l' Parte_1 Controparte_1
( , Zurich Versicherungs – Gesellschaft, in solido tra di loro, al CP_1 CP_1 Controparte_4 pagamento a favore dell'attore degli importi di € 10.450,88 e di € 128,80 oltre interessi come in motivazione per ogni detta voce.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere al sig. le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 4.227,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e ctp) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
3) Pone le spese di CTU interamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11775/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Caruso Parte_1
Attore
contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Zurich Versicherungs – Gesellschaft, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali
Convenuti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
Per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025 (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis attesa l'assenza di contestazioni sulla totale pagina 1 di 16 responsabilità del sinistro a carico di accogliere le domande, tutte, formulate in Controparte_2 atti e da aversi qui per espressamente richiamate e trascritte, evidenziando, in ordine al quantum che
l'importo del risarcimento da lesioni per il danno subito da calcolato secondo le Parte_1 risultanze della CTU (anche riguardo alle spese mediche) e con applicazione della tabella Unica
Nazionale, ammonta ad € 47.4991,29, ovvero quel più o quel meno ritento di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (19.01.2021) al soddisfo - da detrarsi l'acconto versato.
Condanna di controparte alla rifusione delle spese di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario e rimborso delle spese tecniche di CTU e CT (di cui si depositano le fatture emesse dopo la scorsa udienza)”.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, In tesi RIGETTARE la domanda attorea perché infondata e non provata e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
e nel contempo, dichiarare la somma di euro
25.957,90, già corrisposta dalla Compagnia, integralmente congrua e satisfattiva. Con condanna della parte attrice alla refusione delle spese e competenze legali in favore dell'odierna convenuta. In ipotesi denegata, DETERMINARE, previo espletamento di ctu medico legale, la congrua quantificazione dei postumi nonché la congruità e necessità delle spese mediche direttamente riferibili agli esiti dei postumi così accertati;
e ciò tenendo conto delle preesistenze. All'uopo respingendo ogni diversa domanda perché infondata, non provata e non giustificata;
sia a titolo di danno personale (danno morale, personalizzazione del danno), sia a titolo di danno patrimoniale. In ipotesi di accoglimento parziale del petitum attoreo, con pronuncia di compensazione delle spese di lite. All'uopo invochiamo i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3438/2016 ove è stata disposta la compensazione delle spese, assumendo che la nozione di soccombenza reciproca sottende – anche –
l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (oltre all'accoglimento parziale di alcune domande – anche contrapposte tra di loro e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo), allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. anche sentenza Tribunale di Firenze n. 1501/2017)”.
In Fatto ed in Diritto
In fatto
pagina 2 di 16 Il sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] in persona del suo procuratore, il sig. Controparte_1 nonché la Compagnia Assicuratrice ZURICH VERSICHERUNGS – Controparte_2
GESELLSCHAFT, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare la responsabilità del sig. nel sinistro che lo vedeva coinvolto verificatosi in data 19 ottobre 2021, alle ore Controparte_2
11,30/12,00 circa.
Il sig. ha assunto che, in quelle circostanze di tempo, si trovava in Firenze a bordo del suo Pt_1 scooter, tg. EH83674, all'incrocio con viale Fanti e viale Valcareggi, al centro del quale si era portato provenendo dal viale dei Mille dopo aver iniziato la manovra di svolta a sinistra diretto in viale Fanti.
Il sig. ha allegato che, mentre si trovava fermo in attesa di avere la via libera dalle auto - che Pt_1 provenienti dal Viale Valcareggi erano dirette in Viale dei Mille - per poter riprendere la sua marcia, veniva colpito dall'auto tg. TI317668, condotta dal signor , residente in [...]
10 Montagnola in Svizzera (assicurato con la Compagnia Zurich Versicherungs-Gesellschaft), che proveniva proprio dal detto viale.
Il sig. ha assunto che il conducente dell'auto, dopo aver superato sia le auto incolonnate di Pt_1 fronte a lui sulla suddetta via sia il veicolo fermo al centro dell'incrocio quasi di fronte al suo scooter, accorgendosi di non avere una corsia sulla quale proseguire nel proprio senso di marcia e nel rientrare repentinamente sulla sua destra, lo colpiva violentemente scaraventandolo a terra unitamente al motoveicolo ed alla terza trasportata.
Il sig. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per le gravissime lesioni riportate a Parte_1 seguito del sinistro ad entrambi i polsi ed alle costole.
Si è costituito l' ( per chiedere al Tribunale di Firenze di volere rigettare Controparte_1 CP_1 la domanda attorea perché infondata e non provata e nel contempo, dichiarare la somma di euro
25.957,90, già corrisposta dalla Compagnia, integralmente congrua e satisfattiva.
La Società convenuta ha chiesto, inoltre, il rigetto dell'istanza di riconoscimento di un incremento del risarcimento (quantificato nella percentuale ulteriore del 45 – 50 % del danno biologico temporaneo e permanente) sulla base della c.d. “personalizzazione” del danno in quanto sfornita di prova nonché la debenza di ulteriori spese mediche e della richiesta di rimborso delle spese del viaggio a Roma del
22.10.2021, in quanto sfornite di prova.
pagina 3 di 16 Concessi i termini istruttori ex art. 183 c.p.c., VI co., la causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale, ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice (nei limiti di cui all'ordinanza del 6 novembre 2024) ed espletamento della consulenza medico-legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4 giugno 2025, dopo il decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
Contr In via preliminare si dichiara l'inconferenza dell'eccezione di tardività della costituzione dell' n rappresentanza di tutte le parti convenute sollevata da parte attrice nella prima memoria istruttoria e prima ancora dedotta a verbale alla prima udienza del 15 maggio 2023.
Difatti ai sensi degli articoli 166 e 167, 2° co. c.p.c., la conseguenza della decadenza per il convenuto
(dalla facoltà di sollevare eccezioni) in caso di comparsa di costituzione tardivamente depositata riguarda esclusivamente la proposizione di “eventuali domande riconvenzionali e (del)le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Invero dall'esame della comparsa di costituzione e risposta non risultano proposte domande riconvenzionali né eccezioni processuali e di merito in senso stretto.
Quanto al merito si rileva che dall'esame degli atti di causa non risulta essere stata effettuata alcuna contestazione in punto di “an” da parte della difesa dei convenuti e dunque, in forza dell'art.115 cpc,
l'evento di danno occorso in data 19 ottobre 2021 al sig. così come descritto nei punti 1- Parte_1
3 della premessa dell'atto di citazione deve intendersi verificato e provato così come provata l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
Si può, quindi, procedere direttamente alla quantificazione del danno riportato dall'attore.
Il danno per le lesioni personali
Con riferimento alle lesioni riportate dall'attore, sig. , il Consulente Tecnico nominato, Parte_1
Prof. ha accertato la piena compatibilità dei danni da questi subiti con la dinamica Persona_1 del sinistro (cfr. “…il nesso di causalità tra l'evento traumatico e l'invalidità, sia a carattere temporaneo che permanente, è diretto ed univoco, essendone soddisfatti appieno i criteri cronologico, topografico e della forza efficiente…”) ed ha precisato che lo stesso “ … ebbe a riportare un trauma contusivo al polso bilateralmente e al torace. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura di polso bilaterale, furono confezionati apparecchi gessati e fu concessa prognosi di 30 gg,
pagina 4 di 16 con indicazione a controllo presso la chirurgia della mano per il proseguimento cure. Il Sig. Pt_1 fu quindi sottoposto a intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi interna con placche e viti sia al polso destro che al sinistro in data 08.11.2021, e successivamente fu seguito sia dai medici di AOUC Parte_ che dal si sottopose a prolungata FKT ed ebbe più prolungamenti di malattia almeno fino al
26.01.2024, ma con proseguimento di cure fino a inizio marzo 2022” (pag. 6 rel. CTU).
Quanto ai postumi riportati, il Prof. ha dichiarato che “ … Allo stato attuale vi sono Per_1 postumi a carattere permanente a carico di entrambi i polsi, identificati in esiti anatomici e algo- disfunzionali di frattura del radio distale lato dominante, di radio distale e scafoide carpale lato non dominante, con riduzione della mobilità e rigidità articolare di entrambi i polsi (non dominante maggiormente interessato del dominante) e limitazione funzionale conseguente, e in esiti anatomici e algo-disfunzionali di frattura dell'arco anteriore della 6^ costa destra, con dolorabilità locale” (pag. 6 rel. CTU) e ha quantificato l'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente “in
IT per complessivi 100 (cento) gg, di cui 36 (trentasei) gg sono da valutare in IT al 100%, 24
(ventiquattro) gg in IT al 75%, 20 (venti) gg in IT al 50% ed i restanti 20 (venti) gg in IT al 25%”; ed, inoltre, ravvisa la presenza di “una IP nella misura del 11 % (undici per cento)”.
Il Prof. inoltre, ha giudicato congrue le spese mediche documentate per un totale di € Per_1
3.523, 40 in quanto tutte riferibili alle cure resesi necessarie dopo l'evento traumatico in questione mentre ha escluso la necessità di ulteriori spese mediche in futuro.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione dei dati e della documentazione sanitaria prodotta e tengono conto delle osservazioni del consulente di parte attrice, Dr.ssa , e Per_2 considerate le modifiche apportate alla relazione preliminare, non sono state contestate dal consulente di parte convenuta, Dr. Per_3
Esse sono, pertanto, senz'altro condivise anche da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
Liquidazione del danno biologico – criteri applicabili
L'entità percentuale del danno accertata dal Prof. nella misura del 11 % colloca il danno Per_1 biologico subito dall'attore nell'ambito delle c.d. “macropermanenti” con il corollario applicativo per cui i parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute a titolo risarcitorio rientrano in quelli previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e recepite anche dalla giurisprudenza di legittimità che le hanno elevate sino ad oggi a criterio liquidatorio di natura generale pagina 5 di 16 per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno (vedi Cass. , sez. III,
30.06.2011 n. 14402; Cass., sez. III, 7.06.2011 n. 12408; Cass., III, 15.10.2015 n. 20895).
Non sfugge allo scrivente Giudice che l'applicazione delle suddette Tabelle di origine
“giurisprudenziale”, e dei relativi criteri di calcolo, è stata recentemente messa in discussione dall'emanazione del D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 “recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”, come enunciato dall'art. 1, co. 1 lett. b) e c), è volto a dare attuazione alla prescrizione dell'art. 138, co. 1 lett. b) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Di tale sopravvenuta normativa non può non darsi conto in particolare in ragione delle problematiche legate all'applicabilità retroattiva o meno della suddetta Tabella Unica per la quantificazione del danno biologico relativo a sinistri, quale quello oggetto del presente giudizio, verificatisi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 13.1.2025 n. 12 e ancora pendenti alla predetta data.
L'art. 5 del D.P.R. in esame, (rubricato “disposizioni transitorie”) stabilisce chiaramente che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano (ovvero devono applicarsi) ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” ovvero a quelli verificatasi dal 5 marzo 2025 in poi.
La previsione della suddetta disciplina transitoria non ha, tuttavia, impedito il sorgere di due interpretazioni contrapposte sul punto originate dalla diversa rilevanza attribuita alla lettera dell'art. 5 del decreto istitutivo e dalla divergenza in merito alla natura giuridica della Tabella Unica, oltre che da gravi difficoltà interpretative.
Difatti, alcuni Tribunali e Corti di merito si sono espresse in senso favorevoli all'estensione dell'applicazione della T.U.N., id est oltre i tempi e i casi per cui essa viene in rilievo in base alle indicazioni del D.P.R. n. 12/ 2025, sostenendo che non si tratti di una nuova legge soggetta al principio di irretroattività, ma della semplice sostituzione di un criterio di calcolo equitativo di fonte normativa che dovrebbe prevalere sulle tabelle “giudiziarie” milanesi per assicurare la parità di trattamento a livello nazionale (vedi per es: Corte App. L'Aquila, 12 marzo 2025; Trib. Napoli Nord, 7 maggio 2025;
Trib. Palermo, 9 maggio 2025; Trib. Venezia 6 settembre 2025, Trib. Perugia n. 424 / 2025)
Di segno contrario, altra giurisprudenza di merito che ha escluso categoricamente l'applicazione retroattiva, attenendosi alla lettera della legge. (tra cui Trib. Palmi, 7 marzo 2025; Trib. Napoli, 7 marzo 2025; Trib. Firenze, 18 marzo 2025)
pagina 6 di 16 In mancanza dell'affermazione di un principio risolutivo da parte della giurisprudenza di legittimità, la
Corte di Cassazione, con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha affermato che nulla osta all'utilizzo indiretto della TUN come parametro equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., al fine di favorire l'uniformità dei risarcimenti, ridimensionando il valore (para)normativo delle tabelle milanesi (cfr.“Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della
Tabella approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma
1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209»), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato d.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011)” (Cass. civ. Sez. III, 29.04.2025, n. 11319, pagg. 26 – 27).
L'impatto di tale affermazione è notevole dal momento che ammette la possibilità di utilizzare in modo indiretto la Tabella Unica, quali “parametro di riferimento” e “declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”, a prescindere dalla chiara indicazione temporale di cui all'art. 5 D.P.R. n.
12/2025 e, dunque, anche ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (se non addirittura a fattispecie diverse da quelle espressamente previste).
La questione è ora all'attenzione della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione alla quale il
Presidente della Suprema Corte con decreto del 16 settembre 2025, ravvisando la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, ha disposto il rinvio pregiudiziale per chiarire l'applicabilità, o meno, della TUN a un sinistro avvenuto prima del 5 marzo 2025 e in caso negativo se, con adeguata motivazione, il Giudice sia libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN o la Tabella in base alle peculiarità della fattispecie concreta.
pagina 7 di 16 Al momento della redazione della presente sentenza, la questione sollevata con la suddetta ordinanza di rinvio pregiudiziale è ancora al vaglio della Suprema Corte.
Allo stato, quindi, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento favorevole all'applicazione delle tabelle milanesi per la quantificazione dei risarcimenti dei danni non patrimoniali causati da sinistri verificatisi in data precedente all'entrata in vigore del D.P.R. 13.01.2025, n. 12 in quanto il fatto oggetto di causa risale all'anno 2021 in epoca ampiamente anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, e l'applicazione retroattiva della Tabella Unica non trova alcuna copertura normativa espressa.
Inoltre, le Tabelle di Milano risultano più aderenti alla concreta entità del pregiudizio accertato in giudizio, in particolare con riferimento alla possibilità di personalizzazione in misura equitativa, che ben si attaglia alla peculiarità della vicenda per come si dirà di seguito.
La peculiarità della fattispecie in parola esige un'adeguata preliminare disamina dei criteri che si adotteranno per la liquidazione del danno alla persona da lesione della salute che - non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto - richiede che il Giudice provveda “…a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé”” (così Cass. 2788/2019, in motivazione;
negli stessi termini
Cass. 901/2018, la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale...."). Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi”
(da ultimo da ultimo Civile Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Corte di cassazione n.
25164 del 10 novembre 2020). Si tratta dunque di una voce autonoma di danno che non rientra nel danno biologico puro.
La Corte ha dunque da ultimo chiarito e specificato: “…il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di pagina 8 di 16 accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (da ultimo cit. Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre
2020).
La "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute comporterà, quindi, “…una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L. n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e
139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). Tali principi sono stati recepiti dall'Osservatorio di Milano che ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e con gli artt. 138 e 139
Codice Assicurazioni tant'è che a partire dall'edizione 2021 ha proceduto proprio a specificare ed a tenere distinta la componente del danno alla salute (“danno dinamico-relazionale”) e del danno morale
(“danno da sofferenza soggettiva interiore”). pagina 9 di 16 Circa l'entità del risarcimento, il giudice dovrà allora liquidare senz'altro l'importo indicato in tabella
(quinta colonna) come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”; dovrà invece valutare se l'ulteriore importo indicato (sempre quinta colonna), come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta, diminuendolo, confermandolo o eventualmente aumentandolo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, sempre tuttavia nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Di contro, con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza soggettiva, consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che non appare fuor d'opera ravvisare nella fattispecie de qua: per la preoccupazione legata agli esiti dell'evento, ai condizionamenti derivanti dall'invalidità riportata, fin dalla prima visita presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, veniva riscontrata, difatti, una “…tumefazione ecchimotica polso destro e sinistro, e dolore e dolorabilità alla palpazione dell'emitorace destro in regione sottomammaria …” e gli accertamenti del caso mostravano subito la presenza “ (al) Polso sinistro (di una) frattura pluriframmentata scomposta articolare metaepifisaria distale di radio. …a livello del terzo medio dello scafoide, sospetto per frattura composta [...]. (Al) Polso destro (di una) frattura pluriframmentata articolare dell'epifisi distale del radio con lieve distacco della stiloide radiale. [..] (Allo) Scheletro costale destro frattura composta dell'arco anteriore della 6^ costa [..]”; all'ansia legata alla necessità, concretizzatasi a seguito della visita specialistica presso gli ambulatori di
Chirurgia e Microchirurgia Ricostruttiva della Mano di AOUC, di doversi sottoporre con certezza ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi … del polso sinistro, da valutare se anche per polso destro con tomografia computerizzata (TC) del polso bilaterale da eseguirsi urgentemente”; all'ansia legata ai condizionamenti nella vita quotidiana derivanti dall'impossibilità di fare uso dei polsi e quindi dalle limitazioni nell'uso delle mani, alla durata del percorso riabilitativo successivo agli interventi chirurgici ed alla necessità di ricorrere all'aiuto di altre persone per lo svolgimento di attività di vita quotidiana e personale.
pagina 10 di 16 Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, che il sig. nell'incidente stradale /sinistro Parte_1 del 19 ottobre 2021 ha riportato “un trauma contusivo al polso bilateralmente e al torace. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura di polso bilaterale, furono confezionati apparecchi gessati e fu concessa prognosi di 30 gg, …”; in data 08.11.2021 il Sig. fu quindi Pt_1 sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca NewClip extradistal e vite endomidollare retrograda INITIAL S 3.0 della frattura di scafoide carpale a sinistra, e placca
Medartis con uncini per colonna ulnare più vite INITIAL S 2.6 per stiloide radiale a destra”. In data
10.11.2021, con decorso clinico regolare, il Sig. fu poi dimesso da con indicazione di Pt_1 CP_3 mantenere stecca gessata bilaterale fino a nuovo controllo, mantenere gli arti operati in scarico, mobilizzazione delle dita della mano libera più volte al giorno, terapia antibiotica e antidolorifica, crioterapia a cicli di 10-15 minuti più volte al giorno, e, con programma per successivo controllo clinico e confezionamento di tutore bilaterale di polso, fu assegnata prognosi di 30 gg.” (rel. Ctu pag.
5); in data 24.11.2021 gli veniva posizionato, bilateralmente, un tutore di polso;
“in data 25.11.2021 il
Sig. iniziò quindi il percorso riabilitativo come prescritto da AOUC, mediante cicli di Pt_1 fisiokinesiterapia (FKT) con la fisioterapista Dott.ssa In data 09.12.2021, per il Persona_4 persistere dei disturbi, il Periziando si rivolse al Medico di Medicina Generale (MMG) Dr.
[...] che fece richiesta per ulteriore FKT e assegnò prognosi di ulteriori 40 gg. … In data Persona_5
30.12.2021 la Dott.ssa “prescrisse” ulteriori sedute di FKT fino al 24.01.2024. In data Per_4
18.01.2022 il Sig. tornò in visita dal MMG Dr. che certificò (la presenza di) Pt_1 Per_5
“…minorazioni invalidanti: ipostenia mano sinistra con grave limitazione funzionale alla prensione palmare (impossibilitato a chiudere la mano), ipostenia mano destra, (tali minorazioni vanno valutate in opportuna sede medico-legale)” (rel. Ctu pag. 5); in data 18.01.2022 il Dr. ed, in data 26.01. Per_5
2022, il reparto di Chirurgia e Microchirurgia Ricostruttiva della Mano, lo dichiaravano clinicamente guarito con postumi (docc. 3 – 5 attore).
In data 15.04.2022 il Sig. si sottopose ad elettromiografia ad entrambi gli arti, presso il centro Pt_1 di Riabilitazione Don Gnocchi di Firenze, dal cui referto risultava esistente un “interessamento sensitivo motorio distale del n. mediano sn di discreta entità, associato ad un assai più modesto interessamento sensitivo motorio distale anche del n. ulnare sn nonché delle fibre sensitive di pertinenza del n. mediano dx (verosimile sindrome del tunnel carpale bilaterale, in fase media a sinistra 3 lieve a dx della classe Ital. NFP delle STC)” (rel. Ctu pag. 6; doc. 8 attore);
pagina 11 di 16 Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio che il danno morale va apprezzato sia per la sofferenza al momento del fatto che nel periodo della malattia che per le ripercussioni determinate dai postumi permanenti nella durata della vita intera (v. Cass. civ. ord. Sez. n. 7126 del 12/03/2021).
Ebbene, nella fattispecie in esame, dalla dichiarazione testimoniale della sig.ra Testimone_1 compagna del sig. (cap.li 3 e 5), si evince che quest'ultimo a seguito del sinistro per cui è Pt_1 causa ha dovuto rinunciare al giardinaggio ed alle attività agricole di cui era appassionato e a cui dedicava tre o quattro giorni alla settimana, perché “ha paura di farsi male con gli attrezzi … dal momento che non ha una bella presa” e per lo stesso motivo “non va più né in bici né in motorino”.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche dal teste uno dei figli della sig.ra Testimone_2
che prima del sinistro andava in bicicletta insieme all'attore. Tes_1
Le considerazioni appena espresse paiono sufficienti per applicare, senza epurazioni, la tabella del
Tribunale di Milano nel riconoscimento di un valore monetario complessivo.
Occorre valutare, poi, se la dettagliata e ulteriore allegazione presente in atti consenta di riconoscere una particolare e specifica personalizzazione del danno che qui può essere fondata sui disagi derivanti da eventi riconducibili causalmente al sinistro.
A questo proposito il Consulente Tecnico scrive che l'attore, destrimane, riferisce di sentire “dolore con riduzione della mobilità e rigidità sia al polso destro che soprattutto al sinistro;
(e lamenta) … una discreta limitazione funzionale globale nello svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana e nell'attività ludico-motoria, (una) … diminuzione della forza nel sollevamento di pesi e nella prensione;
riferisce inoltre dolore saltuario anteriore all'emitorace destro” (rel. Ctu pag. 5) ed, inoltre, che “lo (stesso) esame obiettivo evidenzia: a carico del polso destro: cicatrice chirurgica volare di 10 cm circa su radio distale, normocromica normotrofica;
ridigità articolare in flesso- estensione (articolarità 75°-0°-60°) e prono-supinazione pressoché completa (articolarità 90°-0°-85°); stabilità della articolazione radioulnare distale;
dolorabilità alla digitopressione sul piano osseo in particolare della stiloide radiale;
lieve deficit di forza alla chiusura delle dita;
a carico del polso sinistro: cicatrice chirurgica volare di 10 cm circa su radio distale e altra cicatrice chirurgica sullo scafoide carpale di 2 cm circa, normocromiche normotrofiche;
ridigità articolare in flesso-estensione
(articolarità 60°-0°-60°) e prono-supinazione pressoché completa (articolarità 90°-0°-85°); lieve deficit di forza alla chiusura delle dita;
dolorabilità alla digitopressione sul piano osseo del radio distale e lieve sullo scafoide carpale;
a carico dell'emitorace destro: lieve dolorabilità anteriore all'inspirazione profonda e ai colpi di tosse nonché alla palpazione sulla 6^ costa” (rel. Ctu pag. 6).
pagina 12 di 16 In risposta alle osservazioni della Dr.ssa sul punto n. 7 del quesito (cfr. “Dica, se e in qual Per_2 misura le menomazioni riportate precludano o rendano difficoltosi il compimento di atti della vita quotidiana o lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, lavorative, ludiche, relazionali, normalmente praticabili in relazione all'età della parte o che risultino da essa concretamente praticate”) il prof. precisa che “Stante la bilateralità della lesione, stante le attività ludico- Per_1 motorie e ricreativo-sociali specifiche riferite, che richiedono indubbiamente l'utilizzo di entrambi i polsi, è verosimile che i postumi presenti rendano difficile lo svolgimento delle stesse, con sì una certa incidenza sulla vita di relazione del Sig. (rel. Ctu, pag. 9). Pt_1
La sig.ra interrogata sul capitolo n. 10), ha confermato che “il non si occupa Testimone_1 Pt_1 più di fare la spesa da solo” ed ha precisato che “comunque, dipende dal peso dei pacchi da portare”, aggiungendo che “(l'attore) ha proprio difficoltà ad eseguire alcuni movimenti con le mani quali anche aprire le bottiglie di plastica”.
I testimoni e interrogati sul cap.10) hanno dichiarato di sapere, per Testimone_3 Testimone_2 conoscenza diretta, che il sig. “riesce a portare solo sacchetti leggeri” aggiungendo, il primo Pt_1
“Ho notato che ha difficoltà con la presa dei bicchieri e/o bottiglie pieni” ed il secondo “Ho notato che ha difficoltà con la presa in genere e posso dirlo in quanto di recente mia madre si è fatta male ad una gamba e lui no riesce a sollevarla utilizzando le mani ma facendo forza solo sulle braccia. Lui ha difficoltà nella stretta delle mani”.
Entrambi i suddetti testimoni hanno affermato che quando il sig. e la sig.ra abitano a Pt_1 Tes_1
Firenze, essi vanno a convivere con loro, “Una media di due / tre giorni a settimana”.
A causa dei postumi sopra descritti, secondo l'id quod plerumque accidit, e secondo quanto accertato dal Consulente Tecnico nonché per come confermato dai testimoni che “Stante la bilateralità della lesione …” risultano oggettivamente più difficoltose le attività ricreativo-sociali specifiche riferite,
“che richiedono indubbiamente l'utilizzo di entrambi i polsi” così come le attività della vita quotidiana
(come fare la spesa, o prendere un bicchiere o una bottiglia pieni) che comportino lo stesso sforzo.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere, una personalizzazione del danno biologico nella misura del 10 %.
Inoltre il Ctu ha riconosciuto la congruità di € 3.523,40 per le spese mediche sostenute dall'attore in quanto tutte riferibili alle cure necessitate dal verificarsi del sinistro in questione.
Tale importo deve essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, il danno non patrimoniale e patrimoniale riferibile alle lesioni subite dal sig. viene Pt_1 quantificato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2024 nei seguenti termini: pagina 13 di 16 Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 36
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 24
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 20.590,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 26.149,00
Con personalizzazione 10% € 28.763,90
Invalidità temporanea totale € 4.140,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.070,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.935,00
Spese mediche € 3.523,40
Totale generale: € 40.222,30
L'importo quantificato secondo le Tabelle di Milano (€ 40.222,30) è dovuto per intero in forza dell'attribuzione della responsabilità per il verificarsi del sinistro al 100 % a carico del convenuto sig.
. Controparte_2
La difesa attorea ha dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha provveduto a corrispondere al sig. ante causam, in data 24.06.2022, a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente (€ Pt_1
19.258,00), per l'inabilità temporanea totale (€ 6.187,50) e per spese mediche (€ 512,40 ) l'importo complessivo di € 25.957,90.
pagina 14 di 16 Tale importo, devalutato alla data del sinistro, deve essere detratto dal credito per come sopra riconosciuto secondo il criterio indicato dal Giudice di legittimità: “…nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (vedi Cass. civ. ord. 24 gennaio 2020 n. 1637 nonché da ultimo Cass. civ. n. 832/23).
Di seguito il calcolo effettuato quanto ai punti a) e b)
€ 34.824,50 - € 24.373,62 = € 10.450,88
Sull'importo di € 10.450,88 sono dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi seguendo il criterio rappresentato al citato punto c) [cfr. “calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”] applicando il tasso di interessi nella misura legale.
Al contrario non si ritiene dovuto l'intero rimborso per le spese asseritamente sostenute (per un totale di € 519,28) per il viaggio a Roma con la sig.ra del 22.10. 2021 a cui è stato costretto a Tes_1 rinunciare a causa del sinistro (v. par. 6 citaz.).
Dai documenti prodotti (doc. 6 attore), risulta, infatti, che solo la spesa di € 128,80 risulta chiaramente sostenuta dal le altre relative ai biglietti di ingresso (di cui uno solo non annullabile) ai noti Pt_1 monumenti (Galleria HE, SS …) ed altre relative ai biglietti del treno appaiono sostenute dalla sig.ra Tes_1
Deve, pertanto, essere corrisposto il rimborso del solo importo di € 128,80 da rivalutarsi dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sul totale delle somme così liquidate competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite
pagina 15 di 16 La regolazione delle spese di lite, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tiene conto della regola della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento delle stesse è posto a carico dell'unica parte soccombente (art. 91 c.p.c.).
Il caso di specie, stante l'esito del giudizio, ricade appunto nella suddetta regola.
Le spese vive e le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. nei valori medi per la fase introduttiva, di studio ed istruttoria e nei valori minimi per la fase decisionale non essendo stato contestato l'”an” ed essendo stato riconosciuto il risarcimento in misura minore rispetto alle pretese attoree.
Ugualmente sono poste per intero a carico di parte convenuta le spese di CTU, così come liquidate nel decreto del 6.11.2024 stante la contestazione in punto di quantum dalla medesima sollevata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna l' Parte_1 Controparte_1
( , Zurich Versicherungs – Gesellschaft, in solido tra di loro, al CP_1 CP_1 Controparte_4 pagamento a favore dell'attore degli importi di € 10.450,88 e di € 128,80 oltre interessi come in motivazione per ogni detta voce.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere al sig. le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 4.227,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e ctp) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
3) Pone le spese di CTU interamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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