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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6267/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Restano, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ,), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Ambra Rispoli, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/5/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo l'1/9/1994 e che da tale unione sono nati i figli (il 22/3/1996) e (10/10/2001), ha dedotto di essersi separata dal Per_1 Per_2
marito in forza del decreto di omologa n. 2847/2017, del 16/6-12/7/2017, emesso dal
1 Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 2967/2017 R.G. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la regolamentazione dei medesimi profili alle condizioni indicate nella propria memoria.
All'udienza del 21/5/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e, pertanto, hanno chiesto la sola pronuncia sullo status senza alcuna statuizione di tipo economico.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo l'1/9/1994 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 2847/2017 del 16/6-12/7/2017, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 2967/2017 R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo
l'1/9/1994 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del CP_1
predetto Comune al n. 99, parte II, serie A, anno 1994;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
2 Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6267/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Restano, rappresentante e difensore ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: ,), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Ambra Rispoli, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 21/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/5/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo l'1/9/1994 e che da tale unione sono nati i figli (il 22/3/1996) e (10/10/2001), ha dedotto di essersi separata dal Per_1 Per_2
marito in forza del decreto di omologa n. 2847/2017, del 16/6-12/7/2017, emesso dal
1 Tribunale di Palermo a definizione del giudizio n. 2967/2017 R.G. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti come indicato in ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la regolamentazione dei medesimi profili alle condizioni indicate nella propria memoria.
All'udienza del 21/5/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e, pertanto, hanno chiesto la sola pronuncia sullo status senza alcuna statuizione di tipo economico.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo l'1/9/1994 e la separazione fra gli stessi si è protratta per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 2847/2017 del 16/6-12/7/2017, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del giudizio n. 2967/2017 R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo
l'1/9/1994 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del CP_1
predetto Comune al n. 99, parte II, serie A, anno 1994;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
2 Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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