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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9654/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 19 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9654/2022 promossa da:
C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...] C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATELANI PIERO e dell'avv. PE C.F._2 CATELANI CARLO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._3 CATELANI PIERO
PARTE ATTRICE ( intervenuta) contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO GABRIELLA e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SENESE, 31 50124 FIRENZE presso il difensore avv. PICCOLO GABRIELLA
PARTE CONVENUTA
AZIENDA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FANTONI Controparte_2 CLAUDIO e dell'avv. MOLESTI LILIANA ( ) PIAZZA SANTA MARIA C.F._4 NUOVA 1 50122 FIRENZE elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FANTONI CLAUDIO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: contratti atipici
pagina 1 di 10 Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze A) Nel merito in tesi: - revocare il decreto ingiuntivo opposto - in via riconvenzionale condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma di euro Persona_1
40.843,32, o la diversa minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma,
c.c. - con vittoria di spese e competenze professionali”.
parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: - rigettare ogni e qualunque richiesta e domanda formulata da parte opponente e respingere l'avversa opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.06.2022; confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2375/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, o comunque condannare parte opponente, a pagare e corrispondere la somma di € 22.366,20 o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto alla data del 5.06.2022 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno 6.06.2022 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al soddisfo;
nell'ipotesi, denegata, di accertata “inesistenza del debito-nullità del contratto” e di riconoscimento interamente a carico del SSN del costo del ricovero delle prestazioni rese da
in favore della sig.ra nella RSA Botticelli e di accoglimento dell'avversa domanda di _1 PE revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente e dell'avversa domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate per “rette di degenza” formulata da parte attrice opponente, Voglia il
Tribunale adito: a) in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare l' CP_3
(C.F. - P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
[...] CP_2 P.IVA_2 pro tempore, a pagare e corrispondere a la somma di € 20.722,50 (per la retta di degenza di _1 gennaio 2020 -per il residuo ancora dovuto- e per quelle da gennaio 2021 a febbraio 2022 e di cui alle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo al netto della lavanderia) ovvero la somma, maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
b) in ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale con cui parte attrice opponente ha chiesto la restituzione della somma complessiva di € 42.188,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla medesima pagata a a titolo di rette di degenza dall'ottobre 2018 sino al 31.12.2020, ove _1 _1
[...
sia dichiarata tenuta e/o condannata a restituire e/o pagare, in tutto o in parte, qualunque importo nei confronti diparte opponente (per restituzione rette di degenza pagate e per interessi), Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare tenuta e condannare l' (C.F. - P.IVA ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a pagare e corrispondere e/o comunque a rimborsare a tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a restituire e/o pagare a _1 parte attrice (sia per rette di degenza sia per interessi) oltre interessi”.
parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: In tesi, Voglia respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice opponente, in proprio e nei nomi, anche in pagina 2 di 10 via riconvenzionale, poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in merito al DI oggi opposto. In ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice opponente, anche in via riconvenzionale, Voglia comunque respingere la domanda di manleva proposta dalla soc. poiché infondata e non provata, con ogni consequenziale pronuncia. In denegata Controparte_1 ipotesi, ove accolta la domanda attrice opponente, anche in via riconvenzionale e la domanda di manleva proposta dalla soc. La Voglia comunque l'Ill.mo Giudice escludere dalle somme eventualmente _1 poste a carico dell' , ogni importo relativo a causale “lavanderia” e comunque a Parte_2 titolo di quota sociale, per i motivi di cui in atti”.
parte intervenuta ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze A) Nel merito in tesi: - revocare il decreto ingiuntivo opposto - in via riconvenzionale condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma di Euro Persona_1
40.843,32, o la diversa minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma,
c.c.”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente e chiamata in causa.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
pagina 3 di 10 Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697
c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere pagina 4 di 10 soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, va detto, in punto fatto, che a seguito di autorizzazione al ricovero da parte di - in data 16.10.2018 - veniva sottoscritto il “contratto di ingresso ospiti Parte_2 accreditati ” della signora tra e il figlio della signora, sig. Pt_2 Persona_1 Controparte_1 Parte_1
figurante anche quale garante. Con tale contratto la signora veniva ricoverata con la
[...] PE tipologia di ricovero “modulo base” definendo la quota utente in euro 53,96 regolandosi - in relazione ai giorni di ingresso e uscita per il pagamento della retta giornaliera (che escludeva i servizi extra) - come da carta dei servizi.
Parte ingiungente sostiene che a fronte della fattura del mese di gennaio 2020 fosse stato pagato un importo solo parziale residuando ancora euro 600 e successivamente veniva interrotto ogni pagamento accumulandosi morosità a fronte delle fatture emesse da gennaio 2021, il tutto per la somma di euro 21.925,00 oltre interessi a cui erano da aggiungersi le fatture emesse dal notaio per l'importo complessivo di euro 441,20 a fronte Per_2 degli estratti autentici dei registri IVA, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal giorno successivo ad ogni singola scadenza (giorno 6 di ogni mese) sino al 5.6.2022 e interessi ex art. 1284.4 c.c. dal giorno 6.6.2022
(giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) fino al saldo effettivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. e la IG.ra in data Parte_1 Persona_1
7.9.2022 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2022 del Tribunale di Firenze con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla la somma di euro 21.925,00 oltre interessi ai Controparte_1 sensi del D.Lgs 231/02 ed oltre spese legali e spese per gli estratti notarili dei libri IVA.
A sostegno della propria opposizione i IGg.ri / hanno rilevato che la somma non era Parte_1 PE dovuta in quanto in ragione delle condizioni di salute della e delle prestazioni erogate dalla PE _1
, il costo per il ricovero, sin dalla data di ingresso nella struttura, doveva essere posto interamente a carico
[...] del Servizio Sanitario Nazionale, e per esso della Regione Toscana, senza alcun obbligo a carico del paziente
(sig.ra e del suo garante (IG. . PE Parte_1
Stante il diritto alla gratuità delle prestazioni ogni eventuale diversa pattuizione risultava nulla in quanto contraria a norme imperative;
gli opponenti hanno quindi eccepito la nullità del contratto di ingresso ospiti accreditato posto dalla alla base della richiesta di pagamento della c.d. quota sociale. Controparte_1
Gli opponenti hanno inoltre chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 42.188,32 corrispondente alle somme in precedenza pagate per la degenza sino al 31.12.2020 (al netto delle spese di lavanderia) trattandosi di pagamento indebito e quindi non dovuto, hanno contestato la domanda azionata nei confronti del quale garante, nonché, in via residuale, hanno eccepito l'illegittimità della statuizione Parte_1 contenute nel decreto opposto in punto di interessi ai sensi del D.Lgs 231/02.
pagina 5 di 10 Nel corso del giudizio, in data 23 gennaio 2024, la IG.ra è deceduta;
si è costituito quindi in Persona_1 giudizio il figlio in data 7.9.2022, quale erede della medesima, coltivando la domanda Parte_1 relativa alla posizione della madre.
In data 19.6.2025 questo giudice riservava la causa in decisione.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione stante il carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni erogate in favore di madre del che della stessa è anche garante. Persona_1 Parte_1
A tale decisione il giudice è giunto attraverso la valutazione delle norme di riferimento.
L'articolo 30 della l. n. 730 del 1983 recita: «Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse delegate».
L'art. 3 del DPCM del 14 Febbraio 2001 fornisce una precisa definizione delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria nei seguenti termini: «Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità̀ del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell' ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza».
L'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ,prevede a sua volta: «Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative».
In siffatto contesto normativo, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità «l'esigenza di un'interpretazione dell'art. 30 l n. 730/1984 che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute pagina 6 di 10 protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, tenuto conto della portata innovativa dell'art. 32 Cost., sia sotto il profilo della universalità della tutela dell'interesse della collettività, sia sotto il profilo della libertà dell'individuo di consentire o meno trattamenti sanitari, sia, infine, per quanto riguarda il limite del "rispetto della persona umana" imposto al legislatore in questa materia» (in termini, Cass. n.
22776/2016 e Cass. n. 4485/2012), così come statuito dal giudice delle leggi (Corte cost., nn. 455 del 1990; 267 del 1998; 309 del 1999; 509 del 2000; 252 del 2001; 432 del 2005).
I supremi giudici hanno quindi aggiunto tale ulteriore e fondamentale principio di diritto: «In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sè ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del
1983, art. 30 deve effettuarsi, peraltro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale »
In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie,
l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale
(si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 22776/2016, con ampi richiami a Cass. n. 4485/2012, anch'essa citata supra).
Conclusivamente, le attività socioassistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino sono a totale carico del servizio sanitario e, ove vi sia stretta correlazione fra prestazioni sanitarie e assistenziali, non vi
è luogo per una determinazione di quote, posto che questa presuppone una scindibilità delle prestazioni non ricorrente in ipotesi di prevalenza di prestazioni a tutela della salute del cittadino.
Ebbene, tanto affermato in punto di diritto, si evidenzia la natura prettamente sanitaria delle prestazioni rese alla signora durante la sua degenza presso , così come confermato anche dal Ctu dott. PE _1 Per_3 nella sua relazione peritale immune da vizi logico giuridico scientifici ed ampiamente motivata anche relativamente ai rilievi critici mossi dalle parti convenute, cui questo giudice intende aderire.
Nel caso di specie la come peraltro ampiamente confermato dalla disamina della documentazione PE allegata, ha usufruito di una equipe multi-disciplinare (costituita dal medico geriatra, dagli infermieri, dagli operatori socio-sanitari, dai terapisti della riabilitazione e dagli animatori), che le ha fornito in maniera continuativa cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali, riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le proprie residuali capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana, al fine di prevenire una sempre più costante alienazione sociale e preservare, per quanto possibile, l'identità dell'ospite.
pagina 7 di 10 A ciò si aggiunga che era stato impostato anche un piano di trattamento mirato alla prevenzione delle ulcere da pressione (UDP) ed al mantenimento dell'articolarità residua, attraverso la deambulazione funzionale assistita in ambienti protetti, necessitante in quanto tale anche di sistemi di sicurezza individuale, quali cancellini a letto e fascia pelvica, per l'elevato rischio di caduta correlato ad agitazione motoria e deterioramento delle capacità di giudizio;
in particolare, per quanto concerne la prevenzione delle lesioni da decubito, questo obiettivo è stato perseguito mediante un approccio multi-disciplinare infermieristico (tramite il monitoraggio dell'alimentazione e della idratazione), degli OSS (tramite il monitoraggio cutaneo attraverso adeguata igiene) e fisioterapico (tramite la deambulazione quotidiana), quest'ultima anche per migliorare le capacità di equilibrio (instabilità nella stazione eretta); per quanto attiene, invece, la necessità di contenzione, questa si è basata, principalmente, sull'utilizzo della fascia pelvica e dei cancellini per l'elevato rischio di caduta (comunque verificatasi …) e per i documentati plurimi episodi di agitazione psico-motoria, associati talvolta a franchi episodi di aggressività etero- diretti (- il 20.11.2018 “nel pomeriggio mentre era nel salone insieme con gli altri ospiti si è presa con la donna che aveva accanto graffiandosi una l'altra”; - il 06.06.2019 “si è presa a picchiarsi con;
- il Per_4
25.07.2020 “ha procurato contusione e graffio sopracciglia sinistra alla IG.a tirandole la casina di CP_5 legno … in testa”).
Come espressamente affermato dal CTU nelle sue conclusioni: “sulla base della attenta disamina della documentazione sanitaria avuta in visione, che la de cuius, affetta da plurime, nonché severe, infermità di natura cronica (peraltro non solo coesistenti ma anche concorrenti), abbia sine dubbio necessitato, durante la sua permanenza presso la RSA (ovverosia presso una struttura residenziale che eroga prestazioni socio- assistenziali ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti)
LL (protrattasi dal 16.10.2018 al 23.01.2024, data dell'exitus), non solo di prestazioni meramente assistenziali, ma anche di prestazioni sanitarie, ed in particolare di prestazioni socio-sanitarie e/o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
La componente meramente assistenziale- rinvenibile, ad esempio, qualora l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari - non può essere scissa, nel caso in questione, da quella sanitaria - nettamente prevalente - erogata con continuità ad un soggetto non autosufficiente senza alcuna possibilità di ricevere cure domiciliari e, anzi, necessitato a ricevere prestazioni sanitarie 24 ore su 24.
Ciò implica la illegittimità delle pretese della parte opposta, trattandosi di prestazioni a carico esclusivamente del servizio sanitario nazionale.
Quanto all'impegno di pagamento sottoscritto dal sig. in qualità di garante, lo stessa deve essere Parte_1 dichiarato nullo perché privo di causa, in quanto non sussiste alcun rapporto obbligatorio trattandosi di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale;
si tratta di un negozio totalmente privo di una reale funzione economica, stante l'irrealizzabilità dell'assunzione della obbligazione altrui, come detto, assolutamente insussistente (cfr. Cass. n. 4558/2012).
pagina 8 di 10 Pertanto, per le suesposte ragioni, va accolta l'opposizione di parte opponente e revocato il decreto ingiuntivo;
vanno rigettate tutte le domande delle parti convenute e va accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto sottoscritto dall'attore opponente con e, conseguentemente, va accolta la domanda _1 riconvenzionale spiegata dall'opponente e condannata in via solidale con e _1 Parte_2 ciascuna di esse pro quota per quanto di rispettiva competenza al rimborso delle somme pagate per il ricovero della sig.ra PE
Le somme complessive pagate dalla IG.ra per la degenza (al netto delle spese di lavanderia) PE ammontano ad Euro 40.843,32, come da documentazione probatoria (copia dei bonifici) in atti. Le contabili dei bonifici prodotte dimostrano infatti sia l'effettivo pagamento che la specifica riconducibilità alle singole fatture emesse dalla . Trattandosi di ripetizione somme indebitamente percepite, troverà applicazione il Controparte_1 disposto di cui all'art 2033 cc, con decorrenza degli interessi dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate tra le altre parti del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2375/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) dichiarare che nulla era ed è dovuto dalla signora e dal figlio sig. per Persona_1 Parte_1 il suo ricovero presso la RSA Botticelli della società , per essere la retta, passata e futura, a _1 carico del Servizio Sanitario Regionale;
3) dichiara la nullità dell'impegno assunto da di provvedere al pagamento della Parte_1 retta di ricovero della signora e conseguentemente condanna l' Persona_1 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te p.t., in via solidale e per quanto di rispettiva
[...] competenza, alla restituzione in favore di della somma di Euro 40.843,32 oltre Parte_1 interessi dalla domanda;
pagina 9 di 10 4) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_6 via solidale delle spese di lite a favore di che si liquidano in complessivi Euro Parte_1
7.000,00 per compenso, oltre Euro 545,00 per esborsi ed oltre Euro 1.000,00 quale spesa sostenuta per il consulente di parte ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
5) Spese di ctu a carico delle parti soccombenti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc a seguito di udienza a trattazione scritta pubblicata mediante lettuta in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, alle ore 17,32.
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 19 giugno
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9654/2022 promossa da:
C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...] C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATELANI PIERO e dell'avv. PE C.F._2 CATELANI CARLO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._3 CATELANI PIERO
PARTE ATTRICE ( intervenuta) contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO GABRIELLA e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SENESE, 31 50124 FIRENZE presso il difensore avv. PICCOLO GABRIELLA
PARTE CONVENUTA
AZIENDA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FANTONI Controparte_2 CLAUDIO e dell'avv. MOLESTI LILIANA ( ) PIAZZA SANTA MARIA C.F._4 NUOVA 1 50122 FIRENZE elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 50129 FIRENZE presso il difensore avv. FANTONI CLAUDIO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: contratti atipici
pagina 1 di 10 Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze A) Nel merito in tesi: - revocare il decreto ingiuntivo opposto - in via riconvenzionale condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma di euro Persona_1
40.843,32, o la diversa minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma,
c.c. - con vittoria di spese e competenze professionali”.
parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti, contrariis reiectis: - rigettare ogni e qualunque richiesta e domanda formulata da parte opponente e respingere l'avversa opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.06.2022; confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2375/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, o comunque condannare parte opponente, a pagare e corrispondere la somma di € 22.366,20 o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto alla data del 5.06.2022 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno 6.06.2022 (data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al soddisfo;
nell'ipotesi, denegata, di accertata “inesistenza del debito-nullità del contratto” e di riconoscimento interamente a carico del SSN del costo del ricovero delle prestazioni rese da
in favore della sig.ra nella RSA Botticelli e di accoglimento dell'avversa domanda di _1 PE revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente e dell'avversa domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate per “rette di degenza” formulata da parte attrice opponente, Voglia il
Tribunale adito: a) in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuta e condannare l' CP_3
(C.F. - P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
[...] CP_2 P.IVA_2 pro tempore, a pagare e corrispondere a la somma di € 20.722,50 (per la retta di degenza di _1 gennaio 2020 -per il residuo ancora dovuto- e per quelle da gennaio 2021 a febbraio 2022 e di cui alle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo al netto della lavanderia) ovvero la somma, maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
b) in ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda riconvenzionale con cui parte attrice opponente ha chiesto la restituzione della somma complessiva di € 42.188,32 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla medesima pagata a a titolo di rette di degenza dall'ottobre 2018 sino al 31.12.2020, ove _1 _1
[...
sia dichiarata tenuta e/o condannata a restituire e/o pagare, in tutto o in parte, qualunque importo nei confronti diparte opponente (per restituzione rette di degenza pagate e per interessi), Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare tenuta e condannare l' (C.F. - P.IVA ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a pagare e corrispondere e/o comunque a rimborsare a tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a restituire e/o pagare a _1 parte attrice (sia per rette di degenza sia per interessi) oltre interessi”.
parte terza chiamata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: In tesi, Voglia respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice opponente, in proprio e nei nomi, anche in pagina 2 di 10 via riconvenzionale, poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in merito al DI oggi opposto. In ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice opponente, anche in via riconvenzionale, Voglia comunque respingere la domanda di manleva proposta dalla soc. poiché infondata e non provata, con ogni consequenziale pronuncia. In denegata Controparte_1 ipotesi, ove accolta la domanda attrice opponente, anche in via riconvenzionale e la domanda di manleva proposta dalla soc. La Voglia comunque l'Ill.mo Giudice escludere dalle somme eventualmente _1 poste a carico dell' , ogni importo relativo a causale “lavanderia” e comunque a Parte_2 titolo di quota sociale, per i motivi di cui in atti”.
parte intervenuta ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze A) Nel merito in tesi: - revocare il decreto ingiuntivo opposto - in via riconvenzionale condannare la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma di Euro Persona_1
40.843,32, o la diversa minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma,
c.c.”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente e chiamata in causa.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
pagina 3 di 10 Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697
c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere pagina 4 di 10 soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, va detto, in punto fatto, che a seguito di autorizzazione al ricovero da parte di - in data 16.10.2018 - veniva sottoscritto il “contratto di ingresso ospiti Parte_2 accreditati ” della signora tra e il figlio della signora, sig. Pt_2 Persona_1 Controparte_1 Parte_1
figurante anche quale garante. Con tale contratto la signora veniva ricoverata con la
[...] PE tipologia di ricovero “modulo base” definendo la quota utente in euro 53,96 regolandosi - in relazione ai giorni di ingresso e uscita per il pagamento della retta giornaliera (che escludeva i servizi extra) - come da carta dei servizi.
Parte ingiungente sostiene che a fronte della fattura del mese di gennaio 2020 fosse stato pagato un importo solo parziale residuando ancora euro 600 e successivamente veniva interrotto ogni pagamento accumulandosi morosità a fronte delle fatture emesse da gennaio 2021, il tutto per la somma di euro 21.925,00 oltre interessi a cui erano da aggiungersi le fatture emesse dal notaio per l'importo complessivo di euro 441,20 a fronte Per_2 degli estratti autentici dei registri IVA, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal giorno successivo ad ogni singola scadenza (giorno 6 di ogni mese) sino al 5.6.2022 e interessi ex art. 1284.4 c.c. dal giorno 6.6.2022
(giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) fino al saldo effettivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. e la IG.ra in data Parte_1 Persona_1
7.9.2022 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2375/2022 del Tribunale di Firenze con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla la somma di euro 21.925,00 oltre interessi ai Controparte_1 sensi del D.Lgs 231/02 ed oltre spese legali e spese per gli estratti notarili dei libri IVA.
A sostegno della propria opposizione i IGg.ri / hanno rilevato che la somma non era Parte_1 PE dovuta in quanto in ragione delle condizioni di salute della e delle prestazioni erogate dalla PE _1
, il costo per il ricovero, sin dalla data di ingresso nella struttura, doveva essere posto interamente a carico
[...] del Servizio Sanitario Nazionale, e per esso della Regione Toscana, senza alcun obbligo a carico del paziente
(sig.ra e del suo garante (IG. . PE Parte_1
Stante il diritto alla gratuità delle prestazioni ogni eventuale diversa pattuizione risultava nulla in quanto contraria a norme imperative;
gli opponenti hanno quindi eccepito la nullità del contratto di ingresso ospiti accreditato posto dalla alla base della richiesta di pagamento della c.d. quota sociale. Controparte_1
Gli opponenti hanno inoltre chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 42.188,32 corrispondente alle somme in precedenza pagate per la degenza sino al 31.12.2020 (al netto delle spese di lavanderia) trattandosi di pagamento indebito e quindi non dovuto, hanno contestato la domanda azionata nei confronti del quale garante, nonché, in via residuale, hanno eccepito l'illegittimità della statuizione Parte_1 contenute nel decreto opposto in punto di interessi ai sensi del D.Lgs 231/02.
pagina 5 di 10 Nel corso del giudizio, in data 23 gennaio 2024, la IG.ra è deceduta;
si è costituito quindi in Persona_1 giudizio il figlio in data 7.9.2022, quale erede della medesima, coltivando la domanda Parte_1 relativa alla posizione della madre.
In data 19.6.2025 questo giudice riservava la causa in decisione.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione stante il carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni erogate in favore di madre del che della stessa è anche garante. Persona_1 Parte_1
A tale decisione il giudice è giunto attraverso la valutazione delle norme di riferimento.
L'articolo 30 della l. n. 730 del 1983 recita: «Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse delegate».
L'art. 3 del DPCM del 14 Febbraio 2001 fornisce una precisa definizione delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria nei seguenti termini: «Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità̀ del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell' ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza».
L'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ,prevede a sua volta: «Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative».
In siffatto contesto normativo, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità «l'esigenza di un'interpretazione dell'art. 30 l n. 730/1984 che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute pagina 6 di 10 protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, tenuto conto della portata innovativa dell'art. 32 Cost., sia sotto il profilo della universalità della tutela dell'interesse della collettività, sia sotto il profilo della libertà dell'individuo di consentire o meno trattamenti sanitari, sia, infine, per quanto riguarda il limite del "rispetto della persona umana" imposto al legislatore in questa materia» (in termini, Cass. n.
22776/2016 e Cass. n. 4485/2012), così come statuito dal giudice delle leggi (Corte cost., nn. 455 del 1990; 267 del 1998; 309 del 1999; 509 del 2000; 252 del 2001; 432 del 2005).
I supremi giudici hanno quindi aggiunto tale ulteriore e fondamentale principio di diritto: «In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sè ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del
1983, art. 30 deve effettuarsi, peraltro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale »
In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie,
l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale
(si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 22776/2016, con ampi richiami a Cass. n. 4485/2012, anch'essa citata supra).
Conclusivamente, le attività socioassistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino sono a totale carico del servizio sanitario e, ove vi sia stretta correlazione fra prestazioni sanitarie e assistenziali, non vi
è luogo per una determinazione di quote, posto che questa presuppone una scindibilità delle prestazioni non ricorrente in ipotesi di prevalenza di prestazioni a tutela della salute del cittadino.
Ebbene, tanto affermato in punto di diritto, si evidenzia la natura prettamente sanitaria delle prestazioni rese alla signora durante la sua degenza presso , così come confermato anche dal Ctu dott. PE _1 Per_3 nella sua relazione peritale immune da vizi logico giuridico scientifici ed ampiamente motivata anche relativamente ai rilievi critici mossi dalle parti convenute, cui questo giudice intende aderire.
Nel caso di specie la come peraltro ampiamente confermato dalla disamina della documentazione PE allegata, ha usufruito di una equipe multi-disciplinare (costituita dal medico geriatra, dagli infermieri, dagli operatori socio-sanitari, dai terapisti della riabilitazione e dagli animatori), che le ha fornito in maniera continuativa cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali, riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le proprie residuali capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana, al fine di prevenire una sempre più costante alienazione sociale e preservare, per quanto possibile, l'identità dell'ospite.
pagina 7 di 10 A ciò si aggiunga che era stato impostato anche un piano di trattamento mirato alla prevenzione delle ulcere da pressione (UDP) ed al mantenimento dell'articolarità residua, attraverso la deambulazione funzionale assistita in ambienti protetti, necessitante in quanto tale anche di sistemi di sicurezza individuale, quali cancellini a letto e fascia pelvica, per l'elevato rischio di caduta correlato ad agitazione motoria e deterioramento delle capacità di giudizio;
in particolare, per quanto concerne la prevenzione delle lesioni da decubito, questo obiettivo è stato perseguito mediante un approccio multi-disciplinare infermieristico (tramite il monitoraggio dell'alimentazione e della idratazione), degli OSS (tramite il monitoraggio cutaneo attraverso adeguata igiene) e fisioterapico (tramite la deambulazione quotidiana), quest'ultima anche per migliorare le capacità di equilibrio (instabilità nella stazione eretta); per quanto attiene, invece, la necessità di contenzione, questa si è basata, principalmente, sull'utilizzo della fascia pelvica e dei cancellini per l'elevato rischio di caduta (comunque verificatasi …) e per i documentati plurimi episodi di agitazione psico-motoria, associati talvolta a franchi episodi di aggressività etero- diretti (- il 20.11.2018 “nel pomeriggio mentre era nel salone insieme con gli altri ospiti si è presa con la donna che aveva accanto graffiandosi una l'altra”; - il 06.06.2019 “si è presa a picchiarsi con;
- il Per_4
25.07.2020 “ha procurato contusione e graffio sopracciglia sinistra alla IG.a tirandole la casina di CP_5 legno … in testa”).
Come espressamente affermato dal CTU nelle sue conclusioni: “sulla base della attenta disamina della documentazione sanitaria avuta in visione, che la de cuius, affetta da plurime, nonché severe, infermità di natura cronica (peraltro non solo coesistenti ma anche concorrenti), abbia sine dubbio necessitato, durante la sua permanenza presso la RSA (ovverosia presso una struttura residenziale che eroga prestazioni socio- assistenziali ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti)
LL (protrattasi dal 16.10.2018 al 23.01.2024, data dell'exitus), non solo di prestazioni meramente assistenziali, ma anche di prestazioni sanitarie, ed in particolare di prestazioni socio-sanitarie e/o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
La componente meramente assistenziale- rinvenibile, ad esempio, qualora l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari - non può essere scissa, nel caso in questione, da quella sanitaria - nettamente prevalente - erogata con continuità ad un soggetto non autosufficiente senza alcuna possibilità di ricevere cure domiciliari e, anzi, necessitato a ricevere prestazioni sanitarie 24 ore su 24.
Ciò implica la illegittimità delle pretese della parte opposta, trattandosi di prestazioni a carico esclusivamente del servizio sanitario nazionale.
Quanto all'impegno di pagamento sottoscritto dal sig. in qualità di garante, lo stessa deve essere Parte_1 dichiarato nullo perché privo di causa, in quanto non sussiste alcun rapporto obbligatorio trattandosi di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale;
si tratta di un negozio totalmente privo di una reale funzione economica, stante l'irrealizzabilità dell'assunzione della obbligazione altrui, come detto, assolutamente insussistente (cfr. Cass. n. 4558/2012).
pagina 8 di 10 Pertanto, per le suesposte ragioni, va accolta l'opposizione di parte opponente e revocato il decreto ingiuntivo;
vanno rigettate tutte le domande delle parti convenute e va accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto sottoscritto dall'attore opponente con e, conseguentemente, va accolta la domanda _1 riconvenzionale spiegata dall'opponente e condannata in via solidale con e _1 Parte_2 ciascuna di esse pro quota per quanto di rispettiva competenza al rimborso delle somme pagate per il ricovero della sig.ra PE
Le somme complessive pagate dalla IG.ra per la degenza (al netto delle spese di lavanderia) PE ammontano ad Euro 40.843,32, come da documentazione probatoria (copia dei bonifici) in atti. Le contabili dei bonifici prodotte dimostrano infatti sia l'effettivo pagamento che la specifica riconducibilità alle singole fatture emesse dalla . Trattandosi di ripetizione somme indebitamente percepite, troverà applicazione il Controparte_1 disposto di cui all'art 2033 cc, con decorrenza degli interessi dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate tra le altre parti del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2375/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) dichiarare che nulla era ed è dovuto dalla signora e dal figlio sig. per Persona_1 Parte_1 il suo ricovero presso la RSA Botticelli della società , per essere la retta, passata e futura, a _1 carico del Servizio Sanitario Regionale;
3) dichiara la nullità dell'impegno assunto da di provvedere al pagamento della Parte_1 retta di ricovero della signora e conseguentemente condanna l' Persona_1 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te p.t., in via solidale e per quanto di rispettiva
[...] competenza, alla restituzione in favore di della somma di Euro 40.843,32 oltre Parte_1 interessi dalla domanda;
pagina 9 di 10 4) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Controparte_6 via solidale delle spese di lite a favore di che si liquidano in complessivi Euro Parte_1
7.000,00 per compenso, oltre Euro 545,00 per esborsi ed oltre Euro 1.000,00 quale spesa sostenuta per il consulente di parte ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
5) Spese di ctu a carico delle parti soccombenti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc a seguito di udienza a trattazione scritta pubblicata mediante lettuta in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, alle ore 17,32.
Firenze, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero
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