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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2209/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Incorvaia Gloria) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Ciotta Luigi) Controparte_1
RICORRENTE (già resistente)
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 14 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 18.10.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
10.10.1985 a Licata con Controparte_1 che quest'ultima, costituitasi, non si è opposta alla domanda di divorzio;
che, in data 17 febbraio 2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito con la quale hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio;
che all'udienza cartolare del 14.05.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo tra le parti, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione del matrimonio concordatario contratto in data 10.10.1985 a Licata da
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 26/09/1967, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n.
199, parte II, serie A, anno 1985.
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 15.5.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)