Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2020, proposto da
RA De IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Sansone e dall’avvocato Angela Matarrese, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Ostuni, via Fumarola n. 4, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n.59508, n.07/19 reg. Notifiche, di diniego di permesso di costruire ex lege 326/03 emesso in data 16.12.2019 dal Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Ostuni, con cui è stata denegata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex lege 326/03, presentata dalla ricorrente in data 14.2.2004;
2) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale per quanto non noto e in specie del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo prot.34337 del 22.10.2015 con cui veniva comunicato il preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- in data 14 febbraio 2004, ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 (acquisita al prot. n. 6086, n. pratica edilizia 896/04), avente ad oggetto l'ampliamento di un'abitazione al piano terra e la trasformazione del primo piano di un immobile di sua proprietà sito in Ostuni, alla contrada Tolla;
- in data 4 agosto 2008, ha presentato documentazione integrativa comprendente le ricevute di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, i titoli di proprietà e gli elaborati progettuali;
- in data 20 giugno 2011, il Comune di Ostuni ha richiesto ulteriore documentazione e l’attestazione del saldo di vari oneri (oblazione, incremento regionale, oneri concessori e diritti di segreteria), adempimenti a cui la ricorrente dichiara di aver provveduto in data 24 novembre 2011;
- con nota prot. 34337 del 22 ottobre 2015, l'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/90, sostenendo che dall'aereofotogrammetria del 7 ottobre 2003 non risulterebbe evidenziato il fabbricato oggetto di condono;
- con memoria del 12 novembre 2015, la parte interessata ha riscontrato il preavviso di diniego evidenziando che la vegetazione ad alto fusto e le relative zone d'ombra avevano occultato il manufatto nelle riprese aeree, precisando altresì che l'opera abusiva era risultata avere un'altezza inferiore rispetto al fabbricato preesistente;
- infine, in data 16 dicembre 2019, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego definitivo. Tale atto, che secondo la ricorrente avrebbe omesso di motivare in ordine alle osservazioni da ella prodotte e si sarebbe discostato dalle ragioni espresse nel preavviso, ha fondato il rigetto sulla asserita non condonabilità delle opere ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) della L. 326/03 e della normativa regionale di riferimento (L.R. n. 28/03 e L.R. n. 19/04).
Il diniego viene impugnato con domanda di annullamento affidata a cinque motivi in diritto.
In data 23 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni con memoria di forma.
In data 27 dicembre 2025, il Comune di Ostuni ha depositato memoria nella quale ha dedotto in ordine alla infondatezza del ricorso.
In data 16 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato memoria di replica.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003 e dell’art. 3 l.n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errata considerazione dei presupposti.
La ricorrente deduce in estrema sintesi che il diniego di sanatoria: a) sarebbe fondato sull’art. 32, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003, il quale preclude la sanatoria degli immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici e b) tuttavia, non avrebbe indicato quale vincolo sussisterebbe nel caso di specie.
Nella memoria del 27 dicembre 2025 il Comune ha dichiarato che il richiamo all’art. 2, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003 è frutto di un mero errore materiale e che la reale motivazione del provvedimento consisteva nella avvenuta realizzazione dell’abuso in data successiva al 31 marzo 2003.
La parte ricorrente ha sul punto replicato che: “ Se è pur vero che la legge 241/90 ha “dequotato” i vizi formali dell’atto, è anche vero che l’erronea indicazione della normativa, nel caso in specie, a fronte di una istruttoria della pratica del tutto contraddittoria e prolungatasi per ben 15 anni, assume rilievo inficiante del provvedimento impugnato, posto che ha condizionato inevitabilmente le difese del ricorrente ”.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
La reale motivazione del provvedimento è ben evincibile dalla sua lettura, ove in particolare si legge che: “ con atto prot. n. 34337 del 22.10.2015, è stato comunicato alla Ditta istante avviso di conclusione del procedimento ex art. 10 bis L. 241/90, col quale si preannunciava il diniego del condono richie-sto, in quanto dall'istrutoria preliminare della pratica in questione è emerso che la sagoma riprodotta nell'aerefotogrammetria redatta con strisce fotografiche in data 07.10.2003 e da indagine effettuata da foto aerea, non risulta evidenziato il fabbricato oggetto di Condono edilizio, come indicato nell'elaborato grafico e fotografico redatto dall'ing. Domenico ROMA ”.
Alla luce di ciò il richiamo all’ art. 32, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003 è frutto di un evidente errore materiale, che tuttavia in questo caso non ha efficacia viziante.
In primo luogo perché nel provvedimento è comunque esternata, come poc’anzi esaminato, la motivazione a supporto del diniego.
In secondo luogo perché l’errore, alla luce di ciò, è evidente e riconoscibile, e dunque inidoneo a generare confusione nel ricorrente.
In terzo luogo perché non è inficiata la possibilità della ricorrente di approntare le proprie difese processuali, considerato che dal testo del ricorso risulta conosciuta e specificamente censurata la effettiva motivazione del provvedimento.
Il secondo e il quinto motivo di ricorso (che viene numerato col numero sei ma è effettivamente il quinto, mancando nel ricorso il motivo numero quattro) possono essere esaminati congiuntamente per contiguità logica.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 32, comma 37, l.n. 326/2003 nella misura in cui, sostiene, si sono verificati tutti i presupposti previsti dalla norma ai fini della formazione del silenzio assenso.
Il Comune sul punto ha affermato che la giurisprudenza ritiene configurabile il silenzio assenso solo laddove ne sussistano i presupposti sostanziali, ed ha richiamato alcune pronunce.
Il ricorrente ha replicato insistendo sull’avvenuta formazione del silenzio-assenso.
I motivi sono infondati.
In caso analogo al presente il Consiglio di Stato, con valutazioni dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che: « 12. L’art. 32, comma 37, d.l. 269/2003 conv. dalla l. 326/2003 dispone che “Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.
13. Per espresso disposto di legge la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono è, quindi, subordinata alla completezza documentale dell’istanza (Cons. Stato sez. VI n. 2215 del 2025; sez. II n. 2443 del 2025; sez. VI n. 691 del 2024, sez. II 2320/2023), presupposto che è onere del privato -che invoca l’avvenuta formazione del titolo per silentium- dimostrare ” (Consiglio di Stato Sez. VI n. 4214 del 16 maggio 2025).
Sempre la sentenza richiamata ha sottolineato che tutta la documentazione indicata dall’art. 32, comma 37, d.l. 269/2003 andava presentata entro il 31 ottobre 2005, ai fini della configurabilità del silenzio-assenso.
In senso conforme è stato anche affermato che: “ il silenzio assenso sulle domande di condono può formarsi solo al ricorrere di determinate condizioni, rigidamente fissate dalla legge. Come emerge dal testo dell'art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, sono richieste precise condizioni affinché il silenzio assenso possa maturare, ossia è necessario che, entro il 31 ottobre 2005, l'interessato abbia prodotto al Comune, oltre alla domanda corredata dalla documentazione necessaria, anche la denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili e, se dovute, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico; è inoltre indispensabile dimostrare l'avvenuto pagamento degli oneri di concessione che deve essere effettuato per l'intero, non essendo sufficiente, al fine del maturare del silenzio assenso, il versamento di semplici acconti ” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 13/10/2020, n.1888; nello stesso senso, con riferimento alla necessità di integrale pagamento degli oneri, anche Consiglio di Stato , sez. VI , 14/05/2025 , n. 4139)
Per maggior precisione, la documentazione minima da presentare entro il 31 ottobre 2005 ai fini della configurabilità del silenzio assenso è:
a) “ dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; ” ex comma 35, come richiamato dal comma 37;
b) “ qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite ” ex comma 35, coma richiamato dal comma 37;
c) pagamento degli oneri di concessione e relativa prova, ex comma 37;
d) denuncia in catasto, ex comma 37;
e) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ex comma 37;
f) ove dovute, le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, ex comma 37.
Nel caso di specie nella domanda di condono presentata dal ricorrente in data 14 febbraio 2004, come da essa prodotta nel presente giudizio, è presente solo il documento sub a). Non può neanche rilevare la prova del pagamento degli oneri di concessione, in quanto relativi alla sola prima rata e quindi parziali.
A dimostrazione della incompletezza della domanda vi è il fatto che il ricorrente abbia presentato tutta la documentazione solo a seguito delle due successive richieste da parte del Comune, e dunque dopo il 2008.
Peraltro, dalla datazione di alcuni dei documenti presentati, risulta che il ricorrente non avrebbe potuto comunque presentare la documentazione sopra elencata entro il 31 ottobre 2005, perché essa si è formata successivamente.
A titolo esemplificativo, la variazione catastale è avvenuta nel 2007, la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere (trattandosi di opera abusiva che supera i 450 mc) è firmata e sottoscritta nel 2011 ed anche l’integrale pagamento degli oneri risale al 2011, come da copia dei bollettini prodotti.
Va sottolineato che la presentazione integrale di tutta la documentazione entro il 31 ottobre 2005 non è presupposto per l’accoglimento della domanda di condono: a tal fine, infatti, la presentazione della documentazione può avvenire, come è avvenuta, anche successivamente.
Il termine del 31 ottobre 2005 per la presentazione della documentazione completa è invece espressamente previsto ai fini del decorso del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso.
Tale termine di ventiquattro mesi, nel caso di specie, non ha iniziato a decorrere, e dunque il silenzio assenso non si è mai formato.
I motivi in esame devono quindi essere respinti.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 32, comma 37 l.n. 306/2003 nonché l’eccesso di potere nelle figure dell’errata e insufficiente istruttoria, della evidente contraddittorietà e della falsa ed errata considerazione dei presupposti.
Assume la ricorrente che: a) il preavviso di diniego non può rilevare al fine di impedire la formazione del silenzio assenso in quanto adottato oltre lo spirare del termine di 24 mesi e comunque a istruttoria conclusa già da tempo; b) vi è contraddittorietà tra la motivazione riportata nel preavviso (il rilievo alla aerofotogrammetria ed alla indagine da foto aerea) e quella riportata nel provvedimento finale, consistente nella localizzazione in area sottoposta a vincolo; c) la aerofotogrammetria va disconosciuta perché l’inesistenza del manufatto potrebbe discendere “ da una errata localizzazione dell'area, dalla presenza di vegetazione o da altri fattori tecnologici quali la maggiore o minore risoluzione ”; d) “ la domanda di condono riguarda sia l’ampliamento in piano terra che l’ampliamento e trasformazione in abitazione del primo piano, sicché, ove mai il rilievo aereo fotogrammetrico dovesse riferirsi all’opera in questione, ebbene comunque in riferimento alla sagoma potrebbe riguardare il solo ampliamento del piano terra ”.
Il motivo è infondato.
Quanto al punto sub a), la censura è ininfluente in quanto, come sopra argomentato rispetto al secondo motivo di ricorso, il termine per la formazione del silenzio assenso non ha mai iniziato a decorrere.
Quanto al punto sub b), come già esplicato in relazione al primo motivo di ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato fa espresso riferimento alle foto aeree in relazione alla data di realizzazione dell’abuso, sicché non vi è contraddittorietà con il preavviso di rigetto.
Quanto ai punti sub c) e d) il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui: “ L'onere probatorio relativo all'epoca di realizzazione di un'opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede. La stessa deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l'attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale ” (da ultimo Consiglio di Stato sez. VII, 30/01/2024, n.909; cfr. anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/10/2024, n.5166; T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 17/04/2025, n.721).
In altre parole “ sul richiedente un condono edilizio grava l'onere della prova, "pieno", di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l'ammissibilità dell'istanza di condono ” (Consiglio di Stato sez. VII, 01/08/2024, n.6925).
Nel caso di specie il Comune ha provato, con aerofotogrammetrie, la non esistenza delle opere oggetto di istanza di condono alla data del 7 ottobre 2023.
Alla luce di tale prova, il ricorrente non può limitarsi a disconoscere la documentazione, o a ipotizzare possibili cause per cui l’immobile non sia mostrato nell’aero fotogrammetria, ma deve provare in modo certo la data di ultimazione dei lavori, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Con il quarto motivo di ricorso (numerato erroneamente come quinto) si deduce la violazione dell’art. 10-bis l.n. 241/1990 nella misura in cui il provvedimento impugnato è stato adottato, in sostanza, in assenza di un valido preavviso di diniego, in quanto quest’ultimo non anticipava la possibile esistenza di un vincolo.
Il motivo è infondato.
Come già si è avuto modo di motivare, il riferimento all’art. 32 comma 27 lett. e) è frutto di un mero errore materiale, inidoneo a fuorviare il ricorrente alla luce del fatto che il provvedimento comunque motiva, coerentemente con quanto già affermato nel preavviso di diniego, in ordine alla non esistenza delle opere oggetto di istanza alla data del 7 ottobre 2003 e dunque alla loro realizzazione in data successiva alla scadenza del termine di legge.
Il ricorso deve essere dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Ostuni, che liquida in € 1.500,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | TO CA |
IL SEGRETARIO