TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 156
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003 e dell'art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata considerazione dei presupposti

    Il Collegio ritiene che il richiamo all'art. 32, comma 27, lett. d) l.n. 326/2003 sia frutto di un mero errore materiale, non viziante l'atto in quanto la reale motivazione del diniego (realizzazione dell'abuso in data successiva al 31.03.2003, desunta da aerofotogrammetria) è comunque evincibile dal provvedimento, riconoscibile e non ha impedito alla ricorrente di approntare le proprie difese.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32, comma 37, l.n. 326/2003

    Il Collegio ritiene che il silenzio assenso non si sia formato in quanto la ricorrente non ha dimostrato la completezza documentale dell'istanza entro il termine previsto (31.10.2005), non avendo presentato tutta la documentazione richiesta dalla legge, inclusa la prova del pagamento integrale degli oneri di concessione. Inoltre, parte della documentazione si è formata successivamente al termine di legge.

  • Rigettato
    Ininfluenza del preavviso di diniego e contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene la censura ininfluente poiché il termine per la formazione del silenzio assenso non ha mai iniziato a decorrere. Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle foto aeree in relazione alla data di realizzazione dell'abuso, coerentemente con il preavviso, escludendo contraddittorietà.

  • Rigettato
    Disconoscimento dell'aerofotogrammetria e incertezza sulla data di ultimazione dei lavori

    Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l'onere probatorio sull'epoca di realizzazione dell'opera grava sul privato. Nel caso di specie, il Comune ha provato con aerofotogrammetrie la non esistenza delle opere alla data del 7.10.2003. La ricorrente non ha fornito prova certa della data di ultimazione dei lavori.

  • Rigettato
    Assenza di valido preavviso di diniego

    Il motivo è infondato poiché il riferimento all'art. 32 comma 27 lett. e) è un mero errore materiale, inidoneo a fuorviare il ricorrente, dato che il provvedimento motiva coerentemente con il preavviso sulla non esistenza delle opere alla data del 7.10.2003.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 156
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 156
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo