Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.