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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 06/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9146/2022 promossa da:
C.F. rapp. e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT OL, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Controparte_1 CP_1
Via Prefettura n.14, C.F. P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_1
2480/2021, emessa e depositata in data 07.012022, dal Giudice di Pace di , per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione delle risultanze CP_1
istruttorie; 2) Violazione dell'art. 6 commi 10 e 11 dlgs 150/2011; 3)
Illegittima revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
L'appellante ricorreva in primo grado avverso l'ingiunzione emessa dalla per la violazione del Dpcm del 09.03.2020 (sosteneva di Controparte_1
trovarsi al di fuori del proprio Comune di residenza per esigenze di necessità
per recarsi in un Discount alimentare per acquistare beni di prima necessità
essenziali per il sostentamento della propria famiglia).
In seguito alla modifica introdotta con il Decreto-legge 25.03.2020 n. 19, la sanzione di carattere penale ivi prevista veniva depenalizzata in sanzione amministrativa pecuniaria e, conseguentemente, in data 09.05.2020 la Procura
della Repubblica di Catania trasmetteva i relativi atti sia al Comando dei
Carabinieri di Viagrande che alla . Controparte_1
In data 08.06.2021 la notificava all'odierna appellante Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione protocollo M_IT PR_CTSPC 00061366 del
27/05/2021 Area III Bis.
L'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. Sulla violazione del
termine di contestazione ex art. 14 Legge n. 689/81, si precisa che alla data
dell'accertamento in argomento, la violazione contestata era sanzionata
penalmente (art. 650 c.p.), successivamente modificata in sanzione
pecuniaria amministrativa. La dianzi precisazione, laddove, parte ricorrente
deduce, a motivo di opposizione, la circostanza che, a seguito della richiamata modifica, gli atti relativi all'accertamento di che trattasi venivano
trasmessi, in data 09.05.2020, dalla locale Procura alla Prefettura di
; quest'ultima solo in data 07.09.2020 notificava il verbale di CP_1
accertamento, ovvero in violazione del termine di 90 gg., di cui all'art. 14 cit..
Sul punto, si precisa che, agli atti del giudizio, non vi è prova alcuna sulla
data di trasmissione, da parte della locale Procura, degli atti di cui
all'accertamento di che trattasi, ne essa si ricava, per tabulas, dalla lettura
dei provvedimenti prefettizi (ordinanza impugnata o contestazione del
24.08.2020), conseguendo che, in mancanza di una data certa, da cui
computare il termine ex art. 14 cit., il motivo di impugnazione va rigettato.
Ne diversa sorte subisce l'ulteriore motivo di impugnazione, ovvero la
sussistenza della causa di giustificazione, ovvero la comprovata esigenza di
necessità, indicata nell'acquisto di beni di prima necessità. Sebbene la detta
giustificazione è stata consentita quale giustificazione dello spostamento, in
relazione alle misure governative finalizzate all'anticontagio da COVID 19,
dovendosi, altresì, dare contezza nel documento di autocertificazione
(all'uopo predisposti per la detta finalità), anche quale controllo sulla
veridicità della dichiarazione, tuttavia sussiste l'onere di dimostrare, da parte
di chi esplica tale dichiarazione, giustificazione del superiore assunto. Difatti,
il riferimento normativo alla c.d. "comprovata" esigenza di necessità, si
indirizza nel senso che, chi si avvale di tale deroga, deve essere comunque in
grado di dimostrare detta esigenza, che nel caso a mano si sarebbe dovuto
concretizzare, alla data dell'accertamento, nella prova di acquisto dei beni di prima necessità (sarebbe stato sufficiente il deposito nel scontrino fiscale).
Posto che, parte ricorrente non fornisce alcuna prova sulla giustificazione
richiamata nell'opposizione, il motivo va disatteso”, ritenendo, pertanto,
correttamente notificata l'ordinanza ingiunzione protocollo M_IT
PR_CTSPC 00061366 del 27/05/2021 Area III Bis.
Non si costituiva la e in questa sede se ne dichiara la Controparte_1
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Appare corretto, infatti, a questo Giudicante l'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice di primo grado ed esaustiva la motivazione a sostegno del rigetto della domanda della opponente in primo grado.
Infatti, è assolutamente lacunosa la produzione documentale offerta da parte appellante nel giudizio di prime cure.
Il Giudice di Pace ha giustamente rilevato che “…agli atti del giudizio, non vi
è prova alcuna sulla data di trasmissione, da parte della locale Procura, degli
atti di cui all'accertamento di che trattasi, ne essa si ricava, per tabulas, dalla
lettura dei provvedimenti prefettizi…”; non vi è stata, infatti, da parte ricorrente, alcuna produzione documentale né della notifica dell'ingiunzione dalla quale poter ricavare data certa né della data di trasmissione degli atti di accertamento alla Posta per procedere alla notifica.
Anche il documento di risposta fornito dalla prodotto in Controparte_1
questa sede (sulla cui ammissibilità è da discutere) non chiarisce con esattezza la data di spedizione del plico, che comunque parrebbe essere avvenuta prima dei 90 giorni previsti per legge.
Infatti, il perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante si ha con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
La Cassazione ha affermato che “In materia di notificazione degli atti di
imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini,
previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il
principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito
per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti
tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre
applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né
la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per
il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,
assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti
necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente
successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Se l'appellante avesse voluto contestare l'autenticità della documentazione proveniente dalla Prefettura in ordine alla notifica dell'atto CP_1
presupposto avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non è
avvenuta.
Anche della sussistenza della causa di giustificazione, ovvero la comprovata esigenza di necessità, indicata nell'acquisto di beni di prima necessità, l'appellante non fornisce alcuna prova, rimanendo, così, affermazioni meramente labiali.
Il Giudice di Pace ha, infatti, statuito che “Sebbene la detta giustificazione è
stata consentita quale giustificazione dello spostamento…sussiste l'onere di
dimostrare, da parte di chi esplica tale dichiarazione, giustificazione del
superiore assunto…Posto che, parte ricorrente non fornisce alcuna prova
sulla giustificazione richiamata nell'opposizione, il motivo va disatteso”.
Parte appellante, infatti, non ha prodotto alcun documento a supporto della propria tesi (sussistenza dello stato di necessità che avrebbe portato la a Pt_1
recarsi in un comune differente dalla propria residenza nel periodo di vigore delle misure governative restrittive finalizzate all'anticontagio da COVID 19).
E' pacifico che l'onere di fornire la prova della sussistenza della causa di giustificazione gravasse sull'appellante, avendo invece il resistente provato i presupposti di fatto della sanzione, ovvero l'essere fuori di casa e fuori del comune di residenza durante le restrizioni anticovid.
Infine, va disatteso anche il motivo di impugnazione relativo alla revoca dell'ammissione della al Patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Infatti, l'appellante avrebbe dovuto ricorrere ad altro strumento giuridico per ottenere la revoca di tale provvedimento.
Il rimedio avverso la revoca del gratuito patrocinio è l'opposizione, da proporre al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di revoca ed in cui è parte necessaria anche il (Ricorso ex art. 281 decies e ss. Controparte_2
c.p.c. e 15 d.lvo 150/2011).
Alla luce delle superiori conclusioni l'appello è infondato e va rigettato.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione della . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2480/2021 emessa dal Giudice di Pace di
; CP_1
- Spese irripetibili.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 420 cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9146/2022 promossa da:
C.F. rapp. e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT OL, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Controparte_1 CP_1
Via Prefettura n.14, C.F. P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la per chiedere la riforma della sentenza n. Controparte_1
2480/2021, emessa e depositata in data 07.012022, dal Giudice di Pace di , per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione delle risultanze CP_1
istruttorie; 2) Violazione dell'art. 6 commi 10 e 11 dlgs 150/2011; 3)
Illegittima revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
L'appellante ricorreva in primo grado avverso l'ingiunzione emessa dalla per la violazione del Dpcm del 09.03.2020 (sosteneva di Controparte_1
trovarsi al di fuori del proprio Comune di residenza per esigenze di necessità
per recarsi in un Discount alimentare per acquistare beni di prima necessità
essenziali per il sostentamento della propria famiglia).
In seguito alla modifica introdotta con il Decreto-legge 25.03.2020 n. 19, la sanzione di carattere penale ivi prevista veniva depenalizzata in sanzione amministrativa pecuniaria e, conseguentemente, in data 09.05.2020 la Procura
della Repubblica di Catania trasmetteva i relativi atti sia al Comando dei
Carabinieri di Viagrande che alla . Controparte_1
In data 08.06.2021 la notificava all'odierna appellante Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione protocollo M_IT PR_CTSPC 00061366 del
27/05/2021 Area III Bis.
L'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. Sulla violazione del
termine di contestazione ex art. 14 Legge n. 689/81, si precisa che alla data
dell'accertamento in argomento, la violazione contestata era sanzionata
penalmente (art. 650 c.p.), successivamente modificata in sanzione
pecuniaria amministrativa. La dianzi precisazione, laddove, parte ricorrente
deduce, a motivo di opposizione, la circostanza che, a seguito della richiamata modifica, gli atti relativi all'accertamento di che trattasi venivano
trasmessi, in data 09.05.2020, dalla locale Procura alla Prefettura di
; quest'ultima solo in data 07.09.2020 notificava il verbale di CP_1
accertamento, ovvero in violazione del termine di 90 gg., di cui all'art. 14 cit..
Sul punto, si precisa che, agli atti del giudizio, non vi è prova alcuna sulla
data di trasmissione, da parte della locale Procura, degli atti di cui
all'accertamento di che trattasi, ne essa si ricava, per tabulas, dalla lettura
dei provvedimenti prefettizi (ordinanza impugnata o contestazione del
24.08.2020), conseguendo che, in mancanza di una data certa, da cui
computare il termine ex art. 14 cit., il motivo di impugnazione va rigettato.
Ne diversa sorte subisce l'ulteriore motivo di impugnazione, ovvero la
sussistenza della causa di giustificazione, ovvero la comprovata esigenza di
necessità, indicata nell'acquisto di beni di prima necessità. Sebbene la detta
giustificazione è stata consentita quale giustificazione dello spostamento, in
relazione alle misure governative finalizzate all'anticontagio da COVID 19,
dovendosi, altresì, dare contezza nel documento di autocertificazione
(all'uopo predisposti per la detta finalità), anche quale controllo sulla
veridicità della dichiarazione, tuttavia sussiste l'onere di dimostrare, da parte
di chi esplica tale dichiarazione, giustificazione del superiore assunto. Difatti,
il riferimento normativo alla c.d. "comprovata" esigenza di necessità, si
indirizza nel senso che, chi si avvale di tale deroga, deve essere comunque in
grado di dimostrare detta esigenza, che nel caso a mano si sarebbe dovuto
concretizzare, alla data dell'accertamento, nella prova di acquisto dei beni di prima necessità (sarebbe stato sufficiente il deposito nel scontrino fiscale).
Posto che, parte ricorrente non fornisce alcuna prova sulla giustificazione
richiamata nell'opposizione, il motivo va disatteso”, ritenendo, pertanto,
correttamente notificata l'ordinanza ingiunzione protocollo M_IT
PR_CTSPC 00061366 del 27/05/2021 Area III Bis.
Non si costituiva la e in questa sede se ne dichiara la Controparte_1
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Appare corretto, infatti, a questo Giudicante l'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice di primo grado ed esaustiva la motivazione a sostegno del rigetto della domanda della opponente in primo grado.
Infatti, è assolutamente lacunosa la produzione documentale offerta da parte appellante nel giudizio di prime cure.
Il Giudice di Pace ha giustamente rilevato che “…agli atti del giudizio, non vi
è prova alcuna sulla data di trasmissione, da parte della locale Procura, degli
atti di cui all'accertamento di che trattasi, ne essa si ricava, per tabulas, dalla
lettura dei provvedimenti prefettizi…”; non vi è stata, infatti, da parte ricorrente, alcuna produzione documentale né della notifica dell'ingiunzione dalla quale poter ricavare data certa né della data di trasmissione degli atti di accertamento alla Posta per procedere alla notifica.
Anche il documento di risposta fornito dalla prodotto in Controparte_1
questa sede (sulla cui ammissibilità è da discutere) non chiarisce con esattezza la data di spedizione del plico, che comunque parrebbe essere avvenuta prima dei 90 giorni previsti per legge.
Infatti, il perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante si ha con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
La Cassazione ha affermato che “In materia di notificazione degli atti di
imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini,
previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il
principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito
per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti
tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre
applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né
la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per
il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,
assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti
necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente
successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Se l'appellante avesse voluto contestare l'autenticità della documentazione proveniente dalla Prefettura in ordine alla notifica dell'atto CP_1
presupposto avrebbe dovuto presentare querela di falso, cosa che non è
avvenuta.
Anche della sussistenza della causa di giustificazione, ovvero la comprovata esigenza di necessità, indicata nell'acquisto di beni di prima necessità, l'appellante non fornisce alcuna prova, rimanendo, così, affermazioni meramente labiali.
Il Giudice di Pace ha, infatti, statuito che “Sebbene la detta giustificazione è
stata consentita quale giustificazione dello spostamento…sussiste l'onere di
dimostrare, da parte di chi esplica tale dichiarazione, giustificazione del
superiore assunto…Posto che, parte ricorrente non fornisce alcuna prova
sulla giustificazione richiamata nell'opposizione, il motivo va disatteso”.
Parte appellante, infatti, non ha prodotto alcun documento a supporto della propria tesi (sussistenza dello stato di necessità che avrebbe portato la a Pt_1
recarsi in un comune differente dalla propria residenza nel periodo di vigore delle misure governative restrittive finalizzate all'anticontagio da COVID 19).
E' pacifico che l'onere di fornire la prova della sussistenza della causa di giustificazione gravasse sull'appellante, avendo invece il resistente provato i presupposti di fatto della sanzione, ovvero l'essere fuori di casa e fuori del comune di residenza durante le restrizioni anticovid.
Infine, va disatteso anche il motivo di impugnazione relativo alla revoca dell'ammissione della al Patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Infatti, l'appellante avrebbe dovuto ricorrere ad altro strumento giuridico per ottenere la revoca di tale provvedimento.
Il rimedio avverso la revoca del gratuito patrocinio è l'opposizione, da proporre al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di revoca ed in cui è parte necessaria anche il (Ricorso ex art. 281 decies e ss. Controparte_2
c.p.c. e 15 d.lvo 150/2011).
Alla luce delle superiori conclusioni l'appello è infondato e va rigettato.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione della . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2480/2021 emessa dal Giudice di Pace di
; CP_1
- Spese irripetibili.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Catania, 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa