CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1617/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Piazza Umberto I 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2860 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.01.2024 Ricorrente_1, quale ex socio e liquidatore della società di B.M. Games s.r.l.s. veniva portato a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, ingiunzione che è stata emessa dal Comune di Santa Maria
Di Licodia in materia di TA.R.I. per l'anno 2016: con l'ingiunzione opposta, il Comune di Santa Maria Di Licodia ha intimato al Ricorrente_1 il pagamento complessivo della somma di € 2.349,32.
A fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha proposto i seguenti quattro motivi di impugnazione:
1. Violazione dell'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 per omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto n. 1169 del 31.12.2018;
2. Decadenza del potere accertativo del tributo richiesto, per non essere stato notificato null'altro al di fuori dell'ingiunzione di pagamento nel 2024;
3. Decadenza del potere di riscossione dei tributi richiesti ex art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006 il quale sancisce che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.": considerato che il prodromico avviso accertamento risulta asseritamente notificato il 15.02.2019, alla data di avvenuta notifica dell'ingiunzione opposta (11.01.2024) il termine triennale di decadenza di cui sopra era, ad avviso del contribuente, ampiamente decorso;
4. Prescrizione quinquennale della TA.R.I. per l'anno 2016, in assenza di atti interruttivi alla data di ricezione dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 opposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Maria Di Licodia con memoria depositata il 3 febbraio 2026 contestando il merito delle avverse pretese e depositando l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018 costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la difesa del Ricorrente_1 ha rilevato la decadenza ex art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per avere il Comune di Santa Maria Di Licodia depositato l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023, in violazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante il mancato rispetto del termine di dieci giorni prima del'udienza entro cui potere depositare validamente gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 rilevando come non si possa prendere in esame l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede, atteso che il predetto atto è stato depositato in violazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante il mancato rispetto del termine di dieci giorni ivi divisato: tale conseguenza fa sì che, mancando l'atto presupposto, non soltanto il procedimento risulta viziato dall'assenza della normale sequenza procedimentale, ma l'ente
Comunale non ha neppure provato l'interruzione della prescrizione dell'imposta in quanto, anche tenuto conto della sospensione biennale del termine di esazione dei tributi introdotto dalla disciplina adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale, al più l'atto avrebbe dovuto essere notificato il 31 dicembre 2023, mentre l'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 è stata notificata il giorno
11.01.2024. Grave è la condotta del Comune di Santa Maria Di Licodia il quale nonostante abbia chiesto la richiesta di accesso al fascicolo per ben due volte, nel febbraio e nell'aprile del 2025, ha ciononostante depositato la memoria difensiva e l'atto presuposto soltanto il 3 febbraio 2026 in prossimità della data di udienza, consentendo così al contribuente di ottenere un esito fausto della lite che sarebbe stato ben diverso ove si fosse potuto utilizzare l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018 costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede.
Consegue in definitiva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento gravata: le spese del giudizio seguono la sccombenza e vanno addossate al Comune di Santa Maria Di Licodia nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 2023; 2) Condanna il Comune di Santa Maria Di Licodia al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 450,00 per compenso profesionale oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore del dott. Difensore_1. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Piazza Umberto I 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2860 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.01.2024 Ricorrente_1, quale ex socio e liquidatore della società di B.M. Games s.r.l.s. veniva portato a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, ingiunzione che è stata emessa dal Comune di Santa Maria
Di Licodia in materia di TA.R.I. per l'anno 2016: con l'ingiunzione opposta, il Comune di Santa Maria Di Licodia ha intimato al Ricorrente_1 il pagamento complessivo della somma di € 2.349,32.
A fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha proposto i seguenti quattro motivi di impugnazione:
1. Violazione dell'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 per omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto n. 1169 del 31.12.2018;
2. Decadenza del potere accertativo del tributo richiesto, per non essere stato notificato null'altro al di fuori dell'ingiunzione di pagamento nel 2024;
3. Decadenza del potere di riscossione dei tributi richiesti ex art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006 il quale sancisce che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.": considerato che il prodromico avviso accertamento risulta asseritamente notificato il 15.02.2019, alla data di avvenuta notifica dell'ingiunzione opposta (11.01.2024) il termine triennale di decadenza di cui sopra era, ad avviso del contribuente, ampiamente decorso;
4. Prescrizione quinquennale della TA.R.I. per l'anno 2016, in assenza di atti interruttivi alla data di ricezione dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 opposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Maria Di Licodia con memoria depositata il 3 febbraio 2026 contestando il merito delle avverse pretese e depositando l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018 costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede.
All'udienza del 10 febbraio 2026 la difesa del Ricorrente_1 ha rilevato la decadenza ex art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per avere il Comune di Santa Maria Di Licodia depositato l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023, in violazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante il mancato rispetto del termine di dieci giorni prima del'udienza entro cui potere depositare validamente gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può fare altro che accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 rilevando come non si possa prendere in esame l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018, costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede, atteso che il predetto atto è stato depositato in violazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stante il mancato rispetto del termine di dieci giorni ivi divisato: tale conseguenza fa sì che, mancando l'atto presupposto, non soltanto il procedimento risulta viziato dall'assenza della normale sequenza procedimentale, ma l'ente
Comunale non ha neppure provato l'interruzione della prescrizione dell'imposta in quanto, anche tenuto conto della sospensione biennale del termine di esazione dei tributi introdotto dalla disciplina adottata per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale, al più l'atto avrebbe dovuto essere notificato il 31 dicembre 2023, mentre l'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 è stata notificata il giorno
11.01.2024. Grave è la condotta del Comune di Santa Maria Di Licodia il quale nonostante abbia chiesto la richiesta di accesso al fascicolo per ben due volte, nel febbraio e nell'aprile del 2025, ha ciononostante depositato la memoria difensiva e l'atto presuposto soltanto il 3 febbraio 2026 in prossimità della data di udienza, consentendo così al contribuente di ottenere un esito fausto della lite che sarebbe stato ben diverso ove si fosse potuto utilizzare l'avviso di accertamento n. 1169 del 31.12.2018 costituente atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 18.11.2023 impugnata nella presente sede.
Consegue in definitiva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento gravata: le spese del giudizio seguono la sccombenza e vanno addossate al Comune di Santa Maria Di Licodia nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2860 del 2023; 2) Condanna il Comune di Santa Maria Di Licodia al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 450,00 per compenso profesionale oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore del dott. Difensore_1. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Monocratico Dott. Giacomo Rota