Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1617
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notificazione avviso di accertamento presupposto

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento presupposto non può essere preso in esame in quanto depositato tardivamente, in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'assenza dell'atto presupposto vizia il procedimento e impedisce al Comune di provare l'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Decadenza del potere accertativo

    La Corte accoglie il ricorso per tardivo deposito dell'atto presupposto, rendendo inammissibile l'esame dell'avviso di accertamento e, conseguentemente, la valutazione della decadenza.

  • Accolto
    Decadenza del potere di riscossione

    La Corte accoglie il ricorso per tardivo deposito dell'atto presupposto, rendendo inammissibile l'esame dell'avviso di accertamento e, conseguentemente, la valutazione della decadenza.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    La Corte accoglie il ricorso per tardivo deposito dell'atto presupposto, rendendo inammissibile l'esame dell'avviso di accertamento e, conseguentemente, la valutazione della prescrizione.

  • Accolto
    Tardivo deposito atto presupposto

    La Corte accoglie il ricorso rilevando che l'avviso di accertamento è stato depositato in violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, non rispettando il termine di dieci giorni prima dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1617
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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