TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1673
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Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
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Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione oblazione

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, poiché il rilascio della concessione edilizia in sanatoria era subordinato al parere favorevole della Soprintendenza, acquisito solo nel 2019, e la documentazione era incompleta, non essendosi formato alcun silenzio-assenso.

  • Rigettato
    Erroneità del calcolo dell'oblazione

    Il motivo è infondato, poiché le superfici sono state desunte dalla Tavola 3 inserita dalla ricorrente stessa a integrazione della domanda di condono.

  • Accolto
    Erroneità del calcolo degli interessi sull'oblazione

    La doglianza è accolta per difetto di motivazione e istruttoria, poiché il Comune non ha adeguatamente motivato la base di calcolo degli interessi, dovendo ricalcolarla.

  • Rigettato
    Non debenza danno ambientale per opere realizzate prima del vincolo

    Le censure sono infondate. La stessa ricorrente ammette nella sua relazione che parte dell'immobile è stato realizzato prima del vincolo o che per esso può applicarsi la misura minima. Inoltre, il territorio è stato dichiarato di notevole interesse pubblico in epoche antecedenti alla realizzazione delle opere.

  • Rigettato
    Prescrizione danno ambientale

    Le somme non sono prescritte poiché gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica hanno carattere permanente e la prescrizione decorre dalla cessazione della situazione di illiceità, avvenuta solo con il conseguimento delle autorizzazioni o pareri necessari. Il parere della Soprintendenza è stato acquisito nel 2019 e la documentazione del condono era incompleta.

  • Rigettato
    Prescrizione oneri concessori

    Il motivo è infondato. Non si è formato il silenzio-assenso poiché la documentazione era incompleta e il parere della Soprintendenza è stato acquisito solo nel 2019.

  • Accolto
    Erroneità del calcolo degli oneri concessori

    La censura è accolta per difetto di motivazione e istruttoria, dovendo la P.A. indicare motivatamente la volumetria assunta a base del calcolo degli oneri.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, ha esaminato il ricorso proposto da una persona fisica avverso una serie di provvedimenti del Comune di Castellammare di Stabia, volti all'annullamento di comunicazioni relative al versamento di oblazione, oneri concessori e danno ambientale per sanare un abuso edilizio, nonché all'accertamento della non debenza di tali somme. La ricorrente ha sollevato plurime censure, articolate in sette motivi, concernenti la violazione di legge (in particolare l'art. 35 della L. n. 47/1985 e norme in materia di prescrizione), la violazione del giusto procedimento, l'eccesso di potere sotto vari profili (difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità, arbitrarietà) e la violazione dell'art. 97 Cost. Nello specifico, ha contestato la debenza dell'oblazione e dei relativi interessi, degli oneri concessori e del danno ambientale, deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto del Comune a richiederli e l'erroneità dei calcoli effettuati. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. A seguito di ordinanze istruttorie volte a ottenere chiarimenti sui conteggi effettuati dall'Ente, il Comune ha depositato la relazione richiesta.

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, respingendolo per il resto. In particolare, ha rigettato il primo motivo relativo alla prescrizione dell'oblazione, ritenendo tempestiva la richiesta del Comune in quanto il parere favorevole della Soprintendenza, necessario per le opere su aree vincolate, era stato acquisito solo nel 2019, e la documentazione della ricorrente era risultata incompleta. Analogamente, ha rigettato il quarto motivo relativo alla prescrizione degli oneri concessori, ribadendo l'incompleta documentazione e la necessità del parere paesaggistico. Il secondo motivo, relativo all'erroneità della superficie computata per l'oblazione, è stato rigettato in quanto le superfici erano state desunte da una tavola prodotta dalla stessa ricorrente. Il sesto motivo, concernente la non debenza del danno ambientale e la sua prescrizione, è stato rigettato poiché le opere erano state realizzate in un territorio dichiarato di notevole interesse pubblico e l'illecito edilizio ha carattere permanente, con conseguente tempestività della richiesta. Tuttavia, il Tribunale ha accolto il terzo e il quinto motivo, relativi all'erroneità del calcolo degli interessi sull'oblazione e degli oneri concessori, rispettivamente, accogliendo la doglianza sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla base di calcolo degli interessi e alla volumetria assunta per gli oneri, dovendo l'Ente ricalcolare e motivare tali determinazioni. Infine, il settimo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, è stato accolto nei limiti in cui la quantificazione delle somme e la volumetria per gli interessi sull'oblazione e gli oneri concessori non erano state adeguatamente motivate, precludendo la contestazione. Di conseguenza, è stata annullata in parte qua la nota comunale relativa a tali aspetti, fatte salve le successive determinazioni della P.A., e le spese di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1673
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1673
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo