Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Antonella Verde, Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - del provvedimento prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio – del Comune di Castellammare di Stabia ha comunicato che “per consentire il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria occorre versare l'oblazione e gli oneri concessori”;
b - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Ambiente – Servizio Tutela Paesaggistica – del Comune di Castellammare di Stabia ha determinato in € 21.880,25 l''importo dovuto a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-;
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- con la quale la P.A. ha determinato – in un primo momento – in € 30.379,90, l''importo dovuto a titolo di danno ambientale;
d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
nonché per l''accertamento
in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1 – lett. f) c.p.a.,
a - della non debenza della somma di € 43.880,80 chiesta a titolo di oblazione, e di € 13.418,60, a titolo di oneri concessori;
b - della non debenza della somma di € 21.880,25 chiesta a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 25/05/2020 e depositato in giudizio il 03/06/2020, impugna il provvedimento prot. -OMISSIS-(recante in oggetto: “ Richiesta oblazione ed oneri concessori. Prat. n. -OMISSIS- Abuso: -OMISSIS-- ”), con il quale il Comune di Castellammare di Stabia le ha comunicato che “ per consentire il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria occorre versare l'oblazione e gli oneri concessori ”, quantificati rispettivamente in € 43.880,80 e in € 13.418,60; il provvedimento prot. n. -OMISSIS- (recante in oggetto: “ Rettifica impatto ambientale. Prat. n. -OMISSIS- del 30.09.1986. Abuso: -OMISSIS- ”), con il quale il Comune di Castellammare di Stabia ha determinato in € 21.880,25 l'importo dovuto a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-; ove e per quanto occorra, la nota prot. n. -OMISSIS-recante in oggetto: “ Richiesta impatto ambientale. Prat. n. -OMISSIS- Abuso: -OMISSIS- - ”), con la quale la P.A. ha determinato – in un primo momento – in € 30.379,90, l'importo dovuto a titolo di danno ambientale; nonchè tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Chiede, altresì, l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1 – lett. f) c.p.a., della non debenza della somma di € 43.880,80 chiesta a titolo di oblazione, di € 13.418,60, a titolo di oneri concessori e di € 21.880,25 chiesta a titolo di danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
A – SULLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI OBLAZIONE
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 35 DELLA L. N. 47/1985) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’).
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 35 DELLA L. N. 47/1985) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’).
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 35 DELLA L. N. 47/1985) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’).
B – SULLE SOMME CHIESTE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. DELLA LEGGE N. 47/1985 IN RELAZIONE ALL'ART. 2946 C.C.) – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ –ARBITRARIETA’).
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. DELLA LEGGE N. 47/1985 IN RELAZIONE ALL'ART. 2946 C.C.) – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’).
C – SULLA NON DEBENZA DELLE SOMME A TITOLO DI DANNO AMBIENTALE NONCHÉ SULL’INTERVENUTA PRESCRIZIONE DI QUALSIVOGLIA DIRITTO DELLA P.A.
VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. LEGGE N. 47/1985 IN RELAZIONE ALL'ART. 15 L. N. 1497/1939 OVVERO ALL’ART. 167 D.LGS. N. -OMISSIS- ED AGLI ARTT. 1 E 3 L. N. 689/1981) – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’).
D – SULLA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. DELLA LEGGE N. 47/1985 IN RELAZIONE ALL'ART. 23 COST. E 3 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ –ARBITRARIETA’).
Il 23/07/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, depositando una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di respingere il ricorso proposto.
Il 13/10/2023, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, ribadendo l’asserita prescrizione delle somme chieste dal Comune resistente a titolo di oblazione, oneri concessori e danno ambientale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 13/11/2023, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa.
Ad esito della pubblica udienza del 15/11/2023, con ordinanza n. 730 del 29/01/2024, questa Sezione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, “ disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Castellammare di Stabia, ordinando l’esibizione in giudizio di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e, in particolare, sui conteggi effettuati dall'Ente comunale resistente per la determinazione delle somme richieste a titolo di oblazione, oneri concessori e danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-, con le gravate note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, che spieghi analiticamente i criteri di calcolo applicati dall’A.C. resistente per la determinazione degli importi dovuti da parte ricorrente per i titoli sopra indicati, prendendo, altresì, posizione rispetto ai profili di erroneità allegati nel ricorso in relazione al calcolo operato dalla A.C. per la quantificazione dell’oblazione e dei relativi interessi, nonché degli oneri concessori, di cui alla relazione istruttoria del 21.11.2013 versata in atti (anche) da parte ricorrente ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la trattazione della causa alla udienza pubblica del 5 giugno 2024 (poi rinviata d’ufficio al 22/05/2025).
Il 30/04/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui, rilevando che il Comune di Castellammare di Stabia non aveva depositato il richiesto incombente istruttorio, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 22/05/2025, con ordinanza n. 5162 del 09/07/2025, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva ancora matura per la decisione, permanendo la necessità dell’espletamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 730 del 29/01/2024, “ ordinando (nuovamente) al Comune di Castellammare di Stabia l’esibizione in giudizio di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e, in particolare, sui conteggi effettuati dall'Ente comunale resistente per la determinazione delle somme richieste a titolo di oblazione, oneri concessori e danno ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. -OMISSIS-, con le gravate note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, che spieghi analiticamente i criteri di calcolo applicati dall’A.C. resistente per la determinazione degli importi dovuti da parte ricorrente per i titoli sopra indicati, prendendo, altresì, posizione rispetto ai profili di erroneità allegati nel ricorso in relazione al calcolo operato dalla A.C. per la quantificazione dell’oblazione e dei relativi interessi, nonché degli oneri concessori, di cui alla relazione istruttoria del 21.11.2013 versata in atti (anche) da parte ricorrente, con espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a. ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la trattazione della causa alla udienza pubblica dell’11/12/2025.
Il 29/08/2025 e il 01/09/2025, il Comune di Castellammare di Stabia ha depositato in atti la chiesta relazione di chiarimenti di cui alla nota prot. -OMISSIS- e relativi allegati.
Il 20/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, in cui ha rappresentato, tra l’altro, che “ I provvedimenti impugnati non recano alcuna motivazione sui criteri in virtù dei quali sono state determinate le somme a vario titolo richieste. Quanto rappresentato dalla P.A. nell’ambito della relazione istruttoria del 12.06.2020, rappresenta una motivazione postuma, inammissibile. ”, insistendo per l‘accoglimento del ricorso.
Il 10/12/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza dell’11/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso deve essere accolto in parte per difetto di motivazione e di istruttoria nei sensi e nei limiti di cui in motivazione (ovvero con riferimento alla quantificazione della somma e alla indicazione della volumetria assunte alla base del calcolo rispettivamente degli interessi sull’oblazione e degli oneri concessori), mentre deve essere respinto per il resto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente sostiene che “ L’importo chiesto con il provvedimento impugnato a titolo di conguaglio dell’oblazione non è certamente dovuto. E ciò, prima di tutto, perché sicuramente prescritto. Com’è noto, infatti, in applicazione dell’art. 35 – comma 18 [ rectius 17] della L. n. 47/1985, “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”. ”, avendo depositato domanda di condono in data 30/09/1986 e apposita documentazione integrativa in data 02/07/2013.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, premesso che si verte in tema di diritti soggettivi perfetti e di atti paritetici della P.A. - sicché va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso “ per decorso “inutiliter” del termine perentorio di 60 gg. ”, sollevata dalla P.A. nella memoria di costituzione del 23/07/2023 - ritiene sufficiente osservare sinteticamente – in diritto – che, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e s.m.i., il rilascio della concessione o autorizzazione delle opere edilizie abusive realizzate (come nella specie) su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, sicché, nella concreta fattispecie di causa, in disparte ogni altra considerazione, occorre considerare, in via dirimente, che il parere favorevole vincolante ex art. 32 legge 47/1985 al rilascio della autorizzazione paesaggistica (con riferimento alla sanatoria per la realizzazione di un fabbricato composto da piano seminterrato, piano terra, primo, secondo, terzo e lastrico solare di copertura, adibito a civile abitazione, escluso il piano seminterrato adibito a box/garage) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli è stato acquisito (solo) in data 22/11/2019, con conseguente tempestività della richiesta prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha provveduto alla notifica degli importi dovuti a titolo di oblazione e oneri concessori.
Peraltro, nella fattispecie di causa, non si è formato alcun silenzio assenso sulla domanda di condono, in quanto la relativa documentazione era, comunque, incompleta, essendo stata notificata alla ricorrente, già in data 20/10/1994, con nota prot. n. -OMISSIS-una “Richiesta di integrazione documentale” alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro. Solo con nota prot. -OMISSIS- la ricorrente ha presentato documentazione integrativa, a seguito della cui produzione è stata notificata alla ricorrente altra “Richiesta Integrazione” con nota prot. -OMISSIS- (in cui si afferma che “ Per il completamento occorre la seguente documentazione integrativa: Certificato di idoneità statica con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Genio Civile; Autocertificazioni (come da allegati) - (n. 2 copie) - ”), alla quale, pure, non ha fatto seguito alcun riscontro, tanto che la suddetta richiesta di integrazione è stata ribadita nella gravata nota comunale prot. -OMISSIS-, nella quale si precisa che “ Per il completamento della pratica occorre presentare il Certificato di Idoneità statica con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Genio Civile ”.
Nella memoria difensiva del 13/10/2023, parte ricorrente, con riferimento alla richiesta di integrazione di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- afferma che “ Trattasi di documentazione già trasmessa in uno all’istanza di condono ”, omettendo, però, di allegarla a comprova. Peraltro, nell’istanza di condono del 30/09/1984 versata in atti da parte ricorrente (priva di alegati), è elencato tra la documentazione allegata il “ certificato di idoneità statica ”, ma non “ l’attestazione dell’avvenuto deposito al Genio Civile ”.
2. - Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente sostiene che il calcolo operato dall’Ente è comunque errato, poiché “ Nella specie, l’Amministrazione ha quantificato le somme richieste sulla base di una presunta superficie complessiva di 1.159,95 mq. Ma tale superficie, pur senza tener conto del coefficiente applicabile per le superfici non residenziali (0,60) è maggiore di quella oggetto di condono, pari a 1.011,48 mq., come si evince dalla relazione in atti ”.
Il motivo è infondato, in quanto, come affermato nella memoria difensiva del 23/07/2020 del Comune resistente e nella nota prot. -OMISSIS- dell’allora responsabile dell’Ufficio Condono edilizio e non specificamente contestato dalla ricorrente, “ le superfici sono state desunte dalla Tavola 3 inserita dalla ricorrente ad integrazione della iniziale domanda di condono ”, ovvero “ le superfici sono state desunte dalla Tavola 3 inserita dalla richiedente ad integrazione dell’Istanza di condono ”.
3. - Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta che “ Il calcolo operato dall’Ente è erroneo anche con riferimento agli interessi ” poiché “ Il relativo importo è stato determinato muovendo dalla somma di £ 38.778.320. Detto importo rappresenta la differenza tra quanto dovuto – a dire dell’Ente – (£ 57.997.500) e quanto dichiarato in sede di condono (£ 23.374.000), oltre ad un’assunta maggiorazione.
3.2 – Senonchè, in contrario due dati.
3.2.1 – Non è dato comprendere cosa sia detta maggiorazione.
3.2.2 – In ogni caso, l’Amministrazione non ha tenuto conto di un dato dirimente.
In seguito al deposito dell’istanza di condono, la ricorrente ha versato un importo maggiore di quello determinato in sede di autoliquidazione, pari a complessivi £ 31.264.000 (maggiore di £ 23.374.000).
Non vi è dubbio che gli interessi vanno quantificati sulle somme ancora dovute e, quindi, sulla differenza tra £ 57.997.500 (come quantificati) e £ 31.264.000 (già versati).
Muovendo da tale presupposto è evidente l’erroneità anche del calcolo degli interessi calcolati su di una somma maggiore della differenza – eventualmente – dovuta ”.
Osserva il Collegio che, in relazione alla censura in esame, il Comune resistente non ha svolto specifiche difese, nel mentre, nella predetta relazione di chiarimenti di cui alla nota comunale prot. -OMISSIS-, a pagina 5, si legge che l’oblazione autoliquidata è (effettivamente) di £ 31.264.000 e che “ L’errata scelta de Modello D, non necessariamente involontaria, comportò il versamento di un minor importo dell’oblazione autoliquidata di circa £ 26.733.550 ”, salvo poi genericamente affermare nelle conclusioni che “ si confermano gli importi liquidati dalla richiedente con nota protocollo n°-OMISSIS- (Allegato 12) e nota protocollo n° -OMISSIS- (Allegato 13) ”.
Pertanto, la doglianza può essere accolta, anche ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento alla somma di £ 38.778.320, assunta a base del calcolo degli interessi, dovendo la P.A. resistente procedere a ricalcolare motivatamente la base di calcolo degli interessi in questione.
4. - Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente sostiene che il diritto della P.A. di chiedere il pagamento degli oneri concessori si sia prescritto per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., avendo la ricorrente depositato la domanda di condono in data 30/09/1986 (poi integrata in data 02/07/2013).
Il predetto motivo di gravame è infondato.
Osserva il Collegio che “ Ai fini della formazione del silenzio assenso non è sufficiente il solo decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, ma occorre anche che la domanda non sia infedele, che alla stessa sia stata allegata tutta la documentazione prevista dall’articolo 35 della legge. 28 febbraio 1985 n. 47, che la costruzione abusiva non ricada in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (art. 33), che l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed abbia presentato all'ufficio tecnico erariale la documentazione necessaria all'accatastamento (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18 maggio 2007, n. 973 e 28.5.2010 n. 1400) ” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, 30/12/2010, n. 2908), nel mentre, nel concreto caso di specie, come sopra detto, la documentazione relativa all’istanza di condono era incompleta, essendo stata notificata alla richiedente, in data 28/11/2013, “Richiesta Integrazione” con nota prot. -OMISSIS- (in cui si afferma che “ Per il completamento occorre la seguente documentazione integrativa: Certificato di idoneità statica con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Genio Civile; Autocertificazioni (come da allegati) - (n. 2 copie) - ”), cui non ha fatto seguito alcun riscontro e che è stata ribadita nella gravata nota comunale prot. -OMISSIS-(nella quale si precisa che “ Per il completamento della pratica occorre presentare il Certificato di Idoneità statica con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Genio Civile ”), sicché il silenzio-assenso non si è proprio formato. Peraltro, si è anche evidenziato che, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e s.m.i., il rilascio della concessione o autorizzazione delle opere edilizie abusive realizzate (come nella specie) su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione I, 11/07/2024, n. 525), che, nella concreta fattispecie di causa, è stato acquisito (solo) in data 22/11/2019.
5. - Con il quinto motivo di gravame, la ricorrente sostiene che anche il calcolo relativo agli oneri è errato, poiché “ La P.A. ha provveduto alla relativa quantificazione assumendo una volumetria pari a 4.761,18 mc.. … Senonchè, come si evince dalla relazione in atti, la volumetria è pari a 3.029,90 mc . ”.
Osserva il Collegio che parte ricorrente, a sostegno del predetto motivo di gravame, allega la perizia giurata del 18/06/2013, prodotta a integrazione della pratica di condono edilizio, nella quale si afferma che “ Le opere abusive presentano … una complessiva cubatura, vuoto per pieno, di mc. 3029,90 ”, nel mentre il Comune resistente non ha svolto specifiche difese sul punto, limitandosi ad affermare genericamente, nella relazione di chiarimenti di cui alla nota comunale prot. -OMISSIS-, che “ si confermano gli importi liquidati dalla richiedente con nota protocollo n°-OMISSIS- (Allegato 12) e nota protocollo n° -OMISSIS- (Allegato 13) ”.
Pertanto, anche la censura in esame può essere accolta, anche ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento alla volumetria assunta a base del calcolo degli oneri accessori, dovendo la P.A. resistente procedere a indicare motivatamente la volumetria assunta alla base del calcolo degli oneri in questione.
6. - Con il sesto motivo di gravame, parte ricorrente sostiene “ che alcuna somma è dovuta a titolo di danno ambientale trattandosi di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo ”, in forza dell’art. 1 della L. n. 689/1981 (il quale prevede espressamente che: “ nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione ”), nonché del successivo art. 3 (il quale prescrive quale presupposto indefettibile per la irrogazione di qualsivoglia sanzione amministrativa l’elemento soggettivo de dolo o della colpa). Sostiene, altresì, che, in ogni caso, “ le somme richieste a titolo di danno ambientale sono comunque ampiamente prescritte ”, in forza dell’art. 28 della L. n. 689/1981, in virtù del quale “ il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ”, essendo l’immobile stato realizzato nel 1976 ed essendo la domanda di condono, (asseritamente) completa di tutta la documentazione, stata depositata in data 30/09/1986 ed integrata in data 02/07/2013.
Le predette censure sono infondate.
Anzitutto la stessa parte ricorrente afferma, nella relazione ambientale del 18/06/2013, prodotta a integrazione della pratica di condono edilizio per cui è causa, che “ l’immobile di cui trattasi … non procura alcuna lesione di valori paesaggistici tutelati e pertanto non arreca nessun danno da risarcire ai sensi dell’art. 15 L. n. 1497/39, in quanto in parte realizzato in epoca antecedente alla data di imposizione del vincolo o comunque per esso può applicarsi la misura minima prevista ”, smentendo l’assunto contenuto nel ricorso secondo cui trattasi di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo. Inoltre, come affermato nella memoria difensiva del 23/07/2020 del Comune resistente e nella nota prot. -OMISSIS- dell’allora responsabile dell’Ufficio Condono edilizio, “ l’intero territorio di Castellammare di Stabia è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, giusta D.M. 13.09.1956 e D.M. 28.7.65 e pertanto sottoposto alle disposizioni di cui al D. Lgs. -OMISSIS- ”, a ulteriore conferma dell’erroneità dell’assunto secondo cui le opere sarebbero state realizzate successivamente all’apposizione del vincolo.
Né sono prescritte le somme richieste a titolo di danno ambientale.
A tal fine, giova ricordare che gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Pertanto, nella concreta fattispecie di causa, le note impugnate prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, con le quali il Comune di Castellammare di Stabia ha quantificato e richiesto gli importi dovuti a titolo di danno ambientale, sono state emanate/notificate tempestivamente, ove si consideri che, come rilevato nei precedenti paragrafi 1 e 4, da un lato, il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è stato acquisito (solo) in data 22/11/2019, e, dall’altro lato, non si è formato il silenzio-assenso sull’istanza di condono, essendo, comunque, la relativa documentazione incompleta, a causa della mancanza del Certificato di Idoneità statica, con attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile.
7. - Con il settimo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990, poichè “ Il provvedimento impugnato, infatti, si limita ad esporre una mera cifra finale priva di qualsiasi indicazione in ordine sia ai criteri che alle fonti legislative applicate. In tal modo, dunque, precludendo al privato, prima, ed al giudice poi di ricostruire l'iter logico seguito ed il criterio di calcolo applicato e, quindi, precludendo la possibilità di contestare, in sede giurisdizionale, il potere autoritativo esercitato .
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Premesso che, in via generale, la quantificazione delle somme dovute è un'operazione tecnica vincolata che non richiede una motivazione complessa e che, nel caso di specie, nella relazione istruttoria del 21/11/2013 (recante in oggetto “ Relazione istruttoria pratica Condono Edilizio ”), con allegati calcolo oblazione e interessi e calcolo oneri e interessi, versata in atti anche da parte ricorrente, il Comune resistente ha esplicitato l'iter logico seguito per il calcolo, indicando la superficie, la destinazione d'uso e le tabelle parametriche utilizzate, il Tribunale ritiene di accogliere la censura in esame limitatamente alla quantificazione della somma e alla indicazione della volumetria assunte alla base del calcolo rispettivamente degli interessi sull’oblazione e degli oneri concessori (sul punto si rimanda ai paragrafi 3 e 5), anche in relazione alla affermazione di parte ricorrente secondo cui “ la quantificazione operata dall’Ente disattende – ed ignora – dal tutto quella operata dalla ricorrente in sede di condono .”, in assenza di adeguata motivazione.
8. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso va accolto in parte per difetto di motivazione e di istruttoria nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, va annullata in parte qua (solo) la nota prot. -OMISSIS-, con riferimento alla quantificazione della somma e alla indicazione della volumetria assunte alla base del calcolo rispettivamente degli interessi sull’oblazione e degli oneri concessori, fatte salve le successive determinazioni della P.A.; va respinto per il resto.
9. - Sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio, anche considerato l’accoglimento solo parziale del ricorso, con salvezza delle successive determinazioni della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua (solo) la nota prot. -OMISSIS-, fatte salve le successive determinazioni della P.A.; lo respinge per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU DA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BB | MA AU DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.