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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 202/2025 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Laurino (SA), alla Piazza Magliani n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Marotta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
e ; Controparte_1 CP_2
APPELLATI-contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/2025 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
31\1\2025; in materia di contratto di appalto e risarcimento danni ex art. 1669 c.c.;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10\2\2025, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 486/2025 del 31/1/2025 (notificata in data 7/2/2025), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva: <
1. Dichiara
inammissibili, perché coperte da giudicato, le domande di parte attrice volte ad “accertare
e dichiarare la errata quantificazione metrico-estimativa delle opere eseguite dal convenuto
sul menzionato immobile e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione Parte_1
in favore del sig. e/o del sig. dell'importo versato in eccesso Controparte_1 CP_2
dal sig. rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'impresa Controparte_1
appaltatrice, pari ad euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero a quella maggiore o minore somma
che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u., di cui, sin d'ora, si
chiede l'ammissione; in via subordinata e sussidiaria, condannare il convenuto al
versamento in favore del sig. e/o del sig. della somma innanzi Controparte_1 CP_2
indicata in euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero di quella maggiore o minore somma che
dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c., a fronte del suo ingiustificato
arricchimento e conseguente depauperamento del sig. e/o del sig. Controparte_1 CP_2
derivante dalla quantificazione metrico-estimativa in eccesso delle opere da egli
[...]
eseguite sul menzionato immobile” 2) Accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di
[...]
condanna quest'ultimo al pagamento in favore di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
, a titolo di risarcimento danno, della complessiva somma di euro 18.612,20 oltre i
[...]
soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3)
Compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte convenuta al
2 pagamento in favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate
per intero in €500,00 per esborsi ed €7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso
spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmen Di
Giacomo. Le spese di CTU sono poste per ¼ a carico di parte attrice e per ¾ a carico di
parte convenuta.>.
Quindi, conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, Controparte_1
e , al fine di sentire:
1. Riformare PARZIALMENTE l'impugnata Sentenza CP_2
n. 486/2025 resa dal Tribunale di SALERNO, per TUTTI i MOTIVI analiticamente esposti,
argomentati, COMPROVATI e DOCUMENTATI e, per l'effetto, RIGETTARE la Domanda
formulata dai Sigg. e;
2. Condannare gli stessi Attori - Controparte_1 CP_2
Appellati al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di €
15.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o
minore che l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e
speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente.> L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dapprima unitamente all'atto di appello e, successivamente, avanzando apposita e specifica istanza a cui seguiva l'apertura del relativo sub-procedimento con fissazione dell'udienza camerale per il giorno 27/3/2025.
Di poi, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025,
l'avv. Marotta, difensore e rappresentante del , chiedeva un differimento, pendendo Pt_1
trattative di bonario componimento della lite.
Quindi, in data 2/4/2025 l'avv. Marotta depositava la transazione intercorsa tra le parti in causa, sottoscritta in data 21/3/2025, ove al punto n. 6 (pag. n. 4) espressamente
[...]
dichiarava di rinunciare all'appello proposto, da intendersi transatto “tale per cui Pt_1
alcuna parte intende comparire”.
3 Infine, con le note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025
l'appellante chiedeva espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver transatto la lite.
Ciò premesso, ritiene la Corte che debba dichiararsi cessata la materia del contendere sulle domande proposte da e nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1
essere intervento tra le parti accordo bonario (transazione del 21\03\2025 allegata dalle parti).
La cessazione della materia del contendere rende opportuna la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Salerno n. 486\2025, pubblicata in data 31\1\2025, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali.
Così decisa in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 202/2025 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Laurino (SA), alla Piazza Magliani n. 3, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Marotta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
e ; Controparte_1 CP_2
APPELLATI-contumaci
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/2025 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
31\1\2025; in materia di contratto di appalto e risarcimento danni ex art. 1669 c.c.;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10\2\2025, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 486/2025 del 31/1/2025 (notificata in data 7/2/2025), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva: <
1. Dichiara
inammissibili, perché coperte da giudicato, le domande di parte attrice volte ad “accertare
e dichiarare la errata quantificazione metrico-estimativa delle opere eseguite dal convenuto
sul menzionato immobile e, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione Parte_1
in favore del sig. e/o del sig. dell'importo versato in eccesso Controparte_1 CP_2
dal sig. rispetto ai lavori effettivamente realizzati dall'impresa Controparte_1
appaltatrice, pari ad euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero a quella maggiore o minore somma
che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u., di cui, sin d'ora, si
chiede l'ammissione; in via subordinata e sussidiaria, condannare il convenuto al
versamento in favore del sig. e/o del sig. della somma innanzi Controparte_1 CP_2
indicata in euro 17.224,23 (oltre i.v.a.), ovvero di quella maggiore o minore somma che
dovesse essere accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c., a fronte del suo ingiustificato
arricchimento e conseguente depauperamento del sig. e/o del sig. Controparte_1 CP_2
derivante dalla quantificazione metrico-estimativa in eccesso delle opere da egli
[...]
eseguite sul menzionato immobile” 2) Accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. di
[...]
condanna quest'ultimo al pagamento in favore di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
, a titolo di risarcimento danno, della complessiva somma di euro 18.612,20 oltre i
[...]
soli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3)
Compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte convenuta al
2 pagamento in favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate
per intero in €500,00 per esborsi ed €7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso
spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmen Di
Giacomo. Le spese di CTU sono poste per ¼ a carico di parte attrice e per ¾ a carico di
parte convenuta.>.
Quindi, conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, Controparte_1
e , al fine di sentire:
1. Riformare PARZIALMENTE l'impugnata Sentenza CP_2
n. 486/2025 resa dal Tribunale di SALERNO, per TUTTI i MOTIVI analiticamente esposti,
argomentati, COMPROVATI e DOCUMENTATI e, per l'effetto, RIGETTARE la Domanda
formulata dai Sigg. e;
2. Condannare gli stessi Attori - Controparte_1 CP_2
Appellati al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di €
15.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o
minore che l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e
speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente.> L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, dapprima unitamente all'atto di appello e, successivamente, avanzando apposita e specifica istanza a cui seguiva l'apertura del relativo sub-procedimento con fissazione dell'udienza camerale per il giorno 27/3/2025.
Di poi, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025,
l'avv. Marotta, difensore e rappresentante del , chiedeva un differimento, pendendo Pt_1
trattative di bonario componimento della lite.
Quindi, in data 2/4/2025 l'avv. Marotta depositava la transazione intercorsa tra le parti in causa, sottoscritta in data 21/3/2025, ove al punto n. 6 (pag. n. 4) espressamente
[...]
dichiarava di rinunciare all'appello proposto, da intendersi transatto “tale per cui Pt_1
alcuna parte intende comparire”.
3 Infine, con le note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26\6\2025
l'appellante chiedeva espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver transatto la lite.
Ciò premesso, ritiene la Corte che debba dichiararsi cessata la materia del contendere sulle domande proposte da e nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1
essere intervento tra le parti accordo bonario (transazione del 21\03\2025 allegata dalle parti).
La cessazione della materia del contendere rende opportuna la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Salerno n. 486\2025, pubblicata in data 31\1\2025, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese processuali.
Così decisa in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
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