TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00223 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00374/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 00374/2021 REG.RIC.
- del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Mantova in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 24.3.2021;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 30.10.2021:
- del provvedimento di conferma del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Mantova in data 30.9.2021 e notificato al ricorrente in data
1.10.2021;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in data
19.2.2020, ne ha chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato. La richiesta è stata presentata tramite un suo delegato perché egli si trovava recluso in regime di espiazione della pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia.
2.- L'istanza è stata respinta dalla Questura di Mantova con provvedimento del
4.12.2020, notificato il 24.3.2021, rilevando che: il reato di maltrattamenti in famiglia
è previsto dall'art. 380 c.p.p. e dunque è ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; il ricorrente era legalmente separato dalla moglie; il rapporto di lavoro era cessato N. 00374/2021 REG.RIC.
l'8.4.2019, e dal 2012 al 2020 il ricorrente aveva percepito retribuzioni bassissime, nettamente inferiori all'importo dell'assegno sociale o comunque inidonee a consentire il suo sostentamento; non poteva essergli rilasciato nemmeno un permesso per attesa occupazione, atteso che era già rimasto in Italia da disoccupato per 35 mesi.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato a mezzo posta il 24.5.2021, consegnato il 27.5.2021 e depositato il 26.6.2021.
L'Amministrazione si è costituita e, dopo un'ordinanza istruttoria di questo Tribunale
(n. -OMISSIS- del 16.7.2021), ha depositato una relazione con documenti.
4.- L'11.7.2021 il ricorrente è stato scarcerato anticipatamente per buona condotta.
5.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 30.7.2021 è stato disposto un remand perché l'Amministrazione non aveva valutato il legame familiare con la figlia minorenne (nata nel 2013), per preservare il quale era stato programmato, su impulso dei Tribunale per i Minorenni di Brescia, un percorso di riavvicinamento tra padre e figlia per il periodo successivo alla scarcerazione del padre, con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti.
6.- Il 30.9.2021, in ottemperanza al remand, la Questura di Mantova ha emesso un nuovo provvedimento di conferma del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
6.1.- Sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente, il provvedimento ha evidenziato che, dalla sentenza penale di condanna, emerge la sua personalità violenta, in quanto autore di ricorrenti e gravi maltrattamenti nei confronti della moglie, protrattisi da fine 2015 all'8.3.2019 (data dell'arresto), originati dalle pretese economiche del ricorrente affetto da ludopatia, e avvenuti costringendo la figlia piccola ad assistervi.
6.2.- Sotto il profilo dei rapporti tra padre e figlia, il provvedimento ha evidenziato che:
a) i servizi sociali, in una relazione del 14.9.2021 chiesta dalla Questura, avevano riferito che il Tribunale ordinario di Mantova aveva disposto di organizzare incontri N. 00374/2021 REG.RIC.
protetti tra i due solo se richiesti dal genitore e a condizione che il medesimo avesse dimostrato una totale e protratta astensione dall'uso di alcolici e stupefacenti; il ricorrente, una volta scarcerato, aveva effettivamente chiesto di rivedere la figlia, ma gli incontri non erano stati avviati perché non si era avuta conferma dell'astensione dall'uso di alcolici e stupefacenti;
b) la Questura aveva inviato al difensore del ricorrente la relazione dei servizi sociali, chiedendogli di formulare osservazioni e di comunicare se l'interessato svolgesse un'attività lavorativa dopo la scarcerazione e se concorresse in qualche modo al mantenimento della figlia, e il ricorrente aveva risposto di avere fissato per il
27.10.2021 un colloquio al Consultorio di Goito per una valutazione psicologica e per il 4.11.2021 un incontro con i servizi sociali, senza documentare di avere un lavoro: da questi elementi la Questura ha concluso che il percorso di riavvicinamento tra padre e figlia non era ancora stato avviato.
6.3.- Pertanto il provvedimento ha ritenuto “allo stato attuale, che il desiderio del ricorrente di incontrare la propria figlia minore, non sia di per sé sufficiente a modificare il giudizio già espresso di prevalenza, nel caso di specie, delle ragioni di ordine e sicurezza pubblica che sorgono dalla pericolosità sociale del N'hili, condannato definitivamente per i reati di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare”.
6.4.- Sotto il profilo della posizione lavorativa, infine, il provvedimento ha evidenziato che il ricorrente ha percepito “nel 2012 € 289, nel 2016 € 2853, nel 2017 € 5147 oltre
a € 1560 di Naspi, nel 2018 €2341 di Naspi e 3516 da lavoro part time, nel 2019 €
771, nel 2020 € 1194 dal Ministero della Giustizia e nel 2021 € 1332 dal lavoro carcerario”, e che pertanto non dispone di risorse adeguate al proprio sostentamento, né concorre a quello della figlia.
7.- Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti notificati il
30.10.2021 e depositati il 10.11.2021. N. 00374/2021 REG.RIC.
8.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 25.11.2021 è stata respinta la nuova domanda cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti.
9.- Il 5.2.2026 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio, perché ha ottenuto il riconoscimento della protezione speciale ed è in attesa del rilascio del relativo permesso.
10.- Deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt.
35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.
11.- Le spese possono essere compensate, perché il ricorrente era virtualmente vincitore sul ricorso principale, per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, ma è virtualmente soccombente sul ricorso per motivi aggiunti, in quanto:
- il bilanciamento tra la pericolosità sociale del ricorrente e la valutazione del legame con la figlia minorenne, che la Questura aveva completamente omesso nel provvedimento originario, è stato compiuto nel nuovo provvedimento, e non può considerarsi inadeguato; la Questura infatti si è basata sulla situazione esistente al tempo del provvedimento, nella quale non si era concretamente verificato alcun incontro tra padre e figlia dopo la scarcerazione, il percorso per l'eventuale riavvicinamento tra i due era in una fase meramente iniziale, essendo stato da poco attivato su impulso del Tribunale per i minorenni territorialmente competente, ed era impossibile prognosticarne l'esito positivo;
- a proposito dell'assenza di un lavoro, la Questura ha evidenziato che, anche negli anni precedenti la carcerazione, dal 2012, il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro bassissimi, largamente inferiori all'assegno sociale, sicché (anche prescindendo dal periodo di carcerazione, come chiede il ricorrente) non risulta alcun inserimento lavorativo in Italia; tali elementi non possono essere superati dalla dichiarazione di disponibilità all'assunzione prodotta in giudizio, che peraltro non è N. 00374/2021 REG.RIC.
datata, sicché potrebbe risalire a qualunque periodo, ed è del tutto generica, poiché non menziona nemmeno il tipo di rapporto, la sua durata, la qualifica e le mansioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO BB, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED LO BB N. 00374/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00223 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00374/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 00374/2021 REG.RIC.
- del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Mantova in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 24.3.2021;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 30.10.2021:
- del provvedimento di conferma del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Mantova in data 30.9.2021 e notificato al ricorrente in data
1.10.2021;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in data
19.2.2020, ne ha chiesto il rinnovo per motivi di lavoro subordinato. La richiesta è stata presentata tramite un suo delegato perché egli si trovava recluso in regime di espiazione della pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia.
2.- L'istanza è stata respinta dalla Questura di Mantova con provvedimento del
4.12.2020, notificato il 24.3.2021, rilevando che: il reato di maltrattamenti in famiglia
è previsto dall'art. 380 c.p.p. e dunque è ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; il ricorrente era legalmente separato dalla moglie; il rapporto di lavoro era cessato N. 00374/2021 REG.RIC.
l'8.4.2019, e dal 2012 al 2020 il ricorrente aveva percepito retribuzioni bassissime, nettamente inferiori all'importo dell'assegno sociale o comunque inidonee a consentire il suo sostentamento; non poteva essergli rilasciato nemmeno un permesso per attesa occupazione, atteso che era già rimasto in Italia da disoccupato per 35 mesi.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato a mezzo posta il 24.5.2021, consegnato il 27.5.2021 e depositato il 26.6.2021.
L'Amministrazione si è costituita e, dopo un'ordinanza istruttoria di questo Tribunale
(n. -OMISSIS- del 16.7.2021), ha depositato una relazione con documenti.
4.- L'11.7.2021 il ricorrente è stato scarcerato anticipatamente per buona condotta.
5.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 30.7.2021 è stato disposto un remand perché l'Amministrazione non aveva valutato il legame familiare con la figlia minorenne (nata nel 2013), per preservare il quale era stato programmato, su impulso dei Tribunale per i Minorenni di Brescia, un percorso di riavvicinamento tra padre e figlia per il periodo successivo alla scarcerazione del padre, con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti.
6.- Il 30.9.2021, in ottemperanza al remand, la Questura di Mantova ha emesso un nuovo provvedimento di conferma del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
6.1.- Sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente, il provvedimento ha evidenziato che, dalla sentenza penale di condanna, emerge la sua personalità violenta, in quanto autore di ricorrenti e gravi maltrattamenti nei confronti della moglie, protrattisi da fine 2015 all'8.3.2019 (data dell'arresto), originati dalle pretese economiche del ricorrente affetto da ludopatia, e avvenuti costringendo la figlia piccola ad assistervi.
6.2.- Sotto il profilo dei rapporti tra padre e figlia, il provvedimento ha evidenziato che:
a) i servizi sociali, in una relazione del 14.9.2021 chiesta dalla Questura, avevano riferito che il Tribunale ordinario di Mantova aveva disposto di organizzare incontri N. 00374/2021 REG.RIC.
protetti tra i due solo se richiesti dal genitore e a condizione che il medesimo avesse dimostrato una totale e protratta astensione dall'uso di alcolici e stupefacenti; il ricorrente, una volta scarcerato, aveva effettivamente chiesto di rivedere la figlia, ma gli incontri non erano stati avviati perché non si era avuta conferma dell'astensione dall'uso di alcolici e stupefacenti;
b) la Questura aveva inviato al difensore del ricorrente la relazione dei servizi sociali, chiedendogli di formulare osservazioni e di comunicare se l'interessato svolgesse un'attività lavorativa dopo la scarcerazione e se concorresse in qualche modo al mantenimento della figlia, e il ricorrente aveva risposto di avere fissato per il
27.10.2021 un colloquio al Consultorio di Goito per una valutazione psicologica e per il 4.11.2021 un incontro con i servizi sociali, senza documentare di avere un lavoro: da questi elementi la Questura ha concluso che il percorso di riavvicinamento tra padre e figlia non era ancora stato avviato.
6.3.- Pertanto il provvedimento ha ritenuto “allo stato attuale, che il desiderio del ricorrente di incontrare la propria figlia minore, non sia di per sé sufficiente a modificare il giudizio già espresso di prevalenza, nel caso di specie, delle ragioni di ordine e sicurezza pubblica che sorgono dalla pericolosità sociale del N'hili, condannato definitivamente per i reati di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare”.
6.4.- Sotto il profilo della posizione lavorativa, infine, il provvedimento ha evidenziato che il ricorrente ha percepito “nel 2012 € 289, nel 2016 € 2853, nel 2017 € 5147 oltre
a € 1560 di Naspi, nel 2018 €2341 di Naspi e 3516 da lavoro part time, nel 2019 €
771, nel 2020 € 1194 dal Ministero della Giustizia e nel 2021 € 1332 dal lavoro carcerario”, e che pertanto non dispone di risorse adeguate al proprio sostentamento, né concorre a quello della figlia.
7.- Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti notificati il
30.10.2021 e depositati il 10.11.2021. N. 00374/2021 REG.RIC.
8.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 25.11.2021 è stata respinta la nuova domanda cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti.
9.- Il 5.2.2026 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio, perché ha ottenuto il riconoscimento della protezione speciale ed è in attesa del rilascio del relativo permesso.
10.- Deve dunque essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt.
35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.
11.- Le spese possono essere compensate, perché il ricorrente era virtualmente vincitore sul ricorso principale, per le ragioni esposte nell'ordinanza di remand, ma è virtualmente soccombente sul ricorso per motivi aggiunti, in quanto:
- il bilanciamento tra la pericolosità sociale del ricorrente e la valutazione del legame con la figlia minorenne, che la Questura aveva completamente omesso nel provvedimento originario, è stato compiuto nel nuovo provvedimento, e non può considerarsi inadeguato; la Questura infatti si è basata sulla situazione esistente al tempo del provvedimento, nella quale non si era concretamente verificato alcun incontro tra padre e figlia dopo la scarcerazione, il percorso per l'eventuale riavvicinamento tra i due era in una fase meramente iniziale, essendo stato da poco attivato su impulso del Tribunale per i minorenni territorialmente competente, ed era impossibile prognosticarne l'esito positivo;
- a proposito dell'assenza di un lavoro, la Questura ha evidenziato che, anche negli anni precedenti la carcerazione, dal 2012, il ricorrente aveva percepito redditi da lavoro bassissimi, largamente inferiori all'assegno sociale, sicché (anche prescindendo dal periodo di carcerazione, come chiede il ricorrente) non risulta alcun inserimento lavorativo in Italia; tali elementi non possono essere superati dalla dichiarazione di disponibilità all'assunzione prodotta in giudizio, che peraltro non è N. 00374/2021 REG.RIC.
datata, sicché potrebbe risalire a qualunque periodo, ed è del tutto generica, poiché non menziona nemmeno il tipo di rapporto, la sua durata, la qualifica e le mansioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO BB, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED LO BB N. 00374/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.