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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3016/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Giovanna Lobaccaro;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Giovanna Controparte_1 C.F._2
Lobaccaro;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale af m
[...] ontratto in Rosignano Marittimo (LI) il 07.05.1994, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 CP_2
22.07. be maggiorenni ed economicamen ienti, e che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cron. 11115/2012 emesso il 22.11.2012.
Con decreto del 23/09/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 06.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 19.09.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 07.05.1994 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civi na o Atti di Matrimonio dell'Anno 1994 Parte 2 Serie A n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica;
essi inoltre dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3016/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Giovanna Lobaccaro;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Giovanna Controparte_1 C.F._2
Lobaccaro;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale af m
[...] ontratto in Rosignano Marittimo (LI) il 07.05.1994, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 CP_2
22.07. be maggiorenni ed economicamen ienti, e che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cron. 11115/2012 emesso il 22.11.2012.
Con decreto del 23/09/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 06.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note depositate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 19.09.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 07.05.1994 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civi na o Atti di Matrimonio dell'Anno 1994 Parte 2 Serie A n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica;
essi inoltre dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra