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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1184/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025 e presentato dai coniugi
e , con l'avv. ORI ALINE Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 28/01/1989 a GA (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 10/11/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1184/2025 :
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/01/1989
da (C.F. ), n. in ARGENTINA Parte_1 C.F._1
il09/10/1961, e (C.F. ), n. in Parte_2 C.F._2
BRASILE il 15/08/1966, e trascritto al n. 2, Parte I, Anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GA (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile Parte_1
di € 400,00 (€ quattrocento/00). Il suddetto assegno dovrà essere
versato, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici)
di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla scorta
dell'indice ISTAT.
3) I ricorrenti danno atto che le pattuizioni qui contenute sono
state convenute al fine di regolare l'assetto economico dei rapporti
tra di loro conseguenti al divorzio. Dichiarano, inoltre, di aver
già definito in sede di separazione consensuale dei coniugi ogni e
qualsivoglia ulteriore questione patrimoniale e ribadiscono che non
vi sono altre pendenze ancora in essere non avendo, pertanto,
null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa
precisazione che la presente condizione non potrà essere
interpretata quale mera clausola di stile.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi