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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2303/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da: avv. GIANPAOLO (C.F. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità, elettivamente domiciliato a NC di Verona (Vr), in Corso Vittorio Emanuele II n. 252,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Controparte_1 C.F._2
Schino, elettivamente domiciliata a Bari (Ba) in via Trevisani n. 106, presso il difensore,
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, oltre che alle verbalizzazioni agli atti.
Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove pagina 1 di 5 acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015);
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 del D. Lgs. 150/2011, l'avv.
[...] ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di € 4.683,68, a titolo di compensi per l'attività professionale in suo favore svolta nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, celebratosi innanzi a questo Tribunale, RG 2778/2022, con condanna della resistente al pagamento di competenze e spese del presente procedimento.
In sintesi, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto mandato dalla signora perché proponesse opposizione al precetto notificatole dal signor CP_1 CP_2
e di aver, pertanto, depositato ricorso innanzi al Tribunale di Verona, nel cui
[...] ambito ha svolto tutta la conseguente e necessaria attività professionale (comprovata dalla documentazione allegata all'odierno ricorso), sino alla pronuncia della sentenza che decideva per il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti, con compensazione delle spese.
L'avv. ha precisato di aver richiesto alla cliente il pagamento dei propri Parte_1 compensi che però nulla ha versato ritenendoli “non dovuti”, come da comunicazione inoltrata via mail il 25/3/2024.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda attorea e proponendo altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione, sia del contratto di patrocinio relativo al citato giudizio RG 2778/2022 che dell'ulteriore e precedente giudizio (Tribunale di Verona - RG 5690/2019), nell'ambito del quale lamenta che l'avv. non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico Parte_1 conferitogli, omettendo di eccepire che le somme richieste alla sempre dal CP_1 signor non fossero dovute per essere state dalla stessa, in parte, già versate CP_2 ed, in parte, da compensare tra le rispettive posizioni creditorie/debitorie dei contendenti.
La ha sollevato, inoltre, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Verona, ritenendo che, nella presente fattispecie, la competenza avrebbe dovuto essere individuata nel foro del consumatore e, conseguentemente, che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Cagliari, nel cui circondario la resistente ha la propria residenza.
All'udienza del 06/11/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed, a scioglimento della riserva in quella sede assunta, il Giudice, con ordinanza del 25/11/2024, ritenuto di doversi preliminarmente decidere in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, ha rinviato la causa per la discussione orale e la decisione pagina 2 di 5 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo un rinvio d'ufficio, le parti hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del 06/10/2025, ove la stessa è stata trattenuta per la decisione. ooOoo
Deve, pertanto, preliminarmente procedersi all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_1
Secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass., ord. nn. 21647/2021 e 32216/2022), nelle controversie tra avvocato e cliente consumatore per il pagamento dei compensi professionali del primo, prevale il foro del consumatore se ad agire in giudizio è il professionista.
Quando l'avvocato viene incaricato da una persona fisica nella sua qualità di consumatore ed agisce per richiedere il pagamento delle sue spettanze professionali, la competenza è quella del foro del consumatore se questi non agisce quindi come professionista o come titolare di impresa.
Ne consegue, pertanto, che, l'avvocato deve rivolgersi al giudice competente territorialmente in base alla residenza o al domicilio del cliente.
Tale orientamento era stato già espresso dalle Sezioni Unite, come obiter dictum, nella sentenza n. 4485/2020, che, dopo aver affrontato le questioni relative al rito applicabile in caso di azione proposta dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, ha aggiunto che, in relazione a domande svolte presso uffici giudiziari diversi in cui l'avvocato aveva svolto le proprie prestazioni professionali "la possibilità di praticare detti fori come quello che il ricorrente ha adito doveva, però, misurarsi, sotto il profilo della competenza per territorio, con la posizione della cliente, che era qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dal D. Lgs 205 del 2005, art.33 comma 2, lett. U,".
In virtù di detti principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore e la sua prevalenza rispetto al foro speciale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
Orbene, dato per assodato, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che, nel contrasto tra il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 14 del D. Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., e quello del consumatore, sia quest'ultimo a prevalere e considerato che, il ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla qualifica di consumatore della resistente e neppure ha negato la prevalenza del foro del consumatore nella fattispecie de qua, va affrontata la questione della corretta individuazione – nel caso che ci occupa – del luogo di residenza o domicilio della pagina 3 di 5 che, secondo la tesi dell'avv. “non è in alcun modo conoscibile”. CP_1 Parte_1
A tal proposito, il professionista osserva che, l'Ufficiale Giudiziario dell' della Pt_3
Corte d'Appello di Cagliari, cui era stato richiesto di procedere alla notifica a mani del ricorso introduttivo del presente giudizio presso la residenza della resistente (sita a Villacidro – provincia del Sud Sardegna), ne ha attestato la non reperibilità, avendo riscontrato che il campanello e la cassetta delle lettere dell'abitazione, risultavano essere senza nome.
L'Ufficiale Giudiziario ha quindi proceduto alla notifica ex art. 143 c.p.c, mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale di Villacidro, quale ultima residenza conosciuta della CP_1
Considerato, altresì, che, l'indicazione anagrafica non vale a determinare la residenza, ma ha valore solo presuntivo, superabile con ogni mezzo di prova, il ricorrente insiste nel ritenere la competenza del Tribunale di Verona.
Deve sicuramente concordarsi sul fatto che, le risultanze anagrafiche determinano una mera presunzione iuris tantum, che può essere superata dalla prova contraria, che può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass. sent. n. 24222/2006), dovendo quindi assumere rilievo la dimora effettiva ossia quella in cui si svolge la vita lavorativa e familiare del soggetto (cfr. Cass. ord. n. 6333/2015).
Nel caso di specie, manca però un accertamento, un riscontro positivo, su quale sia la residenza effettiva (e non meramente anagrafica) della essendosi l'avv. CP_1 limitato a sostenere il carattere fittizio della residenza anagrafica nel Parte_1
Comune di Villacidro ma nulla avendo dimostrato su quale sia l'effettivo, diverso luogo di residenza (nella citata accezione dettata dalla Cassazione) della resistente.
La tesi per cui, a fronte delle risultanze dell'Ufficiale giudiziario sopra indicate, possa ritenersi non più effettivo il dato anagrafico sulla residenza nel Comune di Villacidro, non giustifica, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, la scelta di incardinare il giudizio innanzi al Tribunale di Verona.
Attesa la natura inderogabile ed esclusiva del foro del consumatore, in considerazione della ratio per cui la tutela del consumatore si realizza (anche) attraverso la prossimità del giudice al luogo di sua residenza, il professionista che vanti un credito verso il cliente consumatore, deve agire in giudizio di fronte al giudice di residenza formale-anagrafica del debitore ma, se ne è a conoscenza, deve incardinare il giudizio ove quest'ultimo ha la dimora effettiva.
Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha provato che la abbia la CP_1 dimora effettiva nel territorio della provincia o del circondario di Verona ma neppure ha allegato tale eventuale circostanza.
Parimenti, l'avv. non ha offerto elementi per ritenere che la residenza Parte_1 effettiva della resistente sia ubicata altrove. pagina 4 di 5 Mancano quindi elementi fattuali e giuridici che possano far ritenere che il foro del consumatore, nel caso che ci occupa, si identifichi nel Tribunale di Verona.
Anche i documenti versati in atti (v., a titolo esemplificativo, all. 1 e 2 al ricorso introduttivo del presente giudizio), ove è sempre indicato quale luogo di residenza della il Comune di Villacidro, confermano il dato formale delle risultanze CP_1 anagrafiche.
Deve quindi accedersi alla tesi della convenuta che insiste perché la competenza venga devoluta al Tribunale di Cagliari nel cui circondario si colloca la sua residenza anagrafica e presso la quale è stata eseguita la notifica del ricorso, sia pure ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Cagliari risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in misura fortemente attenuata in ragione della non particolare complessità delle questioni fin qui affrontate e della contenuta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nel procedimento iscritto al n. 2303/2024 R.G.,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a conoscere della presente controversia per essere competente il Tribunale di Cagliari;
FISSA il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Cagliari;
CONDANNA l'avv. a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 600,00 per compensi
[...]
(quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, IVA e Cassa.
Così deciso in Verona, nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 15/10/2025.
Il Giudice
NI OS
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da: avv. GIANPAOLO (C.F. ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità, elettivamente domiciliato a NC di Verona (Vr), in Corso Vittorio Emanuele II n. 252,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Controparte_1 C.F._2
Schino, elettivamente domiciliata a Bari (Ba) in via Trevisani n. 106, presso il difensore,
RESISTENTE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, oltre che alle verbalizzazioni agli atti.
Tali conclusioni sono qui richiamate e devono intendersi parte integrante di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove pagina 1 di 5 acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015);
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 del D. Lgs. 150/2011, l'avv.
[...] ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di € 4.683,68, a titolo di compensi per l'attività professionale in suo favore svolta nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, celebratosi innanzi a questo Tribunale, RG 2778/2022, con condanna della resistente al pagamento di competenze e spese del presente procedimento.
In sintesi, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto mandato dalla signora perché proponesse opposizione al precetto notificatole dal signor CP_1 CP_2
e di aver, pertanto, depositato ricorso innanzi al Tribunale di Verona, nel cui
[...] ambito ha svolto tutta la conseguente e necessaria attività professionale (comprovata dalla documentazione allegata all'odierno ricorso), sino alla pronuncia della sentenza che decideva per il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti, con compensazione delle spese.
L'avv. ha precisato di aver richiesto alla cliente il pagamento dei propri Parte_1 compensi che però nulla ha versato ritenendoli “non dovuti”, come da comunicazione inoltrata via mail il 25/3/2024.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda attorea e proponendo altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione, sia del contratto di patrocinio relativo al citato giudizio RG 2778/2022 che dell'ulteriore e precedente giudizio (Tribunale di Verona - RG 5690/2019), nell'ambito del quale lamenta che l'avv. non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico Parte_1 conferitogli, omettendo di eccepire che le somme richieste alla sempre dal CP_1 signor non fossero dovute per essere state dalla stessa, in parte, già versate CP_2 ed, in parte, da compensare tra le rispettive posizioni creditorie/debitorie dei contendenti.
La ha sollevato, inoltre, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Verona, ritenendo che, nella presente fattispecie, la competenza avrebbe dovuto essere individuata nel foro del consumatore e, conseguentemente, che il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Cagliari, nel cui circondario la resistente ha la propria residenza.
All'udienza del 06/11/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed, a scioglimento della riserva in quella sede assunta, il Giudice, con ordinanza del 25/11/2024, ritenuto di doversi preliminarmente decidere in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, ha rinviato la causa per la discussione orale e la decisione pagina 2 di 5 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo un rinvio d'ufficio, le parti hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del 06/10/2025, ove la stessa è stata trattenuta per la decisione. ooOoo
Deve, pertanto, preliminarmente procedersi all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla CP_1
Secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass., ord. nn. 21647/2021 e 32216/2022), nelle controversie tra avvocato e cliente consumatore per il pagamento dei compensi professionali del primo, prevale il foro del consumatore se ad agire in giudizio è il professionista.
Quando l'avvocato viene incaricato da una persona fisica nella sua qualità di consumatore ed agisce per richiedere il pagamento delle sue spettanze professionali, la competenza è quella del foro del consumatore se questi non agisce quindi come professionista o come titolare di impresa.
Ne consegue, pertanto, che, l'avvocato deve rivolgersi al giudice competente territorialmente in base alla residenza o al domicilio del cliente.
Tale orientamento era stato già espresso dalle Sezioni Unite, come obiter dictum, nella sentenza n. 4485/2020, che, dopo aver affrontato le questioni relative al rito applicabile in caso di azione proposta dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, ha aggiunto che, in relazione a domande svolte presso uffici giudiziari diversi in cui l'avvocato aveva svolto le proprie prestazioni professionali "la possibilità di praticare detti fori come quello che il ricorrente ha adito doveva, però, misurarsi, sotto il profilo della competenza per territorio, con la posizione della cliente, che era qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dal D. Lgs 205 del 2005, art.33 comma 2, lett. U,".
In virtù di detti principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore e la sua prevalenza rispetto al foro speciale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
Orbene, dato per assodato, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che, nel contrasto tra il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 14 del D. Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., e quello del consumatore, sia quest'ultimo a prevalere e considerato che, il ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla qualifica di consumatore della resistente e neppure ha negato la prevalenza del foro del consumatore nella fattispecie de qua, va affrontata la questione della corretta individuazione – nel caso che ci occupa – del luogo di residenza o domicilio della pagina 3 di 5 che, secondo la tesi dell'avv. “non è in alcun modo conoscibile”. CP_1 Parte_1
A tal proposito, il professionista osserva che, l'Ufficiale Giudiziario dell' della Pt_3
Corte d'Appello di Cagliari, cui era stato richiesto di procedere alla notifica a mani del ricorso introduttivo del presente giudizio presso la residenza della resistente (sita a Villacidro – provincia del Sud Sardegna), ne ha attestato la non reperibilità, avendo riscontrato che il campanello e la cassetta delle lettere dell'abitazione, risultavano essere senza nome.
L'Ufficiale Giudiziario ha quindi proceduto alla notifica ex art. 143 c.p.c, mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale di Villacidro, quale ultima residenza conosciuta della CP_1
Considerato, altresì, che, l'indicazione anagrafica non vale a determinare la residenza, ma ha valore solo presuntivo, superabile con ogni mezzo di prova, il ricorrente insiste nel ritenere la competenza del Tribunale di Verona.
Deve sicuramente concordarsi sul fatto che, le risultanze anagrafiche determinano una mera presunzione iuris tantum, che può essere superata dalla prova contraria, che può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass. sent. n. 24222/2006), dovendo quindi assumere rilievo la dimora effettiva ossia quella in cui si svolge la vita lavorativa e familiare del soggetto (cfr. Cass. ord. n. 6333/2015).
Nel caso di specie, manca però un accertamento, un riscontro positivo, su quale sia la residenza effettiva (e non meramente anagrafica) della essendosi l'avv. CP_1 limitato a sostenere il carattere fittizio della residenza anagrafica nel Parte_1
Comune di Villacidro ma nulla avendo dimostrato su quale sia l'effettivo, diverso luogo di residenza (nella citata accezione dettata dalla Cassazione) della resistente.
La tesi per cui, a fronte delle risultanze dell'Ufficiale giudiziario sopra indicate, possa ritenersi non più effettivo il dato anagrafico sulla residenza nel Comune di Villacidro, non giustifica, in mancanza di ulteriori riscontri probatori, la scelta di incardinare il giudizio innanzi al Tribunale di Verona.
Attesa la natura inderogabile ed esclusiva del foro del consumatore, in considerazione della ratio per cui la tutela del consumatore si realizza (anche) attraverso la prossimità del giudice al luogo di sua residenza, il professionista che vanti un credito verso il cliente consumatore, deve agire in giudizio di fronte al giudice di residenza formale-anagrafica del debitore ma, se ne è a conoscenza, deve incardinare il giudizio ove quest'ultimo ha la dimora effettiva.
Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha provato che la abbia la CP_1 dimora effettiva nel territorio della provincia o del circondario di Verona ma neppure ha allegato tale eventuale circostanza.
Parimenti, l'avv. non ha offerto elementi per ritenere che la residenza Parte_1 effettiva della resistente sia ubicata altrove. pagina 4 di 5 Mancano quindi elementi fattuali e giuridici che possano far ritenere che il foro del consumatore, nel caso che ci occupa, si identifichi nel Tribunale di Verona.
Anche i documenti versati in atti (v., a titolo esemplificativo, all. 1 e 2 al ricorso introduttivo del presente giudizio), ove è sempre indicato quale luogo di residenza della il Comune di Villacidro, confermano il dato formale delle risultanze CP_1 anagrafiche.
Deve quindi accedersi alla tesi della convenuta che insiste perché la competenza venga devoluta al Tribunale di Cagliari nel cui circondario si colloca la sua residenza anagrafica e presso la quale è stata eseguita la notifica del ricorso, sia pure ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Cagliari risulta quindi fondata e meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in misura fortemente attenuata in ragione della non particolare complessità delle questioni fin qui affrontate e della contenuta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nel procedimento iscritto al n. 2303/2024 R.G.,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a conoscere della presente controversia per essere competente il Tribunale di Cagliari;
FISSA il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Cagliari;
CONDANNA l'avv. a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 600,00 per compensi
[...]
(quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, IVA e Cassa.
Così deciso in Verona, nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 15/10/2025.
Il Giudice
NI OS
pagina 5 di 5