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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 87/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 23/10/2025, dinanzi al Dott. Paolo Bertollini, sono presenti: per , l'avv. MONTANARO LOREDANA;
Parte_1 per , nessuno è comparso;
CP_1 per , l'avv. Ramona Biondi in sostituzione dell'avv. TASCIOTTI FAUSTO. CP_2
L'avv. Montanaro precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione tardiva e per la revoca del decreto ingiuntivo. Si riporta, in particolare, alle eccezioni di nullità avverso la notifica del provvedimento monitorio, effettuata a parte opponente in violazione della disciplina specifica sui collaboratori di giustizia, alle contestazioni sulla titolarità attiva del rapporto in capo alla controparte costituita, e alle osservazioni critiche alla CTU grafologica svolta in corso di giudizio.
L'avv. Biondi si riporta alle conclusioni già rassegnate e discute la causa insistendo per il rigetto dell'opposizione. Rappresenta che la notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. è valida, essendo il risultato sconosciuto all'indirizzo di residenza e non essendovi un'elezione di domicilio Pt_2 in luogo diverso, giacché la circostanza non può tornare a discapito della creditrice. Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, osserva che è stata documentata la cessione del credito a CP_3
Infine, si riporta alle conclusioni della CTU che ha accertato l'autenticità della firma del precisando che non è stata fatta la CTU contabile in quanto si è acquista quella esperita Pt_2 in altro giudizio coinvolgente i condebitori solidali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 14 R.G. N. 87/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 87/2021, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Padre Giuseppe di Marco n. 5, presso lo studio dell'avv. Loredana Montanaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_1
- Opposta contumace –
NONCHÈ
(C.F. ) e, per essa, in qualità di Controparte_4 P.IVA_2
mandataria C.F. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 13, presso lo studio dell'avv. Fausto Tasciotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
pagina 2 di 14 Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “CHIEDE che in accoglimento della opposizione proposta, in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inefficacia ex art. 644 cpc del DI 22/2005
Trib. Latina per omessa notifica nei confronti del sig. opponente;
venga Parte_1
accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società intervenuta
[...]
in relazione alla presente controversia;
in via Controparte_5
subordinata, nel merito, riferimento al contratto in garanzia- : - venga accertata e CP_6 dichiarata la nullità/inesistenza dell'accordo fideiussorio dichiarato intervenuto tra
(ora ) ed il sig. per difetto di elemento Controparte_7 CP_1 Parte_1
essenziale (reiterando richiesta chiarimenti/integrazione Ctu grafologica), in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconosciuta paternità della firma in contratto fideiussorio - venga accertata e dichiarata la nullità del precitato accordo fideiussorio per difetto di causa stante l'incapienza del patrimonio del garante già alla data dell'atto in garanzia;
- venga accertata e dichiarata l'intervenuta estinzione della fideiussione per mancata osservanza delle previsioni ex art. 1957 c.c. da parte dell'Istituto bancario creditore;
- venga accertata e dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e/o la nullità dell'accordo fideiussorio laddove riproduttivo di schemi ABI censurati dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2/5/2005 per violazione della normativa antitrust L. 287/90; - venga accertata e dichiarata la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. B -con riferimento alle somme ingiunte- : - venga accertata e dichiarata l'indeterminatezza delle somme richieste in decreto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi domandati in violazione delle disposizioni ex art. 1283 cc, la nullità per indeterminatezza degli addebiti per cms, il superamento del tasso soglia nel conteggio degli interessi in violazione della L. 108/96; per l'effetto, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2005 Trib. Latina. Con vittoria di spese e onorari di giudizio (richiesta di liquidazione ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14 - aumento del 30% poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa sono redatti
pagina 3 di 14 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto)”;
Per l'opposta: Nessuno è comparso
Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma di €
1.272.316,35, oltre interessi legali dall'1.12.2004 al saldo, così come determinata dalla sentenza n. 687/2016 del Tribunale di Latina;
in via ulteriormente subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma maggiore o minore che sarà stata accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M.
n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge”.
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2005, emesso nei suoi confronti dall'intestato Tribunale a favore della per il pagamento Controparte_7 dell'importo di € 1.470.750,74, oltre interessi come da domanda e spese.
pagina 4 di 14 In rito, deduceva in particolare l'opponente la nullità della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, siccome effettuata allorché il era già stato Pt_1
ammesso ad un programma di protezione per collaboratori di giustizia, unitamente al padre;
esso opponente aveva dunque appreso dell'ingiunzione solo a Persona_1 seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 20.11.2020.
Nel merito, esponeva che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 1959.52, intestato alla sul quale era stata Controparte_8
girata l'esposizione relativa al conto anticipi su effetti n. 181/98, nonché del mutuo chirografario n. 002/155849: debiti, a garanzia dei quali esso opponente si era costituito fideiussore fino a concorrenza del complessivo importo di £ 4.810.000.000.
Disconosceva dunque, preliminarmente, la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussore ed eccepiva la nullità del contratto per difetto di causa e per la sua conformità al c.d.
Schema ABI, integrando esso un negozio “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
Sollevava inoltre eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per non avere la Banca fatto valere le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, e quella di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., per avere la controparte continuato ad erogare il credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice.
Contestava poi il saldo debitore dei rapporti bancari, per l'indeterminatezza delle somme domandate dalla controparte, per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto e per il superamento del tasso soglia degli interessi ex legge n. 108/1996.
Eccepiva, infine, la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria in mancanza di atti interruttivi, successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, anche con riferimento agli altri coobbligati.
Citava quindi in giudizio quale società incorporante Controparte_1 CP_7
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa
[...] domanda, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4
nella sua veste di cessionaria del credito oggetto di opposizione.
[...]
pagina 5 di 14 ometteva di costituirsi in giudizio preferendo rimanere contumace, Controparte_1 mentre si costituiva spontaneamente la cessionaria del credito, Controparte_4
in persona della mandataria con comparsa di risposta del 13.04.2021. CP_2
Per quanto qui rileva, la terza intervenuta contestava in particolare che il fosse Pt_1 già stato ammesso al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, alla data della notifica del decreto, ed evidenziava che la stessa era stata validamente effettuata ex art. 143 c.p.c. presso il Comune di ultima residenza dell'opponente, non già in quanto quest'ultimo era risultato irreperibile all'indirizzo di residenza, quanto piuttosto per l'insufficienza delle risultanze anagrafiche. Eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere essa acquistato il credito solo Controparte_4
in data 14.07.2017, e contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che il decreto ingiuntivo era stato opposto dai coobbligati solidali e il relativo giudizio era stato definito solo in data 14.04.2016, con sentenza passata in giudicato.
A fronte dell'avverso disconoscimento, avanzava poi istanza di verificazione e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 13.05.2021, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., a seguito del quale veniva disposta CTU grafologica per accertare la genuinità della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione.
Terminate le operazioni peritali, la causa subiva rinvio, dapprima, al 10.12.2024 e in seguito al 16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2005.
Come noto, il citato rimedio può infatti essere esperito, una volta scaduto il termine per proporre l'opposizione tempestiva, allorché l'intimato provi di non aver avuto conoscenza del decreto per l'irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, oppure di non aver potuto proporre opposizione per caso fortuito o forza maggiore.
pagina 6 di 14 Risulta dalla documentazione in atti che, alla data della notifica del ricorso e del decreto,
era stato ammesso ad un programma provvisorio di protezione per Parte_1
collaboratori di giustizia, disposto in data 15.09.2004, a favore del padre Per_1
e del suo intero nucleo familiare, che all'epoca ricomprendeva anche la
[...] persona dell'opponente (cfr. all. 1 alle note scritte del 18.05.2021); solo successivamente era stato disposto nei confronti dello stesso un autonomo programma di Pt_1 protezione, come si evince dall'ulteriore documentazione in atti (cfr. all. 1 alle note del
19.03.2021).
Ciò posto, va rammentato in diritto che “in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza,
l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini”; in ogni caso, “laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del
1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione”
pagina 7 di 14 (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2018, n. 33208; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
III, 3 maggio 2016, n. 8646).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo non è stata effettuata nelle forme di cui all'art. 139, presso il “polo residenziale fittizio”, bensì ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nel Comune di ultima residenza dell'opponente; né vi è prova che, a quella data, il avesse eletto per le notificazioni un domicilio diverso da quello indicato nelle Pt_1 certificazioni anagrafiche. Deve quindi ritenersi che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per una irregolarità della relativa notifica, essendo conseguentemente legittimato alla proposizione tardiva dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Né vi è prova che l'opponente avesse comunque avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, circostanza da escludersi per via delle modalità di svolgimento del programma di protezione dei collaboratori di giustizia (che, come noto, mantiene assoluto riserbo sul domicilio di chi vi è ammesso) e della modalità di svolgimento della notifica ex art. 143
c.p.c., basata su una mera presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
3. Passando al merito della causa, occorre preliminarmente esaminare l'istanza di verificazione avanzata dalla terza chiamata a seguito del disconoscimento della firma, apposta sulla fideiussione del 24.09.2001, effettuato da parte opponente.
Il decreto ingiuntivo ha, infatti, ad oggetto il pagamento del saldo passivo dei rapporti bancari stipulati dalla con l'originaria parte opposta, Controparte_8 Controparte_7
a garanzia dei quali il si sarebbe costituito fideiussore. Pt_1
Orbene, la verificazione è fondata e merita accoglimento essendovi prova della provenienza e della paternità della scrittura in capo alla persona del D' Pt_1
Militano in tal senso le risultanze della CTU grafologica svolta nel corso del giudizio, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione di discostarsi in quanto il CTU ha accertato, in modo congruo, coerente e del tutto privo di vizi logici, l'autografia della sottoscrizione.
Il consulente ha infatti appurato che vi sono una serie di somiglianze tra le firme in verifica e quelle acquisite nel corso delle operazioni peritali, non riconducibili alla mera pagina 8 di 14 morfologia e coinvolgenti aspetti probanti in ambito peritali, relative in particolare a: “la medesima gestualità grafica frutto di una stessa natura grafo dinamica;
la medesima ideazione del complesso firma;
identico risulta il rapporto angolo curva;
risultano identici i gesti fuggitivi;
le firme progrediscono verso destra in modo sciolto ma non fluido in quanto presentano contorsioni e brusche deviazioni;
sono presenti gesti aerei sia nelle verificande che nelle autografe;
identico risulta il punto di inizio delle singole lettere;
identica la divaricazione dell'allungo della lettera G;
identica la modalità esecutiva del tratto centrale della lettera A;
identici sono i gesti fuggitivi” (cfr. CTU, pag.
23).
A ciò bisogna poi aggiungere il repentino ingrossamento che si avvera alla base della lettera D maiuscola (cfr. CTU, pag. 26 e 27).
Né persuadono le osservazioni critiche avanzate da parte opponente, efficacemente smentite dal CTU a pag. 30, 31 e 32 dell'elaborato peritale.
Segue, in accoglimento dell'istanza di verificazione proposta dalla terza chiamata,
l'accertamento dell'autografia della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del
24.09.2001 e dei successivi atti di innalzamento del limite massimo garantito.
4. Ciò posto, vanno poi respinte le eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento al rapporto di garanzia, occorrendo sul punto premettere la piena opponibilità delle stesse alla persona della cessionaria, che ha acquistato il credito dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione, non ignora infatti questo giudice che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
pagina 9 di 14 altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre
2021, n. 41994).
Hanno quindi aderito alla tesi della c.d. nullità parziale delle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Né ignora il Tribunale che, dal provvedimento emesso dalla Banca d'Italia di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale, promana un'efficacia di prova privilegiata
(su cui v. Cass., sez. I, 28 maggio 2014, n. 11904), oggi sancita dall'art. 7 d.lgs. n.
3/2017.
Nel caso di specie, la fideiussione è stata tuttavia stipulata in data 24.01.2001, prima che venisse predisposto lo Schema ABI del 2003 e non vi è prova che il contratto integri un negozio “a valle” di una qualche intesa restrittiva della concorrenza.
Da tale conclusione discende, inoltre, il rigetto dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che l'applicazione della norma risulta derogata per espressa previsione negoziale, ai sensi della quale “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
pagina 10 di 14 Quella della decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., è d'altra parte una previsione suscettibile di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, essendo una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass., sez. VI-1, 24 settembre 2013, n. 21867). Né vi è prova che il abbia stipulato il contratto in Pt_1
qualità di consumatore, non essendo stata la circostanza neppure dedotta da parte opponente.
Va poi respinta l'eccezione di nullità del contratto fondata sul difetto di causa, dal momento che la funzione economico-individuale della fideiussione va chiaramente ravvisata nell'intenzione del di prestare garanzia personale, per l'adempimento Pt_1
di tutti i debiti presenti e futuri stipulati dalla con Controparte_8 Controparte_7 entro il limite dell'importo massimo garantito ricavabile dalla documentazione in atti.
Infine, va disattesa l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non essendovi prova dei relativi elementi costitutivi, ovvero che vi sia stato un progressivo mutamento delle condizioni economiche della debitrice principale e che la Banca opposta ne fosse a conoscenza, avendo colpevolmente proseguito nell'erogazione del credito.
La citata ipotesi di estinzione della garanzia fideiussoria si fonda, infatti, sulla violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto che gravano sulla Banca creditrice. A tal fine, è però “onere della parte che deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”, dovendo quindi il fideiussore fornire prova “sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto
pagina 11 di 14 della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (cfr. Cass., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 394).
Vanno dunque respinte tutte le questioni preliminari di merito afferenti al rapporto di garanzia.
5. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, per l'inerzia dell'opposta nel far valere i propri diritti di credito.
Va rammentato infatti che, ai sensi dell'art. 1310, secondo comma, c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, verificandosi, in ipotesi di solidarietà passiva, un'estensione automatica degli effetti interruttivi nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al compimento dell'atto. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, “la disciplina dell'art.
1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria
e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (cfr. Cass., sez. III, 28 marzo 2025, n. 8202).
Nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato interrotto nei confronti dei condebitori solidali a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
il relativo termine non ha, tuttavia, ripreso a decorrere fino alla definizione del giudizio di opposizione e al passaggio in giudicato della sentenza n. 687/2016, giacché la pendenza della lite ha prodotto non solo l'effetto interruttivo c.d. istantaneo, ma anche l'interruzione permanente del corso della prescrizione, come previsto dall'art. 2945, secondo comma, c.c.
Deve quindi ritenersi che, alla data della notifica dell'atto di precetto, il credito oggetto di causa non fosse ancora prescritto.
6. Passando, infine, alle contestazioni sollevate da parte opponente sul merito del rapporto bancario, va detto che le stesse possono essere decise sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra la CP_7
pagina 12 di 14 di da una parte, e gli altri ingiunti dall'altra, e della sentenza n. 687/2016 le CP_7 cui risultanze sono certamente utilizzabili nel presente processo quale fonte di prova atipica.
Come noto, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI-3, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Né le parti hanno avanzato specifiche osservazioni critiche, tali da giustificare un ulteriore approfondimento tecnico nel presente giudizio di opposizione tardiva.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che il CTU ha rideterminato il saldo debitore, alla data del 30.11.2004, in complessivi € 1.272.316,35 comprensivi di interessi. Il decreto ingiuntivo, emesso per € 1.470.750,74, va quindi revocato e deve pronunciarsi condanna per la minor somma sopra indicata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La presente sentenza di condanna va, peraltro, pronunciata a favore della cessionaria del credito, chiamata in causa quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, considerata la particolare semplicità delle questioni affrontate, la natura sostanzialmente documentale del giudizio e la parziale fondatezza delle censure relative al saldo passivo del rapporto bancario.
Devono inoltre essere poste a carico dell'opponente le spese della CTU grafologica, avendo dato luogo al relativo esborso.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'istanza di verificazione e, per l'effetto, accerta e dichiara che la scrittura privata del 24.09.2001 proviene da;
Parte_1
2) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 22/2005 nei confronti di e condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.272.316,35, oltre interessi al tasso Controparte_4
legale dalla domanda al saldo;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
terza chiamata, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU grafologica.
Latina, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 23/10/2025, dinanzi al Dott. Paolo Bertollini, sono presenti: per , l'avv. MONTANARO LOREDANA;
Parte_1 per , nessuno è comparso;
CP_1 per , l'avv. Ramona Biondi in sostituzione dell'avv. TASCIOTTI FAUSTO. CP_2
L'avv. Montanaro precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione tardiva e per la revoca del decreto ingiuntivo. Si riporta, in particolare, alle eccezioni di nullità avverso la notifica del provvedimento monitorio, effettuata a parte opponente in violazione della disciplina specifica sui collaboratori di giustizia, alle contestazioni sulla titolarità attiva del rapporto in capo alla controparte costituita, e alle osservazioni critiche alla CTU grafologica svolta in corso di giudizio.
L'avv. Biondi si riporta alle conclusioni già rassegnate e discute la causa insistendo per il rigetto dell'opposizione. Rappresenta che la notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. è valida, essendo il risultato sconosciuto all'indirizzo di residenza e non essendovi un'elezione di domicilio Pt_2 in luogo diverso, giacché la circostanza non può tornare a discapito della creditrice. Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, osserva che è stata documentata la cessione del credito a CP_3
Infine, si riporta alle conclusioni della CTU che ha accertato l'autenticità della firma del precisando che non è stata fatta la CTU contabile in quanto si è acquista quella esperita Pt_2 in altro giudizio coinvolgente i condebitori solidali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 14 R.G. N. 87/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 87/2021, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Padre Giuseppe di Marco n. 5, presso lo studio dell'avv. Loredana Montanaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_1
- Opposta contumace –
NONCHÈ
(C.F. ) e, per essa, in qualità di Controparte_4 P.IVA_2
mandataria C.F. , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, viale dello Statuto n. 13, presso lo studio dell'avv. Fausto Tasciotti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
pagina 2 di 14 Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “CHIEDE che in accoglimento della opposizione proposta, in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inefficacia ex art. 644 cpc del DI 22/2005
Trib. Latina per omessa notifica nei confronti del sig. opponente;
venga Parte_1
accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società intervenuta
[...]
in relazione alla presente controversia;
in via Controparte_5
subordinata, nel merito, riferimento al contratto in garanzia- : - venga accertata e CP_6 dichiarata la nullità/inesistenza dell'accordo fideiussorio dichiarato intervenuto tra
(ora ) ed il sig. per difetto di elemento Controparte_7 CP_1 Parte_1
essenziale (reiterando richiesta chiarimenti/integrazione Ctu grafologica), in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconosciuta paternità della firma in contratto fideiussorio - venga accertata e dichiarata la nullità del precitato accordo fideiussorio per difetto di causa stante l'incapienza del patrimonio del garante già alla data dell'atto in garanzia;
- venga accertata e dichiarata l'intervenuta estinzione della fideiussione per mancata osservanza delle previsioni ex art. 1957 c.c. da parte dell'Istituto bancario creditore;
- venga accertata e dichiarata la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e/o la nullità dell'accordo fideiussorio laddove riproduttivo di schemi ABI censurati dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2/5/2005 per violazione della normativa antitrust L. 287/90; - venga accertata e dichiarata la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. B -con riferimento alle somme ingiunte- : - venga accertata e dichiarata l'indeterminatezza delle somme richieste in decreto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi domandati in violazione delle disposizioni ex art. 1283 cc, la nullità per indeterminatezza degli addebiti per cms, il superamento del tasso soglia nel conteggio degli interessi in violazione della L. 108/96; per l'effetto, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2005 Trib. Latina. Con vittoria di spese e onorari di giudizio (richiesta di liquidazione ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14 - aumento del 30% poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa sono redatti
pagina 3 di 14 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale nonché la navigazione all'interno dell'atto)”;
Per l'opposta: Nessuno è comparso
Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, respingere totalmente la domanda attorea, e confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma di €
1.272.316,35, oltre interessi legali dall'1.12.2004 al saldo, così come determinata dalla sentenza n. 687/2016 del Tribunale di Latina;
in via ulteriormente subordinata, condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma maggiore o minore che sarà stata accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M.
n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge”.
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2005, emesso nei suoi confronti dall'intestato Tribunale a favore della per il pagamento Controparte_7 dell'importo di € 1.470.750,74, oltre interessi come da domanda e spese.
pagina 4 di 14 In rito, deduceva in particolare l'opponente la nullità della notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, siccome effettuata allorché il era già stato Pt_1
ammesso ad un programma di protezione per collaboratori di giustizia, unitamente al padre;
esso opponente aveva dunque appreso dell'ingiunzione solo a Persona_1 seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 20.11.2020.
Nel merito, esponeva che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 1959.52, intestato alla sul quale era stata Controparte_8
girata l'esposizione relativa al conto anticipi su effetti n. 181/98, nonché del mutuo chirografario n. 002/155849: debiti, a garanzia dei quali esso opponente si era costituito fideiussore fino a concorrenza del complessivo importo di £ 4.810.000.000.
Disconosceva dunque, preliminarmente, la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussore ed eccepiva la nullità del contratto per difetto di causa e per la sua conformità al c.d.
Schema ABI, integrando esso un negozio “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
Sollevava inoltre eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per non avere la Banca fatto valere le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, e quella di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., per avere la controparte continuato ad erogare il credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice.
Contestava poi il saldo debitore dei rapporti bancari, per l'indeterminatezza delle somme domandate dalla controparte, per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto e per il superamento del tasso soglia degli interessi ex legge n. 108/1996.
Eccepiva, infine, la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria in mancanza di atti interruttivi, successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, anche con riferimento agli altri coobbligati.
Citava quindi in giudizio quale società incorporante Controparte_1 CP_7
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa
[...] domanda, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_4
nella sua veste di cessionaria del credito oggetto di opposizione.
[...]
pagina 5 di 14 ometteva di costituirsi in giudizio preferendo rimanere contumace, Controparte_1 mentre si costituiva spontaneamente la cessionaria del credito, Controparte_4
in persona della mandataria con comparsa di risposta del 13.04.2021. CP_2
Per quanto qui rileva, la terza intervenuta contestava in particolare che il fosse Pt_1 già stato ammesso al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, alla data della notifica del decreto, ed evidenziava che la stessa era stata validamente effettuata ex art. 143 c.p.c. presso il Comune di ultima residenza dell'opponente, non già in quanto quest'ultimo era risultato irreperibile all'indirizzo di residenza, quanto piuttosto per l'insufficienza delle risultanze anagrafiche. Eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere essa acquistato il credito solo Controparte_4
in data 14.07.2017, e contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che il decreto ingiuntivo era stato opposto dai coobbligati solidali e il relativo giudizio era stato definito solo in data 14.04.2016, con sentenza passata in giudicato.
A fronte dell'avverso disconoscimento, avanzava poi istanza di verificazione e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 13.05.2021, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., a seguito del quale veniva disposta CTU grafologica per accertare la genuinità della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione.
Terminate le operazioni peritali, la causa subiva rinvio, dapprima, al 10.12.2024 e in seguito al 16.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2005.
Come noto, il citato rimedio può infatti essere esperito, una volta scaduto il termine per proporre l'opposizione tempestiva, allorché l'intimato provi di non aver avuto conoscenza del decreto per l'irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore, oppure di non aver potuto proporre opposizione per caso fortuito o forza maggiore.
pagina 6 di 14 Risulta dalla documentazione in atti che, alla data della notifica del ricorso e del decreto,
era stato ammesso ad un programma provvisorio di protezione per Parte_1
collaboratori di giustizia, disposto in data 15.09.2004, a favore del padre Per_1
e del suo intero nucleo familiare, che all'epoca ricomprendeva anche la
[...] persona dell'opponente (cfr. all. 1 alle note scritte del 18.05.2021); solo successivamente era stato disposto nei confronti dello stesso un autonomo programma di Pt_1 protezione, come si evince dall'ulteriore documentazione in atti (cfr. all. 1 alle note del
19.03.2021).
Ciò posto, va rammentato in diritto che “in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza,
l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini”; in ogni caso, “laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del
1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione”
pagina 7 di 14 (cfr. Cass., sez. un., 21 dicembre 2018, n. 33208; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
III, 3 maggio 2016, n. 8646).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo non è stata effettuata nelle forme di cui all'art. 139, presso il “polo residenziale fittizio”, bensì ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nel Comune di ultima residenza dell'opponente; né vi è prova che, a quella data, il avesse eletto per le notificazioni un domicilio diverso da quello indicato nelle Pt_1 certificazioni anagrafiche. Deve quindi ritenersi che l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per una irregolarità della relativa notifica, essendo conseguentemente legittimato alla proposizione tardiva dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Né vi è prova che l'opponente avesse comunque avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, circostanza da escludersi per via delle modalità di svolgimento del programma di protezione dei collaboratori di giustizia (che, come noto, mantiene assoluto riserbo sul domicilio di chi vi è ammesso) e della modalità di svolgimento della notifica ex art. 143
c.p.c., basata su una mera presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
3. Passando al merito della causa, occorre preliminarmente esaminare l'istanza di verificazione avanzata dalla terza chiamata a seguito del disconoscimento della firma, apposta sulla fideiussione del 24.09.2001, effettuato da parte opponente.
Il decreto ingiuntivo ha, infatti, ad oggetto il pagamento del saldo passivo dei rapporti bancari stipulati dalla con l'originaria parte opposta, Controparte_8 Controparte_7
a garanzia dei quali il si sarebbe costituito fideiussore. Pt_1
Orbene, la verificazione è fondata e merita accoglimento essendovi prova della provenienza e della paternità della scrittura in capo alla persona del D' Pt_1
Militano in tal senso le risultanze della CTU grafologica svolta nel corso del giudizio, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione di discostarsi in quanto il CTU ha accertato, in modo congruo, coerente e del tutto privo di vizi logici, l'autografia della sottoscrizione.
Il consulente ha infatti appurato che vi sono una serie di somiglianze tra le firme in verifica e quelle acquisite nel corso delle operazioni peritali, non riconducibili alla mera pagina 8 di 14 morfologia e coinvolgenti aspetti probanti in ambito peritali, relative in particolare a: “la medesima gestualità grafica frutto di una stessa natura grafo dinamica;
la medesima ideazione del complesso firma;
identico risulta il rapporto angolo curva;
risultano identici i gesti fuggitivi;
le firme progrediscono verso destra in modo sciolto ma non fluido in quanto presentano contorsioni e brusche deviazioni;
sono presenti gesti aerei sia nelle verificande che nelle autografe;
identico risulta il punto di inizio delle singole lettere;
identica la divaricazione dell'allungo della lettera G;
identica la modalità esecutiva del tratto centrale della lettera A;
identici sono i gesti fuggitivi” (cfr. CTU, pag.
23).
A ciò bisogna poi aggiungere il repentino ingrossamento che si avvera alla base della lettera D maiuscola (cfr. CTU, pag. 26 e 27).
Né persuadono le osservazioni critiche avanzate da parte opponente, efficacemente smentite dal CTU a pag. 30, 31 e 32 dell'elaborato peritale.
Segue, in accoglimento dell'istanza di verificazione proposta dalla terza chiamata,
l'accertamento dell'autografia della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del
24.09.2001 e dei successivi atti di innalzamento del limite massimo garantito.
4. Ciò posto, vanno poi respinte le eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento al rapporto di garanzia, occorrendo sul punto premettere la piena opponibilità delle stesse alla persona della cessionaria, che ha acquistato il credito dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione, non ignora infatti questo giudice che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
pagina 9 di 14 altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre
2021, n. 41994).
Hanno quindi aderito alla tesi della c.d. nullità parziale delle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Né ignora il Tribunale che, dal provvedimento emesso dalla Banca d'Italia di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale, promana un'efficacia di prova privilegiata
(su cui v. Cass., sez. I, 28 maggio 2014, n. 11904), oggi sancita dall'art. 7 d.lgs. n.
3/2017.
Nel caso di specie, la fideiussione è stata tuttavia stipulata in data 24.01.2001, prima che venisse predisposto lo Schema ABI del 2003 e non vi è prova che il contratto integri un negozio “a valle” di una qualche intesa restrittiva della concorrenza.
Da tale conclusione discende, inoltre, il rigetto dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che l'applicazione della norma risulta derogata per espressa previsione negoziale, ai sensi della quale “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
pagina 10 di 14 Quella della decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., è d'altra parte una previsione suscettibile di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, essendo una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass., sez. VI-1, 24 settembre 2013, n. 21867). Né vi è prova che il abbia stipulato il contratto in Pt_1
qualità di consumatore, non essendo stata la circostanza neppure dedotta da parte opponente.
Va poi respinta l'eccezione di nullità del contratto fondata sul difetto di causa, dal momento che la funzione economico-individuale della fideiussione va chiaramente ravvisata nell'intenzione del di prestare garanzia personale, per l'adempimento Pt_1
di tutti i debiti presenti e futuri stipulati dalla con Controparte_8 Controparte_7 entro il limite dell'importo massimo garantito ricavabile dalla documentazione in atti.
Infine, va disattesa l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non essendovi prova dei relativi elementi costitutivi, ovvero che vi sia stato un progressivo mutamento delle condizioni economiche della debitrice principale e che la Banca opposta ne fosse a conoscenza, avendo colpevolmente proseguito nell'erogazione del credito.
La citata ipotesi di estinzione della garanzia fideiussoria si fonda, infatti, sulla violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto che gravano sulla Banca creditrice. A tal fine, è però “onere della parte che deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”, dovendo quindi il fideiussore fornire prova “sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto
pagina 11 di 14 della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (cfr. Cass., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 394).
Vanno dunque respinte tutte le questioni preliminari di merito afferenti al rapporto di garanzia.
5. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, per l'inerzia dell'opposta nel far valere i propri diritti di credito.
Va rammentato infatti che, ai sensi dell'art. 1310, secondo comma, c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, verificandosi, in ipotesi di solidarietà passiva, un'estensione automatica degli effetti interruttivi nei confronti dei coobbligati rimasti estranei al compimento dell'atto. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, “la disciplina dell'art.
1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria
e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (cfr. Cass., sez. III, 28 marzo 2025, n. 8202).
Nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato interrotto nei confronti dei condebitori solidali a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo;
il relativo termine non ha, tuttavia, ripreso a decorrere fino alla definizione del giudizio di opposizione e al passaggio in giudicato della sentenza n. 687/2016, giacché la pendenza della lite ha prodotto non solo l'effetto interruttivo c.d. istantaneo, ma anche l'interruzione permanente del corso della prescrizione, come previsto dall'art. 2945, secondo comma, c.c.
Deve quindi ritenersi che, alla data della notifica dell'atto di precetto, il credito oggetto di causa non fosse ancora prescritto.
6. Passando, infine, alle contestazioni sollevate da parte opponente sul merito del rapporto bancario, va detto che le stesse possono essere decise sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra la CP_7
pagina 12 di 14 di da una parte, e gli altri ingiunti dall'altra, e della sentenza n. 687/2016 le CP_7 cui risultanze sono certamente utilizzabili nel presente processo quale fonte di prova atipica.
Come noto, infatti, “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI-3, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Né le parti hanno avanzato specifiche osservazioni critiche, tali da giustificare un ulteriore approfondimento tecnico nel presente giudizio di opposizione tardiva.
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che il CTU ha rideterminato il saldo debitore, alla data del 30.11.2004, in complessivi € 1.272.316,35 comprensivi di interessi. Il decreto ingiuntivo, emesso per € 1.470.750,74, va quindi revocato e deve pronunciarsi condanna per la minor somma sopra indicata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La presente sentenza di condanna va, peraltro, pronunciata a favore della cessionaria del credito, chiamata in causa quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo, considerata la particolare semplicità delle questioni affrontate, la natura sostanzialmente documentale del giudizio e la parziale fondatezza delle censure relative al saldo passivo del rapporto bancario.
Devono inoltre essere poste a carico dell'opponente le spese della CTU grafologica, avendo dato luogo al relativo esborso.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore domanda assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'istanza di verificazione e, per l'effetto, accerta e dichiara che la scrittura privata del 24.09.2001 proviene da;
Parte_1
2) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 22/2005 nei confronti di e condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 1.272.316,35, oltre interessi al tasso Controparte_4
legale dalla domanda al saldo;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore della Parte_1
terza chiamata, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU grafologica.
Latina, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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