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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5659/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR IR
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RO LI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cassano Magnago (VA), via Bonicalza
n. 31 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. Parte_2
, che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne ,
[...] Persona_1 mentre la sig.ra si trasferirà, asportando i propri beni Parte_1 ed effetti personali ed unitamente alla figlia minore momentaneamente Per_2 presso l'abitazione del proprio padre, in attesa di reperire idonea abitazione,
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, la quale Per_2 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, fermo restando il diritto-dovere di vigilanza del padre sulle questioni relative all'istruzione e all'educazione della minore.
4. resterà collocata presso la dimora materna;
il padre potrà, se lo vorrà, Per_2 esercitare il diritto di visita secondo accordi presi - via e-mail - con la madre e, a decorrere dal 14° anno di età della figlia, direttamente con quest'ultima, impegnandosi la madre a fornire al padre un numero telefonico a cui contattare la minore per accordarsi in tal senso.
Le madre potrà vedere il figlio maggiorenne secondo accordi presi Persona_1 direttamente con quest'ultimo.
5. Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio Parte_2 maggiorenne , con lui convivente, e contribuirà al mantenimento della Persona_1 figlia minore versando alla sig.ra , tramite accredito in c/c, Per_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di €
300,00.- al mese, importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. L'assegno unico relativo al figlio , fino a quando lo stesso ne Persona_1 avrà diritto verrà percepito dal Sig. , sino a quando il figlio non Parte_2 presenterà domanda per richiedere che tale sostegno economico sia versato direttamente a lui.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Milano.
7. Il cane di famiglia resterà con il sig. che si accollerà ogni relativa Parte_2 spesa.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo Parte_1 di separazione, si obbliga a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti
Pag. 2 di 4 patrimoniali tra i coniugi al sig. , che si obbliga ad Parte_2 accettare, l'intera quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito nel
Comune di Cassano Magnago (VA), via Bonicalza n. 31, dagli stessi acquistato in data
04/08/2021 con atto notarile Dott. repertorio n. 21775 – raccolta n. Persona_3
20028 – registrato a Varese l'11/08(2021 al n. 29975 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria di Milano 2 in pari data al n. 84888 part. n. 12467 gen.
Tale immobile risulta essere così costituito: casa di abitazione con annesso cortile composta da due locali e accessori al piano terreno, quattro vani e accessori al piano primo ed annessi cantina e ammezzato. Il tutto censito al Catasto fabbricato di detto comune come segue:
-foglio 12, mappale 2422, sub. 3, via Bonicalza n. 31, piano T-1-S1 cat. A/4, classe 4, vani 9,5, rendita euro 461,20.-
Gli immobili oggetto del presente atto appaiono graficamente rappresentati nelle planimetrie allegate all'atto notarile sotto la lettera “A”.
Il sig. , a sua volta, con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_2 separazione, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 25.000,00.- Parte_1
a titoli di corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà immobiliare.
Tale importo sarà versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto notarile che le parti si impegnano a formalizzare entro il 31/03/2026.
Il sig. si impegna, altresì, con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_2 separazione, a liberare la sig.ra dalla posizione di cointestataria del Parte_1 mutuo contratto con ES AN PA (atto dott. del 04/08/2021 rep. n. Persona_4
21776 racc. n. 20029), mediante accollo esterno del residuo mutuo, e da qualsivoglia effetto e/o obbligazione al medesimo correlati.
I coniugi danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte della sig.ra al sig. della sua Parte_1 Parte_2 quota di piena proprietà del 50% dell'immobile coniugale, come sopra meglio identificato.
Pag. 3 di 4 I coniugi e precisano sin da ora che tale trasferimento Parte_1 Parte_2 risulta indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non diversamente componibile.
Le spese notarili saranno poste a carico del sig. . Parte_2
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cassano Magnano e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le parti proponevano, altresì, anche domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia divorzile e fissa a tal fine l'udienza del 30.6.2026, a trattazione scritta, con termine sino a detta data per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5659/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR IR
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RO LI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cassano Magnago (VA), via Bonicalza
n. 31 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. Parte_2
, che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne ,
[...] Persona_1 mentre la sig.ra si trasferirà, asportando i propri beni Parte_1 ed effetti personali ed unitamente alla figlia minore momentaneamente Per_2 presso l'abitazione del proprio padre, in attesa di reperire idonea abitazione,
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, la quale Per_2 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, fermo restando il diritto-dovere di vigilanza del padre sulle questioni relative all'istruzione e all'educazione della minore.
4. resterà collocata presso la dimora materna;
il padre potrà, se lo vorrà, Per_2 esercitare il diritto di visita secondo accordi presi - via e-mail - con la madre e, a decorrere dal 14° anno di età della figlia, direttamente con quest'ultima, impegnandosi la madre a fornire al padre un numero telefonico a cui contattare la minore per accordarsi in tal senso.
Le madre potrà vedere il figlio maggiorenne secondo accordi presi Persona_1 direttamente con quest'ultimo.
5. Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio Parte_2 maggiorenne , con lui convivente, e contribuirà al mantenimento della Persona_1 figlia minore versando alla sig.ra , tramite accredito in c/c, Per_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di €
300,00.- al mese, importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. L'assegno unico relativo al figlio , fino a quando lo stesso ne Persona_1 avrà diritto verrà percepito dal Sig. , sino a quando il figlio non Parte_2 presenterà domanda per richiedere che tale sostegno economico sia versato direttamente a lui.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Milano.
7. Il cane di famiglia resterà con il sig. che si accollerà ogni relativa Parte_2 spesa.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. la sig.ra , con la sottoscrizione del presente accordo Parte_1 di separazione, si obbliga a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti
Pag. 2 di 4 patrimoniali tra i coniugi al sig. , che si obbliga ad Parte_2 accettare, l'intera quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito nel
Comune di Cassano Magnago (VA), via Bonicalza n. 31, dagli stessi acquistato in data
04/08/2021 con atto notarile Dott. repertorio n. 21775 – raccolta n. Persona_3
20028 – registrato a Varese l'11/08(2021 al n. 29975 serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria di Milano 2 in pari data al n. 84888 part. n. 12467 gen.
Tale immobile risulta essere così costituito: casa di abitazione con annesso cortile composta da due locali e accessori al piano terreno, quattro vani e accessori al piano primo ed annessi cantina e ammezzato. Il tutto censito al Catasto fabbricato di detto comune come segue:
-foglio 12, mappale 2422, sub. 3, via Bonicalza n. 31, piano T-1-S1 cat. A/4, classe 4, vani 9,5, rendita euro 461,20.-
Gli immobili oggetto del presente atto appaiono graficamente rappresentati nelle planimetrie allegate all'atto notarile sotto la lettera “A”.
Il sig. , a sua volta, con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_2 separazione, si impegna a versare alla sig.ra la somma di € 25.000,00.- Parte_1
a titoli di corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà immobiliare.
Tale importo sarà versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto notarile che le parti si impegnano a formalizzare entro il 31/03/2026.
Il sig. si impegna, altresì, con la sottoscrizione del presente accordo di Parte_2 separazione, a liberare la sig.ra dalla posizione di cointestataria del Parte_1 mutuo contratto con ES AN PA (atto dott. del 04/08/2021 rep. n. Persona_4
21776 racc. n. 20029), mediante accollo esterno del residuo mutuo, e da qualsivoglia effetto e/o obbligazione al medesimo correlati.
I coniugi danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27 del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte della sig.ra al sig. della sua Parte_1 Parte_2 quota di piena proprietà del 50% dell'immobile coniugale, come sopra meglio identificato.
Pag. 3 di 4 I coniugi e precisano sin da ora che tale trasferimento Parte_1 Parte_2 risulta indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, altrimenti non diversamente componibile.
Le spese notarili saranno poste a carico del sig. . Parte_2
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cassano Magnano e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le parti proponevano, altresì, anche domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia divorzile e fissa a tal fine l'udienza del 30.6.2026, a trattazione scritta, con termine sino a detta data per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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