CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2543/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17604/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1845/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0287293, notificato il 20 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Napoli ha rideterminato le rendite catastali di più unità immobiliari di sua proprietà, site nel Comune di Meta (NA), dando attuazione alla revisione delle tariffe d'estimo disposta dal
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2025 (pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile
2025).
Il ricorrente ha dedotto:
a) difetto di motivazione ex art. 7, L. n. 212/2000, per mancata allegazione degli atti richiamati e assenza dei criteri di calcolo;
b) nullità/illegittimità per violazione dei presupposti e dei metodi di revisione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto. L'Ufficio ha esposto che la variazione discende dall'applicazione automaticadel D.M. 26 marzo 2025, emanato previo parere favorevole della
Commissione Censuaria Centrale del 29 agosto 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. n.
198/2014, su base normativa che richiama — tra l'altro — il D.P.R. n. 138/1998 (revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo), e che l'avviso impugnato costituisce mero atto esecutivo del provvedimento ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Quadro normativo di riferimento
La revisione delle tariffe d'estimo è prevista dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (artt. 5-6), che disciplina le modalità di aggiornamento dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane e il ruolo degli organi censuari;
il D.M. 26 marzo 2025 ha proceduto alla revisione per il Comune di Meta, previa acquisizione del parere della Commissione Censuaria Centrale del 29 agosto 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198. Il decreto esplicita altresì i richiami normativi pertinenti e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Quanto al profilo procedimentale, l'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), come novellato dal d.lgs.
n. 219/2023, impone – a pena di annullabilità – che gli atti impugnabili siano motivati con indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche;
è ammessa la motivazione per relationem a condizione che l'atto richiamato sia allegato, ovvero che ne sia riprodotto il contenuto essenziale e siano esplicitate le ragioni della sua rilevanza.
2) Sul motivo sub a) – Dedotto difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
Il motivo non è fondato.
L'avviso impugnato richiama il D.M. 26 marzo 2025 — atto generale pubblicato in G.U. — che aggiorna in via uniforme le tariffe d'estimo per le unità ordinarie (gruppi A-B-C) del Comune di Meta, senza modifiche di categoria o classe, ma con riallineamento tariffario;
precisa quindi la nuova rendita risultante dall'applicazione meccanica del prospetto tariffario alle unità identificate. In simili ipotesi, il contenuto minimo della motivazione è soddisfatto dal riferimento alla fonte normativa e al provvedimento generale pubblicato, unitamente all'indicazione dei dati identificativi dell'unità e della nuova rendita: la pubblicazione in G.U. assicura la conoscibilità legale del contenuto del decreto e dei suoi presupposti.
La giurisprudenza di legittimità — sebbene formatasi soprattutto in tema di riclassamenti discrezionali (microzone, art. 1, comma 335, L. 311/2004) o di procedura DOCFA — chiarisce che l'onere motivazionale varia in funzione della natura dell'intervento: se l'ufficio disattende elementi di fatto dichiarati dal contribuente, la motivazione dev'essere analitica e specifica;
diversamente, quando l'intervento si risolve in una valutazione tecnico-economica sui medesimi elementi (o, come nel caso in esame, nella applicazione vincolata di nuove tariffe generali), è sufficiente una motivazione sintetica che consenta la difesa, senza necessità di una dettagliata esposizione di criteri puntuali di stima per singola unità.
Invero, la Cassazione ha ribadito, per la DOCFA, che l'avviso è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando non vengano disattesi gli elementi fattuali indicati dal contribuente e lo scostamento dipenda da valutazioni tecniche;
l'approdo è coerente con l'assetto vincolato qui in rilievo, nel quale non si contesta alcun elemento di fatto ma si applica un tariffario generale reso pubblico.
Né giova richiamare il “rafforzato” art. 7 L. 212/2000, poiché il legislatore ha sì accresciuto la trasparenza motivazionale, ma non ha imposto che, quando l'Ufficio applica un provvedimento generale noto e autoesplicativo (come un decreto di revisione tariffaria), l'avviso riproduca integralmente metodi e basi statistiche sottese al decreto ministeriale: è sufficiente che l'atto dia conto della fonteapplicata e dei suoi effetti sul caso concreto.
3) Sul motivo sub b) – Censure ai metodi di calcolo e alla legittimità del sistema
Anche tale motivo è infondato.
3.1. Natura dell'intervento.
L'odierna revisione non è un riclassamento individuale o “di massa” per microzone (art. 1, comma 335, L.
311/2004), che richiede una motivazione analitica con l'indicazione dei parametri comparativi e dei dati
(valori medi di mercato e catastali per microzona e per il comune) e delle modalità di elaborazione;
su tale ipotesi la Cassazione ha più volte annullato atti per carenza motivazionale (tra le altre, Cass., ord. 22 febbraio
2025, n. 4684; Cass., ord. 26 novembre 2024, n. 30441). Il presente caso, invece, riguarda l'applicazione uniforme di nuove tariffe d'estimo approvate con D.M. previo parere della Commissione Censuaria Centrale;
non si modifica il classamento (categoria/classe), ma soltanto la misura tariffaria. Ne consegue che i rigorosi oneri motivazionali affermati per i riclassamenti non sono trasponibili “sic et simpliciter”.
3.2. Presupposti e procedimento.
Il D.P.R. n. 138/1998 disciplina la revisione delle tariffe (art. 5) e la partecipazione degli enti locali (art. 6); il
D.M. 26 marzo 2025 espone i fondamenti normativi e dà atto del parere favorevole della Commissione
Censuaria Centrale(29 agosto 2023), reso ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 198/2014. Non sono state allegate dal ricorrente specifiche violazioni del procedimento o vizi del decreto tali da travolgerne la legittimità.
3.3. Sindacato del giudice tributario e disapplicazione.
È vero che il giudice tributario, in via incidentale, può disapplicare atti amministrativi generali illegittimi presupposti all'imposizione (art. 7, d.lgs. n. 546/1992; principio già ricavato dall'art. 5, L. n. 2248/1865, all.
E); tuttavia tale potere richiede puntuali censure sull'illegittimità dell'atto presupposto. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a contestare la “congruità” dei valori tariffari, profilo che involge apprezzamenti tecnico- estimativi propri del procedimento sfociato nel D.M., senza dedurre concreti vizi formali o logici del decreto
(o del parere presupposto) tali da legittimarne la disapplicazione.
3.4. Conoscibilità e comunicazione.
Per completezza, si rileva che la stessa Agenzia delle Entrate ha dato pubblica comunicazione dell'aggiornamento tariffario per Meta (NA), preannunciando l'invio di avvisi agli intestatari catastali interessati, con evidenza della nuova rendita: circostanza coerente con la natura esecutiva e uniforme dell'intervento.
Le censure devono quindi essere rigettate: l'avviso è sufficientemente motivato per relationem alla fonte generale pubblicata e all'automatismo applicativo;
non ricorrono vizi del procedimento o del D.M. idonei a giustificare la disapplicazione;
le doglianze attengono, in realtà, alla misura tariffaria disposta con atto ministeriale generale, estranea al sindacato di legittimità del presente giudizio in mancanza di specifici profili di illegittimità dedotti e provati.
Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti processuali.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17604/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1845/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0287293, notificato il 20 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Napoli ha rideterminato le rendite catastali di più unità immobiliari di sua proprietà, site nel Comune di Meta (NA), dando attuazione alla revisione delle tariffe d'estimo disposta dal
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2025 (pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile
2025).
Il ricorrente ha dedotto:
a) difetto di motivazione ex art. 7, L. n. 212/2000, per mancata allegazione degli atti richiamati e assenza dei criteri di calcolo;
b) nullità/illegittimità per violazione dei presupposti e dei metodi di revisione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto. L'Ufficio ha esposto che la variazione discende dall'applicazione automaticadel D.M. 26 marzo 2025, emanato previo parere favorevole della
Commissione Censuaria Centrale del 29 agosto 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. n.
198/2014, su base normativa che richiama — tra l'altro — il D.P.R. n. 138/1998 (revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo), e che l'avviso impugnato costituisce mero atto esecutivo del provvedimento ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Quadro normativo di riferimento
La revisione delle tariffe d'estimo è prevista dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (artt. 5-6), che disciplina le modalità di aggiornamento dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane e il ruolo degli organi censuari;
il D.M. 26 marzo 2025 ha proceduto alla revisione per il Comune di Meta, previa acquisizione del parere della Commissione Censuaria Centrale del 29 agosto 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198. Il decreto esplicita altresì i richiami normativi pertinenti e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Quanto al profilo procedimentale, l'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), come novellato dal d.lgs.
n. 219/2023, impone – a pena di annullabilità – che gli atti impugnabili siano motivati con indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche;
è ammessa la motivazione per relationem a condizione che l'atto richiamato sia allegato, ovvero che ne sia riprodotto il contenuto essenziale e siano esplicitate le ragioni della sua rilevanza.
2) Sul motivo sub a) – Dedotto difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
Il motivo non è fondato.
L'avviso impugnato richiama il D.M. 26 marzo 2025 — atto generale pubblicato in G.U. — che aggiorna in via uniforme le tariffe d'estimo per le unità ordinarie (gruppi A-B-C) del Comune di Meta, senza modifiche di categoria o classe, ma con riallineamento tariffario;
precisa quindi la nuova rendita risultante dall'applicazione meccanica del prospetto tariffario alle unità identificate. In simili ipotesi, il contenuto minimo della motivazione è soddisfatto dal riferimento alla fonte normativa e al provvedimento generale pubblicato, unitamente all'indicazione dei dati identificativi dell'unità e della nuova rendita: la pubblicazione in G.U. assicura la conoscibilità legale del contenuto del decreto e dei suoi presupposti.
La giurisprudenza di legittimità — sebbene formatasi soprattutto in tema di riclassamenti discrezionali (microzone, art. 1, comma 335, L. 311/2004) o di procedura DOCFA — chiarisce che l'onere motivazionale varia in funzione della natura dell'intervento: se l'ufficio disattende elementi di fatto dichiarati dal contribuente, la motivazione dev'essere analitica e specifica;
diversamente, quando l'intervento si risolve in una valutazione tecnico-economica sui medesimi elementi (o, come nel caso in esame, nella applicazione vincolata di nuove tariffe generali), è sufficiente una motivazione sintetica che consenta la difesa, senza necessità di una dettagliata esposizione di criteri puntuali di stima per singola unità.
Invero, la Cassazione ha ribadito, per la DOCFA, che l'avviso è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando non vengano disattesi gli elementi fattuali indicati dal contribuente e lo scostamento dipenda da valutazioni tecniche;
l'approdo è coerente con l'assetto vincolato qui in rilievo, nel quale non si contesta alcun elemento di fatto ma si applica un tariffario generale reso pubblico.
Né giova richiamare il “rafforzato” art. 7 L. 212/2000, poiché il legislatore ha sì accresciuto la trasparenza motivazionale, ma non ha imposto che, quando l'Ufficio applica un provvedimento generale noto e autoesplicativo (come un decreto di revisione tariffaria), l'avviso riproduca integralmente metodi e basi statistiche sottese al decreto ministeriale: è sufficiente che l'atto dia conto della fonteapplicata e dei suoi effetti sul caso concreto.
3) Sul motivo sub b) – Censure ai metodi di calcolo e alla legittimità del sistema
Anche tale motivo è infondato.
3.1. Natura dell'intervento.
L'odierna revisione non è un riclassamento individuale o “di massa” per microzone (art. 1, comma 335, L.
311/2004), che richiede una motivazione analitica con l'indicazione dei parametri comparativi e dei dati
(valori medi di mercato e catastali per microzona e per il comune) e delle modalità di elaborazione;
su tale ipotesi la Cassazione ha più volte annullato atti per carenza motivazionale (tra le altre, Cass., ord. 22 febbraio
2025, n. 4684; Cass., ord. 26 novembre 2024, n. 30441). Il presente caso, invece, riguarda l'applicazione uniforme di nuove tariffe d'estimo approvate con D.M. previo parere della Commissione Censuaria Centrale;
non si modifica il classamento (categoria/classe), ma soltanto la misura tariffaria. Ne consegue che i rigorosi oneri motivazionali affermati per i riclassamenti non sono trasponibili “sic et simpliciter”.
3.2. Presupposti e procedimento.
Il D.P.R. n. 138/1998 disciplina la revisione delle tariffe (art. 5) e la partecipazione degli enti locali (art. 6); il
D.M. 26 marzo 2025 espone i fondamenti normativi e dà atto del parere favorevole della Commissione
Censuaria Centrale(29 agosto 2023), reso ai sensi dell'art. 15, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 198/2014. Non sono state allegate dal ricorrente specifiche violazioni del procedimento o vizi del decreto tali da travolgerne la legittimità.
3.3. Sindacato del giudice tributario e disapplicazione.
È vero che il giudice tributario, in via incidentale, può disapplicare atti amministrativi generali illegittimi presupposti all'imposizione (art. 7, d.lgs. n. 546/1992; principio già ricavato dall'art. 5, L. n. 2248/1865, all.
E); tuttavia tale potere richiede puntuali censure sull'illegittimità dell'atto presupposto. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a contestare la “congruità” dei valori tariffari, profilo che involge apprezzamenti tecnico- estimativi propri del procedimento sfociato nel D.M., senza dedurre concreti vizi formali o logici del decreto
(o del parere presupposto) tali da legittimarne la disapplicazione.
3.4. Conoscibilità e comunicazione.
Per completezza, si rileva che la stessa Agenzia delle Entrate ha dato pubblica comunicazione dell'aggiornamento tariffario per Meta (NA), preannunciando l'invio di avvisi agli intestatari catastali interessati, con evidenza della nuova rendita: circostanza coerente con la natura esecutiva e uniforme dell'intervento.
Le censure devono quindi essere rigettate: l'avviso è sufficientemente motivato per relationem alla fonte generale pubblicata e all'automatismo applicativo;
non ricorrono vizi del procedimento o del D.M. idonei a giustificare la disapplicazione;
le doglianze attengono, in realtà, alla misura tariffaria disposta con atto ministeriale generale, estranea al sindacato di legittimità del presente giudizio in mancanza di specifici profili di illegittimità dedotti e provati.
Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti processuali.