Art. 14. (Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 13). (( 1-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze )) 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio-decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1989, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 emanato ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 13). (( 1-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 3 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 8223 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze )) 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio-decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1989, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 emanato ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .