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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Saverio U. DE SIMONE - Presidente
Dott. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 13761/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Zotti;
RT
-RICORRENTE- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO MOLFETTA;
Controparte_1
-RESISTENTE- nonché
presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica;
Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE-
CONCLUSIONI
1. Con note di trattazione scritta del 27 settembre 2023, rassegnava le seguenti RT conclusioni: “Con le presenti note, il sottoscritto difensore (n.d.r. il nuovo difensore fiduciario della ricorrente, id est l'Avv. Valentina Zotti), in favore della sig.ra , precisa le RT conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto ed eccepito nei propri scritti difensivi e verbali di causa tutti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa depositata, con particolare riferimento alla condanna del sig. al versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento, in favore della moglie, con addebito della separazione a carico del marito. Si impugnano e contestano ulteriormente tutte le avverse pretese, destituite di ogni fondamento, facendo presente che la sig.ra ha problemi di salute che le hanno impedito di lavoro ed ha percepito, Pt_1 negli ultimi tre anni, soltanto il reddito di cittadinanza, come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate già depositata. Si chiede, pertanto, riservarsi la causa per la decisione con termine per comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.”
2. , con note di trattazione scritta del 25 settembre 2023, ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “L'avvocato Domenico Molfetta, per , precisa le proprie conclusioni, Controparte_1 riportandosi, integralmente, a tutti i precedenti atti difensivi, nonché a quanto trascritto nei verbali di
1 causa. Insiste, quindi, affinché l'Onorevole Tribunale voglia rigettare la richiesta di addebito della separazione coniugale, formulata nei confronti di , in quanto destituita di Controparte_1 fondamento logico e giuridico. Rigettare la richiesta di di corresponsione, in proprio RT favore, di euro 400,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, stante la incolpevole precarietà occupazionale, nonché la accertata e provata impossidenza di , mentre è stato Controparte_1 accertato, in corso di causa, che è percettrice di un reddito di cittadinanza, pari a euro RT
980,00 mensili, oltre ad una pensione di invalidità. Rigettare la richiesta di corresponsione di euro
300,00 mensili, in favore del figlio, ormai ventottenne, diplomato da ben dieci anni, Persona_1
e, peraltro, occupato, a titolo di assegno di mantenimento, stante il conclamato stato incolpevole di precarietà occupazionale, nonché la accertata e provata impossidenza di . Controparte_1
Confermare i provvedimenti presidenziali, resi con ordinanza 16.1.2019, relativamente al coniuge
“che ha dimostrato capacità lavorativa nel corso della vita matrimoniale, sicché non RT le può essere riconosciuto alcun contributo al mantenimento in considerazione dello stato di totale impossidenza del convenuto”, mentre revocare quello relativo “all'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
”, stanti le ragioni sopra esposte. Condannare al pagamento delle spese Per_2 RT processuali. Come da ordinanza resa all'udienza del 10.11.2022, la difesa di Controparte_1 produceva la seguente documentazione:
1-CERTIFICAZIONE UNICA 2022, RELATIVA ANNO
2021, da cui risulta la percezione di una indennità di disoccupazione, pari ad euro 3.540, 53, per circa sei mesi, per il periodo 27.1.2021 - 8.7.2021; 2 - MODELLO 730/2021, REDDITI 2020, dal quale risultano redditi correlati a vari e diversi lavori a tempo determinato, come badante, tramite una cooperativa di servizi, per un reddito complessivo annuo, pari ad euro 10.188,00 lordi;
3 - MODELLO
730/2023 redditi 2022 per complessivi euro 14.929,00 lordi sempre per lavori saltuari e diversi a tempo determinato come badante tramite una cooperativa di servizi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2018, la ricorrente, deduceva quanto di RT seguito.
La sig.ra contraeva matrimonio concordatario, in Bitonto, il 02.05.87, con il sig. RT
(nato il [...] a [...]) e residente in [...](Pordenone) all. n. 1 sez. Controparte_1 doc.; dal matrimonio nascevano due figli: nato a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...] - all. n. 2 sez. doc.; che la vita matrimoniale, ben presto, Persona_4 si rivelava infelice, e non ulteriormente proseguibile a causa del comportamento assunto dal CP_1 totalmente disinteressato delle sorti sia affettive che economiche della famiglia, tanto che lo stesso, trascurando il suo ruolo di marito e, soprattutto, di padre di due, non è riuscito a costruire neppure con la prole un rapporto sano, amorevole e sereno;
che continue sono state le vessazioni e le violenze morali alle quali la ricorrente è stata sottoposta;
che, peraltro, in data 22.06.2016, il sig. CP_3
[...] si allontanava, definitivamente, dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno, e senza
[...] preoccuparsi, minimamente, delle esigenze primarie della famiglia tutta, e, soprattutto, dei figli;
che,
a fronte di quanto innanzi, la sig.ra depositava denuncia querela, presso gli uffici della Procura Pt_1 della Repubblica di Bari;
che, dal punto di vista economico-patrimoniale, la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e, peraltro, è affetta da patologia che la rende inabile al lavoro;
che, di contro, il sig. svolge attività lavorativa, in provincia di Pordenone, e convive con Controparte_1 altra donna;
che, nonostante quanto innanzi, il resistente non versa alcunché, né in favore della moglie, né dei propri figli;
che la crisi matrimoniale appare insuperabile, essendo venuta meno quell'affectio coniugalis, quale elemento essenziale della vita di coppia.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente, , chiedeva che, previa fissazione RT dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, per l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletato ogni altro incombente di rito, respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, volesse accogliere le seguenti conclusioni: -accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione giudiziale personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: -condannare il sig. a corrispondere alla moglie, Controparte_1
a titolo di mantenimento, un assegno mensile di mantenimento, pari ad €. 400,00, nonché ulteriore assegno di mantenimento, in favore del figlio, pari ad €. 300,00, oltre che Persona_4 al versamento di tutte le spese straordinarie (abbigliamento, visite mediche, attività ludiche e sportive, ecc.). Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, e, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memoria difensiva, depositata il 20 dicembre 2018, si costituiva in giudizio, nella fase sommaria presidenziale, in vista dell'udienza di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 708 c.p.c., calendarizzata per il 16 gennaio 2019, il resistente , il quale, Controparte_1
a sua volta, deduceva quanto di seguito: “Con ricorso, depositato in data 4.10.2018, RT esponeva : -che, in data 2.5.1987, contraeva, in Bitonto, matrimonio concordatario, con
[...]
; -che dalla loro unione nascevano due figli, in data 2.10.1989, e Controparte_1 Persona_3
in data 8.6.1995; -che la vita matrimoniale ben presto si rivelava infelice, Persona_4
e non ulteriormente proseguibile, a causa del comportamento del totalmente disinteressato CP_1 delle sorti familiari, sia affettive che economiche, tanto da non riuscire ad instaurare un rapporto sano e amorevole, neppure, con la prole;
- che era oggetto di continue vessazioni da parte del marito;
- che, in data 22.6.2016, il si allontanava, definitivamente, dalla casa coniugale, senza farvi più CP_1 ritorno e senza preoccuparsi delle esigenze primarie della famiglia;
-che, a seguito di questo ultimo evento, veniva depositata denuncia-querela, -che, essendo affetta da una patologia che la rende inabile al lavoro, non svolge alcuna attività lavorativa;
-che, di contro, il svolge attività lavorativa, in CP_1 provincia di Pordenone, dove convive con altra donna;
-che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la crisi matrimoniale era divenuta irreversibile;
-chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarasse la separazione personale,
3 autorizzandoli a vivere separati;
-chiedeva, altresì, la corresponsione, da parte del in suo CP_1 favore, di un assegno mensile, pari ad euro 400,00, nonché di un assegno mensile, a favore del figlio pari ad euro 300,00, oltre al versamento di tutte le spese straordinarie. Il ricorso Persona_1 notificato in data 27.11.2018, come formulato, perpetra, ai danni del resistente, un surreale travisamento dei fatti e delle circostanze dell'intera vicenda. Il signor descritto come un uomo
CP_1 privo di scrupoli, invero, pur non avendo mai avuto una occupazione stabile e duratura, ma avendo sempre svolto lavori saltuari e a tempo determinato, ha sempre fatto fronte a tutte quelle che erano le necessità familiari pur tra le miriadi di difficoltà. Il nucleo familiare, infatti, si reggeva, esclusivamente, sulla redditualità del non avendo la mai svolto alcuna attività
CP_1 Pt_1 lavorativa. Per quel che concerne l'allontanamento dalla casa coniugale, giova evidenziare che il vi è stato costretto, a causa delle continue vessazioni e umiliazioni, cui era sottoposto da parte
CP_1 del coniuge che avevano reso la convivenza davvero insostenibile, e, soprattutto, avevano posto, nel nulla, ogni tentativo funzionale al ripristino del tranquillo e sereno ménage familiare, purtroppo minato dalla mancanza di una stabile occupazione lavorativa, che, con il trascorrere del tempo, si è trasformata in uno stato di permanente di inoccupazione;
-pertanto, il si è trasferito nel Comune di Azzano
CP_1
Decimo (PD), presso conoscenti, al fine di ritrovare la serenità perduta, ma, soprattutto, al fine di trovare una qualunque occupazione stabile, che gli consenta di provvedere alle incombenze proprie e a quelle dei familiari. Il cambiamento di residenza, peraltro, oltre che funzionale alle questioni lavorative, si è reso necessario per le cure mediche e per un intervento chirurgico cui è stato sottoposto e a cui dovrà ulteriormente sottoporsi. (cfr. all. n. 1). Purtroppo, eccezion fatta per un breve periodo, intercorrente dal 29 novembre 2017 al 28 maggio 2018, durante il quale ha lavorato presso la cooperativa ARCO, come custode della palestra comunale, per il quale non è stato ancora fornito il modello CUD, con una retribuzione di circa 800,00 euro mensili, la situazione economica non è affatto mutata;
la grave crisi economica e occupazionale, che attanaglia l'intero paese e il non perfetto salute non gli hanno consentito di trovare alcuna altra occupazione, nonostante sia regolarmente iscritto presso il locale ufficio del lavoro e cerchi, in ogni modo, di verificare nel circondario possibilità lavorative. (cfr. all. n. 2); dunque, all'oggi, il risulta ancora inoccupato e non è in grado di CP_1 provvedere alle proprie esigenze primarie, cui sopperiscono gli amici che lo ospitano. Per conseguenza, è impossibilitato a versare qualunque assegno al proprio coniuge. Ovviamente, qualora il quadro economico e lavorativo dovesse mutare e vi dovesse essere la possibilità di trovare una qualsiasi forma di occupazione, certamente, il non si sottrarrà ai propri obblighi, come ha CP_1 sempre dichiarato nella corrispondenza intercorsa (cfr. all. n. 4); infatti, nel periodo in cui ha avuto una seppur modica retribuzione, si è preoccupato di provvedere al pagamento della cartella esattoriale, inviata dalla Agenzia delle Entrate, per una sanzione comminata a seguito della vendita della casa di proprietà di entrambi, che, per il 50%, stante la comproprietà, spettava al coniuge. (cfr. all. n. 3); -in ogni caso, relativamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento chiesto, è doveroso precisare che esso non scaturisce, automaticamente, a favore dell'uno o dell'altro coniuge, ma, nello
4 specifico, bisogna valutare due fattori: l'oggettiva capacità economica del coniuge tenuto a pagare l'assegno e la capacità di lavorare dell'altro. (ex multis Cass., n. 789/2017; Cass. n. 11504/2017; Cass.
n. 11870/2015); -nel caso de quo, è oggettivamente provato che il è inoccupato, da tempo CP_1 immemore, non possiede altre rendite di nessuna natura, e che, peraltro, le sue condizioni di salute non sono ottimali;
-di contro, la ha solo assiomaticamente menzionato una “patologia che la rende Pt_1 inabile al lavoro”, mentre deve fornire piena prova della oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, che siano funzionali alla produzione di reddito;
-il figlio maggiorenne, Persona_1 inoltre, risulta diplomato da ben 5 anni, e non frequenta l'università o altri corsi di studio;
-dunque, ben potrebbe impegnarsi anche per il soddisfacimento delle esigenze di famiglia, in lavori saltuari e nella ricerca di una occupazione tale da consentirgli di contribuire;
-ovviamente, è bene ribadirlo, nel momento in cui il dovesse reperire una qualsiasi occupazione, certamente non si sottrarrà ai CP_1 suoi obblighi.
Tutto quanto sopra premesso, il resistente, , concludeva chiedendo che: -si pronunci, Controparte_1 previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, la separazione personale dei coniugi, CP_1
e ; si disponga che non è dovuto alcun assegno di mantenimento al
[...] RT coniuge; -nel caso in cui il Giudice ritenga di dover disporre assegno di mantenimento, in favore del figlio, tenga nel debito conto l'età di 23 anni del medesimo, del fatto che sia diplomato da ben 5 anni, del fatto che non frequenta l'università o altro corso di studi, dell'oggettivo e persistente stato di disoccupazione del dovuto anche alla età di 57 anni, della inesistenza di qualunque altra CP_1 rendita finanziaria, del suo precario stato di salute, e che, in ogni caso, le eventuali spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%. Venivano, quindi, offerti in comunicazione mediante deposito:
1-Copia documentazione medica;
2-Copia documentazione relativa al Centro per l'impiego di Pordenone;
3-Copia cartella esattoriale e ricevute di pagamento;
4-Lettera di riscontro 29.8.2017, inviata al precedente legale.
All'esito dell'udienza di comparizione presidenziale, del 16 gennaio 2019, venivano adottati i seguenti provvedimenti, provvisori e urgenti, nell'interesse dei coniugi e della prole: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
2) pone, a carico di , a partire dal mese di ottobre 2018, l'obbligo di Controparte_1 versare, all'altro coniuge, l'assegno mensile, di € 100,00, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio oltre gli assegni familiari, se ed in quanto dovuti. Il pagamento, soggetto ad Per_1 adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni, da oggi, per la mensilità in corso e gli arretrati, ed entro il 25 di ogni mese, per le mensilità future;
pone, altresì, a carico del padre, un contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendo, per tali, quelle di cui al protocollo d'intesa approvato unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in data
16/11/2017; il contributo è dovuto, in quanto il ragazzo è maggiorenne, ma non ha ancora trovato una occupazione e non può nemmeno ritenersi che sia colpevolmente disoccupato, stante la sua giovane età. Quanto al coniuge che ha dimostrato capacità lavorativa nel corso della vita
5 matrimoniale, non le può essere riconosciuto alcun contributo al mantenimento, in considerazione dello stato di totale impossidenza del convenuto”.
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2019, venivano concessi alle parti i termini dell'art. 183 co. 6 c.p.c.,
e la causa veniva rinviata, per l'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del 19 marzo 2020. Con ordinanza riservata, depositata il 14 dicembre 2020, di delibazione delle richieste istruttorie, medio tempore articolate dalle parti nelle rispettive memorie, venivano adottate le seguenti determinazioni:
“• Con riferimento alle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.02.2020, nell'interesse della ricorrente, : RT
NON AMMETTE la circostanza di prova orale, per interpello e per testimoni, di cui alla lettera D), perché essenzialmente valutativa e in parte anche documentale;
P.Q.M.
• Con riferimento alle richieste istruttorie, articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.02.2020 nell'interesse della ricorrente : AMMETTE le circostanze di RT prova orale, per interpello e per testimoni, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); ABILITA, sin da ora,
a prova contraria, il resistente, , sulle circostanze di prova, ex adverso articolate, Controparte_1 odiernamente ammesse con la presente ordinanza”. Talché, impregiudicato ogni altro provvedimento istruttorio, veniva calendarizzata l'udienza del 21.10.2021, ore di rito, per l'espletamento dell'interrogatorio formale, come deferito da a , sui capitoli di RT Controparte_1 prova come ammessi nel contesto della citata ordinanza depositata il 14 dicembre 2020.
-SEPARAZIONE PERSONALE-
Va anzitutto dichiarata la separazione personale dei coniugi, e RT CP_1
.
[...]
Ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. e ss. m., la separazione giudiziale può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente non constano fatti riconciliativi.
L'attuale stato di fatto e l'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
-DOMANDA DI ADDEBITO PROPOSTA DALLA MOGLIE RICORRENTE, NEI CONFRONTI
DEL MARITO RESISTENTE-
Per quel che, invece, concerne la domanda di addebito, così come formulata da parte ricorrente nei confronti del marito, questa va certamente accolta per le ragioni che seguono.
La separazione giudiziale dei coniugi può essere, invero, pronunciata, anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti, idonei a evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
6 Ai fini, tuttavia, della pronuncia di addebito della separazione, è necessario che detta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia eziologicamente riconducibile ai comportamenti, coscienti e volontari, di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale, nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Venendo ora al caso di specie, va osservato come la ricorrente abbia imputato al marito, per il tramite di allegazioni puntuali, una specifica e grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio: ci si riferisce, segnatamente, alla violazione del dovere di coabitazione. Si legge, al riguardo, nel corpo del ricorso introduttivo: “[…] peraltro, in data 22.06.2016, il sig. si allontanava Controparte_1 definitivamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno e senza preoccuparsi minimamente delle esigenze primarie della famiglia tutta, e, soprattutto, dei figli;
che, a fronte di quanto innanzi, la sig.ra
depositava denuncia querela, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari” (cfr. Pt_1 denuncia-querela, in atti, del 4 agosto 2017, depositata in allegato al ricorso introduttivo). Sicché, a fronte di siffatto specifico addebito, il resistente, per il tramite di deduzioni difensive, del tutto generiche, e, quindi, prive di pregio giuridico, affermava: “Per quel che concerne l'allontanamento dalla casa coniugale, giova evidenziare che vi è stato costretto, a causa delle continue CP_1 vessazioni e umiliazioni cui era sottoposto da parte del coniuge che avevano reso la convivenza davvero insostenibile, e, soprattutto, avevano posto nel nulla ogni tentativo funzionale al ripristino del tranquillo e sereno ménage familiare, purtroppo minato dalla mancanza di una stabile occupazione lavorativa, che, con il trascorrere del tempo, si è trasformata in uno stato di permanente di inoccupazione;
-pertanto, il si è trasferito nel Comune di Azzano Decimo (PD), presso CP_1 conoscenti, al fine di ritrovare la serenità perduta, ma, soprattutto, al fine di trovare una qualunque occupazione stabile, che gli consenta di provvedere alle incombenze proprie e a quelle dei familiari.
Il cambiamento di residenza, peraltro, oltre che funzionale alle questioni lavorative, si è reso necessario per le cure mediche e per un intervento chirurgico cui è stato sottoposto e a cui dovrà ulteriormente sottoporsi (cfr. all. n. 1)”.
Trova applicazione, quindi, nel caso di specie, l'insegnamento del Giudice di legittimità, secondo il quale “in caso di allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi, perché si possa escludere l'addebito, è necessario che vi sia una giusta causa, che ricorre, ad esempio, per fatti imputabili al comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando si è già cristallizzata una situazione di intollerabilità della convivenza, che, oggettivamente, renda impossibile per i coniugi continuare a coabitare (Cass. Civ. 17056/2007). Di tale circostanza, però, deve essere data specifica e rigorosa prova, tanto più se vi sono dei figli minori. Ebbene, l'onere della prova, al riguardo, in termini di preventiva deduzione e di successiva dimostrazione in giudizio della ricorrenza, in concreto, di una
“giusta causa”, incombe proprio sul coniuge autore della condotta di abbandono unilaterale della residenza familiare;
è di ogni evidenza come, in ordine al caso di specie, il resistente non abbia
7 minimamente assolto il detto onere. La Suprema Corte si è, peraltro, pronunciata, a più riprese, sulla questione delle condizioni per la configurabilità dell'addebito della separazione, in caso di abbandono della causa coniugale: il Giudice di legittimità ha precisato che, mentre il previo deposito della domanda giudiziale di separazione, annullamento o divorzio costituisce, ex art. 146, comma 1, c.c., giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale, l'abbandono del tetto coniugale, che sia avvenuto, come nel caso che ci occupa, prima del deposito delle domande sopra indicate, integra violazione dei doveri coniugali ed è di per sé causa sufficiente per l'addebito della separazione, salvo che non sia provato che detto abbandono è stato determinato dalla condotta dell'altro coniuge o che è avvenuto quando la convivenza era gia intollerabile. In particolare, la Corte ha affermato che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto.
In definitiva, viene in rilievo un onere probatorio, particolarmente gravoso, che il non CP_1
è stato in grado di assolvere.
A tutte le superiori considerazioni consegue l'accoglimento della domanda accessoria di addebito, come proposta da nei confronti di . RT Controparte_1
-ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE-
Va, invece, rigettata, per infondatezza nel merito, la distinta domanda accessoria, a contenuto patrimoniale, come proposta dalla medesima ricorrente, nei confronti del marito resistente.
Innanzitutto, non constano, allo stato, relativamente alle condizioni economico-reddituali delle parti, fatti nuovi sopravvenuti, che, subentrati ai provvedimenti interinali presidenziali del mese di gennaio dell'anno 2019, possano giustificare una loro qualche revisione sul punto. Già in sede presidenziale, veniva negato alla un assegno di mantenimento provvisorio, per un duplice ordine Pt_1 di ragioni: da un lato, si evidenziava che la avesse già dimostrato capacità lavorativa nel corso Pt_1 della vita matrimoniale, e, dall'altro, si valorizzava lo stato di totale impossidenza del CP_1
In ordine alle reali condizioni economiche del resistente, la difesa del ha offerto una CP_1 fedele e documentata rappresentazione.
Si proceda con ordine. È emerso, nel corso del giudizio, che la condizione occupazionale del
è sempre stata precaria, nonché, dal punto di vista della effettiva entità degli emolumenti CP_1 percepiti, anche poco soddisfacente;
della collaborazione lavorativa del resistente si sono, infatti, avvalse, soltanto in via interinale, delle cooperative.
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente ha percepito, nel 2020, un reddito lordo, come dipendente, pari ad euro 10.188,00, nel 2021, una indennità di disoccupazione, per il periodo dal 27.1.2021 al 8.7.2021, pari ad euro 3.540,53, e, per il 2022, un reddito da lavoratore dipendente, pari ad euro 14.654,00 lordi.
8 Il trovandosi, nuovamente, almeno al momento del deposito degli scritti
CP_1 conclusionali, in stato di disoccupazione, risultava, comunque, nello stesso momento, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
tale ultima circostanza esprime, peraltro, il dato di una solerte e apprezzabile attivazione del ai fini del ripristino di una situazione di tendenziale “autonomia
CP_1 economica”, nella quale poter tornare a fruire, per l'appunto, di redditi da lavoro, anziché di un trattamento sostitutivo con finalità assistenziali. Resta ferma, in ogni caso, la circostanza che l'età, non più giovanile, del resistente riduce, significativamente, le possibilità di un suo nuovo e, soprattutto, stabile inserimento nel mercato del lavoro. Le brevi parentesi lavorative, sempre sulla scorta delle deduzioni della difesa del resistente, avrebbero comunque consentito al di provvedere al
CP_1 pagamento di cartelle esattoriali inviategli dalla Agenzia delle Entrate, per il pagamento delle sanzioni comminate a seguito della vendita della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. All'attualità, il convive con una nuova compagna, come da egli stesso dichiarato in sede di udienza
CP_1 presidenziale, e, poi, confermato nell'interrogatorio formale del 21.10.2021.
Quanto, invece, alla situazione economico-reddituale della ricorrente, è emerso che la Pt_1
è percettrice del reddito di cittadinanza, pari ad euro 980,00 mensili. Come provato da documentazione fornita dall' , ritualmente depositata, sin dal novembre 2020, la ha percepito reddito di CP_4 Pt_1 cittadinanza, per l'importo di euro 980,00 mensili.
È emerso, altresì, dalla distinta documentazione fornita dalla Agenzia delle Entrate, depositata dalla stessa ricorrente, che la ha percepito, per l'anno 2022, redditi, peraltro esenti da tassazione, Pt_1 pari ad euro 17.405,77, ovverosia euro 1.450,00 mensili, circa. Se ne ricava che la è stata in Pt_1 grado, anche in corso di causa, di mettere a frutto quella capacità lavorativa di cui ella è certamente in possesso. La stessa istante, poi, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di aver svolto, in costanza di convivenza matrimoniale, delle sporadiche attività lavorative, benché non contrattualizzate.
Nulla, quindi, va attribuito alla , a titolo di assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. Pt_1
156 co.1 c.c.
ASSEGNO PATERNO DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE RD VI
Va, per converso, certamente accolta la contrapposta richiesta accessoria, a contenuto economica, formulata dal resistente, volta alla revoca dell'assegno di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio, determinato in € 100,00 mensili, in sede di Persona_1 adozione degli ormai remoti provvedimenti economici presidenziali, nel mese di gennaio dell'anno
2019. Il figlio beneficiario del trattamento economico periodico per cui è lite è, infatti, ormai ventinovenne, ed è in possesso di un titolo di studio, id est il diploma di ragioniere, che è senz'altro immediatamente e proficuamente spendibile sul mercato del lavoro.
Viene in soccorso, ai presenti fini, il noto principio di autoresponsabilità, affermato a più riprese dalla Corte regolatrice. La Suprema Corte insegna che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo
9 di mantenimento dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, tale ormai essendo il proprio in ragione dell'invocato principio Persona_4 dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificata la mancanza del conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento, se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa. Peraltro, il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile
(o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza di godere di una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Il suddetto principio non soffre eccezioni, ove il figlio ultramaggiorenne, non autosufficiente, risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap, che comporterebbe, automaticamente, se presente, la persistenza dell'obbligo di mantenimento;
in una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne, non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.
Tornando ora al caso di specie, appare imprescindibile, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte regolatrice, così come testé esplicitate, la considerazione unitaria dei seguenti elementi di fatto: 1) è, ormai, ventinovenne, sicché è, per ciò Persona_4 solo, ormai irreversibilmente entrato nel mondo degli adulti;
2) ha ormai definitivamente concluso il proprio percorso di studi;
3) è in possesso, da ormai quasi dieci anni, del diploma di ragioniere, che egli può e deve proficuamente utilizzare, ai fini di un suo inserimento nel mercato del lavoro;
4) non
10 consta l'esistenza di patologie di sorta, che possano elidere o, quantomeno, diminuire la capacità lavorativa di Persona_1
Da tutte le superiori considerazioni discende l'elisione dell'assegno posto a carico del resistente, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio comune,
[...]
in occasione della adozione dei provvedimenti interinali presidenziali, risalenti al Persona_4
16 gennaio dell'anno 2019.
Appare equo, in ogni caso, statuire che gli effetti della revoca, oggi disposta, decorrano dal mese di settembre dell'anno 2023, quale mese di deposito, nell'interesse dell'odierno resistente- ricorrente in via riconvenzionale, delle note di trattazione scritta, contenenti, per l'appunto, la precisazione delle conclusioni, come sopra testualmente riprodotte, in vista dell'udienza cartolare, di p.c., del 28 settembre 2023. Già nella precisata sede, infatti, veniva espressamente e fondatamente formulata l'istanza di revoca dell'assegno perequativo periodico per cui è causa;
in buona sostanza, la retroattività della disposta elisione si giustifica proprio alla luce del principio secondo cui la durata del processo non può e non deve risolversi in danno della parte che ha ragione. Il processo deve, infatti, assicurare “tutto quello e proprio quello” che riconosce il diritto sostanziale, e non deve attuare scarti tra tutela giurisdizionale e posizioni sostanziali delle parti;
è di ogni evidenza che un'eventuale decorrenza ex nunc della disposta elisione verrebbe ad attuare uno scarto significativo tra tutela giurisdizionale e posizione sostanziale della parte attrice, la quale fruirebbe, irragionevolmente, degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento, nel merito, della propria pretesa, a distanza di un notevole periodo di tempo, rispetto al momento della formale e definitiva articolazione della propria pretesa.
-REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE-
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G.
13761/2018, introdotto da , nei confronti di , con RT Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi, , nato a [...], il Controparte_1
07/08/1962, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio RT concordatario, celebrato in Bitonto (BA), il 2 maggio 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 66, P. II, Serie A, anno 1987);
ACCOGLIE la domanda di addebito, così come formulata dalla ricorrente, RT
, nei confronti del resistente, , e, per l'effetto, attribuisce a
[...] Controparte_1 quest'ultimo la responsabilità esclusiva della causazione della crisi separativa;
11 RIGETTA, nel merito, la domanda accessoria, a contenuto economico, formulata da RT
, nei confronti del marito, , volta al riconoscimento di un assegno di
[...] Controparte_1 mantenimento, a norma dell'art. 156 co. 1 c.c.;
DICHIARA definitivamente cessato l'obbligo paterno di concorso al mantenimento del figlio secondogenito, allo stato ormai ventinovenne, (8 giugno 1995); Persona_4
REVOCA, quindi, con decorrenza a partire dal mese di settembre dell'anno 2023, l'assegno perequativo, di € 100,00 mensili, provvisoriamente posto a carico del padre, , a Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio, nel contesto della già Persona_4 più volte menzionata ordinanza, ex art. 708 c.p.c., emessa immediatamente all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 16 gennaio 2019;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore
Alessandro Carra
Il Presidente Saverio U. de Simone
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Saverio U. DE SIMONE - Presidente
Dott. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 13761/2018
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Zotti;
RT
-RICORRENTE- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO MOLFETTA;
Controparte_1
-RESISTENTE- nonché
presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica;
Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE-
CONCLUSIONI
1. Con note di trattazione scritta del 27 settembre 2023, rassegnava le seguenti RT conclusioni: “Con le presenti note, il sottoscritto difensore (n.d.r. il nuovo difensore fiduciario della ricorrente, id est l'Avv. Valentina Zotti), in favore della sig.ra , precisa le RT conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto ed eccepito nei propri scritti difensivi e verbali di causa tutti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa depositata, con particolare riferimento alla condanna del sig. al versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento, in favore della moglie, con addebito della separazione a carico del marito. Si impugnano e contestano ulteriormente tutte le avverse pretese, destituite di ogni fondamento, facendo presente che la sig.ra ha problemi di salute che le hanno impedito di lavoro ed ha percepito, Pt_1 negli ultimi tre anni, soltanto il reddito di cittadinanza, come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate già depositata. Si chiede, pertanto, riservarsi la causa per la decisione con termine per comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.”
2. , con note di trattazione scritta del 25 settembre 2023, ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “L'avvocato Domenico Molfetta, per , precisa le proprie conclusioni, Controparte_1 riportandosi, integralmente, a tutti i precedenti atti difensivi, nonché a quanto trascritto nei verbali di
1 causa. Insiste, quindi, affinché l'Onorevole Tribunale voglia rigettare la richiesta di addebito della separazione coniugale, formulata nei confronti di , in quanto destituita di Controparte_1 fondamento logico e giuridico. Rigettare la richiesta di di corresponsione, in proprio RT favore, di euro 400,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, stante la incolpevole precarietà occupazionale, nonché la accertata e provata impossidenza di , mentre è stato Controparte_1 accertato, in corso di causa, che è percettrice di un reddito di cittadinanza, pari a euro RT
980,00 mensili, oltre ad una pensione di invalidità. Rigettare la richiesta di corresponsione di euro
300,00 mensili, in favore del figlio, ormai ventottenne, diplomato da ben dieci anni, Persona_1
e, peraltro, occupato, a titolo di assegno di mantenimento, stante il conclamato stato incolpevole di precarietà occupazionale, nonché la accertata e provata impossidenza di . Controparte_1
Confermare i provvedimenti presidenziali, resi con ordinanza 16.1.2019, relativamente al coniuge
“che ha dimostrato capacità lavorativa nel corso della vita matrimoniale, sicché non RT le può essere riconosciuto alcun contributo al mantenimento in considerazione dello stato di totale impossidenza del convenuto”, mentre revocare quello relativo “all'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio
”, stanti le ragioni sopra esposte. Condannare al pagamento delle spese Per_2 RT processuali. Come da ordinanza resa all'udienza del 10.11.2022, la difesa di Controparte_1 produceva la seguente documentazione:
1-CERTIFICAZIONE UNICA 2022, RELATIVA ANNO
2021, da cui risulta la percezione di una indennità di disoccupazione, pari ad euro 3.540, 53, per circa sei mesi, per il periodo 27.1.2021 - 8.7.2021; 2 - MODELLO 730/2021, REDDITI 2020, dal quale risultano redditi correlati a vari e diversi lavori a tempo determinato, come badante, tramite una cooperativa di servizi, per un reddito complessivo annuo, pari ad euro 10.188,00 lordi;
3 - MODELLO
730/2023 redditi 2022 per complessivi euro 14.929,00 lordi sempre per lavori saltuari e diversi a tempo determinato come badante tramite una cooperativa di servizi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2018, la ricorrente, deduceva quanto di RT seguito.
La sig.ra contraeva matrimonio concordatario, in Bitonto, il 02.05.87, con il sig. RT
(nato il [...] a [...]) e residente in [...](Pordenone) all. n. 1 sez. Controparte_1 doc.; dal matrimonio nascevano due figli: nato a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...] - all. n. 2 sez. doc.; che la vita matrimoniale, ben presto, Persona_4 si rivelava infelice, e non ulteriormente proseguibile a causa del comportamento assunto dal CP_1 totalmente disinteressato delle sorti sia affettive che economiche della famiglia, tanto che lo stesso, trascurando il suo ruolo di marito e, soprattutto, di padre di due, non è riuscito a costruire neppure con la prole un rapporto sano, amorevole e sereno;
che continue sono state le vessazioni e le violenze morali alle quali la ricorrente è stata sottoposta;
che, peraltro, in data 22.06.2016, il sig. CP_3
[...] si allontanava, definitivamente, dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno, e senza
[...] preoccuparsi, minimamente, delle esigenze primarie della famiglia tutta, e, soprattutto, dei figli;
che,
a fronte di quanto innanzi, la sig.ra depositava denuncia querela, presso gli uffici della Procura Pt_1 della Repubblica di Bari;
che, dal punto di vista economico-patrimoniale, la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e, peraltro, è affetta da patologia che la rende inabile al lavoro;
che, di contro, il sig. svolge attività lavorativa, in provincia di Pordenone, e convive con Controparte_1 altra donna;
che, nonostante quanto innanzi, il resistente non versa alcunché, né in favore della moglie, né dei propri figli;
che la crisi matrimoniale appare insuperabile, essendo venuta meno quell'affectio coniugalis, quale elemento essenziale della vita di coppia.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente, , chiedeva che, previa fissazione RT dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, per l'esperimento del tentativo di conciliazione ed espletato ogni altro incombente di rito, respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, volesse accogliere le seguenti conclusioni: -accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione giudiziale personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: -condannare il sig. a corrispondere alla moglie, Controparte_1
a titolo di mantenimento, un assegno mensile di mantenimento, pari ad €. 400,00, nonché ulteriore assegno di mantenimento, in favore del figlio, pari ad €. 300,00, oltre che Persona_4 al versamento di tutte le spese straordinarie (abbigliamento, visite mediche, attività ludiche e sportive, ecc.). Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, e, in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memoria difensiva, depositata il 20 dicembre 2018, si costituiva in giudizio, nella fase sommaria presidenziale, in vista dell'udienza di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 708 c.p.c., calendarizzata per il 16 gennaio 2019, il resistente , il quale, Controparte_1
a sua volta, deduceva quanto di seguito: “Con ricorso, depositato in data 4.10.2018, RT esponeva : -che, in data 2.5.1987, contraeva, in Bitonto, matrimonio concordatario, con
[...]
; -che dalla loro unione nascevano due figli, in data 2.10.1989, e Controparte_1 Persona_3
in data 8.6.1995; -che la vita matrimoniale ben presto si rivelava infelice, Persona_4
e non ulteriormente proseguibile, a causa del comportamento del totalmente disinteressato CP_1 delle sorti familiari, sia affettive che economiche, tanto da non riuscire ad instaurare un rapporto sano e amorevole, neppure, con la prole;
- che era oggetto di continue vessazioni da parte del marito;
- che, in data 22.6.2016, il si allontanava, definitivamente, dalla casa coniugale, senza farvi più CP_1 ritorno e senza preoccuparsi delle esigenze primarie della famiglia;
-che, a seguito di questo ultimo evento, veniva depositata denuncia-querela, -che, essendo affetta da una patologia che la rende inabile al lavoro, non svolge alcuna attività lavorativa;
-che, di contro, il svolge attività lavorativa, in CP_1 provincia di Pordenone, dove convive con altra donna;
-che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, la crisi matrimoniale era divenuta irreversibile;
-chiedeva, pertanto, che il Tribunale, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarasse la separazione personale,
3 autorizzandoli a vivere separati;
-chiedeva, altresì, la corresponsione, da parte del in suo CP_1 favore, di un assegno mensile, pari ad euro 400,00, nonché di un assegno mensile, a favore del figlio pari ad euro 300,00, oltre al versamento di tutte le spese straordinarie. Il ricorso Persona_1 notificato in data 27.11.2018, come formulato, perpetra, ai danni del resistente, un surreale travisamento dei fatti e delle circostanze dell'intera vicenda. Il signor descritto come un uomo
CP_1 privo di scrupoli, invero, pur non avendo mai avuto una occupazione stabile e duratura, ma avendo sempre svolto lavori saltuari e a tempo determinato, ha sempre fatto fronte a tutte quelle che erano le necessità familiari pur tra le miriadi di difficoltà. Il nucleo familiare, infatti, si reggeva, esclusivamente, sulla redditualità del non avendo la mai svolto alcuna attività
CP_1 Pt_1 lavorativa. Per quel che concerne l'allontanamento dalla casa coniugale, giova evidenziare che il vi è stato costretto, a causa delle continue vessazioni e umiliazioni, cui era sottoposto da parte
CP_1 del coniuge che avevano reso la convivenza davvero insostenibile, e, soprattutto, avevano posto, nel nulla, ogni tentativo funzionale al ripristino del tranquillo e sereno ménage familiare, purtroppo minato dalla mancanza di una stabile occupazione lavorativa, che, con il trascorrere del tempo, si è trasformata in uno stato di permanente di inoccupazione;
-pertanto, il si è trasferito nel Comune di Azzano
CP_1
Decimo (PD), presso conoscenti, al fine di ritrovare la serenità perduta, ma, soprattutto, al fine di trovare una qualunque occupazione stabile, che gli consenta di provvedere alle incombenze proprie e a quelle dei familiari. Il cambiamento di residenza, peraltro, oltre che funzionale alle questioni lavorative, si è reso necessario per le cure mediche e per un intervento chirurgico cui è stato sottoposto e a cui dovrà ulteriormente sottoporsi. (cfr. all. n. 1). Purtroppo, eccezion fatta per un breve periodo, intercorrente dal 29 novembre 2017 al 28 maggio 2018, durante il quale ha lavorato presso la cooperativa ARCO, come custode della palestra comunale, per il quale non è stato ancora fornito il modello CUD, con una retribuzione di circa 800,00 euro mensili, la situazione economica non è affatto mutata;
la grave crisi economica e occupazionale, che attanaglia l'intero paese e il non perfetto salute non gli hanno consentito di trovare alcuna altra occupazione, nonostante sia regolarmente iscritto presso il locale ufficio del lavoro e cerchi, in ogni modo, di verificare nel circondario possibilità lavorative. (cfr. all. n. 2); dunque, all'oggi, il risulta ancora inoccupato e non è in grado di CP_1 provvedere alle proprie esigenze primarie, cui sopperiscono gli amici che lo ospitano. Per conseguenza, è impossibilitato a versare qualunque assegno al proprio coniuge. Ovviamente, qualora il quadro economico e lavorativo dovesse mutare e vi dovesse essere la possibilità di trovare una qualsiasi forma di occupazione, certamente, il non si sottrarrà ai propri obblighi, come ha CP_1 sempre dichiarato nella corrispondenza intercorsa (cfr. all. n. 4); infatti, nel periodo in cui ha avuto una seppur modica retribuzione, si è preoccupato di provvedere al pagamento della cartella esattoriale, inviata dalla Agenzia delle Entrate, per una sanzione comminata a seguito della vendita della casa di proprietà di entrambi, che, per il 50%, stante la comproprietà, spettava al coniuge. (cfr. all. n. 3); -in ogni caso, relativamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento chiesto, è doveroso precisare che esso non scaturisce, automaticamente, a favore dell'uno o dell'altro coniuge, ma, nello
4 specifico, bisogna valutare due fattori: l'oggettiva capacità economica del coniuge tenuto a pagare l'assegno e la capacità di lavorare dell'altro. (ex multis Cass., n. 789/2017; Cass. n. 11504/2017; Cass.
n. 11870/2015); -nel caso de quo, è oggettivamente provato che il è inoccupato, da tempo CP_1 immemore, non possiede altre rendite di nessuna natura, e che, peraltro, le sue condizioni di salute non sono ottimali;
-di contro, la ha solo assiomaticamente menzionato una “patologia che la rende Pt_1 inabile al lavoro”, mentre deve fornire piena prova della oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, che siano funzionali alla produzione di reddito;
-il figlio maggiorenne, Persona_1 inoltre, risulta diplomato da ben 5 anni, e non frequenta l'università o altri corsi di studio;
-dunque, ben potrebbe impegnarsi anche per il soddisfacimento delle esigenze di famiglia, in lavori saltuari e nella ricerca di una occupazione tale da consentirgli di contribuire;
-ovviamente, è bene ribadirlo, nel momento in cui il dovesse reperire una qualsiasi occupazione, certamente non si sottrarrà ai CP_1 suoi obblighi.
Tutto quanto sopra premesso, il resistente, , concludeva chiedendo che: -si pronunci, Controparte_1 previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, la separazione personale dei coniugi, CP_1
e ; si disponga che non è dovuto alcun assegno di mantenimento al
[...] RT coniuge; -nel caso in cui il Giudice ritenga di dover disporre assegno di mantenimento, in favore del figlio, tenga nel debito conto l'età di 23 anni del medesimo, del fatto che sia diplomato da ben 5 anni, del fatto che non frequenta l'università o altro corso di studi, dell'oggettivo e persistente stato di disoccupazione del dovuto anche alla età di 57 anni, della inesistenza di qualunque altra CP_1 rendita finanziaria, del suo precario stato di salute, e che, in ogni caso, le eventuali spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%. Venivano, quindi, offerti in comunicazione mediante deposito:
1-Copia documentazione medica;
2-Copia documentazione relativa al Centro per l'impiego di Pordenone;
3-Copia cartella esattoriale e ricevute di pagamento;
4-Lettera di riscontro 29.8.2017, inviata al precedente legale.
All'esito dell'udienza di comparizione presidenziale, del 16 gennaio 2019, venivano adottati i seguenti provvedimenti, provvisori e urgenti, nell'interesse dei coniugi e della prole: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
2) pone, a carico di , a partire dal mese di ottobre 2018, l'obbligo di Controparte_1 versare, all'altro coniuge, l'assegno mensile, di € 100,00, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio oltre gli assegni familiari, se ed in quanto dovuti. Il pagamento, soggetto ad Per_1 adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni, da oggi, per la mensilità in corso e gli arretrati, ed entro il 25 di ogni mese, per le mensilità future;
pone, altresì, a carico del padre, un contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendo, per tali, quelle di cui al protocollo d'intesa approvato unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in data
16/11/2017; il contributo è dovuto, in quanto il ragazzo è maggiorenne, ma non ha ancora trovato una occupazione e non può nemmeno ritenersi che sia colpevolmente disoccupato, stante la sua giovane età. Quanto al coniuge che ha dimostrato capacità lavorativa nel corso della vita
5 matrimoniale, non le può essere riconosciuto alcun contributo al mantenimento, in considerazione dello stato di totale impossidenza del convenuto”.
All'esito dell'udienza del 18 aprile 2019, venivano concessi alle parti i termini dell'art. 183 co. 6 c.p.c.,
e la causa veniva rinviata, per l'ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del 19 marzo 2020. Con ordinanza riservata, depositata il 14 dicembre 2020, di delibazione delle richieste istruttorie, medio tempore articolate dalle parti nelle rispettive memorie, venivano adottate le seguenti determinazioni:
“• Con riferimento alle richieste istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.02.2020, nell'interesse della ricorrente, : RT
NON AMMETTE la circostanza di prova orale, per interpello e per testimoni, di cui alla lettera D), perché essenzialmente valutativa e in parte anche documentale;
P.Q.M.
• Con riferimento alle richieste istruttorie, articolate con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 10.02.2020 nell'interesse della ricorrente : AMMETTE le circostanze di RT prova orale, per interpello e per testimoni, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); ABILITA, sin da ora,
a prova contraria, il resistente, , sulle circostanze di prova, ex adverso articolate, Controparte_1 odiernamente ammesse con la presente ordinanza”. Talché, impregiudicato ogni altro provvedimento istruttorio, veniva calendarizzata l'udienza del 21.10.2021, ore di rito, per l'espletamento dell'interrogatorio formale, come deferito da a , sui capitoli di RT Controparte_1 prova come ammessi nel contesto della citata ordinanza depositata il 14 dicembre 2020.
-SEPARAZIONE PERSONALE-
Va anzitutto dichiarata la separazione personale dei coniugi, e RT CP_1
.
[...]
Ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. e ss. m., la separazione giudiziale può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente non constano fatti riconciliativi.
L'attuale stato di fatto e l'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
-DOMANDA DI ADDEBITO PROPOSTA DALLA MOGLIE RICORRENTE, NEI CONFRONTI
DEL MARITO RESISTENTE-
Per quel che, invece, concerne la domanda di addebito, così come formulata da parte ricorrente nei confronti del marito, questa va certamente accolta per le ragioni che seguono.
La separazione giudiziale dei coniugi può essere, invero, pronunciata, anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti, idonei a evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza.
6 Ai fini, tuttavia, della pronuncia di addebito della separazione, è necessario che detta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia eziologicamente riconducibile ai comportamenti, coscienti e volontari, di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale, nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
Venendo ora al caso di specie, va osservato come la ricorrente abbia imputato al marito, per il tramite di allegazioni puntuali, una specifica e grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio: ci si riferisce, segnatamente, alla violazione del dovere di coabitazione. Si legge, al riguardo, nel corpo del ricorso introduttivo: “[…] peraltro, in data 22.06.2016, il sig. si allontanava Controparte_1 definitivamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno e senza preoccuparsi minimamente delle esigenze primarie della famiglia tutta, e, soprattutto, dei figli;
che, a fronte di quanto innanzi, la sig.ra
depositava denuncia querela, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari” (cfr. Pt_1 denuncia-querela, in atti, del 4 agosto 2017, depositata in allegato al ricorso introduttivo). Sicché, a fronte di siffatto specifico addebito, il resistente, per il tramite di deduzioni difensive, del tutto generiche, e, quindi, prive di pregio giuridico, affermava: “Per quel che concerne l'allontanamento dalla casa coniugale, giova evidenziare che vi è stato costretto, a causa delle continue CP_1 vessazioni e umiliazioni cui era sottoposto da parte del coniuge che avevano reso la convivenza davvero insostenibile, e, soprattutto, avevano posto nel nulla ogni tentativo funzionale al ripristino del tranquillo e sereno ménage familiare, purtroppo minato dalla mancanza di una stabile occupazione lavorativa, che, con il trascorrere del tempo, si è trasformata in uno stato di permanente di inoccupazione;
-pertanto, il si è trasferito nel Comune di Azzano Decimo (PD), presso CP_1 conoscenti, al fine di ritrovare la serenità perduta, ma, soprattutto, al fine di trovare una qualunque occupazione stabile, che gli consenta di provvedere alle incombenze proprie e a quelle dei familiari.
Il cambiamento di residenza, peraltro, oltre che funzionale alle questioni lavorative, si è reso necessario per le cure mediche e per un intervento chirurgico cui è stato sottoposto e a cui dovrà ulteriormente sottoporsi (cfr. all. n. 1)”.
Trova applicazione, quindi, nel caso di specie, l'insegnamento del Giudice di legittimità, secondo il quale “in caso di allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi, perché si possa escludere l'addebito, è necessario che vi sia una giusta causa, che ricorre, ad esempio, per fatti imputabili al comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando si è già cristallizzata una situazione di intollerabilità della convivenza, che, oggettivamente, renda impossibile per i coniugi continuare a coabitare (Cass. Civ. 17056/2007). Di tale circostanza, però, deve essere data specifica e rigorosa prova, tanto più se vi sono dei figli minori. Ebbene, l'onere della prova, al riguardo, in termini di preventiva deduzione e di successiva dimostrazione in giudizio della ricorrenza, in concreto, di una
“giusta causa”, incombe proprio sul coniuge autore della condotta di abbandono unilaterale della residenza familiare;
è di ogni evidenza come, in ordine al caso di specie, il resistente non abbia
7 minimamente assolto il detto onere. La Suprema Corte si è, peraltro, pronunciata, a più riprese, sulla questione delle condizioni per la configurabilità dell'addebito della separazione, in caso di abbandono della causa coniugale: il Giudice di legittimità ha precisato che, mentre il previo deposito della domanda giudiziale di separazione, annullamento o divorzio costituisce, ex art. 146, comma 1, c.c., giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale, l'abbandono del tetto coniugale, che sia avvenuto, come nel caso che ci occupa, prima del deposito delle domande sopra indicate, integra violazione dei doveri coniugali ed è di per sé causa sufficiente per l'addebito della separazione, salvo che non sia provato che detto abbandono è stato determinato dalla condotta dell'altro coniuge o che è avvenuto quando la convivenza era gia intollerabile. In particolare, la Corte ha affermato che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto.
In definitiva, viene in rilievo un onere probatorio, particolarmente gravoso, che il non CP_1
è stato in grado di assolvere.
A tutte le superiori considerazioni consegue l'accoglimento della domanda accessoria di addebito, come proposta da nei confronti di . RT Controparte_1
-ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE-
Va, invece, rigettata, per infondatezza nel merito, la distinta domanda accessoria, a contenuto patrimoniale, come proposta dalla medesima ricorrente, nei confronti del marito resistente.
Innanzitutto, non constano, allo stato, relativamente alle condizioni economico-reddituali delle parti, fatti nuovi sopravvenuti, che, subentrati ai provvedimenti interinali presidenziali del mese di gennaio dell'anno 2019, possano giustificare una loro qualche revisione sul punto. Già in sede presidenziale, veniva negato alla un assegno di mantenimento provvisorio, per un duplice ordine Pt_1 di ragioni: da un lato, si evidenziava che la avesse già dimostrato capacità lavorativa nel corso Pt_1 della vita matrimoniale, e, dall'altro, si valorizzava lo stato di totale impossidenza del CP_1
In ordine alle reali condizioni economiche del resistente, la difesa del ha offerto una CP_1 fedele e documentata rappresentazione.
Si proceda con ordine. È emerso, nel corso del giudizio, che la condizione occupazionale del
è sempre stata precaria, nonché, dal punto di vista della effettiva entità degli emolumenti CP_1 percepiti, anche poco soddisfacente;
della collaborazione lavorativa del resistente si sono, infatti, avvalse, soltanto in via interinale, delle cooperative.
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente ha percepito, nel 2020, un reddito lordo, come dipendente, pari ad euro 10.188,00, nel 2021, una indennità di disoccupazione, per il periodo dal 27.1.2021 al 8.7.2021, pari ad euro 3.540,53, e, per il 2022, un reddito da lavoratore dipendente, pari ad euro 14.654,00 lordi.
8 Il trovandosi, nuovamente, almeno al momento del deposito degli scritti
CP_1 conclusionali, in stato di disoccupazione, risultava, comunque, nello stesso momento, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
tale ultima circostanza esprime, peraltro, il dato di una solerte e apprezzabile attivazione del ai fini del ripristino di una situazione di tendenziale “autonomia
CP_1 economica”, nella quale poter tornare a fruire, per l'appunto, di redditi da lavoro, anziché di un trattamento sostitutivo con finalità assistenziali. Resta ferma, in ogni caso, la circostanza che l'età, non più giovanile, del resistente riduce, significativamente, le possibilità di un suo nuovo e, soprattutto, stabile inserimento nel mercato del lavoro. Le brevi parentesi lavorative, sempre sulla scorta delle deduzioni della difesa del resistente, avrebbero comunque consentito al di provvedere al
CP_1 pagamento di cartelle esattoriali inviategli dalla Agenzia delle Entrate, per il pagamento delle sanzioni comminate a seguito della vendita della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. All'attualità, il convive con una nuova compagna, come da egli stesso dichiarato in sede di udienza
CP_1 presidenziale, e, poi, confermato nell'interrogatorio formale del 21.10.2021.
Quanto, invece, alla situazione economico-reddituale della ricorrente, è emerso che la Pt_1
è percettrice del reddito di cittadinanza, pari ad euro 980,00 mensili. Come provato da documentazione fornita dall' , ritualmente depositata, sin dal novembre 2020, la ha percepito reddito di CP_4 Pt_1 cittadinanza, per l'importo di euro 980,00 mensili.
È emerso, altresì, dalla distinta documentazione fornita dalla Agenzia delle Entrate, depositata dalla stessa ricorrente, che la ha percepito, per l'anno 2022, redditi, peraltro esenti da tassazione, Pt_1 pari ad euro 17.405,77, ovverosia euro 1.450,00 mensili, circa. Se ne ricava che la è stata in Pt_1 grado, anche in corso di causa, di mettere a frutto quella capacità lavorativa di cui ella è certamente in possesso. La stessa istante, poi, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di aver svolto, in costanza di convivenza matrimoniale, delle sporadiche attività lavorative, benché non contrattualizzate.
Nulla, quindi, va attribuito alla , a titolo di assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. Pt_1
156 co.1 c.c.
ASSEGNO PATERNO DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE RD VI
Va, per converso, certamente accolta la contrapposta richiesta accessoria, a contenuto economica, formulata dal resistente, volta alla revoca dell'assegno di contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio, determinato in € 100,00 mensili, in sede di Persona_1 adozione degli ormai remoti provvedimenti economici presidenziali, nel mese di gennaio dell'anno
2019. Il figlio beneficiario del trattamento economico periodico per cui è lite è, infatti, ormai ventinovenne, ed è in possesso di un titolo di studio, id est il diploma di ragioniere, che è senz'altro immediatamente e proficuamente spendibile sul mercato del lavoro.
Viene in soccorso, ai presenti fini, il noto principio di autoresponsabilità, affermato a più riprese dalla Corte regolatrice. La Suprema Corte insegna che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo
9 di mantenimento dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica, nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, tale ormai essendo il proprio in ragione dell'invocato principio Persona_4 dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificata la mancanza del conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento, se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa. Peraltro, il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile
(o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza di godere di una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Il suddetto principio non soffre eccezioni, ove il figlio ultramaggiorenne, non autosufficiente, risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap, che comporterebbe, automaticamente, se presente, la persistenza dell'obbligo di mantenimento;
in una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne, non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.
Tornando ora al caso di specie, appare imprescindibile, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte regolatrice, così come testé esplicitate, la considerazione unitaria dei seguenti elementi di fatto: 1) è, ormai, ventinovenne, sicché è, per ciò Persona_4 solo, ormai irreversibilmente entrato nel mondo degli adulti;
2) ha ormai definitivamente concluso il proprio percorso di studi;
3) è in possesso, da ormai quasi dieci anni, del diploma di ragioniere, che egli può e deve proficuamente utilizzare, ai fini di un suo inserimento nel mercato del lavoro;
4) non
10 consta l'esistenza di patologie di sorta, che possano elidere o, quantomeno, diminuire la capacità lavorativa di Persona_1
Da tutte le superiori considerazioni discende l'elisione dell'assegno posto a carico del resistente, a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio comune,
[...]
in occasione della adozione dei provvedimenti interinali presidenziali, risalenti al Persona_4
16 gennaio dell'anno 2019.
Appare equo, in ogni caso, statuire che gli effetti della revoca, oggi disposta, decorrano dal mese di settembre dell'anno 2023, quale mese di deposito, nell'interesse dell'odierno resistente- ricorrente in via riconvenzionale, delle note di trattazione scritta, contenenti, per l'appunto, la precisazione delle conclusioni, come sopra testualmente riprodotte, in vista dell'udienza cartolare, di p.c., del 28 settembre 2023. Già nella precisata sede, infatti, veniva espressamente e fondatamente formulata l'istanza di revoca dell'assegno perequativo periodico per cui è causa;
in buona sostanza, la retroattività della disposta elisione si giustifica proprio alla luce del principio secondo cui la durata del processo non può e non deve risolversi in danno della parte che ha ragione. Il processo deve, infatti, assicurare “tutto quello e proprio quello” che riconosce il diritto sostanziale, e non deve attuare scarti tra tutela giurisdizionale e posizioni sostanziali delle parti;
è di ogni evidenza che un'eventuale decorrenza ex nunc della disposta elisione verrebbe ad attuare uno scarto significativo tra tutela giurisdizionale e posizione sostanziale della parte attrice, la quale fruirebbe, irragionevolmente, degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento, nel merito, della propria pretesa, a distanza di un notevole periodo di tempo, rispetto al momento della formale e definitiva articolazione della propria pretesa.
-REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE-
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G.
13761/2018, introdotto da , nei confronti di , con RT Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi, , nato a [...], il Controparte_1
07/08/1962, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio RT concordatario, celebrato in Bitonto (BA), il 2 maggio 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 66, P. II, Serie A, anno 1987);
ACCOGLIE la domanda di addebito, così come formulata dalla ricorrente, RT
, nei confronti del resistente, , e, per l'effetto, attribuisce a
[...] Controparte_1 quest'ultimo la responsabilità esclusiva della causazione della crisi separativa;
11 RIGETTA, nel merito, la domanda accessoria, a contenuto economico, formulata da RT
, nei confronti del marito, , volta al riconoscimento di un assegno di
[...] Controparte_1 mantenimento, a norma dell'art. 156 co. 1 c.c.;
DICHIARA definitivamente cessato l'obbligo paterno di concorso al mantenimento del figlio secondogenito, allo stato ormai ventinovenne, (8 giugno 1995); Persona_4
REVOCA, quindi, con decorrenza a partire dal mese di settembre dell'anno 2023, l'assegno perequativo, di € 100,00 mensili, provvisoriamente posto a carico del padre, , a Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio, nel contesto della già Persona_4 più volte menzionata ordinanza, ex art. 708 c.p.c., emessa immediatamente all'esito dell'udienza di comparizione presidenziale del 16 gennaio 2019;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024.
Il Giudice estensore
Alessandro Carra
Il Presidente Saverio U. de Simone
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