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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SA IE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, sostenendo di aver diritto al rimborso delle ritenute subite negli anni 2021 e 2022 a titolo di Irpef sulla pensione, proponeva la relativa istanza. A seguito di silenzio-rifiuto, adiva la Corte di Giustizia
Tributaria la quale, con sentenza n. 168 dell'8.5.2024 respingeva il ricorso compensando le spese.
Appella il contribuente chiedendo la riforma della sentenza in base ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 211 L. n. 232/2016, nella parte in cui non ammette che il legislatore ha voluto estendere il beneficio dell'esonero Irpef anche alle pensioni ordinarie in godimento dell'equiparato a vittima del dovere che non gode di pensione privilegiata.
Violazione e/o falsa applicazione di legge quando afferma che ……. L'art. 3, co. 2 L. n. 206/2004 è una norma agevolativa tributaria e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica in applicazione del principio generale di riserva di legge.
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in riforma della appellata sentenza, accogliere il presente appello e voler accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. Ricorrente_1 in applicazione della legge n. 232 del 2016 art. 1 co.211 nella sua qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Voler accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. Ricorrente_1 per effetto della entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 art. 1 co. 211 per l'anno d'imposta 2021 e 2022 con conseguente diritto al rimborso della somma versata/trattenuta per l'anno d'imposta 2020 e 2021 per euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00);
Voler ordinare/applicare l'esonero irpef sulla pensione diretta in beneficio al sig. Ricorrente_1 e ordinare il rimborso della somma complessiva di euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00) o di altra somma quale ritenuta di giustizia in riferimento agli anni di riferimento (2021-2022);
Voler condannare l'Agenzia delle Entrate Territoriale al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00) o di altra somma quale ritenuta di giustizia in riferimento agli anni di riferimento (2021-2022).
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del procedimento.
Voler accertare e dichiarare la difesa aggravata e conseguentemente condannare l'Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente secondo quanto ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori dei due gradi di giudizio”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, così concludendo: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio:
_ in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello, rideterminare il quantum delle ritenute subite sulla scorta di quanto dichiarato nelle relative dichiarazioni dei redditi dallo stesso ricorrente, rigettando comunque la domanda di accertamento di difesa aggravata”. Con memoria 27.12.2025 il contribuente ha depositato memoria alla quale allega la Risoluzione n. 68 del
4.12.2025 con la quale si riconosce che la Legge n. 232/2016, art. 1, co. 211 debba essere interpretata letteralmente e che ai soggetti equiparati a vittima del dovere debba essere riconosciuto La controversia veniva posta in discussione all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto il 15.12.2020 “equiparato a vittima del dovere” per asbetosi plastica bilaterale per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione.
Per tale infermità aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con percentuale del 13% riconosciuta dal Tribunale di La Spezia, Sez. Lavoro.
Quale titolare di pensione diretta ritiene di aver diritto all'esenzione dall'Irpef in forza della corretta interpretazione e applicazione dell'art. 3, co. 211 L. n. 204/2006 che prevede l'esenzione totale dall'Irpef in forza dell'art. 1, co. 211, L. 232/2016.
L'Agenzia osserva che il contribuente non è titolare di alcun trattamento pensionistico concesso a causa di infermità bensì di quello corrisposto dall'Inps a seguito di attività lavorativa e che non è consentito ricorrere ad applicazione analogica della normativa in presenza di agevolazioni fiscali.
L'agevolazione è prevista solo in presenza di una pensione che ha il presupposto nel particolare status di vittima del dovere o soggetto equiparato: “i benefici fiscali si applicano con esclusivo riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, e cioè “non a qualsivoglia” emolumento pensionistico, ma specificamente a quelli spettanti in forza del particolare status del soggetto beneficiario”.
In subordine, chiede il ricalcolo dell'ammontare delle ritenute Irpef. Per l'anno 2021 è Euro 4.907,00 avendo già rimborsato Euro 321,00. Per il 2022 è Euro 4.760,00 avendo già rimborsato Euro 500,00.
La sentenza appellata è basata sulla circostanza che il contribuente è titolare di pensione corrisposta dall'Inps in relazione all'attività lavorativa svolta ma non gode di alcun trattamento pensionistico concesso a causa dell'infermità.
Così decidendo ha sostenuto la correttezza della posizione dell'Agenzia secondo la quale l'esenzione dall'Irpef vale solo per le pensioni attribuite in conseguenza dell'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittime del dovere e quindi per le sole pensioni di privilegio.
La questione trova convincente soluzione a favore della parte contribuente nella Sentenza di Cassazione
n. 572 del 19.4.2024 che decidendo su un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 66/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che ha respinto il ricorso erariale. Rimane pertanto confermato che l'art. 1, co. 211 prevede un beneficio soggettivo riguardante i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, perché non introduce limitazione correlate alla forma della pensione, privilegiata o meno, legate all'evento che ha reso il soggetto vittima del dovere. Quindi il legislatore ha inteso estendere incondizionatamente e nel suo complesso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati il regime di favore.
La domanda di rimborso, in accoglimento dell'appello, va pertanto accolta.
Circa l'ammontare dell'importo, il contribuente l'aveva indicato in complessivi Euro 10.682,00.
L'Agenzia, in subordine alla richiesta di rigetto dell'appello, ha chiesto che lo stesso fosse ridotto a complessivi
Euro 9.667,00. Con la memoria aggiuntiva 27.12.2025 il contribuente ha trattato il quantum osservando come già fossero stati dedotti i rimborsi nel frattempo ricevuti.
Le spese del giudizio vengono compensate considerato che la materia ha comportato difficoltà interpretative.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SA IE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
2 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, sostenendo di aver diritto al rimborso delle ritenute subite negli anni 2021 e 2022 a titolo di Irpef sulla pensione, proponeva la relativa istanza. A seguito di silenzio-rifiuto, adiva la Corte di Giustizia
Tributaria la quale, con sentenza n. 168 dell'8.5.2024 respingeva il ricorso compensando le spese.
Appella il contribuente chiedendo la riforma della sentenza in base ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 211 L. n. 232/2016, nella parte in cui non ammette che il legislatore ha voluto estendere il beneficio dell'esonero Irpef anche alle pensioni ordinarie in godimento dell'equiparato a vittima del dovere che non gode di pensione privilegiata.
Violazione e/o falsa applicazione di legge quando afferma che ……. L'art. 3, co. 2 L. n. 206/2004 è una norma agevolativa tributaria e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica in applicazione del principio generale di riserva di legge.
Così conclude: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in riforma della appellata sentenza, accogliere il presente appello e voler accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. Ricorrente_1 in applicazione della legge n. 232 del 2016 art. 1 co.211 nella sua qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Voler accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. Ricorrente_1 per effetto della entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 art. 1 co. 211 per l'anno d'imposta 2021 e 2022 con conseguente diritto al rimborso della somma versata/trattenuta per l'anno d'imposta 2020 e 2021 per euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00);
Voler ordinare/applicare l'esonero irpef sulla pensione diretta in beneficio al sig. Ricorrente_1 e ordinare il rimborso della somma complessiva di euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00) o di altra somma quale ritenuta di giustizia in riferimento agli anni di riferimento (2021-2022);
Voler condannare l'Agenzia delle Entrate Territoriale al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro euro 10.682,00 (diecimilaseicentottantadue,00) o di altra somma quale ritenuta di giustizia in riferimento agli anni di riferimento (2021-2022).
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del procedimento.
Voler accertare e dichiarare la difesa aggravata e conseguentemente condannare l'Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente secondo quanto ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori dei due gradi di giudizio”.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La Spezia, così concludendo: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio:
_ in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello, rideterminare il quantum delle ritenute subite sulla scorta di quanto dichiarato nelle relative dichiarazioni dei redditi dallo stesso ricorrente, rigettando comunque la domanda di accertamento di difesa aggravata”. Con memoria 27.12.2025 il contribuente ha depositato memoria alla quale allega la Risoluzione n. 68 del
4.12.2025 con la quale si riconosce che la Legge n. 232/2016, art. 1, co. 211 debba essere interpretata letteralmente e che ai soggetti equiparati a vittima del dovere debba essere riconosciuto La controversia veniva posta in discussione all'udienza del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto il 15.12.2020 “equiparato a vittima del dovere” per asbetosi plastica bilaterale per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione.
Per tale infermità aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con percentuale del 13% riconosciuta dal Tribunale di La Spezia, Sez. Lavoro.
Quale titolare di pensione diretta ritiene di aver diritto all'esenzione dall'Irpef in forza della corretta interpretazione e applicazione dell'art. 3, co. 211 L. n. 204/2006 che prevede l'esenzione totale dall'Irpef in forza dell'art. 1, co. 211, L. 232/2016.
L'Agenzia osserva che il contribuente non è titolare di alcun trattamento pensionistico concesso a causa di infermità bensì di quello corrisposto dall'Inps a seguito di attività lavorativa e che non è consentito ricorrere ad applicazione analogica della normativa in presenza di agevolazioni fiscali.
L'agevolazione è prevista solo in presenza di una pensione che ha il presupposto nel particolare status di vittima del dovere o soggetto equiparato: “i benefici fiscali si applicano con esclusivo riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, e cioè “non a qualsivoglia” emolumento pensionistico, ma specificamente a quelli spettanti in forza del particolare status del soggetto beneficiario”.
In subordine, chiede il ricalcolo dell'ammontare delle ritenute Irpef. Per l'anno 2021 è Euro 4.907,00 avendo già rimborsato Euro 321,00. Per il 2022 è Euro 4.760,00 avendo già rimborsato Euro 500,00.
La sentenza appellata è basata sulla circostanza che il contribuente è titolare di pensione corrisposta dall'Inps in relazione all'attività lavorativa svolta ma non gode di alcun trattamento pensionistico concesso a causa dell'infermità.
Così decidendo ha sostenuto la correttezza della posizione dell'Agenzia secondo la quale l'esenzione dall'Irpef vale solo per le pensioni attribuite in conseguenza dell'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittime del dovere e quindi per le sole pensioni di privilegio.
La questione trova convincente soluzione a favore della parte contribuente nella Sentenza di Cassazione
n. 572 del 19.4.2024 che decidendo su un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 66/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che ha respinto il ricorso erariale. Rimane pertanto confermato che l'art. 1, co. 211 prevede un beneficio soggettivo riguardante i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, perché non introduce limitazione correlate alla forma della pensione, privilegiata o meno, legate all'evento che ha reso il soggetto vittima del dovere. Quindi il legislatore ha inteso estendere incondizionatamente e nel suo complesso alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati il regime di favore.
La domanda di rimborso, in accoglimento dell'appello, va pertanto accolta.
Circa l'ammontare dell'importo, il contribuente l'aveva indicato in complessivi Euro 10.682,00.
L'Agenzia, in subordine alla richiesta di rigetto dell'appello, ha chiesto che lo stesso fosse ridotto a complessivi
Euro 9.667,00. Con la memoria aggiuntiva 27.12.2025 il contribuente ha trattato il quantum osservando come già fossero stati dedotti i rimborsi nel frattempo ricevuti.
Le spese del giudizio vengono compensate considerato che la materia ha comportato difficoltà interpretative.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.