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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 7513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7513 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA RE, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 25/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 10844 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
CP_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Scerpa in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente; RICORRENTE Contro
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. S. Pecci in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/03/24 l'ente ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 452/23 emesso dal Tribunale di Roma – GL, e notificato in data 24/02/23, con il quale si ingiungeva all'ente opponente di pagare all'opposto la somma di euro 39.125,00 a titolo di compenso per l'attività prestata dall'opposto in qualità di architetto in servizio presso la
[...]
Parte_1 in favore dell'ente ed in qualità di consulente tecnico di parte nell'ambito dei giudizi indicati nella domanda monitoria nei quali l'ente risultava parte. Ha eccepito l'opponente l'insussistenza del credito retributivo fatto valere in considerazione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, in considerazione dell'inesistenza di una determinazione dirigenziale di liquidazione prevista dal d.l.gs.n. 267/00 e dal regolamento di contabilità dell'ente, l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948
1 c.c. del credito pari ad euro 21.058,00 vantato in riferimento ai giudizi analiticamente indicati in ricorso ed ha concluso chiedendo:
“respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 452/2023, per tutti i motivi innanzi esposti, anche in relazione all'eccepita prescrizione e conseguentemente dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutto quanto esposto, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Paola CArelli, in data 20.01.2023 N.R.G 35790/2022 e notificato il 24 febbraio 2023, con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore del CP_1 nominato in epigrafe la somma complessiva di € 39.125,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché la somma di € 1501,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA e, per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto e, comunque non provata, la pretesa di pagamento del convenuto in opposizione, per tutti i motivi innanzi esposti, anche in relazione all'eccepita prescrizione e conseguentemente dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutto quanto esposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Si è costituito in giudizio, con memoria, l'opposto indicato in epigrafe, contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso chiedendo:
“1) in via preliminare di merito, in tema di prescrizione, si chiede al Giudicante di accertare e dichiarare come le parcelle, di cui l'TT ha chiesto l'erogazione nel procedimento monitorio, sia disciplinate dall'istituto del compenso aggiuntivo. Per l'effetto, stante la prescrizione decennale del credito, si chiede la conferma della sorte, onorari e tutto quanto statuito nel Decreto Ingiuntivo opposto, n. 452/2023 del 20 gennaio 2023, RG n. 35970/2023, emesso dal Tribunale di Roma, il Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI;
2) nel merito, si chiede al Giudicante di accertare e dichiarare la mancata applicazione del principio di omnicomprensività; per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine – In relazione alle parcelle dell'opposto TT, si chiede accertarsi e dichiararsi l'applicazione del compenso aggiuntivo per tutte le parcelle protocollate precedentemente al 22 giugno 2017; nonché il riconoscimento del lavoro straordinario per tutte le parcelle protocollare dopo il 22 giugno 2017; per l'effetto dichiararsi come all'opposto sia dovuto l'importo di € 55.520, di cui:
- 22.357 euro a titolo di compenso aggiuntivo, per tutte le pratiche protocollate prima del 22 giugno 2017;
- Euro 33.163 a titolo di lavoro straordinario, per tutte le parcelle protocollate dopo il 22 giugno 2017;
4) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle precedenti domande, si chiede l'applicazione dell'istituto di lavoro straordinario per tutta l'attività esercitata dall'TT ; per l'effetto si riconosce la prescrizione di euro 21,058,00 e si chiede la CP_2 conferma del residuo importo di € 18.067;
5) Per l'effetto, condannare l'opponente in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle CP_1 spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.” La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 25/06/25 sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi, innazitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione il quale ha ad oggetto non solo la sussistenza delle condizioni di
2 ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo ( Cass. n. 19126/04: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento”). Come dedotto nella memoria di costituzione:
“l'Arch. , odierno opposto, come da contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, CP_2
n. 43 del 16 gennaio 2016 (all. 2), è stato dipendente di e veniva inquadrato CP_1 contrattualmente alla Categoria D, cui appartiene il profilo professionale TT, allegato A del C.C.N.L. 1998/2001; 2. il medesimo opposto, nell'ordinaria attività lavorativa dipendeva esclusivamente dal Dipartimento Tutela Ambientale di ricoprendo il ruolo di Funzionario Responsabile dell'Ufficio di CP_1
Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Roma ed Aree Fluviali;
3. in particolare, l'TT si occupava della progettazione, manutenzione e CP_2 realizzazione delle aree a verde pubblico, così come contenuto nelle comunicazioni di trasmissione degli elaborati progettuali, nonché lettere di costituzione di gruppi di lavoro e Determine Dirigenziali (all. 3) ; “ Inoltre parte opposta ha dedotto che “al di fuori dell'orario di servizio, effettuava operazioni peritali, in vari contenziosi riguardanti stime e indennità per terreni espropriati da che era parte CP_1 in causa, come si evince dal Registro Entrate/Uscite dai luoghi di lavoro presso il Tutela Parte_1
Ambientale (all. 19);
6. a riguardo, l'espropriazione di immobili, per Pubblica Utilità, veniva effettuata ai fini della realizzazione dei Piani di Zona di Edilizia Economica e Popolare;
7. sul punto, per la stima dei predetti terreni, occorreva esaminare, altresì, il presunto costo di costruzione per la realizzazione dell'intero piano di zona ovvero il costo dell'edilizia abitativa, edilizia scolastica, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzati proprio sul terreno oggetto di esproprio;
8. tuttavia, la nomina di ctp era di esclusiva competenza dell'Avvocatura capitolina, di cui si allegano alcune a solo titolo esemplificativo (all. 5) e nelle quali si evince la mancata preventiva autorizzazione del Dipartimento di Tutela e Ambiente, da cui l'TT è gerarchicamente dipendente;
9. come si evince dagli allegati, l'iter amministrativo, fin dalle prime operazioni peritali, seguiva una procedura standardizzata, così organizzata: A1) nomina dell'Avvocatura capitolina come consulente tecnico di parte nei giudizi in cui era convenuta riguardanti il calcolo dell'indennità e valore dei terreni espropriati, dalla CP_1
Pubblica Amministrazione, per pubblica utilità (all. 5); A2) Determina Dirigenziale di che specificava le modalità di quantificazione del CP_1 compenso al ctp,, atto interno, la cui comunicazione all'TT, veniva effettuata, talvolta, a titolo di cortesia, ma non era prassi, né un dovere della Pubblica Amministrazione (all. 7); 10. dapprima, sulle lettere di incarico, prot. n. RF/2015/40802 (all. 15)inoltrate al ricorrente, il capo dell'Avvocatura puntualizzava come :
“...Preciso che gli incarichi Le verranno liquidati alle condizioni economiche pattuite per i dipendenti comunali, tenuto conto dell'opera svolta e, comunque, non oltre quanto liquidato al CTU…”; 11. Allo stesso modo, Determina Dirigenziale n. RF/324/2017 (all. 13) assicurava come:
“...appare opportuno determinare fin da subito che il compenso effettivo del CTP non potrà superare quello che sarà riconosciuto al CTU dall'Autorità Giudiziaria procedente;
3 12. invece, in seguito alla Circolare di Roma Capitale, prot. n. 46799 del 22 GIUGNO 2017, volta alla ricezione delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul principio dell'omnicomprensività, all'iter amministrativo venivano aggiunti alcuni passaggi, nell'ordine: B1) nomina dell'Avvocatura capitolina come consulente tecnico di parte nei giudizi in cui era convenuta riguardanti il calcolo dell'indennità e valore dei terreni espropriati, dalla Pubblica CP_1
Amministrazione, per pubblica utilità (all. 5); B2) richiesta di autorizzazione del dipendente al proprio Dipartimento, presso cui era impiegato, rappresentando come la materia non rientrasse nelle attività retribuite alle ordinarie competenze del profilo professionale rivestito, tanto che il dipendente, nella medesima richiesta, rappresentava come l'oggetto delle operazioni peritali fosse totalmente estraneo ai compiti assegnati, invece, all'interno del (all. 6); Parte_1
B3) nulla osta del Direttore firmato dal Direttore di appartenenza della struttura di appartenenza del CTU incaricato;
B4) Determina Dirigenziale di che specificava le modalità di quantificazione del CP_1 compenso al ctp (all. 7);
13. a riguardo, per prassi, la Determina Dirigenziale era un atto interno all'Amministrazione e non veniva comunicata all'TT ricorrente, tanto che, anche in assenza di suo ricevimento, veniva disposto il pagamento, come da busta paga (all. 8);
14. l'amministrazione, come da busta paga (all. 8), ha sempre riconosciuto il compenso aggiuntivo all'TT , per poi sospenderlo, con efficacia retroattiva, perché a loro dire rientrante nel CP_2 principio dell'omnicomprensività;
15. che, per quanto riguarda l'asserito principio dell'omnicomprensività, controparte richiama il contenuto della Circolare di prot. n. 46799 del 22 GIUGNO 2017, a loro dire avente CP_1 efficacia retroattiva e che avrebbe dovuto inglobare anche i compiti di ctp, non istituzionali e effettuati al di fuori dell'orario di lavoro;
…………………….. appare come la circolare contempli casi diversi, da quello in esame, in cui “...le prestazioni di lavori attinenti alla Consulenza Tecnica richiesta, essendo correlate al profilo professionale rivestito ed ai compiti istituzionali attribuiti non daranno luogo a compensi aggiuntivi se rese durante l'orario di servizio, mentre le prestazioni di lavoro attinenti alla consulenza tecnica di parte rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio ordinario saranno retribuite con i compensi per lavoro straordinario”. A tal proposito deve innanzitutto osservarsi che il principio di omnicomprensività della retribuzione risulta normativamente previsto dall'art. 24 c.3 del d.lgs n. 165/01 ( “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”) solo per il personale dirigenziale, a cui pacificamente non appartiene l'opposto, e che, come dedotto e documentalmente provato da quest'ultimo, nel contratto di lavoro (all. 1 di parte opposta) stipulato per la categoria professionale dell'architetto, categoria D, posizione economica D2, prevista dal CCNL del 22 gennaio 2004, non risultano comprese le attività di consulente tecnico di parte per l'amministrazione comunale dinanzi all'autorità giudiziaria e che l'estraneità dell'incarico di CTP dal lavoro ordinario svolto presso il Dipartimento di tutela e ambiente è desumibile dalla documentazione prodotta in atti e cioè: dall'istanza di autorizzazione che l'opposto volgeva, in seguito alla Circolare di del 2017, al CP_1
Direttore del proprio Dipartimento (all. 6), in cui rappresentava l'estraneità dei compiti di consulente tecnico d'ufficio da quelli istituzionali;
dalla nomina di CTP dall'Avvocatura di
[...]
, in cui si precisava come “...la retribuzione delle sue pretese la stessa avrà luogo sulla base CP_1 dei criteri che saranno applicati dall'Autorità Giudiziaria per i consulenti tecnici di ufficio salvo
4 riduzioni previste dalla legge per i dipendenti pubblici” (all. 5); dal fatto che il Dirigente del Dipartimento non ha mai contestato il modulo messo a disposizione dalla medesima amministrazione in formato standard e nel quale l'opposto dichiarava il compito extra- istituzionale svolto al di fuori dell'orario lavorativo normale;
dalla determina dirigenziale comprensiva delle modalità di quantificazione dei compensi aggiuntivi (all. 7); dal registro entrate/uscite (all. 19), da cui si evince come l'opposto, per assistere alle operazioni peritali, attingeva dal monte “Recupero Ore di eccedenza” o addirittura operava in giornate prefestive, come il sabato, in cui risultava a “riposo”. Peraltro, sempre come dedotto dall'opposto, la circolare del 22/06/17 dell'ente opponente relativa all'applicazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione laddove si precisa come “...le prestazioni di lavori attinenti alla Consulenza Tecnica richiesta, essendo correlate al profilo professionale rivestito ed ai compiti istituzionali attribuiti non daranno luogo a compensi aggiuntivi se rese durante l'orario di servizio, mentre le prestazioni di lavoro attinenti alla consulenza tecnica di perte rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio ordinario saranno retribuite con i compensi per lavoro straordinario”, non risulta applicabile in parte qua nel senso che ai fini dei compensi aggiuntivi l'attività svolta deve essere correlata, oltre che al profilo professionale rivestito, anche ai compiti istituzionali attribuiti che, nella specie, riguardano il ruolo di funzionario responsabile dell'Ufficio di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Roma ed Aree Fluviali svolto dall'opposto, che appare esulare dall'attività svolta in qualità di CTP di parte in giudizi riguardanti stime e indennità per terreni espropriati da , CP_1 che era parte in causa, ai fini della realizzazione dei Piani di Zona di edilizia economica e popolare. Infatti nell'ordinario orario di lavoro l'opposto risulta essere stato impiegato esclusivamente presso il Dipartimento Tutela Ambientale di che si occupa di “tutela il territorio, CP_1
l'ambiente e la sua biodiversità. Rientrano tra le sue competenze: la progettazione, manutenzione e realizzazione delle aree a verde pubblico, compresi gli arredi e le aree ludiche e aree cani;
la gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;
la tutela e la promozione del benessere degli animali;
la vigilanza della Fondazione Bioparco;
la gestione del contratto di servizio con CP_3 per i servizi funebri e cimiteriali.”, ove ha svolto l'attività rientrante nel profilo professionale di architetto – categoria D. Ed inoltre anche dall'istruttoria orale svolta deve ritenersi provato che l'opposto svolgesse l'attività di CTP comunque al di fuori dell'orario normale di servizio. Deve, quindi, ritenersi sufficientemente provato che l'attività svolta quale CTP non rientrasse nell'attività ordinaria svolta dall'opposto quale architetto presso il dipartimento di tutela e ambiente dell'ente e che tale attività sia stata svolta al di fuori dell'ordinario orario di servizio. Ne discende che, anche in caso di ritenuta applicabilità del principio di omnicomprensività della retribuzione al personale non dirigenziale, come dedotto dall'ente opponente sulla base del disposto dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01 e dell'art. 31 del CCNL enti locali del 22/01/04 e della giurisprudenza amministrativa citata in ricorso, l'attività di CTP risulta comunque svolta dall'opposto al di fuori dell'orario normale di servizio che impone, come previsto dalla stessa circolare dell'ente opponente prima citata, la corresponsione della retribuzione prevista per il lavoro straordinario svolto nell'interesse dell'ente. Sulla scorta di tali considerazioni e della complessità dell'accertamento da effettuare sulla base della copiosa documentazione prodotta in atti nonché sulla scorta dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. sollevata dall'ente opponente e della sentenza delle SU della Cassazione n. 36197/23 che ha affermato il principio secondo il quale “ La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che
5 maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” è stata disposta una CTU contabile “al fine di calcolare le ore di lavoro eccedente l'orario normale di servizio svolte dall'opposto con riferimento analitico ai singoli CP_2 incarichi di CTP di cui alle parcelle indicate nelle note autorizzate di parte opposta ( pag. 2-3-4-5) e ricevute dall'ente opponente nel periodo successivo al 4/05/17, non prescritto, previo accertamento ed indicazione nell'elaborato della data di inizio e di cessazione di ogni singolo incarico svolto, delle ore complessive lavorate e della data di presentazione all'ente opponente della richiesta del relativo compenso, con specifico riferimento alla documentazione già prodotta in atti, nonché al fine di calcolare la retribuzione complessivamente dovuta per le ore di lavoro eccedenti l'orario normale di servizio accertate sulla base dell'inquadramento dell'opposto e della disciplina contrattuale applicabile ratione temporis, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino alla data di deposito della CTU”. Il CTU ha, poi, concluso, anche all'esito delle osservazioni formulate dalle parti, che la somma complessivamente dovuta all'opposto in virtù degli incarichi di CTP espletati nell'interesse dell'ente nel periodo non prescritto indicato nel quesito posto, è pari alla complessiva somma di euro 58.120,04, comprensiva della rivalutazione monetaria maturata sino al 4/06/25. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'ente opponente al pagamento della somma accertata dal CTU, oltre l'ulteriore maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come le spese di CTU separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'ente ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 58.120,04 per i titoli di cui alla CTU espletata, oltre l'ulteriore maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'ente ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 10.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/25 IL GIUDICE
CA RE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA RE, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 25/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 10844 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
CP_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Scerpa in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente; RICORRENTE Contro
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. S. Pecci in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/03/24 l'ente ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 452/23 emesso dal Tribunale di Roma – GL, e notificato in data 24/02/23, con il quale si ingiungeva all'ente opponente di pagare all'opposto la somma di euro 39.125,00 a titolo di compenso per l'attività prestata dall'opposto in qualità di architetto in servizio presso la
[...]
Parte_1 in favore dell'ente ed in qualità di consulente tecnico di parte nell'ambito dei giudizi indicati nella domanda monitoria nei quali l'ente risultava parte. Ha eccepito l'opponente l'insussistenza del credito retributivo fatto valere in considerazione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico, in considerazione dell'inesistenza di una determinazione dirigenziale di liquidazione prevista dal d.l.gs.n. 267/00 e dal regolamento di contabilità dell'ente, l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948
1 c.c. del credito pari ad euro 21.058,00 vantato in riferimento ai giudizi analiticamente indicati in ricorso ed ha concluso chiedendo:
“respingere, se proposte, le istanze di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 452/2023, per tutti i motivi innanzi esposti, anche in relazione all'eccepita prescrizione e conseguentemente dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutto quanto esposto, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Paola CArelli, in data 20.01.2023 N.R.G 35790/2022 e notificato il 24 febbraio 2023, con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore del CP_1 nominato in epigrafe la somma complessiva di € 39.125,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché la somma di € 1501,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA e, per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto e, comunque non provata, la pretesa di pagamento del convenuto in opposizione, per tutti i motivi innanzi esposti, anche in relazione all'eccepita prescrizione e conseguentemente dichiarare inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutto quanto esposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Si è costituito in giudizio, con memoria, l'opposto indicato in epigrafe, contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso chiedendo:
“1) in via preliminare di merito, in tema di prescrizione, si chiede al Giudicante di accertare e dichiarare come le parcelle, di cui l'TT ha chiesto l'erogazione nel procedimento monitorio, sia disciplinate dall'istituto del compenso aggiuntivo. Per l'effetto, stante la prescrizione decennale del credito, si chiede la conferma della sorte, onorari e tutto quanto statuito nel Decreto Ingiuntivo opposto, n. 452/2023 del 20 gennaio 2023, RG n. 35970/2023, emesso dal Tribunale di Roma, il Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI;
2) nel merito, si chiede al Giudicante di accertare e dichiarare la mancata applicazione del principio di omnicomprensività; per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine – In relazione alle parcelle dell'opposto TT, si chiede accertarsi e dichiararsi l'applicazione del compenso aggiuntivo per tutte le parcelle protocollate precedentemente al 22 giugno 2017; nonché il riconoscimento del lavoro straordinario per tutte le parcelle protocollare dopo il 22 giugno 2017; per l'effetto dichiararsi come all'opposto sia dovuto l'importo di € 55.520, di cui:
- 22.357 euro a titolo di compenso aggiuntivo, per tutte le pratiche protocollate prima del 22 giugno 2017;
- Euro 33.163 a titolo di lavoro straordinario, per tutte le parcelle protocollate dopo il 22 giugno 2017;
4) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle precedenti domande, si chiede l'applicazione dell'istituto di lavoro straordinario per tutta l'attività esercitata dall'TT ; per l'effetto si riconosce la prescrizione di euro 21,058,00 e si chiede la CP_2 conferma del residuo importo di € 18.067;
5) Per l'effetto, condannare l'opponente in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle CP_1 spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.” La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata discussa e decisa all'udienza del 25/06/25 sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi, innazitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione il quale ha ad oggetto non solo la sussistenza delle condizioni di
2 ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo ( Cass. n. 19126/04: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento”). Come dedotto nella memoria di costituzione:
“l'Arch. , odierno opposto, come da contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, CP_2
n. 43 del 16 gennaio 2016 (all. 2), è stato dipendente di e veniva inquadrato CP_1 contrattualmente alla Categoria D, cui appartiene il profilo professionale TT, allegato A del C.C.N.L. 1998/2001; 2. il medesimo opposto, nell'ordinaria attività lavorativa dipendeva esclusivamente dal Dipartimento Tutela Ambientale di ricoprendo il ruolo di Funzionario Responsabile dell'Ufficio di CP_1
Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Roma ed Aree Fluviali;
3. in particolare, l'TT si occupava della progettazione, manutenzione e CP_2 realizzazione delle aree a verde pubblico, così come contenuto nelle comunicazioni di trasmissione degli elaborati progettuali, nonché lettere di costituzione di gruppi di lavoro e Determine Dirigenziali (all. 3) ; “ Inoltre parte opposta ha dedotto che “al di fuori dell'orario di servizio, effettuava operazioni peritali, in vari contenziosi riguardanti stime e indennità per terreni espropriati da che era parte CP_1 in causa, come si evince dal Registro Entrate/Uscite dai luoghi di lavoro presso il Tutela Parte_1
Ambientale (all. 19);
6. a riguardo, l'espropriazione di immobili, per Pubblica Utilità, veniva effettuata ai fini della realizzazione dei Piani di Zona di Edilizia Economica e Popolare;
7. sul punto, per la stima dei predetti terreni, occorreva esaminare, altresì, il presunto costo di costruzione per la realizzazione dell'intero piano di zona ovvero il costo dell'edilizia abitativa, edilizia scolastica, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzati proprio sul terreno oggetto di esproprio;
8. tuttavia, la nomina di ctp era di esclusiva competenza dell'Avvocatura capitolina, di cui si allegano alcune a solo titolo esemplificativo (all. 5) e nelle quali si evince la mancata preventiva autorizzazione del Dipartimento di Tutela e Ambiente, da cui l'TT è gerarchicamente dipendente;
9. come si evince dagli allegati, l'iter amministrativo, fin dalle prime operazioni peritali, seguiva una procedura standardizzata, così organizzata: A1) nomina dell'Avvocatura capitolina come consulente tecnico di parte nei giudizi in cui era convenuta riguardanti il calcolo dell'indennità e valore dei terreni espropriati, dalla CP_1
Pubblica Amministrazione, per pubblica utilità (all. 5); A2) Determina Dirigenziale di che specificava le modalità di quantificazione del CP_1 compenso al ctp,, atto interno, la cui comunicazione all'TT, veniva effettuata, talvolta, a titolo di cortesia, ma non era prassi, né un dovere della Pubblica Amministrazione (all. 7); 10. dapprima, sulle lettere di incarico, prot. n. RF/2015/40802 (all. 15)inoltrate al ricorrente, il capo dell'Avvocatura puntualizzava come :
“...Preciso che gli incarichi Le verranno liquidati alle condizioni economiche pattuite per i dipendenti comunali, tenuto conto dell'opera svolta e, comunque, non oltre quanto liquidato al CTU…”; 11. Allo stesso modo, Determina Dirigenziale n. RF/324/2017 (all. 13) assicurava come:
“...appare opportuno determinare fin da subito che il compenso effettivo del CTP non potrà superare quello che sarà riconosciuto al CTU dall'Autorità Giudiziaria procedente;
3 12. invece, in seguito alla Circolare di Roma Capitale, prot. n. 46799 del 22 GIUGNO 2017, volta alla ricezione delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul principio dell'omnicomprensività, all'iter amministrativo venivano aggiunti alcuni passaggi, nell'ordine: B1) nomina dell'Avvocatura capitolina come consulente tecnico di parte nei giudizi in cui era convenuta riguardanti il calcolo dell'indennità e valore dei terreni espropriati, dalla Pubblica CP_1
Amministrazione, per pubblica utilità (all. 5); B2) richiesta di autorizzazione del dipendente al proprio Dipartimento, presso cui era impiegato, rappresentando come la materia non rientrasse nelle attività retribuite alle ordinarie competenze del profilo professionale rivestito, tanto che il dipendente, nella medesima richiesta, rappresentava come l'oggetto delle operazioni peritali fosse totalmente estraneo ai compiti assegnati, invece, all'interno del (all. 6); Parte_1
B3) nulla osta del Direttore firmato dal Direttore di appartenenza della struttura di appartenenza del CTU incaricato;
B4) Determina Dirigenziale di che specificava le modalità di quantificazione del CP_1 compenso al ctp (all. 7);
13. a riguardo, per prassi, la Determina Dirigenziale era un atto interno all'Amministrazione e non veniva comunicata all'TT ricorrente, tanto che, anche in assenza di suo ricevimento, veniva disposto il pagamento, come da busta paga (all. 8);
14. l'amministrazione, come da busta paga (all. 8), ha sempre riconosciuto il compenso aggiuntivo all'TT , per poi sospenderlo, con efficacia retroattiva, perché a loro dire rientrante nel CP_2 principio dell'omnicomprensività;
15. che, per quanto riguarda l'asserito principio dell'omnicomprensività, controparte richiama il contenuto della Circolare di prot. n. 46799 del 22 GIUGNO 2017, a loro dire avente CP_1 efficacia retroattiva e che avrebbe dovuto inglobare anche i compiti di ctp, non istituzionali e effettuati al di fuori dell'orario di lavoro;
…………………….. appare come la circolare contempli casi diversi, da quello in esame, in cui “...le prestazioni di lavori attinenti alla Consulenza Tecnica richiesta, essendo correlate al profilo professionale rivestito ed ai compiti istituzionali attribuiti non daranno luogo a compensi aggiuntivi se rese durante l'orario di servizio, mentre le prestazioni di lavoro attinenti alla consulenza tecnica di parte rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio ordinario saranno retribuite con i compensi per lavoro straordinario”. A tal proposito deve innanzitutto osservarsi che il principio di omnicomprensività della retribuzione risulta normativamente previsto dall'art. 24 c.3 del d.lgs n. 165/01 ( “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”) solo per il personale dirigenziale, a cui pacificamente non appartiene l'opposto, e che, come dedotto e documentalmente provato da quest'ultimo, nel contratto di lavoro (all. 1 di parte opposta) stipulato per la categoria professionale dell'architetto, categoria D, posizione economica D2, prevista dal CCNL del 22 gennaio 2004, non risultano comprese le attività di consulente tecnico di parte per l'amministrazione comunale dinanzi all'autorità giudiziaria e che l'estraneità dell'incarico di CTP dal lavoro ordinario svolto presso il Dipartimento di tutela e ambiente è desumibile dalla documentazione prodotta in atti e cioè: dall'istanza di autorizzazione che l'opposto volgeva, in seguito alla Circolare di del 2017, al CP_1
Direttore del proprio Dipartimento (all. 6), in cui rappresentava l'estraneità dei compiti di consulente tecnico d'ufficio da quelli istituzionali;
dalla nomina di CTP dall'Avvocatura di
[...]
, in cui si precisava come “...la retribuzione delle sue pretese la stessa avrà luogo sulla base CP_1 dei criteri che saranno applicati dall'Autorità Giudiziaria per i consulenti tecnici di ufficio salvo
4 riduzioni previste dalla legge per i dipendenti pubblici” (all. 5); dal fatto che il Dirigente del Dipartimento non ha mai contestato il modulo messo a disposizione dalla medesima amministrazione in formato standard e nel quale l'opposto dichiarava il compito extra- istituzionale svolto al di fuori dell'orario lavorativo normale;
dalla determina dirigenziale comprensiva delle modalità di quantificazione dei compensi aggiuntivi (all. 7); dal registro entrate/uscite (all. 19), da cui si evince come l'opposto, per assistere alle operazioni peritali, attingeva dal monte “Recupero Ore di eccedenza” o addirittura operava in giornate prefestive, come il sabato, in cui risultava a “riposo”. Peraltro, sempre come dedotto dall'opposto, la circolare del 22/06/17 dell'ente opponente relativa all'applicazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione laddove si precisa come “...le prestazioni di lavori attinenti alla Consulenza Tecnica richiesta, essendo correlate al profilo professionale rivestito ed ai compiti istituzionali attribuiti non daranno luogo a compensi aggiuntivi se rese durante l'orario di servizio, mentre le prestazioni di lavoro attinenti alla consulenza tecnica di perte rese dal dipendente al di fuori dell'orario di servizio ordinario saranno retribuite con i compensi per lavoro straordinario”, non risulta applicabile in parte qua nel senso che ai fini dei compensi aggiuntivi l'attività svolta deve essere correlata, oltre che al profilo professionale rivestito, anche ai compiti istituzionali attribuiti che, nella specie, riguardano il ruolo di funzionario responsabile dell'Ufficio di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Roma ed Aree Fluviali svolto dall'opposto, che appare esulare dall'attività svolta in qualità di CTP di parte in giudizi riguardanti stime e indennità per terreni espropriati da , CP_1 che era parte in causa, ai fini della realizzazione dei Piani di Zona di edilizia economica e popolare. Infatti nell'ordinario orario di lavoro l'opposto risulta essere stato impiegato esclusivamente presso il Dipartimento Tutela Ambientale di che si occupa di “tutela il territorio, CP_1
l'ambiente e la sua biodiversità. Rientrano tra le sue competenze: la progettazione, manutenzione e realizzazione delle aree a verde pubblico, compresi gli arredi e le aree ludiche e aree cani;
la gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;
la tutela e la promozione del benessere degli animali;
la vigilanza della Fondazione Bioparco;
la gestione del contratto di servizio con CP_3 per i servizi funebri e cimiteriali.”, ove ha svolto l'attività rientrante nel profilo professionale di architetto – categoria D. Ed inoltre anche dall'istruttoria orale svolta deve ritenersi provato che l'opposto svolgesse l'attività di CTP comunque al di fuori dell'orario normale di servizio. Deve, quindi, ritenersi sufficientemente provato che l'attività svolta quale CTP non rientrasse nell'attività ordinaria svolta dall'opposto quale architetto presso il dipartimento di tutela e ambiente dell'ente e che tale attività sia stata svolta al di fuori dell'ordinario orario di servizio. Ne discende che, anche in caso di ritenuta applicabilità del principio di omnicomprensività della retribuzione al personale non dirigenziale, come dedotto dall'ente opponente sulla base del disposto dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01 e dell'art. 31 del CCNL enti locali del 22/01/04 e della giurisprudenza amministrativa citata in ricorso, l'attività di CTP risulta comunque svolta dall'opposto al di fuori dell'orario normale di servizio che impone, come previsto dalla stessa circolare dell'ente opponente prima citata, la corresponsione della retribuzione prevista per il lavoro straordinario svolto nell'interesse dell'ente. Sulla scorta di tali considerazioni e della complessità dell'accertamento da effettuare sulla base della copiosa documentazione prodotta in atti nonché sulla scorta dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. sollevata dall'ente opponente e della sentenza delle SU della Cassazione n. 36197/23 che ha affermato il principio secondo il quale “ La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che
5 maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” è stata disposta una CTU contabile “al fine di calcolare le ore di lavoro eccedente l'orario normale di servizio svolte dall'opposto con riferimento analitico ai singoli CP_2 incarichi di CTP di cui alle parcelle indicate nelle note autorizzate di parte opposta ( pag. 2-3-4-5) e ricevute dall'ente opponente nel periodo successivo al 4/05/17, non prescritto, previo accertamento ed indicazione nell'elaborato della data di inizio e di cessazione di ogni singolo incarico svolto, delle ore complessive lavorate e della data di presentazione all'ente opponente della richiesta del relativo compenso, con specifico riferimento alla documentazione già prodotta in atti, nonché al fine di calcolare la retribuzione complessivamente dovuta per le ore di lavoro eccedenti l'orario normale di servizio accertate sulla base dell'inquadramento dell'opposto e della disciplina contrattuale applicabile ratione temporis, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino alla data di deposito della CTU”. Il CTU ha, poi, concluso, anche all'esito delle osservazioni formulate dalle parti, che la somma complessivamente dovuta all'opposto in virtù degli incarichi di CTP espletati nell'interesse dell'ente nel periodo non prescritto indicato nel quesito posto, è pari alla complessiva somma di euro 58.120,04, comprensiva della rivalutazione monetaria maturata sino al 4/06/25. Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'ente opponente al pagamento della somma accertata dal CTU, oltre l'ulteriore maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come le spese di CTU separatamente liquidate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'ente ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 58.120,04 per i titoli di cui alla CTU espletata, oltre l'ulteriore maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'ente ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 10.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/25 IL GIUDICE
CA RE
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