Sentenza 18 novembre 2002
Massime • 1
Ai fini della maturazione del periodo temporale richiesto dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 457 per la concessione dell'integrazione salariale a favore degli operai agricoli (prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno), devono essere computate tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ivi comprese, perciò, quelle di assenza per malattia o infortunio, che, pur non effettivamente "lavorate" per una legittima causa di sospensione del lavoro, sono ugualmente retribuite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16235 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IT AR, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ISABELLA LOMBARDI, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 14/01/99 - R.G.N. 977/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da VI AR nei confronti dell'Inps volta alla dichiarazione di inefficacia della richiesta dell'Istituto di restituzione del trattamento sostitutivo delle retribuzione, corrisposto all'appellante per gli anni 1989/1993, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 457/72, sul presupposto del computo nei 181 giorni lavorativi, per ogni anno, anche delle giornate di assenza per malattia ed infortunio. Riteneva, in particolare il Tribunale che, trattandosi di un trattamento sostitutivo della retribuzione, nelle giornate lavorative dovevano comprendersi anche quelle non lavorate, quali appunto i periodi di assenza per malattia o infortunio, per le quali tuttavia restava il diritto alla retribuzione. Aggiungeva il Tribunale che alle medesime conclusioni si perveniva, oltre che in base alla interpretazione letterale e logica della citata disposizione, anche in base all'art. 27 della stessa legge n. 457/72, per il quale i periodi di trattamento integrativo sono utili ai fini della pensione, del tutto in linea con il disposto dell'art. 2110 c.c. che prevede che i periodi di assenza per malattia o infortunio vengono computati nella anzianità di servizio: Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inps censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato. Motivi della decisione
Deduce l'istituto ricorrente violazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 457/1972, rilevando che il Tribunale ha erroneamente assunto quest'ultima disposizione come utile riferimento per l'accoglimento della domanda, essa riferendosi non ai presupposti della prestazione oggetto di domanda bensì alla modalità di attribuzione, ovvero ad una fase successiva alla concreta individuazione della sfera dei destinatari della provvidenza;
deduce inoltre l'Istituto, sotto l'altro profilo dedotto, che ai fini del computo delle 180 giornate lavorative al cui svolgimento è condizionata l'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione, altra interpretazione non è possibile che quella che ritenga tali giornate come di effettiva prestazione di lavoro, sia alla stregua del tenore letterale dell'art. 8, sia per la circostanza che il legislatore ha stabilito l'incidenza di detto periodo nell'arco di un anno, e per un rapporto alle dipendenze della stesso datore di lavoro.
Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato. Il trattamento previsto dal 1^ comma dell'art. 8 della richiamata legge n. 457/72 per gli operai agricoli, per le ipotesi ivi considerate, è
infatti esteso anche ai salariati fissi (quale era l'intimato) e agli altri lavoratori, a tempo indeterminato, qualora abbiano svolto oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La questio iuris, nella controversia, è quella relativa alla interpretazione della espressione "lavorative", di cui al comma dello stesso art.
8. dovendosi stabilire se con questa espressione il legislatore abbia inteso riferirsi a giornate effettivamente lavorate od invece anche alle giornate che avrebbero dovuto essere lavorate ma che non lo sodo state per una delle cause di legittima sospensione del rapporto (malattia, infortunio ecc. per le quali il lavoratore conserva il diritto ad un trattamento economico. Tra le opposte soluzioni interpretative, dato che sul piano letterale non è dato individuare una ragione a favore dell'una o dell'altra tesi, sul piano sistematico deve, invece, considerarsi che la integrazione salariale prevista dalla disposizione in esame opera all'interno di un regime contributivo, caratterizzato dalla correlazione tra contribuzione e an e quantum della prestazione. Il che induce a ritenere, per coerenza con il regime nel quale opera la tutela, che alla maturazione del requisito temporale (180 giornate lavorative) concorrano tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ovvero il finanziamento della prestazione, e tra queste anche quelle che, pur non effettivamente lavorate, per una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro, sono ugualmente retribuite, quali le giornate di assenza dal lavoro per malattia od altro evento ad essa equiparato.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto alle spese che si liquidano in euro 13 oltre a euro 1.500 per onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. Lombardi Isabella antistatario.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002