Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16235
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Sentenza 18 novembre 2002

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Ai fini della maturazione del periodo temporale richiesto dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 457 per la concessione dell'integrazione salariale a favore degli operai agricoli (prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno), devono essere computate tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ivi comprese, perciò, quelle di assenza per malattia o infortunio, che, pur non effettivamente "lavorate" per una legittima causa di sospensione del lavoro, sono ugualmente retribuite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2002, n. 16235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16235
    Data del deposito : 18 novembre 2002

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