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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 6949 2023 R.G. promosso da nata a [...], il [...], (C.F. CPF.419.046.238-16) e Parte_1 residente in [...]1117, bairro Morumbi, Piracicaba, Stato di San Paolo, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo ( ) come da procura in atti, CodiceFiscale_1
ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 10/01/2025: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
CPF.419.046.238-16) e residente in [...]1117, bairro Morumbi, Piracicaba, Stato di San Paolo, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Con ricorso depositato il 7/06/2023 l'attrice, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente di (ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero , cittadino italiano nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3
Careggine (LU), il 03.11.1872 da GI e successivamente emigrato in Brasile dove Persona_4 ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3-4).
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata dal G.O.P. dott. Luca Mangini delegato in sede di U.P.P. udienza di trattazione per il giorno 17/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 22/11/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_1 contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE -Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attrice, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver inviato la propria richiesta al di San Paolo ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Parte_2
In realtà agli atti è stato depositato un file contenente il modulo di richiesta datato 22.05.2023 unitamente a copia di un avviso di ricevimento recante un timbro di ricezione, apparentemente del Consolato di San Paolo ed una schermata della piattaforma “Prenot@mi”, presumibilmente del maggio 2023, dalla quale si evince che in tale occasione la ricorrente non sarebbe riuscita a registrarsi per esaurimento dei posti disponibili, (doc.15).
La difesa ha prodotto inoltre le liste di attesa dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza degli anni dal 2011 al 2021 dalle quali si ricava come il ritardo pressoché ultradecennale nelle convocazioni sia dovuto all'abnorme numero delle istanze presentate, (doc.14).
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Ritiene il giudicante che il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza
“PREN@TAMI”, attivo dal 6.6.2022 crei notevoli disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi Email_1
è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo. Sempre secondo gli attori, anche in base a quanto riportato sul sito del che: “Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti Parte_2 disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista Parte_3 con posti esauriti, comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
A seguito dei rilievi della difesa attorea appare opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal su richiesta di CP_2 questo Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_3 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Pagina 4 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: dal matrimonio fra (ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_5 contratto in Brasile il 27.12.1898, (doc.5), nasceva in data 02.03.1903 il figlio (doc. Persona_6
6), che, in data 25.10.1923, si sposava con (doc.7), con la quale generava, in data Persona_7
21.04.1926, (doc.8). Questi, in data 24.07.1954, si sposava con Persona_8 Persona_9
(doc.9), con la quale generava, in data 21.12.1961, (doc.10). Persona_10
Il predetto, in data 04.01.1980, si sposava con (doc.11); da questa unione Persona_11 coniugale è nata in data [...] a [...]-SP, Brasile, odierna ricorrente Parte_1 che, in data 24.11.2017 ha contratto matrimonio con , assumendo il nome di Persona_12
per poi divorziare nel 2019 tornando così ad assumere il nome da nubile, Persona_13
(docc.12-13).
L'attrice ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana, in qualità di diretta discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), , ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, ai Persona_6 sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, al figlio nonno paterno della ricorrente. Persona_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Pagina 5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta di parte attrice dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_1 la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_4 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
Pagina 6 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] Parte_1
Brasile, il 20.05.1992 è cittadina italiana jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 25.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 6949 2023 R.G. promosso da nata a [...], il [...], (C.F. CPF.419.046.238-16) e Parte_1 residente in [...]1117, bairro Morumbi, Piracicaba, Stato di San Paolo, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo ( ) come da procura in atti, CodiceFiscale_1
ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da note depositate il 10/01/2025: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
CPF.419.046.238-16) e residente in [...]1117, bairro Morumbi, Piracicaba, Stato di San Paolo, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni Controparte_1
e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Con ricorso depositato il 7/06/2023 l'attrice, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente di (ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero , cittadino italiano nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3
Careggine (LU), il 03.11.1872 da GI e successivamente emigrato in Brasile dove Persona_4 ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3-4).
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata dal G.O.P. dott. Luca Mangini delegato in sede di U.P.P. udienza di trattazione per il giorno 17/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
In atti è presente prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 22/11/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_1 contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE -Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attrice, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver inviato la propria richiesta al di San Paolo ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Parte_2
In realtà agli atti è stato depositato un file contenente il modulo di richiesta datato 22.05.2023 unitamente a copia di un avviso di ricevimento recante un timbro di ricezione, apparentemente del Consolato di San Paolo ed una schermata della piattaforma “Prenot@mi”, presumibilmente del maggio 2023, dalla quale si evince che in tale occasione la ricorrente non sarebbe riuscita a registrarsi per esaurimento dei posti disponibili, (doc.15).
La difesa ha prodotto inoltre le liste di attesa dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza degli anni dal 2011 al 2021 dalle quali si ricava come il ritardo pressoché ultradecennale nelle convocazioni sia dovuto all'abnorme numero delle istanze presentate, (doc.14).
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Ritiene il giudicante che il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza
“PREN@TAMI”, attivo dal 6.6.2022 crei notevoli disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi Email_1
è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo. Sempre secondo gli attori, anche in base a quanto riportato sul sito del che: “Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti Parte_2 disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista Parte_3 con posti esauriti, comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
A seguito dei rilievi della difesa attorea appare opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal su richiesta di CP_2 questo Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_3 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
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Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
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Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: dal matrimonio fra (ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_5 contratto in Brasile il 27.12.1898, (doc.5), nasceva in data 02.03.1903 il figlio (doc. Persona_6
6), che, in data 25.10.1923, si sposava con (doc.7), con la quale generava, in data Persona_7
21.04.1926, (doc.8). Questi, in data 24.07.1954, si sposava con Persona_8 Persona_9
(doc.9), con la quale generava, in data 21.12.1961, (doc.10). Persona_10
Il predetto, in data 04.01.1980, si sposava con (doc.11); da questa unione Persona_11 coniugale è nata in data [...] a [...]-SP, Brasile, odierna ricorrente Parte_1 che, in data 24.11.2017 ha contratto matrimonio con , assumendo il nome di Persona_12
per poi divorziare nel 2019 tornando così ad assumere il nome da nubile, Persona_13
(docc.12-13).
L'attrice ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana, in qualità di diretta discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), , ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, ai Persona_6 sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, al figlio nonno paterno della ricorrente. Persona_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
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Si ritiene dunque provata la discendenza diretta di parte attrice dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_1 la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non CP_4 supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata a [...] Parte_1
Brasile, il 20.05.1992 è cittadina italiana jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 25.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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