Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3082/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3082/2015 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto Parte_1 di citazione, dall'Avv. Nazzareno LANNI e dall'Avv. Maria LANNI, del Foro di Benevento, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Filippo RAUTIIS;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t.; Controparte_1
CONVENUTA contumace
, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in forza di Controparte_2
Determinazione del Dirigente dell'Unità di Direzione Opere Pubbliche – Programmazione, n.
99, del 24.11.2015, rapp.to e difeso, giusta procura in calce della copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Concetta MATERA e dall'Avv. Maria Rosa ZACCARDO, dell'Ufficio
Legale dell'ente, con domiciliazione nella sede dello stesso Ufficio, in alla Via CP_2
Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità;
CONVENUTO
in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Danilo LISTA, del Foro di Matera, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA
avente ad oggetto: pagamento di corrispettivo di contratto di fornitura e posa in opera
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1. L' traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1 [...] la quale rimaneva contumace, il e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3
L'attrice chiedeva che la osse condannata a pagarle Controparte_1 la somma di euro 129.675,00, oltre all'I.V.A., agli interessi di mora, ex d. lgs. 231/2002, ed alla rivalutazione monetaria.
L' aveva, mediante contratto del 5 Marzo 2012, pattuito con la Parte_1 di fornire a quest'ultima, e porre in opera, la travata Controparte_1 metallica da eseguire nei lavori del Nodo Viario del Complesso del Gallitello, che il Comune di aveva affidato, in appalto, all' costituita dalla dalla CP_2 CP_4 CP_5 CP_6 dalla dalla Controparte_7 CP_8
La la successivamente, avevano costituito la CP_5 CP_6 [...]
Controparte_1
La nonostante che il primo S.A.L. fosse stato Controparte_1 sottoscritto dall'ingegnere, da essa delegato, non pagava il primo acconto.
Il 12 Ottobre 2012, il deliberava la risoluzione del contratto Controparte_2
d'appalto.
Lo stesso ente, poi, tuttavia, chiedeva all' se essa potesse fornire la trave, Parte_1 non appena ne fossero maturate le condizioni, contro l'importo stimato nello stato di consistenza, ossia euro 390.000,00, oltre all'IVA.
Il deliberava, in un secondo momento, di revocare la delibera di risoluzione del CP_2 contratto, purché fosse stipulato, con l'ente, un accordo, che permettesse la prosecuzione dei Con Cont lavori: accordo che doveva essere concluso «tra tutti i soggetti interessati (
Nuova DEC, ecc. )». CP_1 CP_3 Controparte_2
La dal canto suo, cedeva il sottoramo aziendale OG3 alla CP_5 CP_3
la quale subentrava nel contratto di appalto, e proponeva alla che, però,
[...] Parte_1 non accettava, la riduzione, nella misura di euro 50.000,00, del corrispettivo già pattuito.
La aveva «di fatto estromesso la società consortile Controparte_3 costituitasi per la gestione dei lavori», senza assumersi la responsabilità Controparte_9 delle obbligazioni contratte da quest'ultima.
Il dal canto proprio, in violazione dell'affidamento ingenerato nella Controparte_2
aveva sostituito l'aggiudicataria originaria con la la Parte_1 Controparte_3 quale assumeva direttamente l'esecuzione dell'appalto, in sostituzione della precedente società consortile, composta dagli aggiudicatari: solo uno dei quali aveva ceduto il sottoramo aziendale alla medesima Controparte_3
La , peraltro, veniva pagata, in virtù della transazione Controparte_1 conclusa, dall'ente.
Il e la pertanto, dovevano risarcire il Controparte_2 Controparte_3 danno patito dall'attrice.
2 N. 3082/2015 R.G.A.C.
2. Resistevano, come accennato, unicamente il e la Controparte_2 CP_3
i quali contestavano la fondatezza della domanda.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, come proposta contro la è fondata: le Controparte_1 difese dell'attrice sono sorrette da idonea documentazione, conforme a quanto dedotto, e nessuna confutazione di quanto da essa documentato è emersa nel corso della causa, anche in ragione della contumacia della menzionata convenuta.
La domanda inerisce al capitale, agli interessi ex d. lgs. 231/2002 (il saggio sarà quello previsto dall'art. 5 di tale provvedimento;
il dies a quo sarà quello indicato dall'art. 4, co. 1, del decreto legislativo citato: con riferimento alle scadenze dei pagamenti, stabilite dall'art. 8 del contratto inter partes) ed alla rivalutazione monetaria: quest'ultima, evidentemente, quale maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c.
La natura imprenditoriale del creditore comporta che il maggior danno, in generale presunto «in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali», sia dovuto in misura specifica e maggiore se lo stesso creditore provveda a «dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità),
sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento.» (Cass. civ., Sez. VI, ord. 9.8.2021, n. 22512).
Nella specie, mancando la prova del danno, consistente nel ricorso a forme di approvvigionamento di liquidità, cagionate dall'inadempimento della controparte, si potrà riconoscere esclusivamente l'eventuale differenza tra la misura degli interessi moratori ex art. 5, d. lgs. 231/2002, ed il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi.
2. La domanda contro il formulata sulla scorta di titolo Controparte_2 extracontrattuale, dev'essere rigettata.
L'ente ha salvaguardato l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera, agendo al fine di ottenere che potesse essere coinvolta nei lavori la cessionaria di Controparte_3 sottoramo aziendale dalla una delle imprese originariamente associate nell' CP_5 CP_4 ma poi posta in concordato preventivo (ed in questa condizione essa cedeva il sottoramo aziendale OG3 alla : né l'ente, nel richiedere all' Controparte_3 Parte_1
l'eventuale disponibilità alla fornitura della travatura, può aver ingenerato, nella medesima, un ragionevole affidamento nella prosecuzione del rapporto con parti diverse dalla
[...] che era ed è rimasta l'unica controparte contrattuale dell Controparte_1 Parte_1
Il peraltro, in forza dell'art. 8 del contratto del 28 Ottobre 2013 (che sembra CP_2 potersi considerare una transazione, quantunque privo di espressa qualificazione, ad opera delle parti), concluso tra il la la in Controparte_2 Controparte_3 CP_5 concordato preventivo, la si obbligava a saldare il credito Controparte_1 residuo della stessa liquidato in euro 1.488.401,43, così Controparte_1
3 N. 3082/2015 R.G.A.C.
fornendo, altresì, a tale società una provvista di denaro, che ne arricchiva il patrimonio e,
dunque, la garanzia per i creditori.
L' non chiarisce a quale titolo l'ente avrebbe dovuto obbligarsi a pagare Parte_1 direttamente ad essa quanto dovutole dalla società consortile, senza che il Giudice possa eventualmente sopperire, sostituendosi alla parte nell'identificazione dei possibili titoli del diritto.
3. Neppure la domanda contro la LISTA APPALTI S.R.L. può essere accolta.
Tale società è subentrata, per cessione del sottoramo aziendale OG3, alla CP_5 ormai in concordato preventivo, nell'appalto e, come si evince dal menzionato contratto del 28
Ottobre 2013, è subentrata, altresì, nell'A.T.I.: ma non risulta che sia subentrata nella posizione della quale consorziata nella e neppure che CP_5 Controparte_1 abbia assunto debiti della eventualmente, anche derivati dalla partecipazione alla CP_5 società consortile) o della già sorti alla data della cessione. Controparte_1
La cessione del sottoramo aziendale risale al 25 Giugno 2013, con efficacia dalla medesima data (art. 7 del contratto): e veniva espressamente pattuito (art. 2) che la cessionaria non subentrasse nei debiti pregressi: tra i quali deve collocarsi quello verso l Parte_1
L'attrice fonda la propria domanda, di natura extracontrattuale, contro questa convenuta, sull'assunto che essa aveva «di fatto estromesso la società consortile Controparte_9 costituitasi per la gestione dei lavori, declinando ogni responsabilità dei precedenti soggetti giuridici a loro carico, favorendo le iniziative assunte da soggetti resisi inaffidabili e
sacrificando coloro che avevano attivato iniziative positive per realizzare le opere in progetto».
La tesi appare genericamente formulata ed argomentata, almeno in diritto: in realtà, il problema, al fine della cui risoluzione si ricorse alla cessione di sottoramo d'azienda da parte della appare essere consistito nella circostanza che quest'ultima era stata CP_5 sottoposta alla procedura del concordato preventivo, e che dovesse acquisire, verosimilmente, la possibile liquidità.
Dal canto proprio, la concludeva un affare economico Controparte_3 complesso, che non contemplava, come si legge nel contratto di cessione del sottoramo, unicamente la nuova viabilità del Gallitello di e, anzi, considerava (prevdendo una CP_2 diminuzione del corrispettivo), altresì, l'ipotesi che questa rimanesse esclusa: e non si vede la ragione che dovesse imporre all'acquirente di curare gli interessi di quanti avevano contratto rapporti con la (e, peraltro, la Controparte_1 Controparte_3 aveva offerto all di subentrare nel rapporto, sia pure a condizione di ridurre il Parte_1 corrispettivo: ma si tratta delle vicende che possono attraversare le negoziazioni economiche).
4. Le spese di lite seguono, nel rapporto tra l'attrice e la Controparte_1 la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: nel rapporto, invece, fra l'attrice e le
[...] altre parti convenute, la peculiare complessità della lite consente la compensazione.
5. Deve disporsi, come da istanza della LISTA APPALTI S.R.L., ai sensi dell'art. 89, co.
2, c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive, quelle individuate infra, nel dispositivo: mentre non è possibile riconoscere l'eventuale risarcimento del danno, poiché esso è previsto,
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dalla menzionata norma, solamente ove l'espressione sconveniente od offensiva non riguardi, al contrario di quelle in esame, l'oggetto della causa (né la natura offensiva o sconveniente, di per sé, esclude l'attinenza all'oggetto di un processo).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3082/2015 R.G.A.C., promossa dall' in persona del l.r. p.t., contro la in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. p.t., il , costituitosi in persona del l.r. p.t., e la Controparte_2 [...] costituitasi in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, CP_3 richiesta disattesa, così decide:
1. condanna la a pagare all' la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 129.675,00, oltre I.V.A., oltre agli interessi di mora, ai sensi del d. lgs. 231/2002, ed al maggior danno, come da motivazione (§ 1);
2. rigetta ogni altra domanda;
3. dispone la cancellazione dall'atto di citazione, alla pag. 6, dell'espressione «con un vero e proprio taglieggiamento di € 50.000,00», e, alla pag. 15, dell'espressione «letteralmente taglieggiata»;
4. condanna la a rifondere all' le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in euro 12.000,00 per compensi ed in euro 571,94 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla
Cassa come per legge;
5. compensa le spese di lite, nel rapporto fra l'attrice ed il e nel rapporto Controparte_2 fra l'attrice e la Controparte_3
Potenza, 14 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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