Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 1732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1732/2024 promosso da
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Pacchiarotti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Perugia (06121) via Pico della Mirandola
n. 44
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza del 14.1.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, in Italia dal 2020, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del
12.05.2021. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 20.05.2022. In data 5.08.2022 ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale pagina 1 di 4
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del
21.02.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi nuovi rispetto a quelli che già valutati in sede di domanda di protezione speciale.
La Questura di Perugia con provvedimento emesso in data 4.04.2024 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta di protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto (oltre a profili di asserita irregolarità procedurale) nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che lo stesso, in
Italia dal 2020, è ormai integrato nel territorio essendo titolare rapporto di lavoro a tempo determinato e di regolare contratto di locazione. Con provvedimento del 10.05.2024 il Tribunale di Perugia ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato “inaudita altera parte” con successiva conferma. Disposta l'instaurazione del contraddittorio nel merito si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita in via documentale e CP_1 all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale. Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del , unico Controparte_1 organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale.
3. Ancora in via preliminare deve rilevarsi che è emerso come il ricorrente abbia proposto identico ricorso iscritto al nr. 1662/2024 RG con l'assistenza di altro difensore. Tale procedimento si trova, tuttavia, in diversa fase e non è stato, pertanto, possibile procedere alla riunione dei giudizi. La contestuale pendenza di diverso procedimento con identità di domanda non preclude, tuttavia, la definizione nel merito del presente procedimento potendosi, semmai, nel procedimento ancora pendente adottare ogni relativa determinazione con riguardo all'eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia ovvero all'inammissibilità “ sopravvenuta” per violazione del principio del “ ne bis in idem”.
4. Con riguardo al merito della domanda si osserva che al caso in esame, è applicabile, ratione temporis, il d.l. 130/2020 che riformando la materia della protezione complementare ha ( aveva, essendo stato poi emanato il DL 20/2023 e successiva legge di conversione ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
pagina 2 di 4 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I,
13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla
Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione – relativa a circostanze sopravvenute rispetto alla situazione personale vagliata nella prima domanda di protezione internazionale, risalente al 2020 –
pagina 3 di 4 dalla quale emerge lo svolgimento di regolare attività lavorativa presso la Pizzeria Capri di
Adriana Di Giulio con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.06.2024, come lavapiatti e con uno stipendio mensile variabile di circa 700,00/800,00 euro (cfr. buste paga e contratto). Inoltre, il ricorrente in Italia vive in un immobile sito in Perugia dallo stesso preso in locazione. Tali elementi sono sintomatici di uno stabile radicamento nel paese di accoglienza.
Un rimpatrio verso il Paese di origine priverebbe il ricorrente della possibilità di proseguire nell'inserimento professionale e sociale iniziato in Italia riportandolo dove, a distanza di 5 anni, sarebbe ormai pressoché privo di riferimenti personali e senza possibilità di orientare liberamente e in modo proficuo le sue scelte di vita, personali e lavorative afferenti la vita privata realizzata nel paese di accoglienza e in assenza di indici di pericolosità per la sicurezza pubblica. Sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate con la precisazione, tuttavia, che la proposizione di due identici ricorsi con l'assistenza di diversi difensori potrà avere specifiche conseguenze in punto di ammissione al gratuito patrocinio sul quale si provvederà con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di
Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 2) Dichiara compensate le spese di lite e riserva ogni ulteriore determinazione sull'ammissione al gratuito patrocinio con separato provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.1.2025 – 16.1.2025
Il Presidente est.
Loredana Giglio
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