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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/06/2025 N. 15009/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CRESPI MARIANGELA ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.24 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio opponendosi all'avviso di addebito n. 368 2024 00146696 21 000 formato il CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024; chiedeva di dichiararsi la illegittimità della sua iscrizione nella gestione commercianti nonché di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso. CP_1
Come si è prima anticipato, l'avviso di addebito di cui è causa è stato notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024.
La ricorrente ha proposto opposizione depositando il ricorso in data 19 dicembre 2024 e non, CP_ come erroneamente dedotto dall' , in data 24 dicembre 2024.
Pertanto, si deve pervenire alla conclusione che l'opposizione è stata tempestivamente effettuata entro i 40 giorni previsti dalla legge.
Nel merito l'opposizione è fondata. CP_
ha provveduto a iscrivere la ricorrente nella gestione IVS commercianti con Pt_1 decorrenza dal 27/01/2023, in quanto socio accomandatario della società immobiliare CP_2 di la quale ha ad oggetto la locazione di beni immobili effettuata su beni
[...] Parte_1 propri.
Ebbene occorre evidenziare che la società immobiliare è stata costituita in data CP_2
04/03/2003 ed è inquadrata con il codice attività ateco 682.001, locazione immobiliare di beni propri, che ha sempre svolto attività di locazione di immobili di proprietà della società stessa.
Il coniuge della ricorrente precedente socio accomandatario è deceduto in data Persona_1
12/09/2019 lasciando in eredità la propria quota alla moglie . Parte_1
Eppure, il non era mai stato iscritto in qualità di socio accomandatario dell'immobiliare Per_1
. CP_2
Al fine dell'iscrizione alla gestione commercianti è necessario che l'amministratore di società eserciti personalmente un'attività commerciale, gestisca cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio (e degli eventuali familiari coadiutori) secondo quanto prevede la lettera della norma di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/96 il quale (novellando il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975) così espressamente dispone :
2/4 Dott. Riccardo Atanasio "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che…..siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……..;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione……;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Tuttavia nel caso di specie ciò che manca - prima ancora che l'attività con carattere di abitualità e prevalenza - è proprio l'attività organizzativa che consiste nell'organizzare i mezzi di produzione e i dipendenti, che costituiscono l'azienda, al fine di dare vita all'impresa.
Più chiaramente, nel caso di specie, manca proprio l'impresa in quanto la società CP_2 non ha mai svolto attività di natura genericamente commerciale essendosi sempre e solo limitata ad incassare il corrispettivo proveniente dalla locazione di immobili di cui risulta essere proprietaria.
Sicchè l'oggetto della società era solo quello di dare in affitto l'immobile al fine di incassare i frutti civili del suo godimento, ciò che però non consiste nell'esercizio di attività di carattere commerciale.
Mancando l'azienda organizzata e quindi l'impresa, manca il presupposto per l'iscrizione e quindi per l'emissione dell'avviso di addebito opposto (cfr in tal senso Cassazione Ord.
11.2.2013 n. 3145)
Peraltro da ultimo si è espressa la Cassazione anche con la sentenza n. 8024 del 2019 depositata in data 21.3.2019 la quale ha così statuito:
“nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui il era socio Controparte_3 Parte_2 accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione del capannone di cui era proprietaria;
6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'Il febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass.
n.17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose); peraltro, è
3/4 Dott. Riccardo Atanasio evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato
l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di Appello non è stata fornita essendo emerso che il si limitava a riscuotere il canone di locazione Parte_2 dell'immobile di cui la società era proprietaria”.
E comunque non ha nemmeno dedotto fatti rilevanti al fine di comprovare che la ricorrente CP_1 avesse espletato attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
Le domande devono essere accolte.
Va dichiarato che la ricorrente non presenta i requisiti propri per la iscrizione nella gestione commercianti.
Va dichiarata l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 368 2024 00146696
21 000 formato il 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024.
In quanto soccombente va condannato a rimborsare all'Avv.to Mariangela Crespi – CP_1 dichiaratasi distrattaria – le spese di lite che si determinano in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
PQM
dichiara che la ricorrente non presenta i requisiti propri per la iscrizione Parte_1 nella gestione commercianti;
dichiara l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 368 2024 00146696 21 000 formato il 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024; condanna a rimborsare all'Avv.to Mariangela Crespi – dichiaratasi distrattaria – le spese CP_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
Milano, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/06/2025 N. 15009/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CRESPI MARIANGELA ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.24 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio opponendosi all'avviso di addebito n. 368 2024 00146696 21 000 formato il CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024; chiedeva di dichiararsi la illegittimità della sua iscrizione nella gestione commercianti nonché di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso. CP_1
Come si è prima anticipato, l'avviso di addebito di cui è causa è stato notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024.
La ricorrente ha proposto opposizione depositando il ricorso in data 19 dicembre 2024 e non, CP_ come erroneamente dedotto dall' , in data 24 dicembre 2024.
Pertanto, si deve pervenire alla conclusione che l'opposizione è stata tempestivamente effettuata entro i 40 giorni previsti dalla legge.
Nel merito l'opposizione è fondata. CP_
ha provveduto a iscrivere la ricorrente nella gestione IVS commercianti con Pt_1 decorrenza dal 27/01/2023, in quanto socio accomandatario della società immobiliare CP_2 di la quale ha ad oggetto la locazione di beni immobili effettuata su beni
[...] Parte_1 propri.
Ebbene occorre evidenziare che la società immobiliare è stata costituita in data CP_2
04/03/2003 ed è inquadrata con il codice attività ateco 682.001, locazione immobiliare di beni propri, che ha sempre svolto attività di locazione di immobili di proprietà della società stessa.
Il coniuge della ricorrente precedente socio accomandatario è deceduto in data Persona_1
12/09/2019 lasciando in eredità la propria quota alla moglie . Parte_1
Eppure, il non era mai stato iscritto in qualità di socio accomandatario dell'immobiliare Per_1
. CP_2
Al fine dell'iscrizione alla gestione commercianti è necessario che l'amministratore di società eserciti personalmente un'attività commerciale, gestisca cioè un'impresa organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio (e degli eventuali familiari coadiutori) secondo quanto prevede la lettera della norma di cui all'art. 1 comma 203 L. 662/96 il quale (novellando il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975) così espressamente dispone :
2/4 Dott. Riccardo Atanasio "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che…..siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia……..;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione……;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Tuttavia nel caso di specie ciò che manca - prima ancora che l'attività con carattere di abitualità e prevalenza - è proprio l'attività organizzativa che consiste nell'organizzare i mezzi di produzione e i dipendenti, che costituiscono l'azienda, al fine di dare vita all'impresa.
Più chiaramente, nel caso di specie, manca proprio l'impresa in quanto la società CP_2 non ha mai svolto attività di natura genericamente commerciale essendosi sempre e solo limitata ad incassare il corrispettivo proveniente dalla locazione di immobili di cui risulta essere proprietaria.
Sicchè l'oggetto della società era solo quello di dare in affitto l'immobile al fine di incassare i frutti civili del suo godimento, ciò che però non consiste nell'esercizio di attività di carattere commerciale.
Mancando l'azienda organizzata e quindi l'impresa, manca il presupposto per l'iscrizione e quindi per l'emissione dell'avviso di addebito opposto (cfr in tal senso Cassazione Ord.
11.2.2013 n. 3145)
Peraltro da ultimo si è espressa la Cassazione anche con la sentenza n. 8024 del 2019 depositata in data 21.3.2019 la quale ha così statuito:
“nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui il era socio Controparte_3 Parte_2 accomandatario non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione del capannone di cui era proprietaria;
6. tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare ( Cass. n. 3145 dell'Il febbraio 2013 e ribadito in Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018, Cass.
n.17643 del 6 settembre 2016 tra le numerose); peraltro, è
3/4 Dott. Riccardo Atanasio evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
7. per completezza, è anche il caso di ricordare il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato
l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di Appello non è stata fornita essendo emerso che il si limitava a riscuotere il canone di locazione Parte_2 dell'immobile di cui la società era proprietaria”.
E comunque non ha nemmeno dedotto fatti rilevanti al fine di comprovare che la ricorrente CP_1 avesse espletato attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
Le domande devono essere accolte.
Va dichiarato che la ricorrente non presenta i requisiti propri per la iscrizione nella gestione commercianti.
Va dichiarata l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 368 2024 00146696
21 000 formato il 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024.
In quanto soccombente va condannato a rimborsare all'Avv.to Mariangela Crespi – CP_1 dichiaratasi distrattaria – le spese di lite che si determinano in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
PQM
dichiara che la ricorrente non presenta i requisiti propri per la iscrizione Parte_1 nella gestione commercianti;
dichiara l'insussistenza dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 368 2024 00146696 21 000 formato il 24.10.2014 e notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2024; condanna a rimborsare all'Avv.to Mariangela Crespi – dichiaratasi distrattaria – le spese CP_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva.
Milano, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio