Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2026, proposto da
SI UM, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull'istanza del 20.05.2025;
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con il presente ricorso, notificato il 9 gennaio 2026 e depositato il 21 gennaio 2026, il ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. avverso l’inerzia serbata dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull’istanza del 20.05.2025 con cui chiedeva la convocazione del ricorrente in relazione alla procedura di primo ingresso.
L’Amministrazione intimata ha chiesto che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile.
Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che l’Amministrazione intimata si è limitata a comunicare il preavviso di revoca del nulla osta, a cui il difensore ha replicato con apposita memoria, ma non ha ancora provveduto a disporre e comunicare il relativo provvedimento conclusivo del procedimento al lavoratore, presso il difensore domiciliatario.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va, innanzitutto, rilevato che l’Amministrazione non ha comprovato di aver adottato il provvedimento di revoca del nulla osta ma di aver soltanto inviato il preavviso di revoca, per cui il presente ricorso avverso il silenzio non può essere dichiarato improcedibile (il preavviso di rigetto, in quanto atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non può infatti ritenersi idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, cfr. tra le altre, Cons. Stato, sentenza n. 5040 del 2013 e n. 3798 del 2011).
Tanto premesso, il ricorso, come già rilevato dalla Sezione in casi analoghi e come affermato anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 4717 del 2024), è fondato e va accolto considerato che l’amministrazione intimata non ha ancora provveduto a concludere il procedimento nonostante siano scaduti i relativi termini di legge, in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico.
Va dunque ordinato all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento di cui alla richiesta del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, mediante adozione di una determinazione espressa, qualunque ne sia il segno.
In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine sopraindicato, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, che, su istanza di parte ricorrente si insedierà e provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento con una determinazione espressa, qualunque ne sia il segno, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia oltre il termine di cui sopra, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
RA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA SP | TI DE |
IL SEGRETARIO