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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI - Presidente
Dott. Marisa SALVO - Consigliere
Dott. Antonietta BONANNO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 672\2022 r.g., vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Messina Via Maffei n. 5 presso lo studio dell'avv. Antonino Mazzei (CF.
), che la rappresenta e difende per mandato su foglio C.F._2 separato materialmente congiunto all'atto introduttivo,
pec : Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._3
, residente in [...], rappresentata e difesa
[...] congiuntamente e separatamente dagli avv.ti Tommasa Pergolizzi e avv.
FO AR SI nel cui studio in Messina, via Giordano Bruno n. 116, è elettivamente domiciliata oltre che presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei nominati difensori, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto all'atto di costituzione con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica
Pec: Email_2
:
[...] Email_3
Appellata OGGETTO: Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n
803\2017 con rinvio
CONCLUSIONI: come da verbale del 21.10.2024 con cui la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso dell' 8 Marzo 2005 esponeva di avere maturato un Parte_1 credito nei confronti dell'ex coniuge, , in virtù della Controparte_2 scrittura privata del 22/10/1998.
Sopraggiunto il decesso del l'eredità era stata accettata con beneficio CP_2 di inventario dai figli e dalla moglie CP_1
In seno all'inventario dei beni del defunto si dava atto dell'esistenza del credito di complessivamente ammontante ad euro 69.721,65. Parte_1
Sulla base di tale documento quest'ultima agiva in via monitoria per la quota parte di pertinenza della pari ad un terzo ed il Tribunale di Messina, CP_1 parzialmente accogliendo la richiesta, ingiungeva alla il pagamento della CP_1 minor somma di euro 7.263,82.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CP_1 evidenziando di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e di non essere tenuta a pagare con denaro proprio;
rilevava altresì che il Tribunale di
Messina aveva nominato un amministratore dell'eredità e che eventuali richieste avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultimo a ciò preposto.
Resisteva in giudizio la opposta la quale contestava le domande ex adverso proposte eccependo che la era decaduta dal beneficio di inventario. CP_1
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 804 \2010 con la quale il Tribunale di Messina accertato il diritto della di soddisfarsi sui beni ereditari e Pt_1 preso atto della mancata vocatio in ius dell' Amministratore della comunione, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di CP_1 revocando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione la quale Parte_1 ha riconosciuto la correttezza dell'operato del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui era stata dichiarata l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di condanna della quale erede pura e semplice. CP_1
Ha invece contestato la pronuncia del Tribunale relativamente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda azionata in via monitoria. infatti riteneva di avere diritto di chiedere alla il Parte_1 CP_1 pagamento della quota parte (1\3) del debito sulla base delle seguenti considerazioni: A) l'erede sebbene accettante con beneficio di inventario rimane pur sempre erede;
B) i creditori possono promuovere contro l'erede beneficiato per i debiti ereditari, un'azione di condanna;
C) tale azione può essere proposta in pendenza del procedimento concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata;
D) la non aveva motivo di dolersi perché la domanda della CP_1
aveva ad oggetto beni ereditari e non beni personali;
E) il creditore del Pt_1 de cuius che veda contestata l'esistenza del proprio credito da uno dei coeredi ha azione per farlo accertare nei confronti di chi lo contesti e quindi nei confronti dell'erede, seppur beneficiato;
F) il creditore dell'erede, fermo restando che debba soddisfarsi sui beni ereditari, ha diritto di costituirsi il titolo esecutivo nei confronti dell'erede che lo contesti;
G) l'eredità beneficiata non ha carattere di soggetto giuridico, e quindi, l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, al pari dell'erede puro e semplice, subentra nella posizione del de cuius; H) l'Amministratore Giudiziario dei beni comuni non ha niente a che vedere con l'eredità in quanto egli esiste con la comunione.
In virtù di tali argomentazioni l'appellante chiedeva alla Corte di Appello la riforma della sentenza del Tribunale .
Resisteva la quale chiedeva la conferma della sentenza gravata . CP_1
La Corte di Appello con sentenza n. 803\2017 rigettava l'appello, confermava la impugnata sentenza e condannava l'appellante alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 deducendo la violazione dell'art. 490 I comma c.c. per non avere la Corte
d'Appello di Messina considerato che l'accettazione beneficiata implica la distinzione del patrimonio ereditario da quello dell'accettante ma non la perdita della qualità di erede nonché la violazione dell'articolo 100 c.p.c. per avere la
Corte negato la legittimazione passiva dell'erede pur portatore di interesse controverso quale successore nonché degli articoli 1105 508 e 509 cod. civ. per avere la Corte assimilato l'amministratore della cosa comune, nominato nella vicenda che ci riguarda, con il curatore dell'eredità beneficiarie non nominato nel caso di specie.
Con sentenza n. 23398\2022 la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il secondo dei motivo di ricorso e cassava la sentenza con rinvio. Affermava la Suprema Corte che la Corte territoriale non ha applicato, nella sentenza impugnato i seguenti principi consolidati :
“ L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che è tenuto a pagamento dei debiti ereditari e i dei legati nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti.
L'accettazione beneficiata non conforma pertanto il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede.
Dall'accettazione beneficiata consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della illimitatezza della responsabilità patrimoniale: questa posizione dell'erede debitore più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius è una “qualità del relativo rapporto” ed assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata ( Sez. Un. n.10 531 del 2013).
A ciò deve aggiungersi che certamente legittimato passivo non era
l'amministratore giudiziario della comunione nominato dal Tribunale di
Messina ai sensi dell'articolo 1105 c.c.: l'amministratore della comunione ereditaria è infatti soltanto il mandato ex lege dei comunisti e i suoi poteri sono gli stessi di cui gode l'amministratore nominato convenzionalmente dai partecipanti alla comunione come individuati dall'articolo 1106 cc.
Conclude la Suprema Corte affermando che “Perché l'amministratore della comunione possa rappresentare in giudizio i coeredi è, quindi, necessario uno specifico mandato conferito dalla maggioranza dei comunisti o in difetto dall'autorità giudiziaria.
Dall'esame del decreto di nomina come allegato al ricorso non risulta alcun conferimento di tale potere” .
Con atto di citazione del 12.10.2022 riassumeva la causa, Parte_1 incardinando il presente giudizio, chiedendo, in applicazione dei superiori principi il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla CP_1
e la conferma decreto opposto con la condanna dell'odierna appellata alle refusione di tutti i gradi di giudizio. Si costituiva con atto del 17.01.2023 la quale chiedeva che la CP_1
Corte preliminarmente procedesse all'esperimento della mediazione, nel merito dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della perché titolari del Pt_1 credito azionato erano i figli e non la e comunque chiedeva che venisse CP_1 statuita la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata la richiesta di mediazione formulata dalla parte appellata trattandosi di giudizio di rinvio dalla Cassazione, che costituisce un giudizio chiuso e non consente di esperire attività mai richieste precedentemente .
Venendo al merito della vicenda in esame, i principi richiamati dalla
Suprema Corte chiariscono che seppur la avesse accettato con CP_1 beneficio di inventario e nonostante vi fosse stata la nomina di un amministratore dell'eredità , la aveva diritto di chiamare in giudizio la Pt_1 coerede per fare accertare il proprio credito.
Infatti ribadisce la Suprema Corte che “ l'accettazione beneficiata non conforma pertanto il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore.
Dall'accettazione beneficiata pertanto consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale: questa posizione dell'erede debitorie più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius è, come tale, una “qualità del relativo rapporto” ed assume rilievo proprio unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata ( Sez. Un. n. 103531 del
2013)
Ciò chiarito conclude affermando che “ Certamente legittimato passivo non era
l'amministratore giudiziario della comunione nominato dal tribunale di Messina ai sensi dell'articolo 1105 cod. civ. non ravvisandosi dall'esame del decreto di nomina alcun conferimento di tale specifico potere di rappresentanza processuale.”
Nel caso in esame quindi la era legittimata ad agire nei confronti della Pt_1 erede di e di chiedere con giudizio di cognizione, seppur CP_1 CP_2 sommario come quello monitorio, l'accertamento del credito vantato.
In questa sede in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della non risultando dagli atti del giudizio che all'Amministratore delle CP_1 comunione fosse stato conferito il potere di rappresentanza processuale.
Anche l' ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva della Pt_1 riproposta in questa sede dalla è infondata e deve essere rigettata . CP_1
Risulta depositata agli atti infatti la scrittura privata del 22.10.1998 stipulata tra la ed il de cuis con cui quest'ultimo si obbligava a versare alla Pt_1 Pt_1
l'importo mensile ivi indicato.
Il credito azionato quindi trae origine da detta scrittura a nulla rilevando i precedenti atti dal quale era sorto il credito novato con la detta scrittura.
Pertanto, in accoglimento del gravame proposto da deve essere Parte_1 rigettata l'opposizione al DI e confermato il decreto opposto.
Va altresì accolta la domanda della di condanna della alla Pt_1 CP_1 restituzione delle somme già versate per spese processuali liquidate nei due gradi di giudizio e pari ad E. 12.841,30 corrisposte con assegno del 03.08.2017 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, non costituendo essa richiresta domanda nuova
3. Le spese di lite vanno riesaminate all'esito complessivo del giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della e liquidate come da dispositivo e come da nota depositata CP_1 dall'appellante, ivi comprese quelle sostenute nel corso dell'intero processo (
Cass. n. 1407\20).
Le tariffe medie applicate secondo il valore della causa compreso tra Euro
5.201, 00 ed E. 26.000,00 dovranno essere quelli vigenti in applicazione del principio espresso dalla Cassazione che chiarisce come “ in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.
336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ( Cass. Civ. n. 19989 del 2021 )
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 23398\22 di annullamento della sentenza n 803\2017 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina in data 19.07.2017, in riforma della impugnata sentenza così decide:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto CP_1 conferma il DI n. 514\2005 del 27.04.2005
b) Condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1 somma di E.12.841,30 corrisposta quale spese legali oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
c) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di che liquida come di seguito: Parte_1
- per il giudizio di primo grado definito con sentenza n. 804\10 liquida le spese in complessive E 5077,00 oltre rimborso spese vive , spese generali cpa ed iva;
- per il giudizio di appello definito con sentenza n. 803\17 liquida le spese in complessive E 5.432,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva;
- per il giudizio di Cassazione definito con sentenza n.23398\22 liquida le spese processuali in complessive E 3.082,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva;
- per il presente giudizio di rinvio liquida le spese processuali in complessive E 5.809,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez in data 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI - Presidente
Dott. Marisa SALVO - Consigliere
Dott. Antonietta BONANNO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 672\2022 r.g., vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Messina Via Maffei n. 5 presso lo studio dell'avv. Antonino Mazzei (CF.
), che la rappresenta e difende per mandato su foglio C.F._2 separato materialmente congiunto all'atto introduttivo,
pec : Email_1
Appellante in riassunzione
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._3
, residente in [...], rappresentata e difesa
[...] congiuntamente e separatamente dagli avv.ti Tommasa Pergolizzi e avv.
FO AR SI nel cui studio in Messina, via Giordano Bruno n. 116, è elettivamente domiciliata oltre che presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei nominati difensori, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto all'atto di costituzione con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica
Pec: Email_2
:
[...] Email_3
Appellata OGGETTO: Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n
803\2017 con rinvio
CONCLUSIONI: come da verbale del 21.10.2024 con cui la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso dell' 8 Marzo 2005 esponeva di avere maturato un Parte_1 credito nei confronti dell'ex coniuge, , in virtù della Controparte_2 scrittura privata del 22/10/1998.
Sopraggiunto il decesso del l'eredità era stata accettata con beneficio CP_2 di inventario dai figli e dalla moglie CP_1
In seno all'inventario dei beni del defunto si dava atto dell'esistenza del credito di complessivamente ammontante ad euro 69.721,65. Parte_1
Sulla base di tale documento quest'ultima agiva in via monitoria per la quota parte di pertinenza della pari ad un terzo ed il Tribunale di Messina, CP_1 parzialmente accogliendo la richiesta, ingiungeva alla il pagamento della CP_1 minor somma di euro 7.263,82.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la CP_1 evidenziando di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e di non essere tenuta a pagare con denaro proprio;
rilevava altresì che il Tribunale di
Messina aveva nominato un amministratore dell'eredità e che eventuali richieste avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultimo a ciò preposto.
Resisteva in giudizio la opposta la quale contestava le domande ex adverso proposte eccependo che la era decaduta dal beneficio di inventario. CP_1
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 804 \2010 con la quale il Tribunale di Messina accertato il diritto della di soddisfarsi sui beni ereditari e Pt_1 preso atto della mancata vocatio in ius dell' Amministratore della comunione, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di CP_1 revocando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione la quale Parte_1 ha riconosciuto la correttezza dell'operato del giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui era stata dichiarata l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di condanna della quale erede pura e semplice. CP_1
Ha invece contestato la pronuncia del Tribunale relativamente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda azionata in via monitoria. infatti riteneva di avere diritto di chiedere alla il Parte_1 CP_1 pagamento della quota parte (1\3) del debito sulla base delle seguenti considerazioni: A) l'erede sebbene accettante con beneficio di inventario rimane pur sempre erede;
B) i creditori possono promuovere contro l'erede beneficiato per i debiti ereditari, un'azione di condanna;
C) tale azione può essere proposta in pendenza del procedimento concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata;
D) la non aveva motivo di dolersi perché la domanda della CP_1
aveva ad oggetto beni ereditari e non beni personali;
E) il creditore del Pt_1 de cuius che veda contestata l'esistenza del proprio credito da uno dei coeredi ha azione per farlo accertare nei confronti di chi lo contesti e quindi nei confronti dell'erede, seppur beneficiato;
F) il creditore dell'erede, fermo restando che debba soddisfarsi sui beni ereditari, ha diritto di costituirsi il titolo esecutivo nei confronti dell'erede che lo contesti;
G) l'eredità beneficiata non ha carattere di soggetto giuridico, e quindi, l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, al pari dell'erede puro e semplice, subentra nella posizione del de cuius; H) l'Amministratore Giudiziario dei beni comuni non ha niente a che vedere con l'eredità in quanto egli esiste con la comunione.
In virtù di tali argomentazioni l'appellante chiedeva alla Corte di Appello la riforma della sentenza del Tribunale .
Resisteva la quale chiedeva la conferma della sentenza gravata . CP_1
La Corte di Appello con sentenza n. 803\2017 rigettava l'appello, confermava la impugnata sentenza e condannava l'appellante alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 deducendo la violazione dell'art. 490 I comma c.c. per non avere la Corte
d'Appello di Messina considerato che l'accettazione beneficiata implica la distinzione del patrimonio ereditario da quello dell'accettante ma non la perdita della qualità di erede nonché la violazione dell'articolo 100 c.p.c. per avere la
Corte negato la legittimazione passiva dell'erede pur portatore di interesse controverso quale successore nonché degli articoli 1105 508 e 509 cod. civ. per avere la Corte assimilato l'amministratore della cosa comune, nominato nella vicenda che ci riguarda, con il curatore dell'eredità beneficiarie non nominato nel caso di specie.
Con sentenza n. 23398\2022 la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il secondo dei motivo di ricorso e cassava la sentenza con rinvio. Affermava la Suprema Corte che la Corte territoriale non ha applicato, nella sentenza impugnato i seguenti principi consolidati :
“ L'effetto del beneficio di inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che è tenuto a pagamento dei debiti ereditari e i dei legati nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti.
L'accettazione beneficiata non conforma pertanto il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede.
Dall'accettazione beneficiata consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della illimitatezza della responsabilità patrimoniale: questa posizione dell'erede debitore più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius è una “qualità del relativo rapporto” ed assumere rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata ( Sez. Un. n.10 531 del 2013).
A ciò deve aggiungersi che certamente legittimato passivo non era
l'amministratore giudiziario della comunione nominato dal Tribunale di
Messina ai sensi dell'articolo 1105 c.c.: l'amministratore della comunione ereditaria è infatti soltanto il mandato ex lege dei comunisti e i suoi poteri sono gli stessi di cui gode l'amministratore nominato convenzionalmente dai partecipanti alla comunione come individuati dall'articolo 1106 cc.
Conclude la Suprema Corte affermando che “Perché l'amministratore della comunione possa rappresentare in giudizio i coeredi è, quindi, necessario uno specifico mandato conferito dalla maggioranza dei comunisti o in difetto dall'autorità giudiziaria.
Dall'esame del decreto di nomina come allegato al ricorso non risulta alcun conferimento di tale potere” .
Con atto di citazione del 12.10.2022 riassumeva la causa, Parte_1 incardinando il presente giudizio, chiedendo, in applicazione dei superiori principi il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla CP_1
e la conferma decreto opposto con la condanna dell'odierna appellata alle refusione di tutti i gradi di giudizio. Si costituiva con atto del 17.01.2023 la quale chiedeva che la CP_1
Corte preliminarmente procedesse all'esperimento della mediazione, nel merito dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della perché titolari del Pt_1 credito azionato erano i figli e non la e comunque chiedeva che venisse CP_1 statuita la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti difensivi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata la richiesta di mediazione formulata dalla parte appellata trattandosi di giudizio di rinvio dalla Cassazione, che costituisce un giudizio chiuso e non consente di esperire attività mai richieste precedentemente .
Venendo al merito della vicenda in esame, i principi richiamati dalla
Suprema Corte chiariscono che seppur la avesse accettato con CP_1 beneficio di inventario e nonostante vi fosse stata la nomina di un amministratore dell'eredità , la aveva diritto di chiamare in giudizio la Pt_1 coerede per fare accertare il proprio credito.
Infatti ribadisce la Suprema Corte che “ l'accettazione beneficiata non conforma pertanto il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore.
Dall'accettazione beneficiata pertanto consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale: questa posizione dell'erede debitorie più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius è, come tale, una “qualità del relativo rapporto” ed assume rilievo proprio unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata ( Sez. Un. n. 103531 del
2013)
Ciò chiarito conclude affermando che “ Certamente legittimato passivo non era
l'amministratore giudiziario della comunione nominato dal tribunale di Messina ai sensi dell'articolo 1105 cod. civ. non ravvisandosi dall'esame del decreto di nomina alcun conferimento di tale specifico potere di rappresentanza processuale.”
Nel caso in esame quindi la era legittimata ad agire nei confronti della Pt_1 erede di e di chiedere con giudizio di cognizione, seppur CP_1 CP_2 sommario come quello monitorio, l'accertamento del credito vantato.
In questa sede in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della non risultando dagli atti del giudizio che all'Amministratore delle CP_1 comunione fosse stato conferito il potere di rappresentanza processuale.
Anche l' ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva della Pt_1 riproposta in questa sede dalla è infondata e deve essere rigettata . CP_1
Risulta depositata agli atti infatti la scrittura privata del 22.10.1998 stipulata tra la ed il de cuis con cui quest'ultimo si obbligava a versare alla Pt_1 Pt_1
l'importo mensile ivi indicato.
Il credito azionato quindi trae origine da detta scrittura a nulla rilevando i precedenti atti dal quale era sorto il credito novato con la detta scrittura.
Pertanto, in accoglimento del gravame proposto da deve essere Parte_1 rigettata l'opposizione al DI e confermato il decreto opposto.
Va altresì accolta la domanda della di condanna della alla Pt_1 CP_1 restituzione delle somme già versate per spese processuali liquidate nei due gradi di giudizio e pari ad E. 12.841,30 corrisposte con assegno del 03.08.2017 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, non costituendo essa richiresta domanda nuova
3. Le spese di lite vanno riesaminate all'esito complessivo del giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della e liquidate come da dispositivo e come da nota depositata CP_1 dall'appellante, ivi comprese quelle sostenute nel corso dell'intero processo (
Cass. n. 1407\20).
Le tariffe medie applicate secondo il valore della causa compreso tra Euro
5.201, 00 ed E. 26.000,00 dovranno essere quelli vigenti in applicazione del principio espresso dalla Cassazione che chiarisce come “ in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.
336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ( Cass. Civ. n. 19989 del 2021 )
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 23398\22 di annullamento della sentenza n 803\2017 emessa dalla Corte d'Appello di
Messina in data 19.07.2017, in riforma della impugnata sentenza così decide:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto CP_1 conferma il DI n. 514\2005 del 27.04.2005
b) Condanna alla refusione in favore di della CP_1 Parte_1 somma di E.12.841,30 corrisposta quale spese legali oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
c) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di che liquida come di seguito: Parte_1
- per il giudizio di primo grado definito con sentenza n. 804\10 liquida le spese in complessive E 5077,00 oltre rimborso spese vive , spese generali cpa ed iva;
- per il giudizio di appello definito con sentenza n. 803\17 liquida le spese in complessive E 5.432,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva;
- per il giudizio di Cassazione definito con sentenza n.23398\22 liquida le spese processuali in complessive E 3.082,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva;
- per il presente giudizio di rinvio liquida le spese processuali in complessive E 5.809,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali cpa e iva
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez in data 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini