Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7760 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FO CI, TT CE UR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della commissione per gli accertamenti psico fisici, adottato in autotutela e a rettifica del giudizio di non idoneità di seguito indicato, con cui è stata decretata la non idoneità del ricorrente nel concorso pubblico per esame per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, il 23 luglio 2024 per la seguente motivazione “B-OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tabella 1, punto 5 lettera a) e punto 15 del D.M. n. 198 del 30/06/2003”, provvedimento notificato il 16 aprile 2025;
- del presupposto provvedimento della commissione per gli accertamenti psico fisici, datato 12 marzo 2025, con cui è stata inizialmente decretata la non idoneità del ricorrente nel concorso pubblico per esame per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, del 23 luglio 2024, per “valvulopatia polmonare con lieve ipertrofia parietale, valvulopatia aortica, lieve dilatazione atrio destro, lieve rigurgito mitralico, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Tabella 1, punto 5, lettera “a” del DM 30/06/2003 n. 198”, nonché del sotteso verbale di accertamento dei requisiti psico fisici del 12 marzo 2025, provvedimento notificato in pari data;
- della graduatoria finale di merito relativa al concorso in oggetto, datata 20 maggio 2025, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierno ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non noti, lesivi dell'interesse del ricorrente
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione a 1306 posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024 per «B-OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tabella 1 punto 5 lettera A e punto 15 del DM numero 198 del 30/06/2003» , occorsa in data 12 marzo 2025.
2. Dopo che con ordinanza del 1° agosto 2025, n. -OMISSIS-, di questo T.a.r. è stata disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per l’accertamento della causa di non idoneità, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma, e che con ordinanza del 28 agosto 2025, n. 15861, sono stati prorogati i termini per il suo espletamento, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore e da lui personalmente in data 13 ottobre 2025, notificata alla controparte in data 15 ottobre 2025 e depositata in pari data, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e non si è presentato alla visita medica fissata dal verificatore per il giorno 21 ottobre 2025.
3. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, previo avviso dell’adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
4. Considerato che il sig. -OMISSIS- ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso e che l’atto di rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a., secondo cui «La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale» (co. 1) e «La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue» , il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
5. Tenuto conto della natura della controversia e di tutte le circostanze del caso, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA | OR IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.