Art. 13.
Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e' destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilita' del fondo.
Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e' destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilita' del fondo.