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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2716/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2716/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Solimo Monica, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Filizzola Marilisa, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 13.06.1956 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 14.08.1962 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 18.12.1983 in GL (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di GL (SA) dell'anno 1983, al n. 187 Parte II Serie A, da cui erano nati due figli, (17.03.1985) e Per_1 Per_2
(15.01.1990), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 2450/2022 del 05.07.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
17.12.2025 e 18.12.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, la SI.r , abiterà in CP_1
GL (SA), nella casa di Via Rosario Livatino “Parco Arcobaleno”, e il SI.
, ad Hammamet in Tunisia, alla Via Rue Khairedine Besha;
Parte_1
2. il sig. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 700,00# (settecento/00) mensili, a titolo di mantenimento,
[...] oltre aggiornamento annuale ISTAT, come per legge, da accreditarsi in favore della stessa entro il giorno cinque di ciascun mese, e del pari continuerà a corrispondere tutte le spese condominiali dell'abitazione della stessa in Via Rosario Livatino e le spese delle assicurazioni dell'autovettura della stessa”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di GL (SA) dell'anno 1983, al n. 187 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GL (SA), per le
3 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2716/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Solimo Monica, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Filizzola Marilisa, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 13.06.1956 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 14.08.1962 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 18.12.1983 in GL (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di GL (SA) dell'anno 1983, al n. 187 Parte II Serie A, da cui erano nati due figli, (17.03.1985) e Per_1 Per_2
(15.01.1990), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 2450/2022 del 05.07.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
17.12.2025 e 18.12.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
2 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, la SI.r , abiterà in CP_1
GL (SA), nella casa di Via Rosario Livatino “Parco Arcobaleno”, e il SI.
, ad Hammamet in Tunisia, alla Via Rue Khairedine Besha;
Parte_1
2. il sig. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 700,00# (settecento/00) mensili, a titolo di mantenimento,
[...] oltre aggiornamento annuale ISTAT, come per legge, da accreditarsi in favore della stessa entro il giorno cinque di ciascun mese, e del pari continuerà a corrispondere tutte le spese condominiali dell'abitazione della stessa in Via Rosario Livatino e le spese delle assicurazioni dell'autovettura della stessa”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di GL (SA) dell'anno 1983, al n. 187 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GL (SA), per le
3 Proc. R.V.G. n. 2716/2025
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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