TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2836/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2020 promossa da:
(c.f con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è domiciliata in Roma, Via Giulia n. 116, Testimone_1 giusta procura in att i;
ATTRICE contro
(c.f ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
e dell'avv. zia presso il cui studio è domiciliato in CP_2 CP_3 CP_4
AN MA (R M), Via San Martino Annunziata n.16, giusta procura in att i;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 febbraio
2025 ed a cui si sono riportate le parti all'ultima udienza del 17 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con il medesimo, in CP_1 regime di comunione legale dei beni, in data 25 luglio 2009, a seguito di una convivenza more uxorio iniziata nell'anno 2000; di aver fissato la dimora coniugale, nell'abitazione in cui la coppia conviveva, sita in AN MA (RM), Contrada Cerquette snc, con terreno ed annessi di pertinenza, beni acquistati dal convenuto per usucapione nell'anno 2010, in costanza di matrimonio, giusta sentenza n. 197/2010, emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, il 28.04.2010. pagina 1 di 9 Deduceva, altresì, che detti beni immobili - censiti, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del citato Comune al fg. 2, part. 423 ed al Catasto Terreni fg. 2, part. 425 - risultavano intestati esclusivamente al coniuge, , per aver questi avviato, in autonomia, la domanda CP_1 di usucapione degli stessi;
che sarebbe dovuta ricadere nella comunione legale dei beni anche l'autovettura Fiat Panda tg. EX490AN, acquistata dal marito nel dicembre 2014 e rivenduta, senza il consenso della moglie, nel maggio 2018, al prezzo di Euro 5.700,00. Tanto premesso, rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A. accertare e dichiarare che i beni acquistati dal sig. con la CP_1 sentenza di usucapione n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il
28.04.2010, al tempo della sentenza censiti al;
- Catasto Fabbricati del detto Comune al fg.
2, part. 423, sub. 501, cat. A/4, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C.E. 174,30; - al Catasto Terreni al fg. 2, part. 425, uliveto, cons. 16 are e 7 centiare, RD 3,73, RA 2,07; ricadono nel regime di comunione legale dei beni, e pertanto anche a favore della sig.ra per le Parte_1 numerazioni indicate in detta sentenza e per quelle acquisite successivamente: part. 423, sub
502; B. per l'effetto ordinare al Conservatore dei RRII l'annotazione dell'emananda sentenza;
C. accertare e dichiarare che l'acquisto della vettura marca Fiat, mod. Panda, tg. EX490AN, effettuato dal marito nel dicembre 2014 al prezzo di Euro 11.000,00, ricade nel regime di comunione legale dei beni, e pertanto anche a favore della sig.ra e Parte_1 pertanto condannare il sig. a versare alla moglie la metà del prezzo di Euro CP_1
5.700,00, ricavato dalla vendita del detto veicolo nel maggio 2018. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva il convenuto, deducendo che, quanto ai beni immobili oggetto della pretesa avanzata da parte attrice, essi erano già stati acquistati dal medesimo nel 1978, in virtù di una scrittura privata sottoscritta dal e dal precedente proprietario di detti beni, CP_1 Per_1
, ma che il successivo atto pubblico non era stato poi stipulato, a causa dell'intervenuto
[...] decesso del venditore. Deduceva, altresì, che, convenuti in giudizio gli eredi di quest'ultimo, essi non si erano opposti alla domanda di riconoscimento di detta scrittura privata, confermando che il acquistò e pagò al venditore il prezzo pattuito, nell'anno 1978, CP_1 con la conseguenza che l'usucapione ventennale di detti cespiti era già maturata in capo al convenuto nel 1998, ovvero trascorsi venti anni dall'acquisto dei beni, circostanza accertata e dichiarata dal Tribunale di Roma, con sentenza n.6962/2020 del 7.5.2020, resa nel procedimento surrichiamato.
pagina 2 di 9 Quanto, poi, alla domanda di accertamento della comproprietà dell'autovettura Fiat Panda targata EX490AN, parte convenuta eccepiva l'estraneità del bene alla comunione legale, in quanto bene personale del marito, utilizzata dal medesimo per recarsi sul posto di lavoro ed acquistata con i proventi della vendita di un'altra autovettura, acquistata dallo stesso CP_1 prima del matrimonio;
eccepiva, inoltre, il difetto di domanda di scioglimento della comunione, ritenuta pregiudiziale alla richiesta di pagamento della quota parte del valore realizzato dal convenuto con la vendita del bene.
Il rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_1 adito, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Respingere la domanda di cui al capo “A” delle conclusioni per la totale infondatezza della stessa;
2) Respingere la domanda di cui al capo “B” delle conclusioni e, in accoglimento delle eccezioni spiegate con i motivi svolti: a) dichiarare che il veicolo di cui è causa è bene personale del marito ai sensi dell'art. 179 c.c. b) in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse il veicolo facente parte della comunione matrimoniale respingere, in ogni caso, la domanda di condanna al pagamento della metà del prezzo di rivendita del veicolo, per difetto di domanda di scioglimento della comunione sul medesimo bene. 3) Con vittoria di spese di lite e compensi oltre accessori di legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, il Giudice fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 26.1.22 e, all'esito della riserva assunta, fissava per l'espletamento del solo interpello l'udienza del 23.3.22, udienza differita al 30.5.2022, in occasione della quale il convenuto rendeva l'interrogatorio formale, mentre, a causa della indisposizione dell'attrice, la causa veniva rinviata per l'interpello della medesima al 20.7.22, poi differita al 20.02.23 per gli stessi incombenti ed ancora alle successive udienze del
29.5.2023 e del 20.06.2023, in occasione della quale l'attrice rendeva, a sua volta,
l'interrogatorio formale.
Il procedimento veniva così rinviato al 24.10.2023, per la escussione dei due testi di parte convenuta.
All'udienza del 15.12.2023, veniva ascoltata la teste mentre il legale di Testimone_2 parte convenuta rinunciava alla escussione della teste senza opposizione del Tes_3 difensore di controparte ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 28.02.2025, all'esito della quale il precedente
Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 9 Successivamente, il precedente Giudice, atteso il decreto del Presidente del Tribunale n.
40/2025, che contemplava l'assegnazione ai Giudici Togati (anche di prossima immissione in servizio) delle cause di cognizione ordinaria, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della detta riassegnazione, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 13.11.2025, poi rinviata d'ufficio al 17.11.2025, all'esito della quale il sottoscritto Magistrato, subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto dell'espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Preliminarmente, si osserva come non vi sia contestazione sull'esatta individuazione degli immobili oggetto del presente giudizio, segnatamente costituiti da un terreno, con soprastante fabbricato, siti in AN MA (RM), Contrada Cerquette snc, contraddistinti rispettivamente con le particelle n. 423 e 425 del foglio 2 del Catasto Fabbricati e Terreni, originate dal frazionamento del terreno sito nel medesimo Comune e censito al Catasto
Terreni al fg. 2, particella 250, intestato a (vd. all.ti memoria ex art. 183, co. Persona_1
VI, n. 2, c.p.c. parte attrice).
Ciò posto, la domanda attorea origina dalla pretesa che i cespiti in parola appartengano in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, tanto al convenuto quanto alla attrice, in quanto le parti, al momento dell'acquisto per usucapione degli stessi da parte del convenuto, si trovavano ancora in regime di comunione legale dei beni.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio… è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass. 25.2.2025, n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass.
10.9.2018, n.21940).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, innanzitutto si osserva che le parti avevano contratto matrimonio in data
25.7.2009 (vd. estratto atto di matrimonio all.to atto di citazione) e che il regime legale scelto dai coniugi è stato quello della comunione legale dei beni, circostanza confermata da entrambe le parti.
Ciò posto, dai documenti versati in atti risulta che il convenuto, con scrittura privata del
20.9.1978, aveva acquistato da , pagandone il relativo prezzo, il terreno Persona_1 agricolo con sovrastante fabbricato rurale siti nel Comune di AN MA (RM),
Contrada Cerquette snc, censito in Catasto terreni al foglio 2, particella 250 e che, non avendo potuto stipulare il successivo atto pubblico a seguito del decesso del dante causa, aveva chiamato in giudizio gli eredi del medesimo, perché fosse riconosciuta la scrittura privata sottoscritta - giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 6962/2020 del 7.5.2020 che aveva accolto la domanda del in difetto di contestazione da parte CP_1 dell'unico convenuto costituito e nella contumacia degli altri chiamati, provvedimento coperto da giudicato.
Risulta, altresì, come detto, che i beni immobili oggetto del presente procedimento, siano originati dal frazionamento del terreno oggetto della compravendita conclusa nell'anno 1978 tra il convenuto e , avendolo provato documentalmente parte attrice con la Persona_1 produzione della scrittura privata sopra richiamata.
Si evince, inoltre, dagli atti di causa, che agiva per la dichiarazione CP_1 dell'usucapione in proprio favore degli immobili di cui si discute, ottenendone il riconoscimento con la sentenza n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina in data 28.04.2010, ovvero in costanza di matrimonio, di qui la pretesa avanzata da parte attrice.
Orbene, si rammenta che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona automaticamente, ai sensi dell'art. 1158 c.c., al decorso del termine previsto dalla legge.
Pertanto, mentre il diritto si acquisisce ope legis al compimento del ventennio (quindicennio per l'usucapione agraria), la sentenza, invece, ha natura meramente dichiarativa di un diritto già acquisito, avendo una funzione di mero accertamento (ex multis, Cass. 29.03.2018,
n.7853; App. Roma 01.04.2025, n.2007; Trib. Palermo 24.12.2024, n.6267; App. Napoli
06.12.2022, n.5158).
Logico corollario di quanto sopra è che gli acquisti per usucapione, come statuito da consolidato indirizzo di legittimità, verificatisi in costanza di matrimonio, tra coniugi in pagina 5 di 9 regime di comunione legale, rientrano nella comunione stessa, ex art. 177, co. 1, lett. a), c.c., ancorché compiuti da un solo coniuge (ex multis, Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass.
23.07.2008, n.20296; Trib. Napoli Nord 30.11.2022, n.4206).
Ciò chiarito, occorre stabilire se, nel caso di specie, l'acquisto per usucapione da parte del convenuto sia avvenuto in costanza di matrimonio, in quanto la circostanza comporta l'assoggettamento del bene alla disciplina della comunione legale.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il momento rilevante, per il verificarsi dell'acquisto ope legis, ex articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perché avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione” (Cass. 11.08.2016, n.17033), “così che...nel caso di specie occorre accertare, sulla scorta del contenuto della sentenza medesima, la precedente data in cui si era compiuto
a favore dell'usucapiente il ventennio di ininterrotto possesso onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e in vigenza della norma di cui all'articolo 177” (Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass. 23.07.2008, n.20296).
Tanto premesso, se è vero che la sentenza n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina in data 28.04.2010, ha dichiarato l'usucapione, in favore del convenuto, degli immobili oggetto dell'odierna controversia, è intervenuta in costanza di matrimonio, è altrettanto vero che, in realtà, il diritto del convenuto è maturato in data precedente, ovvero il
20.9.1998, trascorsi venti anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, avvenuta in data
20.9.1978, con cui il convenuto acquistava detti beni dall'originario proprietario, scrittura privata riconosciuta giudizialmente dalla successiva sentenza del Tribunale di Roma n.
6962/2020 del 7.5.2020.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, a prescindere dal momento in cui è intervenuta la sentenza di usucapione che ha natura meramente dichiarativa, il termine in cui è maturato il diritto di proprietà per decorrenza dell'esercizio del possesso, valido ai fini dell'usucapione da parte del convenuto degli immobili in contestazione, alla luce della documentazione versata in atti, ovvero della scrittura privata di vendita del possesso intervenuta tra il convenuto e , andrà individuato in un momento antecedente alla data della Persona_1 celebrazione del matrimonio tra le parti, avvenuta il 25.7.2009, ovvero alla data del
20.8.1998.
pagina 6 di 9 Alla luce di quanto sopra ed in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, si può concludere che i beni usucapiti dal convenuto, in forza della sentenza n.
197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina in data 28.04.2010, non facevano parte della massa comune di beni rientranti nella comunione legale, sicché gli stessi non sono ricaduti in comproprietà tra i coniugi, con il conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto, invece, alla domanda relativa al riconoscimento in favore dell'attrice della metà dell'importo realizzato dalla vendita dell'autovettura Fiat Panda, tg. EX490AN, acquistata dal marito nel dicembre 2014 e dunque in costanza di matrimonio, si deve ritenere che il bene in questione ricadesse effettivamente nella comunione legale e che, pertanto, la domanda proposta debba essere accolta.
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli autoveicoli acquistati da un coniuge entrano ope legis a far parte della comunione legale, pur trattandosi di beni consumabili, onerosi per gli obblighi e per le responsabilità che importano (cfr. Cass. n. 1292/1998).
Nella fattispecie, il convenuto non contesta il fatto che l'automobile sia stata acquistata in costanza di matrimonio, ma assume che la stessa non costituirebbe oggetto di comunione in quanto bene di uso strettamente personale ed destinato all'esercizio della professione in quanto utilizzata dal medesimo per recarsi sul posto di lavoro e nonché per essere stata acquistata con i proventi della vendita di un'auto propria.
Al riguardo, si osserva che non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, tuttavia, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale se saranno rispettate le formalità di cui all'art. 179, 1° co., lett. f) e 2° co. che, nel caso di specie, risultano mancanti, non risultando tale esclusione, espressamente, nell'atto di acquisto del bene e non essendo stato prodotto l'atto medesimo.
Dall'istruttoria svolta, invero, non risulta provata neppure la circostanza che il veicolo fosse in uso esclusivo al convenuto, avendo egli ammesso, in sede di interpello, che il veicolo veniva utilizzato anche dalla moglie (cfr. verbale del 30.5.2022 “la macchina la utilizzavo io per lavoro e qualche volta lei ma accompagnava la sua di madre”), sicché deve escludersi che il bene potesse qualificarsi di uso strettamente personale.
Parimenti, non si può ritenere che l'autoveicolo in questione rientri nel concetto di bene che serve all'esercizio della professione ai sensi dell'art 179 c.c. lett. d), poiché il fatto che il convenuto lo utilizzasse per recarsi al lavoro non è elemento da solo sufficiente a qualificare pagina 7 di 9 il bene nei temini dedotti, in quanto egli svolgeva l'attività di collaboratore scolastico, per cui la macchina era usata esclusivamente quale mezzo di trasporto, ma non era un bene preordinato alla svolgimento della professione.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il veicolo in questione, acquistato in costanza di matrimonio ed intestato al solo convenuto rientrasse nella comunione legale, con il conseguente diritto dell'attrice a vedersi riconosciuta la metà dell'importo realizzato con la vendita.
Quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta, circa la necessità di una pregiudiziale domanda di scioglimento della comunione, questo Giudice ritiene infondata l'eccezione poiché il bene in questione, al momento della proposizione del presente procedimento, iscritto in data 27.9.2020, era già stato venduto da - la vendita infatti risale al CP_1
16.5.2018; pertanto, atteso che il bene non era più in comproprietà tra i coniugi e neppure in capo al solo convenuto, non poteva essere proposta alcuna domanda formale di divisione della comunione, in quanto l'unica domanda ammissibile era quella di riconoscimento della metà del prezzo ricavato dalla vendita.
Ne consegue, dunque, l'ammissibilità della domanda di restituzione della metà dell'importo realizzato dal convenuto con la vendita del bene, la quale deve essere accolta.
Sul punto, si osserva che l'importo di euro 5.700,00 realizzato dalla vendita dell'auto nel
2018 non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta altresì provato dalla produzione del certificato storico del PRA, ove viene indicata la data della vendita e il corrispettivo.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere respinta la domanda di parte attrice volta ad ottenere che i beni acquistati da con la sentenza di usucapione n. 197/2010 emessa dal Tribunale CP_1 di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il 28.04.2010, ricadano nel regime di comunione legale dei beni e ne sia riconosciuta la proprietà degli stessi anche in capo all'attrice; mentre va accolta la domanda relativa al riconoscimento in favore di della metà del prezzo Parte_1 realizzato dalla vendita dell'autovettura Fiat Panda, tg. EX490AN, pari ad Euro 2.850,00.
Correlativamente, per le medesime ragioni esposte, deve essere rigettata la domanda del convenuto di dichiarare che il veicolo di cui è causa è bene personale del marito ai sensi dell'art. 179 c.c.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e della reciproca soccombenza tra le parti. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare la comproprietà a favore di dei beni acquistati da con la sentenza di usucapione Parte_1 CP_1
n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il 28.04.2010, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di AN MA (RM) al fg. 2, part. 423 ed al Catasto Terreni del medesimo Comune al fg. 2, part. 425;
2. a parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'autovettura
Fiat Panda tg. EX490AN al momento della vendita effettuata dal convenuto ricadeva nel regime di comunione legale dei beni e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento in favore di della metà del prezzo ricavato dalla vendita Parte_1
e pari ad Euro 2.850,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda;
3. rigetta le ulteriori domande del convenuto;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Tivoli, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2020 promossa da:
(c.f con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è domiciliata in Roma, Via Giulia n. 116, Testimone_1 giusta procura in att i;
ATTRICE contro
(c.f ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
e dell'avv. zia presso il cui studio è domiciliato in CP_2 CP_3 CP_4
AN MA (R M), Via San Martino Annunziata n.16, giusta procura in att i;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 febbraio
2025 ed a cui si sono riportate le parti all'ultima udienza del 17 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con il medesimo, in CP_1 regime di comunione legale dei beni, in data 25 luglio 2009, a seguito di una convivenza more uxorio iniziata nell'anno 2000; di aver fissato la dimora coniugale, nell'abitazione in cui la coppia conviveva, sita in AN MA (RM), Contrada Cerquette snc, con terreno ed annessi di pertinenza, beni acquistati dal convenuto per usucapione nell'anno 2010, in costanza di matrimonio, giusta sentenza n. 197/2010, emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, il 28.04.2010. pagina 1 di 9 Deduceva, altresì, che detti beni immobili - censiti, rispettivamente, al Catasto Fabbricati del citato Comune al fg. 2, part. 423 ed al Catasto Terreni fg. 2, part. 425 - risultavano intestati esclusivamente al coniuge, , per aver questi avviato, in autonomia, la domanda CP_1 di usucapione degli stessi;
che sarebbe dovuta ricadere nella comunione legale dei beni anche l'autovettura Fiat Panda tg. EX490AN, acquistata dal marito nel dicembre 2014 e rivenduta, senza il consenso della moglie, nel maggio 2018, al prezzo di Euro 5.700,00. Tanto premesso, rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A. accertare e dichiarare che i beni acquistati dal sig. con la CP_1 sentenza di usucapione n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il
28.04.2010, al tempo della sentenza censiti al;
- Catasto Fabbricati del detto Comune al fg.
2, part. 423, sub. 501, cat. A/4, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C.E. 174,30; - al Catasto Terreni al fg. 2, part. 425, uliveto, cons. 16 are e 7 centiare, RD 3,73, RA 2,07; ricadono nel regime di comunione legale dei beni, e pertanto anche a favore della sig.ra per le Parte_1 numerazioni indicate in detta sentenza e per quelle acquisite successivamente: part. 423, sub
502; B. per l'effetto ordinare al Conservatore dei RRII l'annotazione dell'emananda sentenza;
C. accertare e dichiarare che l'acquisto della vettura marca Fiat, mod. Panda, tg. EX490AN, effettuato dal marito nel dicembre 2014 al prezzo di Euro 11.000,00, ricade nel regime di comunione legale dei beni, e pertanto anche a favore della sig.ra e Parte_1 pertanto condannare il sig. a versare alla moglie la metà del prezzo di Euro CP_1
5.700,00, ricavato dalla vendita del detto veicolo nel maggio 2018. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva il convenuto, deducendo che, quanto ai beni immobili oggetto della pretesa avanzata da parte attrice, essi erano già stati acquistati dal medesimo nel 1978, in virtù di una scrittura privata sottoscritta dal e dal precedente proprietario di detti beni, CP_1 Per_1
, ma che il successivo atto pubblico non era stato poi stipulato, a causa dell'intervenuto
[...] decesso del venditore. Deduceva, altresì, che, convenuti in giudizio gli eredi di quest'ultimo, essi non si erano opposti alla domanda di riconoscimento di detta scrittura privata, confermando che il acquistò e pagò al venditore il prezzo pattuito, nell'anno 1978, CP_1 con la conseguenza che l'usucapione ventennale di detti cespiti era già maturata in capo al convenuto nel 1998, ovvero trascorsi venti anni dall'acquisto dei beni, circostanza accertata e dichiarata dal Tribunale di Roma, con sentenza n.6962/2020 del 7.5.2020, resa nel procedimento surrichiamato.
pagina 2 di 9 Quanto, poi, alla domanda di accertamento della comproprietà dell'autovettura Fiat Panda targata EX490AN, parte convenuta eccepiva l'estraneità del bene alla comunione legale, in quanto bene personale del marito, utilizzata dal medesimo per recarsi sul posto di lavoro ed acquistata con i proventi della vendita di un'altra autovettura, acquistata dallo stesso CP_1 prima del matrimonio;
eccepiva, inoltre, il difetto di domanda di scioglimento della comunione, ritenuta pregiudiziale alla richiesta di pagamento della quota parte del valore realizzato dal convenuto con la vendita del bene.
Il rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale CP_1 adito, reietta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Respingere la domanda di cui al capo “A” delle conclusioni per la totale infondatezza della stessa;
2) Respingere la domanda di cui al capo “B” delle conclusioni e, in accoglimento delle eccezioni spiegate con i motivi svolti: a) dichiarare che il veicolo di cui è causa è bene personale del marito ai sensi dell'art. 179 c.c. b) in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse il veicolo facente parte della comunione matrimoniale respingere, in ogni caso, la domanda di condanna al pagamento della metà del prezzo di rivendita del veicolo, per difetto di domanda di scioglimento della comunione sul medesimo bene. 3) Con vittoria di spese di lite e compensi oltre accessori di legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, il Giudice fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 26.1.22 e, all'esito della riserva assunta, fissava per l'espletamento del solo interpello l'udienza del 23.3.22, udienza differita al 30.5.2022, in occasione della quale il convenuto rendeva l'interrogatorio formale, mentre, a causa della indisposizione dell'attrice, la causa veniva rinviata per l'interpello della medesima al 20.7.22, poi differita al 20.02.23 per gli stessi incombenti ed ancora alle successive udienze del
29.5.2023 e del 20.06.2023, in occasione della quale l'attrice rendeva, a sua volta,
l'interrogatorio formale.
Il procedimento veniva così rinviato al 24.10.2023, per la escussione dei due testi di parte convenuta.
All'udienza del 15.12.2023, veniva ascoltata la teste mentre il legale di Testimone_2 parte convenuta rinunciava alla escussione della teste senza opposizione del Tes_3 difensore di controparte ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 28.02.2025, all'esito della quale il precedente
Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 9 Successivamente, il precedente Giudice, atteso il decreto del Presidente del Tribunale n.
40/2025, che contemplava l'assegnazione ai Giudici Togati (anche di prossima immissione in servizio) delle cause di cognizione ordinaria, rimetteva la causa sul ruolo ai fini della detta riassegnazione, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 13.11.2025, poi rinviata d'ufficio al 17.11.2025, all'esito della quale il sottoscritto Magistrato, subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto dell'espressa rinuncia di tutte le parti costituite.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Preliminarmente, si osserva come non vi sia contestazione sull'esatta individuazione degli immobili oggetto del presente giudizio, segnatamente costituiti da un terreno, con soprastante fabbricato, siti in AN MA (RM), Contrada Cerquette snc, contraddistinti rispettivamente con le particelle n. 423 e 425 del foglio 2 del Catasto Fabbricati e Terreni, originate dal frazionamento del terreno sito nel medesimo Comune e censito al Catasto
Terreni al fg. 2, particella 250, intestato a (vd. all.ti memoria ex art. 183, co. Persona_1
VI, n. 2, c.p.c. parte attrice).
Ciò posto, la domanda attorea origina dalla pretesa che i cespiti in parola appartengano in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, tanto al convenuto quanto alla attrice, in quanto le parti, al momento dell'acquisto per usucapione degli stessi da parte del convenuto, si trovavano ancora in regime di comunione legale dei beni.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene…con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio… è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione” (Cass. 25.2.2025, n.4874; ex multis, Cass. 3.8.2022, n.24050; Cass.
10.9.2018, n.21940).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, innanzitutto si osserva che le parti avevano contratto matrimonio in data
25.7.2009 (vd. estratto atto di matrimonio all.to atto di citazione) e che il regime legale scelto dai coniugi è stato quello della comunione legale dei beni, circostanza confermata da entrambe le parti.
Ciò posto, dai documenti versati in atti risulta che il convenuto, con scrittura privata del
20.9.1978, aveva acquistato da , pagandone il relativo prezzo, il terreno Persona_1 agricolo con sovrastante fabbricato rurale siti nel Comune di AN MA (RM),
Contrada Cerquette snc, censito in Catasto terreni al foglio 2, particella 250 e che, non avendo potuto stipulare il successivo atto pubblico a seguito del decesso del dante causa, aveva chiamato in giudizio gli eredi del medesimo, perché fosse riconosciuta la scrittura privata sottoscritta - giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 6962/2020 del 7.5.2020 che aveva accolto la domanda del in difetto di contestazione da parte CP_1 dell'unico convenuto costituito e nella contumacia degli altri chiamati, provvedimento coperto da giudicato.
Risulta, altresì, come detto, che i beni immobili oggetto del presente procedimento, siano originati dal frazionamento del terreno oggetto della compravendita conclusa nell'anno 1978 tra il convenuto e , avendolo provato documentalmente parte attrice con la Persona_1 produzione della scrittura privata sopra richiamata.
Si evince, inoltre, dagli atti di causa, che agiva per la dichiarazione CP_1 dell'usucapione in proprio favore degli immobili di cui si discute, ottenendone il riconoscimento con la sentenza n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina in data 28.04.2010, ovvero in costanza di matrimonio, di qui la pretesa avanzata da parte attrice.
Orbene, si rammenta che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si perfeziona automaticamente, ai sensi dell'art. 1158 c.c., al decorso del termine previsto dalla legge.
Pertanto, mentre il diritto si acquisisce ope legis al compimento del ventennio (quindicennio per l'usucapione agraria), la sentenza, invece, ha natura meramente dichiarativa di un diritto già acquisito, avendo una funzione di mero accertamento (ex multis, Cass. 29.03.2018,
n.7853; App. Roma 01.04.2025, n.2007; Trib. Palermo 24.12.2024, n.6267; App. Napoli
06.12.2022, n.5158).
Logico corollario di quanto sopra è che gli acquisti per usucapione, come statuito da consolidato indirizzo di legittimità, verificatisi in costanza di matrimonio, tra coniugi in pagina 5 di 9 regime di comunione legale, rientrano nella comunione stessa, ex art. 177, co. 1, lett. a), c.c., ancorché compiuti da un solo coniuge (ex multis, Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass.
23.07.2008, n.20296; Trib. Napoli Nord 30.11.2022, n.4206).
Ciò chiarito, occorre stabilire se, nel caso di specie, l'acquisto per usucapione da parte del convenuto sia avvenuto in costanza di matrimonio, in quanto la circostanza comporta l'assoggettamento del bene alla disciplina della comunione legale.
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “il momento rilevante, per il verificarsi dell'acquisto ope legis, ex articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia di accoglimento della domanda di usucapione, proprio perché avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione” (Cass. 11.08.2016, n.17033), “così che...nel caso di specie occorre accertare, sulla scorta del contenuto della sentenza medesima, la precedente data in cui si era compiuto
a favore dell'usucapiente il ventennio di ininterrotto possesso onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e in vigenza della norma di cui all'articolo 177” (Cass. 19.12.2017, n.30520; Cass. 23.07.2008, n.20296).
Tanto premesso, se è vero che la sentenza n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina in data 28.04.2010, ha dichiarato l'usucapione, in favore del convenuto, degli immobili oggetto dell'odierna controversia, è intervenuta in costanza di matrimonio, è altrettanto vero che, in realtà, il diritto del convenuto è maturato in data precedente, ovvero il
20.9.1998, trascorsi venti anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, avvenuta in data
20.9.1978, con cui il convenuto acquistava detti beni dall'originario proprietario, scrittura privata riconosciuta giudizialmente dalla successiva sentenza del Tribunale di Roma n.
6962/2020 del 7.5.2020.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, a prescindere dal momento in cui è intervenuta la sentenza di usucapione che ha natura meramente dichiarativa, il termine in cui è maturato il diritto di proprietà per decorrenza dell'esercizio del possesso, valido ai fini dell'usucapione da parte del convenuto degli immobili in contestazione, alla luce della documentazione versata in atti, ovvero della scrittura privata di vendita del possesso intervenuta tra il convenuto e , andrà individuato in un momento antecedente alla data della Persona_1 celebrazione del matrimonio tra le parti, avvenuta il 25.7.2009, ovvero alla data del
20.8.1998.
pagina 6 di 9 Alla luce di quanto sopra ed in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, si può concludere che i beni usucapiti dal convenuto, in forza della sentenza n.
197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina in data 28.04.2010, non facevano parte della massa comune di beni rientranti nella comunione legale, sicché gli stessi non sono ricaduti in comproprietà tra i coniugi, con il conseguente rigetto della domanda attorea.
Quanto, invece, alla domanda relativa al riconoscimento in favore dell'attrice della metà dell'importo realizzato dalla vendita dell'autovettura Fiat Panda, tg. EX490AN, acquistata dal marito nel dicembre 2014 e dunque in costanza di matrimonio, si deve ritenere che il bene in questione ricadesse effettivamente nella comunione legale e che, pertanto, la domanda proposta debba essere accolta.
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli autoveicoli acquistati da un coniuge entrano ope legis a far parte della comunione legale, pur trattandosi di beni consumabili, onerosi per gli obblighi e per le responsabilità che importano (cfr. Cass. n. 1292/1998).
Nella fattispecie, il convenuto non contesta il fatto che l'automobile sia stata acquistata in costanza di matrimonio, ma assume che la stessa non costituirebbe oggetto di comunione in quanto bene di uso strettamente personale ed destinato all'esercizio della professione in quanto utilizzata dal medesimo per recarsi sul posto di lavoro e nonché per essere stata acquistata con i proventi della vendita di un'auto propria.
Al riguardo, si osserva che non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, tuttavia, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale se saranno rispettate le formalità di cui all'art. 179, 1° co., lett. f) e 2° co. che, nel caso di specie, risultano mancanti, non risultando tale esclusione, espressamente, nell'atto di acquisto del bene e non essendo stato prodotto l'atto medesimo.
Dall'istruttoria svolta, invero, non risulta provata neppure la circostanza che il veicolo fosse in uso esclusivo al convenuto, avendo egli ammesso, in sede di interpello, che il veicolo veniva utilizzato anche dalla moglie (cfr. verbale del 30.5.2022 “la macchina la utilizzavo io per lavoro e qualche volta lei ma accompagnava la sua di madre”), sicché deve escludersi che il bene potesse qualificarsi di uso strettamente personale.
Parimenti, non si può ritenere che l'autoveicolo in questione rientri nel concetto di bene che serve all'esercizio della professione ai sensi dell'art 179 c.c. lett. d), poiché il fatto che il convenuto lo utilizzasse per recarsi al lavoro non è elemento da solo sufficiente a qualificare pagina 7 di 9 il bene nei temini dedotti, in quanto egli svolgeva l'attività di collaboratore scolastico, per cui la macchina era usata esclusivamente quale mezzo di trasporto, ma non era un bene preordinato alla svolgimento della professione.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il veicolo in questione, acquistato in costanza di matrimonio ed intestato al solo convenuto rientrasse nella comunione legale, con il conseguente diritto dell'attrice a vedersi riconosciuta la metà dell'importo realizzato con la vendita.
Quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta, circa la necessità di una pregiudiziale domanda di scioglimento della comunione, questo Giudice ritiene infondata l'eccezione poiché il bene in questione, al momento della proposizione del presente procedimento, iscritto in data 27.9.2020, era già stato venduto da - la vendita infatti risale al CP_1
16.5.2018; pertanto, atteso che il bene non era più in comproprietà tra i coniugi e neppure in capo al solo convenuto, non poteva essere proposta alcuna domanda formale di divisione della comunione, in quanto l'unica domanda ammissibile era quella di riconoscimento della metà del prezzo ricavato dalla vendita.
Ne consegue, dunque, l'ammissibilità della domanda di restituzione della metà dell'importo realizzato dal convenuto con la vendita del bene, la quale deve essere accolta.
Sul punto, si osserva che l'importo di euro 5.700,00 realizzato dalla vendita dell'auto nel
2018 non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta altresì provato dalla produzione del certificato storico del PRA, ove viene indicata la data della vendita e il corrispettivo.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere respinta la domanda di parte attrice volta ad ottenere che i beni acquistati da con la sentenza di usucapione n. 197/2010 emessa dal Tribunale CP_1 di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il 28.04.2010, ricadano nel regime di comunione legale dei beni e ne sia riconosciuta la proprietà degli stessi anche in capo all'attrice; mentre va accolta la domanda relativa al riconoscimento in favore di della metà del prezzo Parte_1 realizzato dalla vendita dell'autovettura Fiat Panda, tg. EX490AN, pari ad Euro 2.850,00.
Correlativamente, per le medesime ragioni esposte, deve essere rigettata la domanda del convenuto di dichiarare che il veicolo di cui è causa è bene personale del marito ai sensi dell'art. 179 c.c.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e della reciproca soccombenza tra le parti. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare la comproprietà a favore di dei beni acquistati da con la sentenza di usucapione Parte_1 CP_1
n. 197/2010 emessa dal Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina il 28.04.2010, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di AN MA (RM) al fg. 2, part. 423 ed al Catasto Terreni del medesimo Comune al fg. 2, part. 425;
2. a parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'autovettura
Fiat Panda tg. EX490AN al momento della vendita effettuata dal convenuto ricadeva nel regime di comunione legale dei beni e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento in favore di della metà del prezzo ricavato dalla vendita Parte_1
e pari ad Euro 2.850,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda;
3. rigetta le ulteriori domande del convenuto;
4. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Tivoli, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 9 di 9