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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1422/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1720/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90121 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249033113918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011736280000 TASSA AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015647237000 TASSA AUTO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.2.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 25.1.2025 eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione del tributo
(tasse automobilistiche anno 2012, sanzioni ed interessi).
Si costituiva in giudizio DE la quale produceva relate di notifica delle cartelle esattoriali e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'Assessorato Regionale dell'Economia il quale chiedeva dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva stante l'annualità del tributo oggetto dell'atto impugnato.
In data 10.2.2026 la ricorrente depositava certificato storico di residenza.
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
Invero, come si evince dal certificato di residenza storico versato in atti in data 10.2.2026, la ricorrente è residente nel Comune di San Giovanni la Punta dal 5.1.2016 ove ha sempre risieduto in Indirizzo_1 de Amicis 6 (presso cui peraltro le è stata notificata, con successo, l'intimazione di pagamento impugnata).
A fronte di ciò risulta evidente che la notifica delle due cartelle esattoriali presupposte eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo avere tentato il recapito, in data 15.2.2023 in Indirizzo_2 Catania, è nulla atteso che il tentativo di notifica è stato eseguito presso indirizzo dove non risulta che la ricorrente risiedesse.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso, al pari del secondo in difetto di prova di atti interruttivi della prescrizione, si appalesano fondati.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, a carico del solo agente della riscossione a cui va addebitato il vizio di notifica, ed in favore del difensore distrattario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1720/25 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. condanna DE al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore distrattario della ricorrente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1720/2025 depositato il 23/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90121 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249033113918000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011736280000 TASSA AUTO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170015647237000 TASSA AUTO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.2.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 25.1.2025 eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte e la prescrizione del tributo
(tasse automobilistiche anno 2012, sanzioni ed interessi).
Si costituiva in giudizio DE la quale produceva relate di notifica delle cartelle esattoriali e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l'Assessorato Regionale dell'Economia il quale chiedeva dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva stante l'annualità del tributo oggetto dell'atto impugnato.
In data 10.2.2026 la ricorrente depositava certificato storico di residenza.
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.
Invero, come si evince dal certificato di residenza storico versato in atti in data 10.2.2026, la ricorrente è residente nel Comune di San Giovanni la Punta dal 5.1.2016 ove ha sempre risieduto in Indirizzo_1 de Amicis 6 (presso cui peraltro le è stata notificata, con successo, l'intimazione di pagamento impugnata).
A fronte di ciò risulta evidente che la notifica delle due cartelle esattoriali presupposte eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo avere tentato il recapito, in data 15.2.2023 in Indirizzo_2 Catania, è nulla atteso che il tentativo di notifica è stato eseguito presso indirizzo dove non risulta che la ricorrente risiedesse.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso, al pari del secondo in difetto di prova di atti interruttivi della prescrizione, si appalesano fondati.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, a carico del solo agente della riscossione a cui va addebitato il vizio di notifica, ed in favore del difensore distrattario che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1720/25 R.G:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. condanna DE al pagamento delle spese di lite che liquida in € 100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore distrattario della ricorrente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso