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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
Ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MUCARIA LIBORIO
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il Sig.
[...]
deduceva di aver contratto con la sig.ra Parte_1 CP_1
matrimonio con rito concordatario in data 16.09.1995,
[...]
pagina 1 di 4 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Paceco (TP), al n.
29, parte II, serie B, anno 1995.
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: e Per_1
. Persona_2
Rappresentava che, con sentenza n. 571/2022, emessa in data
10.06.2022, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva in giudizio , rappresentando Controparte_1
le condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Le parti, pervenute medio tempore ad un accordo, avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui all'accordo depositato il 14.11.2024, di seguito integralmente riportate:
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA GL
. Per_1
Per detta causale, avendo la figlia deciso di avviare un percorso di studi universitari presso l'Università telematica San Raffaele mediante iscrizione alla frequenza presso la Facoltà di Scienze dell'Alimentazione e
Gastronomia, si rende necessaria la rideterminazione e ridefinizione degli obblighi di contribuzione a beneficio della predetta.
Pertanto, il Sig. si obbliga a corrispondere un assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia , da corrispondersi direttamente alla Per_1 stessa, dell''importo mensile pari ad euro 100,00 per la durata di anni 3.
Tale assegno sarà revocato, prima del termine predetto, nell'ipotesi in cui
pagina 2 di 4 la figlia non sosterrà in tempo utile gli esami universitari previsti nel Per_1
piano di studi. Quanto alle spese straordinarie, il Sig. provvederà Pt_1
al versamento del 50% delle spese relative a quelle mediche come specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani. Le spese universitarie saranno direttamente sostenute dalla Sig.ra nella CP_1
misura del 100%.
Va evidenziato, infatti, che il Sig. avendo convenuto il pieno Pt_1
sostegno genitoriale dato alla figlia rispetto al suo percorso di studio, Per_1 dovrà essere da quest'ultima ricambiato con una serie di manifestazioni di impegno e con una completa informazione in ordine ai progressi universitari, ovvero alle eventuali difficoltà registrate. Pertanto, la figlia
dovrà, su richiesta, consegnare al padre la documentazione attestante Per_1
il percorso di studi intrapreso ed il relativo progresso e dovrà informarlo tempestivamente, rispetto ad ogni sua eventuale difficoltà registrata nel suo iter universitario”.
Indi, sollecitata la comparizione delle parti onde interloquire sulla natura condizionata dell'accordo, clausola integrata e modificata in udienza dalle parti medesime, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, comprensivo della seguente modifica concordata in udienza: Le parti concordano di individuare la misura già fissata di € 100,00 per il mantenimento ordinario senza ulteriori condizioni né di tempo né legate all'andamento universitario, fatta naturalmente salva la facoltà di richiedere modifiche nella ipotesi di negligenza come indicata nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione o immediato conseguimento di autonomica confacente al titolo. Rimane inoltre salva la ripartizione
pagina 3 di 4 delle spese come articolata in ricorso e il dovere informativo sempre ivi declinato.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, rimangono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16.09.1995 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Paceco (TP), al n. 29, parte II, serie B, anno 1995 tra
[...]
e , alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
all'accordo richiamato in parte motiva come da ultimo integrato e modificato;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BUSCAINO DONATELLA
Ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MUCARIA LIBORIO
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il Sig.
[...]
deduceva di aver contratto con la sig.ra Parte_1 CP_1
matrimonio con rito concordatario in data 16.09.1995,
[...]
pagina 1 di 4 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Paceco (TP), al n.
29, parte II, serie B, anno 1995.
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: e Per_1
. Persona_2
Rappresentava che, con sentenza n. 571/2022, emessa in data
10.06.2022, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva in giudizio , rappresentando Controparte_1
le condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Le parti, pervenute medio tempore ad un accordo, avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui all'accordo depositato il 14.11.2024, di seguito integralmente riportate:
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA GL
. Per_1
Per detta causale, avendo la figlia deciso di avviare un percorso di studi universitari presso l'Università telematica San Raffaele mediante iscrizione alla frequenza presso la Facoltà di Scienze dell'Alimentazione e
Gastronomia, si rende necessaria la rideterminazione e ridefinizione degli obblighi di contribuzione a beneficio della predetta.
Pertanto, il Sig. si obbliga a corrispondere un assegno di Pt_1
mantenimento per la figlia , da corrispondersi direttamente alla Per_1 stessa, dell''importo mensile pari ad euro 100,00 per la durata di anni 3.
Tale assegno sarà revocato, prima del termine predetto, nell'ipotesi in cui
pagina 2 di 4 la figlia non sosterrà in tempo utile gli esami universitari previsti nel Per_1
piano di studi. Quanto alle spese straordinarie, il Sig. provvederà Pt_1
al versamento del 50% delle spese relative a quelle mediche come specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani. Le spese universitarie saranno direttamente sostenute dalla Sig.ra nella CP_1
misura del 100%.
Va evidenziato, infatti, che il Sig. avendo convenuto il pieno Pt_1
sostegno genitoriale dato alla figlia rispetto al suo percorso di studio, Per_1 dovrà essere da quest'ultima ricambiato con una serie di manifestazioni di impegno e con una completa informazione in ordine ai progressi universitari, ovvero alle eventuali difficoltà registrate. Pertanto, la figlia
dovrà, su richiesta, consegnare al padre la documentazione attestante Per_1
il percorso di studi intrapreso ed il relativo progresso e dovrà informarlo tempestivamente, rispetto ad ogni sua eventuale difficoltà registrata nel suo iter universitario”.
Indi, sollecitata la comparizione delle parti onde interloquire sulla natura condizionata dell'accordo, clausola integrata e modificata in udienza dalle parti medesime, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, comprensivo della seguente modifica concordata in udienza: Le parti concordano di individuare la misura già fissata di € 100,00 per il mantenimento ordinario senza ulteriori condizioni né di tempo né legate all'andamento universitario, fatta naturalmente salva la facoltà di richiedere modifiche nella ipotesi di negligenza come indicata nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione o immediato conseguimento di autonomica confacente al titolo. Rimane inoltre salva la ripartizione
pagina 3 di 4 delle spese come articolata in ricorso e il dovere informativo sempre ivi declinato.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, rimangono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16.09.1995 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Paceco (TP), al n. 29, parte II, serie B, anno 1995 tra
[...]
e , alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
all'accordo richiamato in parte motiva come da ultimo integrato e modificato;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 4 di 4