CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
IN IO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4062/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_5 - CF_Rappresentante_5
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_6 - CF_Rappresentante_6
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Legale Ricorrente_1 (di seguito anche solo "Studio" oppure Ricorrente_1) presentava all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano (DP I) una istanza di rimborso di parte dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata nei quattro anni 2017-2020.
In particolare, lo Studio rilevava la non assoggettabilità ad IRAP dei compensi percepiti dai soci allorché gli stessi svolgono a titolo individuale incarichi negli organi societari (ad esempio collegi sindacali, consigli di amministrazione o organismi di vigilanza) di società di capitali con sede fiscale nel territorio italiano.
Sulla domanda di rimborso si formava il silenzio rigetto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 sicché era proposto il ricorso in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia intimata, concludendo per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, allorché si tratta di determinare la base imponibile IRAP degli studi professionali non vengono presi in considerazione i compensi che i soci ottengono a titolo individuale per l'attività svolta negli organi delle società di capitali, quali ad esempio i collegi sindacali o i consigli di amministrazione (cfr. fra le tante, Cassazione civile, ordinanza n. 19327 del 2016; peraltro l'Ufficio non contesta tale indirizzo interpretativo).
Si tratta, insomma, dei compensi percepiti esclusivamente in forza delle capacità professionali del singolo socio, senza avvalersi della struttura organizzativa dello studio professionale in cui è inserito. Ovviamente per escludere tali compensi dalla base imponibile è necessario che sia possibile distinguere contabilmente con assoluta chiarezza i proventi derivanti dall'attività singola da quelli derivanti dall'attività dello studio associato.
L'Ufficio sostiene che non sarebbe stata data adeguata prova dei presupposti per il rimborso ma la scrivente
Corte, dall'esame della documentazione versata in atti, perviene ad una conclusione opposta.
Infatti, lo Studio ricorrente ha depositato in giudizio sia un estratto del registro delle imprese da cui risultano le cariche societarie rivestite dai soci (cfr. il doc. 8 del ricorrente) oltre che, per ciascuno dei quattro anni di cui si chiede il rimborso, un analitico prospetto che riepiloga e riporta le fatture emesse da Ricorrente_1 con riferimento ai compensi pagati ai soci per le cariche rivestite.
E' quindi possibile per ogni anno di imposta individuare i compensi attribuiti ai singoli soci a titolo individuale per le cariche societarie ricoperte (cfr. i documenti da 9 a 12 del ricorrente).
In vista dell'udienza pubblica l'esponente ha depositato altresì una bozza di deliberazione di incarico al socio a titolo individuale e una bozza di incarico allo Studio per attività di consulenza (cfr. i documenti n. 1 e n. 2 allegati alla memoria difensiva) per rimarcare la differenza fra le due posizioni.
Quanto al problema dell'utilizzo, per le attività individuali, della struttura dello studio di appartenenza, costituisce dato di comune esperienza quello per cui gli incarichi individuali (si pensi al componente di un collegio sindacale) sono svolti presso le società che affidano gli incarichi stessi, sia per ragioni di carattere pratico sia per esigenze di riservatezza aziendale.
Sul punto si veda anche il doc. 3 allegato alla memoria difensiva della ricorrente, vale a dire la copia del verbale di un collegio sindacale da cui risulta che l'attività di sindaco è stata svolta all'interno della società avvalendosi delle strutture di quest'ultima.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con condanna dell'Amministrazione al rimborso delle somme richieste, maggiorate degli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
2. La complessità delle questioni dedotte induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 13 febbraio 2026
Il Presidente Il Relatore
RG NI NI UC
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
IN IO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4062/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_5 - CF_Rappresentante_5
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_6 - CF_Rappresentante_6
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Legale Ricorrente_1 (di seguito anche solo "Studio" oppure Ricorrente_1) presentava all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano (DP I) una istanza di rimborso di parte dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata nei quattro anni 2017-2020.
In particolare, lo Studio rilevava la non assoggettabilità ad IRAP dei compensi percepiti dai soci allorché gli stessi svolgono a titolo individuale incarichi negli organi societari (ad esempio collegi sindacali, consigli di amministrazione o organismi di vigilanza) di società di capitali con sede fiscale nel territorio italiano.
Sulla domanda di rimborso si formava il silenzio rigetto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 sicché era proposto il ricorso in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia intimata, concludendo per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, allorché si tratta di determinare la base imponibile IRAP degli studi professionali non vengono presi in considerazione i compensi che i soci ottengono a titolo individuale per l'attività svolta negli organi delle società di capitali, quali ad esempio i collegi sindacali o i consigli di amministrazione (cfr. fra le tante, Cassazione civile, ordinanza n. 19327 del 2016; peraltro l'Ufficio non contesta tale indirizzo interpretativo).
Si tratta, insomma, dei compensi percepiti esclusivamente in forza delle capacità professionali del singolo socio, senza avvalersi della struttura organizzativa dello studio professionale in cui è inserito. Ovviamente per escludere tali compensi dalla base imponibile è necessario che sia possibile distinguere contabilmente con assoluta chiarezza i proventi derivanti dall'attività singola da quelli derivanti dall'attività dello studio associato.
L'Ufficio sostiene che non sarebbe stata data adeguata prova dei presupposti per il rimborso ma la scrivente
Corte, dall'esame della documentazione versata in atti, perviene ad una conclusione opposta.
Infatti, lo Studio ricorrente ha depositato in giudizio sia un estratto del registro delle imprese da cui risultano le cariche societarie rivestite dai soci (cfr. il doc. 8 del ricorrente) oltre che, per ciascuno dei quattro anni di cui si chiede il rimborso, un analitico prospetto che riepiloga e riporta le fatture emesse da Ricorrente_1 con riferimento ai compensi pagati ai soci per le cariche rivestite.
E' quindi possibile per ogni anno di imposta individuare i compensi attribuiti ai singoli soci a titolo individuale per le cariche societarie ricoperte (cfr. i documenti da 9 a 12 del ricorrente).
In vista dell'udienza pubblica l'esponente ha depositato altresì una bozza di deliberazione di incarico al socio a titolo individuale e una bozza di incarico allo Studio per attività di consulenza (cfr. i documenti n. 1 e n. 2 allegati alla memoria difensiva) per rimarcare la differenza fra le due posizioni.
Quanto al problema dell'utilizzo, per le attività individuali, della struttura dello studio di appartenenza, costituisce dato di comune esperienza quello per cui gli incarichi individuali (si pensi al componente di un collegio sindacale) sono svolti presso le società che affidano gli incarichi stessi, sia per ragioni di carattere pratico sia per esigenze di riservatezza aziendale.
Sul punto si veda anche il doc. 3 allegato alla memoria difensiva della ricorrente, vale a dire la copia del verbale di un collegio sindacale da cui risulta che l'attività di sindaco è stata svolta all'interno della società avvalendosi delle strutture di quest'ultima.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con condanna dell'Amministrazione al rimborso delle somme richieste, maggiorate degli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
2. La complessità delle questioni dedotte induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano, 13 febbraio 2026
Il Presidente Il Relatore
RG NI NI UC