Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Carducci 3/6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Genova 30/6/2020 n° -OMISSIS-, notificato il 9/7/2020, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “Richiamo scritto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente – Assistente Capo della Polizia di Stato – ha impugnato il provvedimento del Questore di Genova del 30 giugno 2020 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo scritto . Gli addebiti, contestati con atto del 7 maggio 2020, attengono a condotte tenute nel periodo dicembre 2019 – marzo 2020 presso la -OMISSIS-della Questura di Genova e descritte dall’Amministrazione come atteggiamenti “astiosi e conflittuali”, nonché frasi “inopportune, offensive e talvolta persino provocatorie”, tali da incidere negativamente sul clima di lavoro; tra gli episodi figurano, oltre a tensioni con colleghi, anche condotte di eccessiva confidenza verso il superiore gerarchico.
Il ricorrente, già -OMISSIS- nel 2019 dopo periodi al VI Reparto Mobile, deduce: i) violazione del principio di specificità delle contestazioni e del correlato diritto di difesa; ii) violazione del principio di tempestività (art. 103 del T.U. n. 3/1957), anche in ragione dell’intervallo tra i fatti (dicembre 2019 - febbraio 2020) e la contestazione (7 maggio 2020); iii) sproporzione della sanzione, anche alla luce del miglioramento comportamentale riconosciuto dal Responsabile -OMISSIS- e del carattere non attuale dei precedenti disciplinari.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Le contestazioni sarebbero puntuali e coerenti con il provvedimento finale; la tempistica risulterebbe giustificata dall’emergenza pandemica (in particolare, dalla connessa sospensione dei procedimenti e dei termini fino al 15 maggio 2020 ai sensi dell’art. 103, d.l. n. 18/2020) e dalla valutazione unitaria delle condotte; la sanzione, di modesto valore afflittivo, sarebbe proporzionata e graduata tenendo conto delle circostanze del caso, dei precedenti e dell’evoluzione del comportamento.
All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, la causa è stata, infine, assegnata alla decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato
1. Riguardo al primo motivo d’impugnazione, occorre premettere che, secondo un costante indirizzo, il requisito di specificità dell’incolpazione non esige una minuta tipizzazione delle condotte, ma richiede, semmai, che l’addebito identifichi con sufficiente determinatezza il fatto disciplinarmente rilevante (contesto, periodo, condotte tipiche) sì da consentire all’incolpato di approntare idonee difese. È sufficiente, in altri termini, una descrizione che, pur sintetica, delimiti l’oggetto dell’accertamento e renda intellegibile la portata del disvalore contestato, potendo la dettagliata specificazione degli episodi emergere anche per relationem dagli atti istruttori richiamati e trasmessi all’interessato (memorie, relazioni, verbali).
In altri termini, si reputa soddisfatto il canone di specificità allorché la contestazione individui la condotta addebitata con riferimenti temporali e contenutistici tali da permettere circostanziate difese, anche mediante il richiamo agli atti procedimentali quale fonte integrativa della cognizione difensiva (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 giugno 2021, n. 759).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha descritto il nucleo materiale degli addebiti (atteggiamenti conflittuali e frasi sconvenienti, lesivi dell’ordine e del sereno svolgimento del servizio nella -OMISSIS-), ne ha circoscritto l’arco temporale e il contesto organizzativo, e ha dato atto delle interlocuzioni con i referenti gerarchici. In questo quadro, l’interessato – debitamente informato - ha, dunque, potuto esercitare appieno il contraddittorio, prospettando una ricostruzione alternativa e allegando elementi a discarico.
Parimenti infondata è la dedotta violazione del principio di immutabilità della contestazione, che il ricorrente vorrebbe desumere dalla circostanza che una parte degli episodi valorizzati a fondamento della sanzione avrebbe riguardato rapporti con il superiore (c.d. “eccessiva confidenza”) e non liti con pari grado.
Invero, l’immutabilità attiene alla sostanza storica del fatto contestato e non impedisce all’Amministrazione – in sede decisoria – di vagliare unitariamente la sequenza comportamentale emersa in istruttoria, sempre che si rimanga nell’alveo del medesimo nucleo fenomenico e del medesimo disvalore disciplinare (comportamenti conflittuali, sconvenienti e lesivi del buon andamento e della disciplina del servizio). È, dunque, legittimo che il provvedimento motivi utilizzando – senza stravolgere l’addebito – anche episodi sintomatici del medesimo contegno antidoveroso, già ricompresi nel perimetro della contestazione e negli atti ad essa correlati (vd. ancora T.A.R. Veneto n. 759/2021, in particolare il punto 5.4).
2. Non è suscettibile di favorevole apprezzamento neppure la seconda censura, con la quale viene contestata la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Decisiva, in proposito, è la ricostruzione del quadro normativo emergenziale applicabile ratione temporis . L’art. 103, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27) ha disposto la sospensione – tra l’altro – dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio 2020. Invero, deve essere riconosciuta l’operatività di tale moratoria anche in ambito disciplinare, così da parametrare il canone di ragionevole tempestività del procedimento alle condizioni oggettive determinate dal contesto pandemico.
Nel caso di specie, gli episodi risalgono ai mesi di dicembre 2019 e febbraio 2020; la contestazione degli addebiti è stata formalizzata il 7 maggio 2020, dunque in pendenza del periodo di sospensione legale, e la sanzione è stata adottata il 30 giugno 2020, all’esito di un’istruttoria che l’Amministrazione ha ragionevolmente impostato in chiave unitaria, avuto riguardo alla reiterazione e progressione delle condotte (sicché il termine non può essere fatto artificiosamente decorrere dal primo episodio, trattandosi, a ben vedere, di un'unica sequenza comportamentale articolatasi in più episodi fra loro connessi).
In tale contesto non emerge, quindi, alcun ritardo ingiustificato.
Va, infine, respinta la tesi secondo cui l’intervallo temporale avrebbe inciso sul diritto di difesa: lo scarto, qui fisiologico e in larga misura coperto dalla sospensione emergenziale, non ha certo precluso al ricorrente di articolare compiutamente le proprie giustificazioni né di offrire elementi istruttori, come dimostrano le ragioni di merito addotte e l’ampio dibattito procedimentale (T.A.R. Veneto, Sez. I, nn. 1122/2022 e 1179/2022).
3. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale viene contestata la sanzione sotto il profilo della proporzionalità.
La sanzione del richiamo scritto è misura di modesto impatto afflittivo e costituisce, nel novero delle sanzioni di corpo, uno strumento tipicamente orientato alla ricomposizione del vincolo fiduciario e alla prevenzione di ulteriori frizioni ambientali. L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta e graduazione della sanzione – scrutinabile dal giudice solo per manifesta illogicità, travisamento o sproporzione evidente – costituisce, del resto, principio ormai consolidato.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha dato conto: (a) del carattere non episodico delle condotte (atteggiamenti conflittuali reiterati in un arco temporale contenuto, con incidenza sul clima organizzativo della Squadra); (b) del contesto (reinserimento in nuova articolazione organizzativa, rapporti tesi con colleghi e superiori); (c) delle circostanze attenuanti e del miglioramento comportamentale registrato nel frattempo, che hanno indotto a presidiare la condotta con la misura meno afflittiva, senza esiti paralizzanti per la carriera.
Inoltre, l’apprezzamento del Responsabile di Squadra, per quanto favorevolmente valutabile, non possiede natura vincolante né produce effetti scriminanti: spetta, infatti, all’Autorità disciplinare ricondurre i fatti all’ordinamento di settore e misurarne l’offesa all’interesse pubblico (ordine e disciplina del servizio), nel solco dei canoni di coerenza, logicità e proporzione. In tale cornice, anche l’evocazione di precedenti particolarmente datati non inficia la legittimità della determinazione afflittiva, tanto più ove la misura finale sia la più tenue tra quelle edittali astrattamente praticabili.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE PE LE, Presidente
LA AR, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | RE PE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.