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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
MU TE EN EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1933/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 NO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acccoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'ADER di Reggio Calabria, e dell'ADE di Reggio Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, correlata al mancato pagamento di 12 carelle esattoriali recanti pretese tributarie, e segnatamente:
1)- cartella di pagamento n. 09420140028129957000 asseritamente notificata in data 27/03/2015, a titolo di IRAP, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2015;
2)- cartella di pagamento n. 09420160007256271000 asseritamente notificata in data 20/05/2016, a titolo di IRPEF, anni d'imposta 2011 e 2012;
3)- cartella di pagamento n. 09420170012411484000 asseritamente notificata in data 14/12/2017, Tarsu anni d'imposta 2010, 2011 e 2012;
4)- cartella di pagamento n. 09420170015521530000 asseritamente notificata in data 22/02/2018, a titolo di ritenute IRPEF, IVA, ed accessori, per l'anno d'imposta 2014; 5)- cartella di pagamento n.
09420180019706109000 asseritamente notificata in data 29/05/2019, Tarsu 2009;
6)- cartella di pagamento n. 09420180020847981000 asseritamente notificata in data 03/06/2019, a titolo di imposta di diritto annuale CCIIAA ed accessori, anni d'imposta 2015 e 2016; 7)- cartella di pagamento n. 09420210011022274000 asseritamente notificata in data 23/08/2022, a titolo di TARI, ed accessori, anno d'imposta 2015;
8)- cartella di pagamento n. 09420220013988351000 asseritamente notificata in data 23/08/2022, a titolo di imposta di diritto annuale CCIIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2017;
9)- cartella di pagamento n. 09420220026067518000 asseritamente notificata in data 04/05/2023, a titolo di IRPEF, addiz. comunale IRPEF, addiz. regionale IRPEF, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
10)- cartella di pagamento n. 09420220033262092000 asseritamente notificata in data 14/04/2023, a titolo di diritto annuale CCIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
11)- cartella di pagamento n. 09420220037443153001 asseritamente notificata in data 07/04/2023, a titolo di diritto annuale CCIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
12)- avviso di accertamento n TDJTDJM000194/2016 asseritamente notificato in data 01/07/2023, a titolo di IRPEF, addiz. comunale IRPEF, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2016.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle ed avvisi presupposti, per intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese, anche limitatamente alle sanzioni ed interessi, per violazione dell'art. 50, d.p.r. n. 602/1973 e s.m.i.., per difetto di motivazione ed erroneo computo degli interessi.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita l'ADER che ha fornito prova dell'avventa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed in relazione all'eccezione di prescrizione ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente di atti interruttivi che avevano impedito il decorso del relativo termine.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria deducendo che l'accertamento presupposto n. TDJTDJM000194/2016 era stato ritualmente notificato tant'è che la contribuente aveva intrapreso il piano di rateazione per l'adempimento accedendo all'agevolazione della riduzione delle sanzioni.
Tuttavia, il mancato pagamento della quarta rata aveva determinato la decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena e delle imposte residue relative alle rate scadute notificato mediante successiva intimazione di pagamento n. TDJIPBI00015/2023.
Il tutto come da documenti di allegati alle controdeduzioni.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie deducendo che l'impugnata intimazione di pagamento non indicava alcun atto interruttivo della prescrizione - o idoneo a cristallizzare la pretesa - che sarebbe intervenuto tra la data di asserita notifica delle cartelle prodromiche e la data di notifica dell'intimazione stessa
(31/01/2025).
Ha rilevato che sul punto è fondamentale il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto tributario, per come sancito, a seguito della riforma del 2023, dall'art. 7, comma 1-bis, della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente): “i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”.
Stante la vigenza di tale principio, era preclusa all'amministrazione la facoltà di integrare ex post, in sede processuale, la motivazione dell'atto impugnato, prospettando in giudizio per la prima volta l'esistenza di presunti atti interruttivi mai menzionati sull'intimazione.
In ogni caso ha eccepito l'inidoneità della documentazione depositata da ADER a provare la corretta notifica degli atti presupposti e la tempestiva interruzione del termine prescrizionale.
In particolare, quanto alle cartelle n. 09420170012411484000 (3), n. 09420170015521530000 (4), n.
09420220033262092000 (10) e n. 09420220037443153001 (11) sottese all'intimazione, le stesse risultavano essere state notificate nelle forme della c.d. “irreperibilità assoluta” ex art. 60, comma 1 lett. e) D.P.R. n.
600/1973, quindi con il mero deposito in comune e senza invio alla contribuente di raccomandata informativa: ciò in assenza dei presupposti normativi per accedere a tale eccezionale modalità di notifica. Difatti l'agente della riscossione aveva omesso di esperire le ricerche preordinate all'adozione di suddetta modalità notificatoria e, comunque, aveva omesso di fare menzione di esse nel corpo della relata di notifica. La mancata indicazione sulla relata dell'esperimento dell'attività di ricerca rendeva nulla la notifica. Il messo si era limitato a menzionare gli accessi all'indirizzo di destinazione e ad affermare che la destinataria sarebbe risultata “irreperibile”, ma aveva omesso di attestare nella relata, per come sarebbe stato necessario, di avere eseguito le ricerche obbligatorie ai fini della validità della stessa notifica: difatti nel corpo della relata prodotta dall'Ufficio non era rinvenibile la necessaria menzione dell'avvenuto esperimento della predetta obbligatoria attività di ricerca.
La notifica della cartella n. 09420180020847981000 (sub 6) era stata eseguita in violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973, stante la mancata prova dell'invio della CAN.
Riguardo, infine, l'avviso di accertamento n TDJTDJM000194/2016 asseritamente notificato in data
01/07/2023, l'Agenzia delle Entrate non aveva dato prova di tale notifica del 01/07/2023. L'unica notifica - peraltro invalida (cfr. infra) - risaliva al 12/11/2021, ovverosia a due anni prima. Incombeva sull'A.F. l'onere di provare la correttezza della notifica dell'accertamento presupposto indicata in cartella, asseritamente perfezionatasi nella data ivi menzionata: 01/07/2023.
La produzione di documentazione attestante notifiche avvenute in date diverse non era idonea a sanare il mancato raggiungimento della prova, ma introduceva un fatto nuovo, estraneo all'oggetto del giudizio e, in quanto tale, inammissibile.
Ha eccepito comunque la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 12/11/2021 stante la mancata prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN).
L'ADER infine aveva del tutto omesso di depositare attestazione di conformità degli atti e dei documenti prodotti., evenienza che determinava la radicale inutilizzabilità delle produzioni avversarie ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Valida è la notificazione delle cartelle di cui ai punti 3,4, 10 ed 11, con la procedura degli irreperibili assoluti.
Sul punto va data applicazione al principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo il quale “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato
(in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.”( cfr. Casss. Civ. sez. V, ordinanza nr. 14658/2024).
Ebbene, nel caso di specie, in ogni notificazione il messo non si è limitato a barrare un testo prestampato ma ha dato atto del supporto anagrafico richiesto ovvero di aver ricercato vanamente informazioni sul destinatario, dando dunque atto del tipo di ricerche effettuate.
Valida è anche a notificazione della cartella nr. 6 poiché la stessa è avvenuta all'indirizzo di residenza del destinatario ed a mani di persona che si è qualificata come convivente e coniuge.
Ed invero “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass. Civ sez. III, ordinanza nr. 32575/2024).
Quanto all'avviso di accertamento sub 12, è vero che la data di notificazione è differente rispetto a quella effettiva, ma la notificazione del 2021 è valida e comunque non v'è dubbio che la ricorrente avesse ricevuto l'atto al punto di aver presentato istanza di rateizzazione.
Dunque tutti gli atti presupposti sono stati ritualmente notificati e dalla data di rispettiva notificazione, considerando il periodo di sospensione ex D.L. 18/2020, non si è verificata alcuna prescrizione.
L'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'onere di motivazione e rende irretrattabile le pretese anche in relazione al calcolo degli interessi e sanzioni.
Quanto, infine, all'eccezione di inutilizzabilità ex art. 25 bis, comma 5 bis, D.L.vo 546/1992 per difetto di attestazione d conformità agli originali, valgono due considerazioni.
In primo luogo tutti gli atti allegati da ADER corrispondono a quelli riportati nell'estratto di ruolo corredati da attestazione di corrispondenza.
In secondo luogo è comunque infondata l'eccezione relativa alla ritenuta inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione, prodotti dall'ADER in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali, ai sensi del secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. L'interpretazione della norma su cui fonda l'eccezione, ritiene sussistere un obbligo generalizzato di attestazione di conformità dei documenti non nativi digitali, prodotti in giudizio, sanzionato a pena di inutilizzabilità.
Detta interpretazione non può trovare accoglimento. Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione
è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore (o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione) il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva che in assenza del presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme, detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. Sul punto il testo dell'art. 25-bis, al primo comma, non lascia margine a equivoci, laddove prevede che il difensore possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non già, per ciò, di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. E' evidente, infatti, che non può esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere dalla parte assistita, copia dei documenti di attestarne l'autenticità a un originale o copia conforme di cui non ha la disponibilità.
Inoltre, un ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla sua collocazione nel secondo periodo di un comma (il 5 bis del citato art. 25) che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo in appello depositare nuovamente i documenti prodotti in primo grado. Se lo scopo della norma fosse stato quello auspicato con l'eccezione suddetta, generando un'innovazione radicale del regime di documentazione processuale delle prove, la regola sarebbe stato inserito in un articolo o comma autonomo, relativo alla produzione in primo grado e non già in aggiunta a un comma accessorio, relativo alla produzione in grado di appello.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo già esistenti nel fascicolo di primo grado, rispetto ai quali il difensore potrà attestare la conformità a quelli già esistenti in atti.
In senso coerente alla tesi sin qui argomentata, militano le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale che è norma generale regolatrice della materia. Ed infatti, ai sensi del comma
3 della citata norma, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ed è noto che il disconoscimento deve essere validamente effettuato, indicando espressamente gli elementi da chi lo oppone trae il dubbio di conformità, non bastando un'eccezione, espressa in forma generica.
In conseguenza, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti convenute, liquidate in euro
500 per l'ADER ed in euro 300 per l'ADE, oltre accessori di legge, se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
MU TE EN EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1933/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 NO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009740837000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Acccoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'ADER di Reggio Calabria, e dell'ADE di Reggio Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, correlata al mancato pagamento di 12 carelle esattoriali recanti pretese tributarie, e segnatamente:
1)- cartella di pagamento n. 09420140028129957000 asseritamente notificata in data 27/03/2015, a titolo di IRAP, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2015;
2)- cartella di pagamento n. 09420160007256271000 asseritamente notificata in data 20/05/2016, a titolo di IRPEF, anni d'imposta 2011 e 2012;
3)- cartella di pagamento n. 09420170012411484000 asseritamente notificata in data 14/12/2017, Tarsu anni d'imposta 2010, 2011 e 2012;
4)- cartella di pagamento n. 09420170015521530000 asseritamente notificata in data 22/02/2018, a titolo di ritenute IRPEF, IVA, ed accessori, per l'anno d'imposta 2014; 5)- cartella di pagamento n.
09420180019706109000 asseritamente notificata in data 29/05/2019, Tarsu 2009;
6)- cartella di pagamento n. 09420180020847981000 asseritamente notificata in data 03/06/2019, a titolo di imposta di diritto annuale CCIIAA ed accessori, anni d'imposta 2015 e 2016; 7)- cartella di pagamento n. 09420210011022274000 asseritamente notificata in data 23/08/2022, a titolo di TARI, ed accessori, anno d'imposta 2015;
8)- cartella di pagamento n. 09420220013988351000 asseritamente notificata in data 23/08/2022, a titolo di imposta di diritto annuale CCIIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2017;
9)- cartella di pagamento n. 09420220026067518000 asseritamente notificata in data 04/05/2023, a titolo di IRPEF, addiz. comunale IRPEF, addiz. regionale IRPEF, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
10)- cartella di pagamento n. 09420220033262092000 asseritamente notificata in data 14/04/2023, a titolo di diritto annuale CCIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
11)- cartella di pagamento n. 09420220037443153001 asseritamente notificata in data 07/04/2023, a titolo di diritto annuale CCIAA, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2018;
12)- avviso di accertamento n TDJTDJM000194/2016 asseritamente notificato in data 01/07/2023, a titolo di IRPEF, addiz. comunale IRPEF, oltre sanzioni, interessi ed accessori, per l'anno d'imposta 2016.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione delle cartelle ed avvisi presupposti, per intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese, anche limitatamente alle sanzioni ed interessi, per violazione dell'art. 50, d.p.r. n. 602/1973 e s.m.i.., per difetto di motivazione ed erroneo computo degli interessi.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita l'ADER che ha fornito prova dell'avventa notificazione delle cartelle esattoriali presupposte ed in relazione all'eccezione di prescrizione ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente di atti interruttivi che avevano impedito il decorso del relativo termine.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria deducendo che l'accertamento presupposto n. TDJTDJM000194/2016 era stato ritualmente notificato tant'è che la contribuente aveva intrapreso il piano di rateazione per l'adempimento accedendo all'agevolazione della riduzione delle sanzioni.
Tuttavia, il mancato pagamento della quarta rata aveva determinato la decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena e delle imposte residue relative alle rate scadute notificato mediante successiva intimazione di pagamento n. TDJIPBI00015/2023.
Il tutto come da documenti di allegati alle controdeduzioni.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie deducendo che l'impugnata intimazione di pagamento non indicava alcun atto interruttivo della prescrizione - o idoneo a cristallizzare la pretesa - che sarebbe intervenuto tra la data di asserita notifica delle cartelle prodromiche e la data di notifica dell'intimazione stessa
(31/01/2025).
Ha rilevato che sul punto è fondamentale il principio di immodificabilità della motivazione dell'atto tributario, per come sancito, a seguito della riforma del 2023, dall'art. 7, comma 1-bis, della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente): “i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”.
Stante la vigenza di tale principio, era preclusa all'amministrazione la facoltà di integrare ex post, in sede processuale, la motivazione dell'atto impugnato, prospettando in giudizio per la prima volta l'esistenza di presunti atti interruttivi mai menzionati sull'intimazione.
In ogni caso ha eccepito l'inidoneità della documentazione depositata da ADER a provare la corretta notifica degli atti presupposti e la tempestiva interruzione del termine prescrizionale.
In particolare, quanto alle cartelle n. 09420170012411484000 (3), n. 09420170015521530000 (4), n.
09420220033262092000 (10) e n. 09420220037443153001 (11) sottese all'intimazione, le stesse risultavano essere state notificate nelle forme della c.d. “irreperibilità assoluta” ex art. 60, comma 1 lett. e) D.P.R. n.
600/1973, quindi con il mero deposito in comune e senza invio alla contribuente di raccomandata informativa: ciò in assenza dei presupposti normativi per accedere a tale eccezionale modalità di notifica. Difatti l'agente della riscossione aveva omesso di esperire le ricerche preordinate all'adozione di suddetta modalità notificatoria e, comunque, aveva omesso di fare menzione di esse nel corpo della relata di notifica. La mancata indicazione sulla relata dell'esperimento dell'attività di ricerca rendeva nulla la notifica. Il messo si era limitato a menzionare gli accessi all'indirizzo di destinazione e ad affermare che la destinataria sarebbe risultata “irreperibile”, ma aveva omesso di attestare nella relata, per come sarebbe stato necessario, di avere eseguito le ricerche obbligatorie ai fini della validità della stessa notifica: difatti nel corpo della relata prodotta dall'Ufficio non era rinvenibile la necessaria menzione dell'avvenuto esperimento della predetta obbligatoria attività di ricerca.
La notifica della cartella n. 09420180020847981000 (sub 6) era stata eseguita in violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973, stante la mancata prova dell'invio della CAN.
Riguardo, infine, l'avviso di accertamento n TDJTDJM000194/2016 asseritamente notificato in data
01/07/2023, l'Agenzia delle Entrate non aveva dato prova di tale notifica del 01/07/2023. L'unica notifica - peraltro invalida (cfr. infra) - risaliva al 12/11/2021, ovverosia a due anni prima. Incombeva sull'A.F. l'onere di provare la correttezza della notifica dell'accertamento presupposto indicata in cartella, asseritamente perfezionatasi nella data ivi menzionata: 01/07/2023.
La produzione di documentazione attestante notifiche avvenute in date diverse non era idonea a sanare il mancato raggiungimento della prova, ma introduceva un fatto nuovo, estraneo all'oggetto del giudizio e, in quanto tale, inammissibile.
Ha eccepito comunque la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 12/11/2021 stante la mancata prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN).
L'ADER infine aveva del tutto omesso di depositare attestazione di conformità degli atti e dei documenti prodotti., evenienza che determinava la radicale inutilizzabilità delle produzioni avversarie ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Valida è la notificazione delle cartelle di cui ai punti 3,4, 10 ed 11, con la procedura degli irreperibili assoluti.
Sul punto va data applicazione al principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo il quale “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato
(in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.”( cfr. Casss. Civ. sez. V, ordinanza nr. 14658/2024).
Ebbene, nel caso di specie, in ogni notificazione il messo non si è limitato a barrare un testo prestampato ma ha dato atto del supporto anagrafico richiesto ovvero di aver ricercato vanamente informazioni sul destinatario, dando dunque atto del tipo di ricerche effettuate.
Valida è anche a notificazione della cartella nr. 6 poiché la stessa è avvenuta all'indirizzo di residenza del destinatario ed a mani di persona che si è qualificata come convivente e coniuge.
Ed invero “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass. Civ sez. III, ordinanza nr. 32575/2024).
Quanto all'avviso di accertamento sub 12, è vero che la data di notificazione è differente rispetto a quella effettiva, ma la notificazione del 2021 è valida e comunque non v'è dubbio che la ricorrente avesse ricevuto l'atto al punto di aver presentato istanza di rateizzazione.
Dunque tutti gli atti presupposti sono stati ritualmente notificati e dalla data di rispettiva notificazione, considerando il periodo di sospensione ex D.L. 18/2020, non si è verificata alcuna prescrizione.
L'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'onere di motivazione e rende irretrattabile le pretese anche in relazione al calcolo degli interessi e sanzioni.
Quanto, infine, all'eccezione di inutilizzabilità ex art. 25 bis, comma 5 bis, D.L.vo 546/1992 per difetto di attestazione d conformità agli originali, valgono due considerazioni.
In primo luogo tutti gli atti allegati da ADER corrispondono a quelli riportati nell'estratto di ruolo corredati da attestazione di corrispondenza.
In secondo luogo è comunque infondata l'eccezione relativa alla ritenuta inutilizzabilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione, prodotti dall'ADER in quanto mancanti dell'attestazione di conformità agli originali, ai sensi del secondo periodo del comma 5 bis dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992. L'interpretazione della norma su cui fonda l'eccezione, ritiene sussistere un obbligo generalizzato di attestazione di conformità dei documenti non nativi digitali, prodotti in giudizio, sanzionato a pena di inutilizzabilità.
Detta interpretazione non può trovare accoglimento. Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione
è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore (o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione) il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva che in assenza del presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme, detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. Sul punto il testo dell'art. 25-bis, al primo comma, non lascia margine a equivoci, laddove prevede che il difensore possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non già, per ciò, di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità. E' evidente, infatti, che non può esigersi dal difensore che si sia limitato a ricevere dalla parte assistita, copia dei documenti di attestarne l'autenticità a un originale o copia conforme di cui non ha la disponibilità.
Inoltre, un ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla sua collocazione nel secondo periodo di un comma (il 5 bis del citato art. 25) che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo in appello depositare nuovamente i documenti prodotti in primo grado. Se lo scopo della norma fosse stato quello auspicato con l'eccezione suddetta, generando un'innovazione radicale del regime di documentazione processuale delle prove, la regola sarebbe stato inserito in un articolo o comma autonomo, relativo alla produzione in primo grado e non già in aggiunta a un comma accessorio, relativo alla produzione in grado di appello.
Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo già esistenti nel fascicolo di primo grado, rispetto ai quali il difensore potrà attestare la conformità a quelli già esistenti in atti.
In senso coerente alla tesi sin qui argomentata, militano le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale che è norma generale regolatrice della materia. Ed infatti, ai sensi del comma
3 della citata norma, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ed è noto che il disconoscimento deve essere validamente effettuato, indicando espressamente gli elementi da chi lo oppone trae il dubbio di conformità, non bastando un'eccezione, espressa in forma generica.
In conseguenza, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti convenute, liquidate in euro
500 per l'ADER ed in euro 300 per l'ADE, oltre accessori di legge, se dovuti.
Reggio Calabria, 23.1.2026