Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 958
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento per omessa notificazione delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle effettuate tramite procedura per irreperibili assoluti, dato che il messo ha indicato le ricerche effettuate, e la notifica della cartella n. 6 è avvenuta all'indirizzo di residenza a mani di convivente. Inoltre, per l'avviso di accertamento, la notifica del 2021 è valida e la ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che, considerando le date di notifica degli atti presupposti e il periodo di sospensione ex D.L. 18/2020, non si è verificata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e erroneo computo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'avvenuta notificazione degli atti presupposti soddisfa l'onere di motivazione e rende irretrattabili le pretese, inclusi interessi e sanzioni.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle produzioni avversarie per difetto di attestazione di conformità

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che gli atti allegati dall'ADER corrispondono a quelli nell'estratto di ruolo con attestazione di corrispondenza. Inoltre, ha interpretato l'art. 25-bis, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/1992 nel senso che l'obbligo di attestazione di conformità non è generalizzato e si applica solo a documenti detenuti in originale o copia conforme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 958
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 958
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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