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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9660/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.08.2025 da 1) Parte_1
Nato a Bollate (MI) in data 07.11.1976 Cittadino Italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...], corso Como n°9D con l'Avv. Federica Pozzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 01.05.1978 Cittadina Italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...], corso Como n°9D con l'Avv. Patrizio Zippone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (MI) (anno 2008, atto n°16, reg. stato civile parte 2, serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: (28.01.2013 - C.F: ) ed Per_1 CodiceFiscale_3 Per_2
(22.06.2016 - C.F.: ). CodiceFiscale_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.8.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita in Limbiate (MI), corso Como n°9D, intestata ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, viene assegnata, con quanto l'arreda, alla sig.ra che continuerà ad Pt_2 abitarvi con i figli ed , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
2) Il sig. ha già provveduto a lasciare la casa familiare per trasferirsi temporaneamente presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori in AR (MI), in attesa di reperire un immobile confacente alle proprie necessità ed a quelle dei figli;
si impegna a comunicare il nuovo indirizzo di residenza ed, in ogni caso, a trasferirla dalla casa familiare entro un anno dalla data di rilascio. 3) Non appena avrà reperito una definitiva soluzione abitativa, il sig. asporterà dalla casa Pt_1 familiare tutti i propri beni ed effetti personali e preleverà anche alcuni arredi:
- Tavolo mansarda collocato in mansarda
- Divano ad angolo collocato in mansarda
- Tavolini collocati in mansarda
- Stendibiancheria collocato in mansarda
- Mobile cravatte collocato in mansarda
- Barbecue e relativi attrezzi
- Mobile soggiorno vecchia casa collocato in taverna (inclusi i bicchieri e il servizio piatti inserito nelle ante/cassetti)
- Mobile anti-bagno vecchia casa collocato in taverna.
4) Dal momento del rilascio della casa familiare da parte del sig. , la sig.ra si è fatta Pt_1 Pt_2 carico esclusivo delle utenze e di tutte le spese di ordinaria amministrazione, provvedendo alle necessarie volture. Le spese relative alla manutenzione e gestione straordinaria, nonché l'assicurazione sulla casa, rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di Limbiate, corso Como n°9D, anche ai fini della residenza anagrafica. I sigg.ri e eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, Pt_1 Pt_2 obbligandosi ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché agli indirizzi di vita dei figli, secondo le inclinazioni dei medesimi, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i sigg.ri e potranno esercitare Pt_1 Pt_2 la responsabilità genitoriale separatamente.
6) Salvo indifferibili impegni lavorativi del sig. e compatibilmente con quelli scolastici ed Pt_1 extrascolastici dei minori, il sig. vedrà e terrà con sé i figli: Pt_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà presso gli istituti scolastici;
- un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì), dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, allorquando li riaccompagnerà presso la residenza. Resta inteso che, previo accordo, i genitori potranno sempre modificare le predette modalità di visita ed ampliarle sulla base degli impegni personali, scolastici e lavorativi delle parti e dei figli;
- durante le vacanze estive (dalla chiusura alla riapertura della scuola), per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo verrà individuato, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i coniugi, nonché con gli impegni e le necessità dei minori, entro il 30 maggio di ogni anno. Tale periodo, inoltre, potrà essere trascorso presso l'abitazione abituale o in un luogo di villeggiatura (anche all'estero), con obbligo di preavviso e comunicazione all'altro genitore, quanto a tempi e luoghi. I coniugi hanno già concordato i rispettivi periodi di competenza per il mese di agosto 2025;
- le vacanze natalizie saranno suddivise tra i coniugi nei seguenti periodi: dalla fine della scuola al 30/12 e dal 31/12 all'inizio della scuola e gestite secondo il principio dell'alternanza, ad eccezione della giornata della Vigilia e di quella di Natale che verranno trascorse dai minori alternativamente con i genitori, in base ad eventuali tradizioni familiari, previo accordo tra le parti;
- durante il periodo Pasquale, ad anni alterni, per l'intero periodo di vacanze come da calendario scolastico, salvo diversi accordi tra le parti;
- i ponti durante l'intero arco dell'anno saranno di pertinenza del genitore, cui spetta il relativo week end, salvo diversi accordi tra le parti.
- in deroga a quanto sopra, in occasione dei compleanni dei genitori e della festa della mamma e del papà, i figli staranno con il relativo genitore. 7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei Pt_1 Pt_2 figli ed , la somma mensile di € 600,00 per ciascun figlio, da versarsi in via Per_1 Per_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN [...], presso Banca Unicredit, intestato alla sig.ra Pt_2
8) Il sig. , inoltre, contribuirà al pagamento del 50% di tutte le spese di carattere straordinario Pt_1 extra assegno, per entrambi i figli, così come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano p. 8834/2025 del giugno 2025, ad eccezione delle spese mediche rimborsabili dall'assicurazione, di cui il padre si farà carico al 100%. Si riportano qui di seguito le Linee Guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o anche a mezzo Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In ogni caso, sin da ora, le parti concordano che le spese per l'educatore domiciliare per il figlio e quelle veterinarie per il cane Charlie verranno sostenute al 50%, così come le eventuali Per_1 ricariche telefoniche per i figli, allorquando i genitori riterranno che i medesimi abbiano raggiunta la giusta maturità per possedere un proprio telefono cellulare;
9) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2 medesima, la somma mensile di € 500,00, in via anticipata da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN: [...], presso Banca Unicredit, intestato alla sig.ra Pt_2
Ciò sino a che la moglie non reperirà un'occupazione lavorativa dignitosa, continuativa e che le garantisca l'indipendenza economica, nonché il perpetuarsi dell'impegno di accudimento dei figli ancora minori. All'uopo, la sig.ra dichiara di impegnarsi per la ricerca di un impiego, aggiornando Pt_2 tempestivamente il sig. sull'eventuale reperimento di un'occupazione conforme alla Pt_1 superiore descrizione.
10) L'assegno unico, attualmente percepito per intero dal sig. , spetterà ad entrambi i coniugi Pt_1 in ragione del 50% ciascuno a far tempo dalla data di rilascio della casa familiare da parte del marito, e ciò anche qualora la pratica presso Inps per la suddivisione sopra indicata dovesse richiedere tempistiche diverse da quelle concordate dalle parti.
11) Quanto alla suddivisione del patrimonio, stante il regime di comunione legale dei beni, le parti concordano che:
a) gli investimenti rendimax, pari a originari complessivi € 15.000,00 oltre i connessi interessi ed intestati ad entrambi i coniugi, risultano già suddivisi a metà tra le parti, ad eccezione di quelli che le parti hanno concordemente deciso di destinare ai figli, pari ad € 7.438,47 (incluso interessi), aventi scadenza al 22.10.25, che verranno reinvestiti sempre nell'interesse dei figli;
- gli investimenti della piattaforma recrowd, pari a complessivi € 33.000,00 (di cui € 7.500,00 per liquidità) e relativi interessi alla data del 18.08.25, intestati al sig. , verranno liquidati alla Pt_1 relativa scadenza, quanto al capitale, sul conto corrente acceso presso Fineco Bank e suddivisi a metà in base alle necessità dei coniugi. La quota interessi verrà suddivisa alla metà e liquidata sui rispettivi conti correnti personali dei coniugi, al netto della tassazione che verrà comunicata dal sig. alla sig.ra corredata Pt_1 Pt_2 dei relativi documenti giustificativi da parte dell'emittente e/o fiscali. Il sig. si impegna, Pt_1 altresì, ad aggiornare trimestralmente la sig.ra dell'andamento degli investimenti, fornendo la Pt_2 relativa documentazione estratta dalla piattaforma del soggetto gestore a far tempo dalla data di sottoscrizione del ricorso;
- le giacenze sul conto corrente acceso presso Allianz Bank, con saldo attivo pari ad € 268,00 alla data del 15.10.25 ed intestato ad entrambi i coniugi, verranno suddivise alla metà tra i coniugi e successivamente chiuso;
- gli investimenti presso Allianz Bank, pari a complessivi € 187.818,00 alla data del 15.10.25, intestati ad entrambi i coniugi, verranno suddivisi alla metà entro la prima data/periodo utile che non comporti perdite per le parti in base all'andamento del mercato e/o alla prima richiesta di uno dei coniugi;
- la polizza vita Allianz Bank, intestata al sig. ed avente controvalore pari ad € 113.539,00 Pt_1 alla data del 15.10.25, rimarrà in essere su accordo delle parti. Sempre su accordo delle parti, il sig. ha già provveduto a modificarne i beneficiari, indicando Pt_1
i figli, nel cui esclusivo interesse detta polizza è stata contratta, in sostituzione della moglie (originaria beneficiaria). Pertanto, eventuali riscatti anticipati del controvalore della polizza dovranno essere previamente concordati dai coniugi e destinati unicamente ai bisogni dei minori: qualora, infatti, nei prossimi anni, dovessero sorgere necessità di liquidazione totale o parziale del capitale per bisogni dei figli, le parti concorderanno per iscritto, e con le medesime modalità previste per le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo, le relative operazioni. Inoltre, qualora il sig. dovesse riscattare anticipatamente, in tutto o in parte, il controvalore Pt_1 della polizza senza il consenso scritto della moglie, lo stesso sarà obbligato a versare il 50% del controvalore della suddetta polizza alla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., oltre eventuali interessi maturati ai sensi del contratto sino al pagamento effettivo. Resta inteso che, eventuali versamenti in conto capitale eseguiti dal sig. a partire dalla data Pt_1 di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., si intenderanno di esclusiva pertinenza dello stesso, il quale potrà disporne liberamente. Il sig. si impegna a tenere informata la sig.ra circa l'andamento ed i movimenti della Pt_1 Pt_2 polizza, nonché a consegnare alla sig.ra l'estratto conto aggiornato della polizza prima della Pt_2 scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
- le giacenze sul conto corrente acceso presso Fineco Bank sono già state suddivise a metà tra i coniugi (il saldo attivo è ora pari ad € 905,00), ma il conto rimarrà operativo con costi di gestione a carico delle parti in via paritaria;
- i certificati Fineco Bank per complessivi € 39.764,00 oltre interessi alla data del 15.10.25, intestati ad entrambi i coniugi, verranno suddivisi alla metà tra gli stessi alla relativa scadenza;
- la vettura Peugeot 3008 intestata al sig. rimarrà in proprietà esclusiva al medesimo;
Pt_1
- quanto alla Vettura Toyota Aygo, le parti hanno già provveduto alla riparazione ed al passaggio di proprietà in favore della sig.ra Pt_2 12) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, non avranno più nulla, reciprocamente, a pretendere per qualunque titolo, causa o ragione relativa a rapporti pregressi.
13) Il cane Charlie, registrato a nome della sig.ra rimarrà con il sig. . Le parti Pt_2 Pt_1 provvederanno a tutti gli incombenti necessari per la modifica del nominativo del proprietario nell'anagrafe canina. All'uopo, la sig.ra dovrà consegnare al sig. tutta la Pt_2 Pt_1 documentazione veterinaria relativa al percorso vaccinale dell'animale domestico.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi E he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 12.09.2008 in AR (MI), iscritto nel Registro dello Stato Civile, atto n°16, parte 2; serie A, anno 2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG