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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a ordinanza-ingiunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429
c.p.c., richiamato dall'art. 6, co. 1, d.l.vo n. 150/2011, lette le note di trattazione scritta con cui le parti, a norma del combinato disposto degli artt. 128, co. 1, c.p.c. (come integrato a decorrere dal 26.11.2024 dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024) e 127 ter c.p.c., hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa in sostituzione dell'udienza fino alla data del 27.10.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1779 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Stella, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
già Controparte_1 [...]
in persona del Direttore pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata avv.
MA ZZ, con ufficio in , ed elettivamente CP_2
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le suddette note di trattazione scritta, depositate ex art. 127 ter c.p.c.
dall'Autorità opposta il 23.10.2025 e dall'opponente il
25.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 21.4.2023
e ritualmente notificato all'Autorità opposta unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione, ex artt. 22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n.
150/2011, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 29058 del
15.3.2023, prot. n. 16875, notificatagli il 24.3.2023, emessa dall'allora Capo dell' Controparte_2
, ora quivi
[...] Controparte_3
agli atti.
Con tale provvedimento, è stato ingiunto al il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 12.260,15, di cui €
12.240,00 per sanzioni amministrative ed € 20,15 per spese di notifica.
Le sanzioni risultano irrogate per violazione dell'art. 3, co.
2 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e ss.mm.ii.,
per avere il , nell'esercizio della sua attività di Parte_1
impresa individuale di tomaificio, per la quale non era neppure iscritto nel Registro delle Imprese, impiegato alle sue dipendenze, senza preventiva comunicazione ai competenti Uffici
della instaurazione del rapporto di lavoro: A) la lavoratrice
B) le lavoratrici e Controparte_4 Parte_2 Per_1
beneficiarie di reddito di cittadinanza.
[...]
Tali violazioni sono state rilevate e contestate all'opponente con verbale unico di accertamento e notificazione del 14.5.2021
n. 2021-178636-PCON-1, notificato mediante raccomandata a.r. del
19.5.2021, prot. n. 34665, così espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, quivi parimenti agli atti unitamente ai relativi allegati e cioè: 1) verbale di primo accesso ispettivo del 24.3.2021, sottoscritto dal;
2) verbali Parte_1
di sommarie informazioni delle lavoratrici, da esse rispettivamente sottoscritti;
3) provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, parimenti sottoscritto dal
Parte_1
In detto verbale unico di accertamento e notificazione è
riportato che militari del Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro-Nucleo Ispettorato del Lavoro di , il giorno CP_2
24.3.2021, verso le ore 9.15, nell'espletamento del loro ordinario servizio, hanno fatto accesso ad un opificio privo di insegna, ubicato in Trani alla via Giovanni XXIII n. 83, di pertinenza del all'interno del quale hanno trovato al Parte_1
3 lavoro le predette , < CP_4
tomaie>>, , <>, e Pt_2 [...]
, <>, le quali, sentite Per_1
nell'immediatezza a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.,
hanno dichiarato:
- la di avere già svolto lo stesso lavoro di orlatrice CP_4
di tomaie per conto del a casa propria, verso un Parte_1
compenso di 90 centesimi per ogni dieci paia di scarpe, e di essere poi stata chiamata dal a lavorare in quel suo Parte_1
opificio, utilizzando le attrezzature ivi presenti, di sua proprietà, dal giorno precedente a quello dell'accesso ispettivo, con orario dalle 9 alle 11, durante il quale la riusciva a realizzare tomaie per 50 paia di scarpe;
CP_4
tanto, senza ricevere nessuna formazione né informazione sulla sicurezza, né essere sottoposta ad alcuna visita medica;
- la , di essere stata chiamata dalla a Pt_2 CP_4
prestare lavoro alle dipendenze del quale incollatrice Parte_1
di tomaie e di avere continuativamente prestato la sua opera in quel locale, insieme alla dal precedente < CP_4
17 o giovedì 18>>, nel mentre la aveva iniziato lo Per_1
stesso giorno dell'accesso ispettivo, con orario dalle 8.30 alle
13 di ogni giorno esclusi sabato e domenica;
tanto, senza ricevere nessuna formazione né essere sottoposta ad alcuna visita medica e senza avere neppure ancora concordato il trattamento retributivo, essendo in prova;
- la di essere stata chiamata anche lei dalla Per_1
4 LL a prestare lavoro alle dipendenze del quale Parte_1
cucitrice di tomaie e di avere cominciato a prestare la sua opera in quel locale, utilizzando l'apposita macchina ivi presente,
dalle ore 8.30 del giorno stesso dell'accesso ispettivo;
tanto,
senza ricevere nessuna formazione né informazione di sicurezza né essere sottoposta ad alcuna visita medica e senza avere, lei pure, neanche ancora concordato il trattamento retributivo,
essendo in prova.
Il ha dichiarato a sua volta nel suddetto verbale di Parte_1
primo accesso: di avere lui preso in affitto da terzi il locale oggetto dell'ispezione per uso deposito;
essere di sua proprietà
i macchinari ivi presenti e al momento utilizzati dalle tre donne trovate al lavoro;
di avere lui e la per suo conto CP_4
chiamato al lavoro le stesse;
di non averle assunte.
Disposta, col coevo provvedimento, l'immediata sospensione, in via cautelare, dell'esercizio dell'impresa del ex Parte_1
art. 14 d.l.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., questi, col verbale unico,
è stato quindi diffidato: quanto alla e alla , Pt_2 Per_1
la cui posizione, quali beneficiarie di reddito di cittadinanza,
non era suscettibile di regolarizzazione, a pagare entro il termine di 60 giorni dalla notifica la sanzione di € 8.640,00,
complessivamente determinata in tale misura ridotta fino alla scadenza di tale termine ex art. 16 l. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
quanto alla a regolarizzare la sua posizione CP_4
lavorativa secondo le prescrizioni dell'art. 13 d.l.vo n.
124/2004 entro il termine di 120 giorni dalla notifica, pagando
5 entro lo stesso termine la sanzione minima di € 1.800,00 in luogo di quella di € 3.600,00 altrimenti inderogabilmente dovuta ex art. 16 l. n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Dopo di che l'ordinanza-ingiunzione opposta, come è ivi dato atto, è stata emessa a seguito della constatazione della totale mancata ottemperanza da parte del trasgressore alle predette diffide, entro i termini assegnati.
Tale perdurante inottemperanza è incontroversa.
A motivi dell'impugnazione proposta l'opponente deduce: 1) la diretta nullità del provvedimento sanzionatorio per carenza di motivazione, in violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 11 e
18, co. 1 e 2, l. n. 689/1981; 2) la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione per effetto della nullità dei sottostanti verbali ispettivi, per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 13, co. 4, l. n. 124/2004, e per violazione del disposto dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente
istituito dalla l. n. 212/2000; 3) l'insussistenza nel merito delle violazioni addebitategli, la cui ricorrenza non sarebbe sorretta da adeguata prova.
Ora, il provvedimento impugnato non risulta in realtà affetto da alcuna nullità, né diretta né derivata.
In disparte infatti ogni considerazione in ordine alla rilevanza che le lamentate carenze di motivazione avrebbero potuto avere nel presente giudizio ove pure esse fossero sussistite (v. per tutte Cass., SS.UU., 28.1.2010 n. 1786, per la quale <
di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di
6 sanzioni amministrative ... i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto>>), v'è che in effetti nessuna carenza di motivazione è
come innanzi apprezzabile né nella ordinanza-ingiunzione né nei sottostanti verbali ispettivi, che tutti soddisfano invece pienamente ogni requisito di motivazione sia in fatto sia in diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 l. n. 241/1990
e 18, co. 2, l. n. 689/1981, come pure in relazione ai criteri di applicazione delle sanzioni irrogate, a mente dell'art. 11 l.
n. 689/1981, dettagliatamente enunciati nell'ordinanza-
ingiunzione e nel verbale unico di accertamento e notificazione ivi richiamato, nonché alle indicazioni prescritte dall'art. 13,
co. 4, l. n. 124/2004, tutte regolarmente riportate nel predetto verbale unico.
Né è minimamente conferente il richiamo dello Statuto del
Contribuente, che riguarda per l'appunto i contribuenti, in sede delle verifiche alle quali sono sottoposti da parte degli uffici
7 finanziari, in funzione dell'accertamento della loro fedeltà o infedeltà fiscale, di cui nella specie non si tratta.
Nel suddetto verbale di primo accesso è peraltro dato atto che,
<
avvertito della facoltà di farsi assistere da professionista abilitato>>; e, per un verso, la conformità agli originali delle copie informatiche degli atti del procedimento sanzionatorio depositate dall'Autorità opposta non è contestata sotto alcun profilo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., per altro verso, a norma dell'art. 2700 c.c., <
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.
Nel merito, nel mentre nessuna querela è stata proposta dal avverso i verbali ispettivi sottostanti il Parte_1
provvedimento opposto, né lo stesso ha disconosciuto la firma che risulta da lui apposta in calce al verbale di primo accesso e così la paternità delle dichiarazioni che ivi l'opponente risulta avere come sopra reso, è stata quivi ammessa l'audizione testimoniale richiesta dal medesimo delle tre Parte_1
lavoratrici la cui presenza presso il suo tomaificio ha dato luogo alla irrogazione delle sanzioni opposte, in ossequio alla inveterata massima della Suprema Corte per cui <
redatti dall' o dai funzionari degli enti Controparte_2
di previdenza ed assistenza … fanno fede sino a querela di falso
8 per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti … mentre in ordine alle altre circostanze di fatto … che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato [così le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori o presunti tali] o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito>> (Cass., Lav., 7.9.2023 n. 26086).
Ebbene, delle tre testi ammesse, ne sono state sentite due soltanto, la e la avendo l'opponente CP_4 Per_1
successivamente rinunciato alla audizione della e Pt_2
l' accettato tale rinuncia. CP_2
Entrambe le testi escusse hanno confermato di avere a suo tempo reso ai Carabinieri esattamente le dichiarazioni come innanzi riportate nel relativo verbale di sommarie informazioni, né è
contestato dall'opponente che lo stesso abbia fatto anche la
, e però le stesse hanno altresì dichiarato entrambe di Pt_2
confermare le circostanze di prova quivi capitolate dal e cioè che: 1) <'incontro avvenuto in data 24.3.2021 Parte_1
fra il sig. e le signore Parte_1 Controparte_4
e era finalizzato ad organizzare Parte_2 Persona_1
e stabilire le condizioni di un eventuale lavoro futuro,
allorquando la situazione economica sarebbe ripartita dopo la parentesi di blocco dovuta al lockdown per il Covid 19>>; 2)
<
9 sig. presso l'immobile in Trani a via Papa Parte_1
Giovanni XXIII n. 83, per constatare lo stato delle macchine ed i materiali che sarebbero stati utilizzati quando l'attività
produttiva sarebbe ripartita>>.
La ha inoltre dichiarato < Per_1
una prova. / ... confermo quanto ho a suo tempo dichiarato ai
Carabinieri>>.
La per contro, ha inoltre dichiarato: < CP_4 Parte_1
non aveva lì in atto alcuna attività di lavorazione in quel momento ed ero stata io che, sapendo di questo, avevo chiesto al di poterci incontrare lì per verificare la possibilità Parte_1
di programmare l'inizio di una attività produttiva. Immagino che il avesse già svolto in passato una attività del Parte_1
genere, ma non ne ho conoscenza certa e non so che cosa abbia fatto dopo l'accesso degli ispettori>>; <
dichiarato ai verbalizzanti quanto è ivi riportato;
e però tanto fui indotta a dichiarare soltanto per il timore indotto in me dall'intervento degli ispettori e ciò che dichiarai a loro non corrisponde al vero, vero essendo invece quanto ho oggi dichiarato>>.
Senonché, la ha dichiarato ai Carabinieri che aveva CP_4
già in precedenza lavorato per il a casa propria, Parte_1
dietro il pagamento di € 0,90 per ogni dieci paia di scarpe, e di non poterlo più fare, perché il rumore prodotto dall'uso della macchina orlatrice recava disturbo ai vicini: e non si vede come siffatte affermazioni possano essere l'effetto di un qualche
10 timore indotto dalla ispezione.
Si ricava da tali dichiarazioni che la , che non aveva CP_4
necessità di svolgere alcuna prova di lavoro, non ignorava affatto che il esercitava l'attività di tomaificio e Parte_1
non ignorava affatto che la esercitava proprio nel locale oggetto dell'accesso ispettivo, tanto da asserire di avere preso lei l'iniziativa di reclutare altre lavoratrici, convocandole in quel luogo, dove l'opponente, che aveva un contratto di locazione in essere, operava evidentemente già da tempo, completamente in nero, senza essere iscritto nel Registro delle Imprese e senza che l'opificio fosse segnalato da alcuna insegna.
Del tutto inverosimile è viceversa l'altra dichiarazione resa dalla ai Carabinieri, per cui, avendo necessità di CP_4
lavorare per integrare gli esigui introiti realizzati dal marito, di € 1.000,00 mensili, si era prestata a fornire la sua opera presso l'opificio del Fortunato per sole due ore al giorno,
per produrre così le tomaie di una cinquantina di paia di scarpe al giorno, verso quindi l'irrisoria remunerazione giornaliera di
€ 4,50, pari, per quattro settimane al mese, anche a voler considerare una settimana lavorativa di sei giorni, alla somma di € 108,00 mensili, con la quale le magre entrate del marito non si sarebbero incrementate pressocché di nulla.
Tanto toglie ogni credibilità alla testimonianza della CP_4
e, indifferente la deposizione della induce il Per_1
convincimento della piena attendibilità invece delle contrarie dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla rimaste non Pt_2
11 smentite nel presente giudizio, per cui il giorno dell'accesso ispettivo entrambe, la e la erano al lavoro CP_4 Pt_2
presso l'opificio dell'opponente da una settimana, la Pt_2
in prova, e a loro si era poi quel giorno aggiunta la , Per_1
in prova anche lei, così come dalla stessa riferito, che null'altro poteva sapere.
Discendono il rigetto dell'opposizione proposta, siccome sotto ogni profilo infondata, e l'integrale conferma del provvedimento opposto, anche per il quantum, già determinato in misura corrispondente al minimo dovuto per legge a seguito della inottemperanza del alle diffide intimategli con il Parte_1
verbale unico di accertamento e notifica.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 9, co. 2, d.l.vo n.
149/2015, l'opponente soccombente, ancorché l'Autorità opposta sia stata rappresentata e difesa in giudizio da proprio funzionario, va nondimeno condannato al rimborso delle spese di causa in favore dell'Autorità medesima, nella misura liquidata in dispositivo, con la riduzione del 20% stabilita nella predetta disposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
già Controparte_3 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
12 - rigetta l'opposizione proposta, con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Autorità opposta, che liquida, come in motivazione,
nella complessiva somma di € 4.061,60 per compenso, oltre 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.12.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429
c.p.c., richiamato dall'art. 6, co. 1, d.l.vo n. 150/2011, lette le note di trattazione scritta con cui le parti, a norma del combinato disposto degli artt. 128, co. 1, c.p.c. (come integrato a decorrere dal 26.11.2024 dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024) e 127 ter c.p.c., hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa in sostituzione dell'udienza fino alla data del 27.10.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1779 dell'anno 2023
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Stella, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
già Controparte_1 [...]
in persona del Direttore pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata avv.
MA ZZ, con ufficio in , ed elettivamente CP_2
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le suddette note di trattazione scritta, depositate ex art. 127 ter c.p.c.
dall'Autorità opposta il 23.10.2025 e dall'opponente il
25.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 21.4.2023
e ritualmente notificato all'Autorità opposta unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione, ex artt. 22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n.
150/2011, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 29058 del
15.3.2023, prot. n. 16875, notificatagli il 24.3.2023, emessa dall'allora Capo dell' Controparte_2
, ora quivi
[...] Controparte_3
agli atti.
Con tale provvedimento, è stato ingiunto al il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 12.260,15, di cui €
12.240,00 per sanzioni amministrative ed € 20,15 per spese di notifica.
Le sanzioni risultano irrogate per violazione dell'art. 3, co.
2 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e ss.mm.ii.,
per avere il , nell'esercizio della sua attività di Parte_1
impresa individuale di tomaificio, per la quale non era neppure iscritto nel Registro delle Imprese, impiegato alle sue dipendenze, senza preventiva comunicazione ai competenti Uffici
della instaurazione del rapporto di lavoro: A) la lavoratrice
B) le lavoratrici e Controparte_4 Parte_2 Per_1
beneficiarie di reddito di cittadinanza.
[...]
Tali violazioni sono state rilevate e contestate all'opponente con verbale unico di accertamento e notificazione del 14.5.2021
n. 2021-178636-PCON-1, notificato mediante raccomandata a.r. del
19.5.2021, prot. n. 34665, così espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, quivi parimenti agli atti unitamente ai relativi allegati e cioè: 1) verbale di primo accesso ispettivo del 24.3.2021, sottoscritto dal;
2) verbali Parte_1
di sommarie informazioni delle lavoratrici, da esse rispettivamente sottoscritti;
3) provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, parimenti sottoscritto dal
Parte_1
In detto verbale unico di accertamento e notificazione è
riportato che militari del Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro-Nucleo Ispettorato del Lavoro di , il giorno CP_2
24.3.2021, verso le ore 9.15, nell'espletamento del loro ordinario servizio, hanno fatto accesso ad un opificio privo di insegna, ubicato in Trani alla via Giovanni XXIII n. 83, di pertinenza del all'interno del quale hanno trovato al Parte_1
3 lavoro le predette , < CP_4
tomaie>>, , <>, e Pt_2 [...]
, <>, le quali, sentite Per_1
nell'immediatezza a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.,
hanno dichiarato:
- la di avere già svolto lo stesso lavoro di orlatrice CP_4
di tomaie per conto del a casa propria, verso un Parte_1
compenso di 90 centesimi per ogni dieci paia di scarpe, e di essere poi stata chiamata dal a lavorare in quel suo Parte_1
opificio, utilizzando le attrezzature ivi presenti, di sua proprietà, dal giorno precedente a quello dell'accesso ispettivo, con orario dalle 9 alle 11, durante il quale la riusciva a realizzare tomaie per 50 paia di scarpe;
CP_4
tanto, senza ricevere nessuna formazione né informazione sulla sicurezza, né essere sottoposta ad alcuna visita medica;
- la , di essere stata chiamata dalla a Pt_2 CP_4
prestare lavoro alle dipendenze del quale incollatrice Parte_1
di tomaie e di avere continuativamente prestato la sua opera in quel locale, insieme alla dal precedente < CP_4
17 o giovedì 18>>, nel mentre la aveva iniziato lo Per_1
stesso giorno dell'accesso ispettivo, con orario dalle 8.30 alle
13 di ogni giorno esclusi sabato e domenica;
tanto, senza ricevere nessuna formazione né essere sottoposta ad alcuna visita medica e senza avere neppure ancora concordato il trattamento retributivo, essendo in prova;
- la di essere stata chiamata anche lei dalla Per_1
4 LL a prestare lavoro alle dipendenze del quale Parte_1
cucitrice di tomaie e di avere cominciato a prestare la sua opera in quel locale, utilizzando l'apposita macchina ivi presente,
dalle ore 8.30 del giorno stesso dell'accesso ispettivo;
tanto,
senza ricevere nessuna formazione né informazione di sicurezza né essere sottoposta ad alcuna visita medica e senza avere, lei pure, neanche ancora concordato il trattamento retributivo,
essendo in prova.
Il ha dichiarato a sua volta nel suddetto verbale di Parte_1
primo accesso: di avere lui preso in affitto da terzi il locale oggetto dell'ispezione per uso deposito;
essere di sua proprietà
i macchinari ivi presenti e al momento utilizzati dalle tre donne trovate al lavoro;
di avere lui e la per suo conto CP_4
chiamato al lavoro le stesse;
di non averle assunte.
Disposta, col coevo provvedimento, l'immediata sospensione, in via cautelare, dell'esercizio dell'impresa del ex Parte_1
art. 14 d.l.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., questi, col verbale unico,
è stato quindi diffidato: quanto alla e alla , Pt_2 Per_1
la cui posizione, quali beneficiarie di reddito di cittadinanza,
non era suscettibile di regolarizzazione, a pagare entro il termine di 60 giorni dalla notifica la sanzione di € 8.640,00,
complessivamente determinata in tale misura ridotta fino alla scadenza di tale termine ex art. 16 l. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
quanto alla a regolarizzare la sua posizione CP_4
lavorativa secondo le prescrizioni dell'art. 13 d.l.vo n.
124/2004 entro il termine di 120 giorni dalla notifica, pagando
5 entro lo stesso termine la sanzione minima di € 1.800,00 in luogo di quella di € 3.600,00 altrimenti inderogabilmente dovuta ex art. 16 l. n. 689/1981 e ss.mm.ii.
Dopo di che l'ordinanza-ingiunzione opposta, come è ivi dato atto, è stata emessa a seguito della constatazione della totale mancata ottemperanza da parte del trasgressore alle predette diffide, entro i termini assegnati.
Tale perdurante inottemperanza è incontroversa.
A motivi dell'impugnazione proposta l'opponente deduce: 1) la diretta nullità del provvedimento sanzionatorio per carenza di motivazione, in violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 11 e
18, co. 1 e 2, l. n. 689/1981; 2) la nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione per effetto della nullità dei sottostanti verbali ispettivi, per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 13, co. 4, l. n. 124/2004, e per violazione del disposto dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente
istituito dalla l. n. 212/2000; 3) l'insussistenza nel merito delle violazioni addebitategli, la cui ricorrenza non sarebbe sorretta da adeguata prova.
Ora, il provvedimento impugnato non risulta in realtà affetto da alcuna nullità, né diretta né derivata.
In disparte infatti ogni considerazione in ordine alla rilevanza che le lamentate carenze di motivazione avrebbero potuto avere nel presente giudizio ove pure esse fossero sussistite (v. per tutte Cass., SS.UU., 28.1.2010 n. 1786, per la quale <
di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di
6 sanzioni amministrative ... i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto>>), v'è che in effetti nessuna carenza di motivazione è
come innanzi apprezzabile né nella ordinanza-ingiunzione né nei sottostanti verbali ispettivi, che tutti soddisfano invece pienamente ogni requisito di motivazione sia in fatto sia in diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 l. n. 241/1990
e 18, co. 2, l. n. 689/1981, come pure in relazione ai criteri di applicazione delle sanzioni irrogate, a mente dell'art. 11 l.
n. 689/1981, dettagliatamente enunciati nell'ordinanza-
ingiunzione e nel verbale unico di accertamento e notificazione ivi richiamato, nonché alle indicazioni prescritte dall'art. 13,
co. 4, l. n. 124/2004, tutte regolarmente riportate nel predetto verbale unico.
Né è minimamente conferente il richiamo dello Statuto del
Contribuente, che riguarda per l'appunto i contribuenti, in sede delle verifiche alle quali sono sottoposti da parte degli uffici
7 finanziari, in funzione dell'accertamento della loro fedeltà o infedeltà fiscale, di cui nella specie non si tratta.
Nel suddetto verbale di primo accesso è peraltro dato atto che,
<
avvertito della facoltà di farsi assistere da professionista abilitato>>; e, per un verso, la conformità agli originali delle copie informatiche degli atti del procedimento sanzionatorio depositate dall'Autorità opposta non è contestata sotto alcun profilo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., per altro verso, a norma dell'art. 2700 c.c., <
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.
Nel merito, nel mentre nessuna querela è stata proposta dal avverso i verbali ispettivi sottostanti il Parte_1
provvedimento opposto, né lo stesso ha disconosciuto la firma che risulta da lui apposta in calce al verbale di primo accesso e così la paternità delle dichiarazioni che ivi l'opponente risulta avere come sopra reso, è stata quivi ammessa l'audizione testimoniale richiesta dal medesimo delle tre Parte_1
lavoratrici la cui presenza presso il suo tomaificio ha dato luogo alla irrogazione delle sanzioni opposte, in ossequio alla inveterata massima della Suprema Corte per cui <
redatti dall' o dai funzionari degli enti Controparte_2
di previdenza ed assistenza … fanno fede sino a querela di falso
8 per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti … mentre in ordine alle altre circostanze di fatto … che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato [così le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori o presunti tali] o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito>> (Cass., Lav., 7.9.2023 n. 26086).
Ebbene, delle tre testi ammesse, ne sono state sentite due soltanto, la e la avendo l'opponente CP_4 Per_1
successivamente rinunciato alla audizione della e Pt_2
l' accettato tale rinuncia. CP_2
Entrambe le testi escusse hanno confermato di avere a suo tempo reso ai Carabinieri esattamente le dichiarazioni come innanzi riportate nel relativo verbale di sommarie informazioni, né è
contestato dall'opponente che lo stesso abbia fatto anche la
, e però le stesse hanno altresì dichiarato entrambe di Pt_2
confermare le circostanze di prova quivi capitolate dal e cioè che: 1) <'incontro avvenuto in data 24.3.2021 Parte_1
fra il sig. e le signore Parte_1 Controparte_4
e era finalizzato ad organizzare Parte_2 Persona_1
e stabilire le condizioni di un eventuale lavoro futuro,
allorquando la situazione economica sarebbe ripartita dopo la parentesi di blocco dovuta al lockdown per il Covid 19>>; 2)
<
9 sig. presso l'immobile in Trani a via Papa Parte_1
Giovanni XXIII n. 83, per constatare lo stato delle macchine ed i materiali che sarebbero stati utilizzati quando l'attività
produttiva sarebbe ripartita>>.
La ha inoltre dichiarato < Per_1
una prova. / ... confermo quanto ho a suo tempo dichiarato ai
Carabinieri>>.
La per contro, ha inoltre dichiarato: < CP_4 Parte_1
non aveva lì in atto alcuna attività di lavorazione in quel momento ed ero stata io che, sapendo di questo, avevo chiesto al di poterci incontrare lì per verificare la possibilità Parte_1
di programmare l'inizio di una attività produttiva. Immagino che il avesse già svolto in passato una attività del Parte_1
genere, ma non ne ho conoscenza certa e non so che cosa abbia fatto dopo l'accesso degli ispettori>>; <
dichiarato ai verbalizzanti quanto è ivi riportato;
e però tanto fui indotta a dichiarare soltanto per il timore indotto in me dall'intervento degli ispettori e ciò che dichiarai a loro non corrisponde al vero, vero essendo invece quanto ho oggi dichiarato>>.
Senonché, la ha dichiarato ai Carabinieri che aveva CP_4
già in precedenza lavorato per il a casa propria, Parte_1
dietro il pagamento di € 0,90 per ogni dieci paia di scarpe, e di non poterlo più fare, perché il rumore prodotto dall'uso della macchina orlatrice recava disturbo ai vicini: e non si vede come siffatte affermazioni possano essere l'effetto di un qualche
10 timore indotto dalla ispezione.
Si ricava da tali dichiarazioni che la , che non aveva CP_4
necessità di svolgere alcuna prova di lavoro, non ignorava affatto che il esercitava l'attività di tomaificio e Parte_1
non ignorava affatto che la esercitava proprio nel locale oggetto dell'accesso ispettivo, tanto da asserire di avere preso lei l'iniziativa di reclutare altre lavoratrici, convocandole in quel luogo, dove l'opponente, che aveva un contratto di locazione in essere, operava evidentemente già da tempo, completamente in nero, senza essere iscritto nel Registro delle Imprese e senza che l'opificio fosse segnalato da alcuna insegna.
Del tutto inverosimile è viceversa l'altra dichiarazione resa dalla ai Carabinieri, per cui, avendo necessità di CP_4
lavorare per integrare gli esigui introiti realizzati dal marito, di € 1.000,00 mensili, si era prestata a fornire la sua opera presso l'opificio del Fortunato per sole due ore al giorno,
per produrre così le tomaie di una cinquantina di paia di scarpe al giorno, verso quindi l'irrisoria remunerazione giornaliera di
€ 4,50, pari, per quattro settimane al mese, anche a voler considerare una settimana lavorativa di sei giorni, alla somma di € 108,00 mensili, con la quale le magre entrate del marito non si sarebbero incrementate pressocché di nulla.
Tanto toglie ogni credibilità alla testimonianza della CP_4
e, indifferente la deposizione della induce il Per_1
convincimento della piena attendibilità invece delle contrarie dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla rimaste non Pt_2
11 smentite nel presente giudizio, per cui il giorno dell'accesso ispettivo entrambe, la e la erano al lavoro CP_4 Pt_2
presso l'opificio dell'opponente da una settimana, la Pt_2
in prova, e a loro si era poi quel giorno aggiunta la , Per_1
in prova anche lei, così come dalla stessa riferito, che null'altro poteva sapere.
Discendono il rigetto dell'opposizione proposta, siccome sotto ogni profilo infondata, e l'integrale conferma del provvedimento opposto, anche per il quantum, già determinato in misura corrispondente al minimo dovuto per legge a seguito della inottemperanza del alle diffide intimategli con il Parte_1
verbale unico di accertamento e notifica.
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 9, co. 2, d.l.vo n.
149/2015, l'opponente soccombente, ancorché l'Autorità opposta sia stata rappresentata e difesa in giudizio da proprio funzionario, va nondimeno condannato al rimborso delle spese di causa in favore dell'Autorità medesima, nella misura liquidata in dispositivo, con la riduzione del 20% stabilita nella predetta disposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
già Controparte_3 Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
12 - rigetta l'opposizione proposta, con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Autorità opposta, che liquida, come in motivazione,
nella complessiva somma di € 4.061,60 per compenso, oltre 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 2.12.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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