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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/07/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2024
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ) e (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
P. IVA ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cappello P.IVA_1
ricorrenti
contro
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Omar Falla Controparte_1 C.F._2
resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 616 c.p.c., depositato in data 29.8.2024 e successivamente notificato,
e la società facendo seguito all'ordinanza Parte_1 Parte_2 emessa in data 3.7.2024 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n.76/2024 R.G.E. di questo Tribunale, introducevano il giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta innanzi al G.E. in data 23.4.2024, chiedendo:
“PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
In via principale e nel merito: dichiarare infondata in fatto e in diritto la spiegata opposizione del ricorrente per le motivazioni di cui in premessa e pertanto rigettare la stessa e pertanto condannare la controparte al pagamento della somma di € 1.170,00 in favore dei ricorrenti o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Con condanna delle spese e compensi di lite, ivi incluse spese generali ed oneri di legge di entrambe le fasi di giudizio”.
In particolare, debitore esecutato nella procedura n.76/2024 R.G.E., Controparte_1 con ricorso in data 23.4.2024, aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare - avente ad oggetto la quota di sua proprietà pari a 1/1 di terreno sito in Modica, foglio 120, particella
1460 - lamentando che il creditore procedente aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare nonostante l'avvenuto pagamento (effettuato a mezzo bonifici pagina 1 di 7 bancari del 12.3.2024 e del 13.3.2024) delle somme richieste, pari ad € 1.457,40 a titolo di spese della procedura esecutiva ed € 5.380,59 a titolo di canoni locatizi;
aveva, inoltre, dedotto l'illegittimità dell' “istanza per la liquidazione delle spese finali a seguito di pagamento da parte del debitore”, depositata in data 16.4.2024, a mezzo della quale parte creditrice, dopo avere riconosciuto il pagamento delle somme richieste con pec del dì 8.3.2024 al debitore esecutato, aveva chiesto di subordinare l'estinzione della procedura esecutiva alla liquidazione e al pagamento della somma di € 1.475,00 a titolo di spese e compensi per atti in realtà successivi agli eseguiti pagamenti (l'iscrizione a ruolo, la trascrizione del pignoramento, il deposito di relazione notarile e l'istanza di vendita). Pertanto, ritenendo Controparte_1
“l'illegittimità del pignoramento opposto, atteso quale unico ed assorbente motivo l'illegittimità del pignoramento, l'inesistenza del credito azionato con l'intestata procedura per intervenuto adempimento del debitore anteriore alla trascrizione e iscrizione a ruolo”, aveva chiesto dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva in oggetto.
I creditori procedenti e allora, Parte_2 Parte_3 introducevano l'odierno giudizio di merito, ritenendo errata l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, emessa in data 3.7.2024, nella parte in cui aveva statuito l'illegittimità della richiesta di rimborso delle spese di trascrizione del pignoramento e delle spese per la relazione notarile, nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita, trattandosi di spese sostenute, non nelle more, ma dopo diversi giorni dall'esecuzione di pagamenti;
per contro, il G.E. aveva ritenuto legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle sole spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00), atteso che in quel momento gli stessi erano ancora titolari del credito di euro 5.380,59.
Segnatamente, parte creditrice, a sostegno della spiegata domanda, assumeva di avere proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare in assenza di comunicazioni, da parte del debitore esecutato, circa l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con pec del dì 8.3.2024 e, dunque, perchè “inconsapevole di avere il ricevuto il pagamento…”; aggiungeva, Parte_2 inoltre, di non essersi “accorto dell'avvenuto bonifico” in ragione dell'impossibilità, legata ai propri problemi di salute, oltre che della propria età avanzata (85 anni), di verificare i movimenti del proprio conto corrente.
Indi, e chiedevano il rigetto della Parte_2 Parte_2 spiegata opposizione.
costituitosi in giudizio con apposita comparsa di costituzione, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non avere il G.E. deciso l'opposizione nel merito, avendo, per contro, soltanto rinviato in prosecuzione ad una udienza successiva, al fine di verificare l'adempimento del debitore al pagamento dell'unico CP_1 importo, pari ad € 305,00, ritenuto legittimo, siccome sborsato prima del pagamento del credito da parte del debitore.
pagina 2 di 7 Eccepiva altresì l'inammissibilità del giudizio, per avere il creditore procedente proposto ricorso ex art. 616 c.p.c., anziché reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c., trattandosi di spese dell'esecuzione.
Ancora, chiedeva dichiararsi l'incompetenza per valore e territoriale del Controparte_1
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Modica, trattandosi di spese di esecuzione e non attinenti al rito locatizio.
Nel merito, contestava le avverse deduzioni e - riportandosi alle difese spiegate nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare, nonché all'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18.09.2024 dal Giudice dell'Esecuzione, a seguito di successivo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare, depositato in data 19.7.2024 dal debitore esecutato, in seno al quale l' deduceva l'intervenuto versamento CP_1 della somma di € 305,00, indicata come ancora dovuta dall'ordinanza del 3.7.2024 - chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 29.11.2024,
[...]
rappresentando la pendenza dinnanzi ad altro giudice di questo Tribunale di ulteriore CP_1 giudizio di merito, contraddistinto dal n. 3001/2024 R.G., instaurato a seguito di successiva opposizione all'esecuzione immobiliare in scrutinio, si rimetteva al Giudice circa l'eventuale opportunità di rimessione delle cause al Presidente ai fini di un'eventuale riunione.
La causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 7.3.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
*** Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità in rito del ricorso in oggetto è infondata e va rigettata.
L'ordinanza del G.E. del 3.7.2024, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, ha sicuramente deciso, nella sommarietà propria della fase, sul merito dell'opposizione, individuando i limiti del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli odierni ricorrenti, ed ha quindi pronunciato sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, regolando le spese processuali della fase (compensandole) ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, in tal modo definendo innanzi a sè il sub- procedimento di opposizione all'esecuzione; la fissazione dell'udienza successiva “al fine di verificare l'interesse dei creditori procedenti alla prosecuzione della presente procedura esecutiva” non è certo finalizzata a far proseguire il giudizio di opposizione, bensì attiene, per l'appunto, alla procedura esecutiva ancora in corso;
in definitiva, l'ordinanza del G.E. del
3.7.2024 non è affatto un'ordinanza meramente interlocutoria, ma, definendo la fase sommaria del procedimento incidentale di opposizione, dà disposizioni sull'ulteriore corso dell'esecuzione.
Parimenti infondata è la censura di inammissibilità del ricorso per essere piuttosto esperibile il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. pagina 3 di 7 Com'è noto, infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé (com'è, nella specie, l'ordinanza emessa in data 3.7.2024), tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo, con riguardo alla richiesta di tutela sommaria (cioè, rispettivamente, con rigetto dell'istanza di sospensione o con accoglimento della stessa), al contempo fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, con statuizione ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito (cfr.
Cass. III n. 22033 del 24.10.2011; conforme Cass. 15082/2019).
Qualora, dunque, si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda (v. Cass.
4748/2023).
Venendo al caso di specie, l'odierna parte ricorrente non ha contestato il regolamento delle spese della fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione, ma ha denunciato l'illegittimità del riconoscimento del solo credito per spese di iscrizione a ruolo, con esclusione delle altre spese della procedura esecutiva per il recupero coattivo del credito sostanziale.
Va rigettata, infine, l'eccezione di incompetenza per valore e territoriale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Modica.
A tal proposito, infatti, giova ribadire che il procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare è un giudizio a struttura bifasica, la cui prima fase si svolge dinnanzi al G.E. (fase interinale volta alla sospensione della procedura esecutiva) e si conclude con l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione;
la seconda fase, invece, si svolge dinnanzi al giudice del merito con giudizio incardinato a seguito di fissazione del termine ex art. 616 c.p.c., in caso di opposizione all'esecuzione, ovvero ex art. 618, comma 2, c.p.c., in caso di opposizione agli atti esecutivi.
L'art. 616 c.p.c., infatti, come detto, prevede che, se competente per la causa sia l'ufficio giudiziario cui appartiene il G.E., questi deve fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo quanto previsto in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà. Ciò consente di comprendere la ratio dell'art 616 c.p.c., che consiste nel privare il giudice dell'esecuzione del potere di istruire e decidere l'intero giudizio di opposizione, limitando la sua cognizione alla decisione sull'eventuale istanza di sospensione, previo svolgimento di una cognizione semplificata di carattere cautelare. Tuttavia, la legge contempla anche l'ipotesi in cui ad essere competente sia un altro giudice, sicché il G.E. rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente.
pagina 4 di 7 Ed ancora, il giudizio di merito si introduce con atto di citazione, se la causa deve essere trattata secondo le regole del rito ordinario, mentre va promosso con ricorso, ove il rito applicabile sia quello di lavoro.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'esecuzione si fonda su un titolo (sentenza n.
207 del dì 1.2.2024) avente ad oggetto un rapporto di locazione (il credito posto in executivis è relativo a canoni di locazione), sicché, poiché, nel presente giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., si discute di spese della procedura esecutiva, necessarie per il recupero del credito principale, e perciò a questo accessorie, non v'è dubbio che la competenza spetti, in via funzionale, ratione materiae, al Tribunale, e non già al Giudice di Pace, così come trova applicazione il rito locatizio o del lavoro ex art. 447-bis c.p.c..
Fatte tali premesse, motivi di economia processuale, stante anche la diversità delle fasi in cui si trovano l'odierno giudizio e la causa n. 3001/2024 R.G., escludono l'opportunità di una riunione della presente causa all'altra, pendente innanzi ad altro giudice di questo Tribunale.
Passando ad esaminare il merito della domanda, come detto, parte ricorrente chiede che si riconosca il suo diritto di procedere ad esecuzione forzata anche per la somma di € 1.170,00,
a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro 299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00), a causa della mancata comunicazione, da parte di CP_1 dell'avvenuto versamento delle somme domandate con apposita comunicazione a mezzo p.e.c. del dì 8.3.2024.
Ciò posto, risulta ex actis che:
- l'atto di pignoramento in esame è stato notificato in data 5.3.2024;
- in risposta alla pec del 6.3.2024 del debitore esecutato, con pec del dì 8.3.2024 il difensore dei creditori procedenti ha richiesto il pagamento della somma di euro
5.380,59 mediante bonifico sul conto corrente di , nonché della Parte_1 somma di euro 1.457,40 mediante bonifico sul conto corrente del difensore dei creditori procedenti, altresì comunicando la sospensione dell'esecuzione intrapresa “solo previo invio a mezzo pec della distinta di pagamento del bonifico di quanto integralmente dovuto” e che “a ricezione della distinta di pagamento del bonifico per i superiori importi integrali e senza dilazione alcuna … il dott. rinuncerà all'esecuzione, Parte_2 salvo ovviamente la corresponsione delle eventuali ulteriori spese e compensi maturati nelle more”;
- con bonifico istantaneo eseguito in data 12.3.2024 alle ore 19.06 (con data valuta
12/3/2024), il debitore esecutato ha trasferito la somma di euro 1.457,40 sul conto del difensore dei creditori procedenti e che in data 13.3.2024, ore 14.14, il difensore dei creditori procedenti ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva;
- inoltre, con bonifico eseguito in data 13.3.2024 alle ore 18.01 (con data valuta
13/3/2024) il debitore esecutato ha trasferito la somma di euro 5.380,59 sul conto di
). Parte_2
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, appare corretta la valutazione espressa dal G.E. nell'ordinanza in data 3.7.2024, secondo cui “…al momento dell'iscrizione a ruolo della presente procedura esecutiva (13/3/2024, ore 14.14) il debitore esecutato non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento della somma richiesta con pec dell'8/3/2024 dai creditori procedenti.
Ed infatti, in quel momento era stato già eseguito (mediante bonifico istantaneo del 12/3/2024) solo il pagamento della somma di euro 1.457,40 in favore del difensore dei creditori procedenti, ma non era ancora stato eseguito il pagamento della somma di euro 5.380,59 sul conto di (effettuato con bonifico alle ore 18.01 del 13/3/2024). Pertanto, Parte_2
l'iscrizione a ruolo è stata legittimamente eseguita dai creditori procedenti, che in quel momento erano ancora titolari del credito di euro 5.380,59. Appare dunque legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00).
Per contro, le spese per la trascrizione del pignoramento e per la relazione notarile sono state sostenute dai creditori procedenti rispettivamente in data 19/3/2024 e in data 25/3/2024, cioè rispettivamente dopo sei giorni e dopo dodici giorni dalla data di esecuzione del secondo bonifico (13/3/2024). Analogamente, l'istanza di vendita è stata depositata in data 4/4/2024, cioè dopo ventidue giorni dalla data di esecuzione del secondo bonifico (13/3/2024). Non appare dunque legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di trascrizione del pignoramento (euro 299,00) delle spese per la relazione notarile (euro
671,00), nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00). Ed infatti, è vero che con pec dell'8/3/2024 il difensore dei creditori procedenti aveva dichiarato che l'esecuzione sarebbe stata sospesa solo previo invio, da parte del difensore del debitore esecutato, delle distinte di pagamento dei bonifici effettuati, il che non è avvenuto. È anche vero, però, che nelle date in cui sono state sostenute le spese per la trascrizione del pignoramento e per la relazione notarile (19/3/2024 e 25/3/2024) e nella data in cui è stata depositata l'istanza di vendita (4/4/2024) erano ormai decorsi diversi giorni dalle date di esecuzione dei pagamenti (12-13/3/2024)”.
Ne consegue che, “prima di procedere alle ulteriori spese per trascrizione del pignoramento, relazione notarile e istanza di vendita, il difensore dei creditori procedenti ben poteva (secondo buona fede) verificare l'eventuale pagamento delle somme richieste, soprattutto ove si consideri che una parte dei pagamenti è stata eseguita (in data 12/3/2024) mediante bonifico istantaneo sul conto corrente del difensore dei creditori procedenti, che dunque, essendo ormai decorsi diversi giorni, ben poteva accorgersi del pagamento eseguito dal debitore esecutato e ben poteva richiedere ai propri assistiti di verificare l'avvenuto accredito sul loro conto della somma residua. Va inoltre considerato che con pec dell'8/3/2024 il difensore dei creditori procedenti aveva comunicato al difensore del debitore esecutato che sarebbe comunque rimasta salva “la corresponsione delle eventuali ulteriori spese e compensi maturati nelle more” dell'esecuzione dei pagamenti. Anche alla luce di quanto appena evidenziato, appare legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00), trattandosi di spesa maturata “nelle more” dell'esecuzione dei pagamenti, mentre non appare legittima la richiesta di rimborso delle spese di trascrizione pagina 6 di 7 del pignoramento (euro 299,00) e delle spese per la relazione notarile (euro 671,00), nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00), trattandosi di spese che sono maturate non “nelle more”, ma dopo diversi giorni dall'esecuzione dei pagamenti”.
In conclusione, sussiste(va) il diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata in relazione al (solo) credito per spese di iscrizione a ruolo (€ 305,00), importo che risulta essere stato immediatamente pagato dal debitore esecutato, con bonifico in data 4.7.2024, il giorno successivo all'ordinanza del G.E. del 3.7.2024.
Ne deriva che, iniziando il giudizio di opposizione all'esecuzione con la fase sommaria davanti al G.E., in relazione a detta parte di credito (spese di iscrizione a ruolo, € 305,00), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per contro, va dichiarata l'inesistenza del diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 1.170,00, a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro 299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00).
Stante il riconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per una sola voce di credito, si giustifica, per soccombenza reciproca, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine al diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 305,00, a titolo di spese di iscrizione a ruolo.
DICHIARA l'inesistenza del diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 1.170,00, a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro
299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00).
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, il 5.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ) e (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
P. IVA ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Cappello P.IVA_1
ricorrenti
contro
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Omar Falla Controparte_1 C.F._2
resistente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 616 c.p.c., depositato in data 29.8.2024 e successivamente notificato,
e la società facendo seguito all'ordinanza Parte_1 Parte_2 emessa in data 3.7.2024 dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n.76/2024 R.G.E. di questo Tribunale, introducevano il giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta innanzi al G.E. in data 23.4.2024, chiedendo:
“PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
In via principale e nel merito: dichiarare infondata in fatto e in diritto la spiegata opposizione del ricorrente per le motivazioni di cui in premessa e pertanto rigettare la stessa e pertanto condannare la controparte al pagamento della somma di € 1.170,00 in favore dei ricorrenti o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta. Con condanna delle spese e compensi di lite, ivi incluse spese generali ed oneri di legge di entrambe le fasi di giudizio”.
In particolare, debitore esecutato nella procedura n.76/2024 R.G.E., Controparte_1 con ricorso in data 23.4.2024, aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare - avente ad oggetto la quota di sua proprietà pari a 1/1 di terreno sito in Modica, foglio 120, particella
1460 - lamentando che il creditore procedente aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare nonostante l'avvenuto pagamento (effettuato a mezzo bonifici pagina 1 di 7 bancari del 12.3.2024 e del 13.3.2024) delle somme richieste, pari ad € 1.457,40 a titolo di spese della procedura esecutiva ed € 5.380,59 a titolo di canoni locatizi;
aveva, inoltre, dedotto l'illegittimità dell' “istanza per la liquidazione delle spese finali a seguito di pagamento da parte del debitore”, depositata in data 16.4.2024, a mezzo della quale parte creditrice, dopo avere riconosciuto il pagamento delle somme richieste con pec del dì 8.3.2024 al debitore esecutato, aveva chiesto di subordinare l'estinzione della procedura esecutiva alla liquidazione e al pagamento della somma di € 1.475,00 a titolo di spese e compensi per atti in realtà successivi agli eseguiti pagamenti (l'iscrizione a ruolo, la trascrizione del pignoramento, il deposito di relazione notarile e l'istanza di vendita). Pertanto, ritenendo Controparte_1
“l'illegittimità del pignoramento opposto, atteso quale unico ed assorbente motivo l'illegittimità del pignoramento, l'inesistenza del credito azionato con l'intestata procedura per intervenuto adempimento del debitore anteriore alla trascrizione e iscrizione a ruolo”, aveva chiesto dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva in oggetto.
I creditori procedenti e allora, Parte_2 Parte_3 introducevano l'odierno giudizio di merito, ritenendo errata l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, emessa in data 3.7.2024, nella parte in cui aveva statuito l'illegittimità della richiesta di rimborso delle spese di trascrizione del pignoramento e delle spese per la relazione notarile, nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita, trattandosi di spese sostenute, non nelle more, ma dopo diversi giorni dall'esecuzione di pagamenti;
per contro, il G.E. aveva ritenuto legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle sole spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00), atteso che in quel momento gli stessi erano ancora titolari del credito di euro 5.380,59.
Segnatamente, parte creditrice, a sostegno della spiegata domanda, assumeva di avere proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare in assenza di comunicazioni, da parte del debitore esecutato, circa l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con pec del dì 8.3.2024 e, dunque, perchè “inconsapevole di avere il ricevuto il pagamento…”; aggiungeva, Parte_2 inoltre, di non essersi “accorto dell'avvenuto bonifico” in ragione dell'impossibilità, legata ai propri problemi di salute, oltre che della propria età avanzata (85 anni), di verificare i movimenti del proprio conto corrente.
Indi, e chiedevano il rigetto della Parte_2 Parte_2 spiegata opposizione.
costituitosi in giudizio con apposita comparsa di costituzione, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non avere il G.E. deciso l'opposizione nel merito, avendo, per contro, soltanto rinviato in prosecuzione ad una udienza successiva, al fine di verificare l'adempimento del debitore al pagamento dell'unico CP_1 importo, pari ad € 305,00, ritenuto legittimo, siccome sborsato prima del pagamento del credito da parte del debitore.
pagina 2 di 7 Eccepiva altresì l'inammissibilità del giudizio, per avere il creditore procedente proposto ricorso ex art. 616 c.p.c., anziché reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c., trattandosi di spese dell'esecuzione.
Ancora, chiedeva dichiararsi l'incompetenza per valore e territoriale del Controparte_1
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Modica, trattandosi di spese di esecuzione e non attinenti al rito locatizio.
Nel merito, contestava le avverse deduzioni e - riportandosi alle difese spiegate nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare, nonché all'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18.09.2024 dal Giudice dell'Esecuzione, a seguito di successivo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare, depositato in data 19.7.2024 dal debitore esecutato, in seno al quale l' deduceva l'intervenuto versamento CP_1 della somma di € 305,00, indicata come ancora dovuta dall'ordinanza del 3.7.2024 - chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 29.11.2024,
[...]
rappresentando la pendenza dinnanzi ad altro giudice di questo Tribunale di ulteriore CP_1 giudizio di merito, contraddistinto dal n. 3001/2024 R.G., instaurato a seguito di successiva opposizione all'esecuzione immobiliare in scrutinio, si rimetteva al Giudice circa l'eventuale opportunità di rimessione delle cause al Presidente ai fini di un'eventuale riunione.
La causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 7.3.2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
*** Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità in rito del ricorso in oggetto è infondata e va rigettata.
L'ordinanza del G.E. del 3.7.2024, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, ha sicuramente deciso, nella sommarietà propria della fase, sul merito dell'opposizione, individuando i limiti del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli odierni ricorrenti, ed ha quindi pronunciato sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, rigettandola, regolando le spese processuali della fase (compensandole) ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, in tal modo definendo innanzi a sè il sub- procedimento di opposizione all'esecuzione; la fissazione dell'udienza successiva “al fine di verificare l'interesse dei creditori procedenti alla prosecuzione della presente procedura esecutiva” non è certo finalizzata a far proseguire il giudizio di opposizione, bensì attiene, per l'appunto, alla procedura esecutiva ancora in corso;
in definitiva, l'ordinanza del G.E. del
3.7.2024 non è affatto un'ordinanza meramente interlocutoria, ma, definendo la fase sommaria del procedimento incidentale di opposizione, dà disposizioni sull'ulteriore corso dell'esecuzione.
Parimenti infondata è la censura di inammissibilità del ricorso per essere piuttosto esperibile il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. pagina 3 di 7 Com'è noto, infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé (com'è, nella specie, l'ordinanza emessa in data 3.7.2024), tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo, con riguardo alla richiesta di tutela sommaria (cioè, rispettivamente, con rigetto dell'istanza di sospensione o con accoglimento della stessa), al contempo fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, con statuizione ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito (cfr.
Cass. III n. 22033 del 24.10.2011; conforme Cass. 15082/2019).
Qualora, dunque, si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda (v. Cass.
4748/2023).
Venendo al caso di specie, l'odierna parte ricorrente non ha contestato il regolamento delle spese della fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione, ma ha denunciato l'illegittimità del riconoscimento del solo credito per spese di iscrizione a ruolo, con esclusione delle altre spese della procedura esecutiva per il recupero coattivo del credito sostanziale.
Va rigettata, infine, l'eccezione di incompetenza per valore e territoriale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Modica.
A tal proposito, infatti, giova ribadire che il procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare è un giudizio a struttura bifasica, la cui prima fase si svolge dinnanzi al G.E. (fase interinale volta alla sospensione della procedura esecutiva) e si conclude con l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione;
la seconda fase, invece, si svolge dinnanzi al giudice del merito con giudizio incardinato a seguito di fissazione del termine ex art. 616 c.p.c., in caso di opposizione all'esecuzione, ovvero ex art. 618, comma 2, c.p.c., in caso di opposizione agli atti esecutivi.
L'art. 616 c.p.c., infatti, come detto, prevede che, se competente per la causa sia l'ufficio giudiziario cui appartiene il G.E., questi deve fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo quanto previsto in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà. Ciò consente di comprendere la ratio dell'art 616 c.p.c., che consiste nel privare il giudice dell'esecuzione del potere di istruire e decidere l'intero giudizio di opposizione, limitando la sua cognizione alla decisione sull'eventuale istanza di sospensione, previo svolgimento di una cognizione semplificata di carattere cautelare. Tuttavia, la legge contempla anche l'ipotesi in cui ad essere competente sia un altro giudice, sicché il G.E. rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente.
pagina 4 di 7 Ed ancora, il giudizio di merito si introduce con atto di citazione, se la causa deve essere trattata secondo le regole del rito ordinario, mentre va promosso con ricorso, ove il rito applicabile sia quello di lavoro.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'esecuzione si fonda su un titolo (sentenza n.
207 del dì 1.2.2024) avente ad oggetto un rapporto di locazione (il credito posto in executivis è relativo a canoni di locazione), sicché, poiché, nel presente giudizio di opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., si discute di spese della procedura esecutiva, necessarie per il recupero del credito principale, e perciò a questo accessorie, non v'è dubbio che la competenza spetti, in via funzionale, ratione materiae, al Tribunale, e non già al Giudice di Pace, così come trova applicazione il rito locatizio o del lavoro ex art. 447-bis c.p.c..
Fatte tali premesse, motivi di economia processuale, stante anche la diversità delle fasi in cui si trovano l'odierno giudizio e la causa n. 3001/2024 R.G., escludono l'opportunità di una riunione della presente causa all'altra, pendente innanzi ad altro giudice di questo Tribunale.
Passando ad esaminare il merito della domanda, come detto, parte ricorrente chiede che si riconosca il suo diritto di procedere ad esecuzione forzata anche per la somma di € 1.170,00,
a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro 299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00), a causa della mancata comunicazione, da parte di CP_1 dell'avvenuto versamento delle somme domandate con apposita comunicazione a mezzo p.e.c. del dì 8.3.2024.
Ciò posto, risulta ex actis che:
- l'atto di pignoramento in esame è stato notificato in data 5.3.2024;
- in risposta alla pec del 6.3.2024 del debitore esecutato, con pec del dì 8.3.2024 il difensore dei creditori procedenti ha richiesto il pagamento della somma di euro
5.380,59 mediante bonifico sul conto corrente di , nonché della Parte_1 somma di euro 1.457,40 mediante bonifico sul conto corrente del difensore dei creditori procedenti, altresì comunicando la sospensione dell'esecuzione intrapresa “solo previo invio a mezzo pec della distinta di pagamento del bonifico di quanto integralmente dovuto” e che “a ricezione della distinta di pagamento del bonifico per i superiori importi integrali e senza dilazione alcuna … il dott. rinuncerà all'esecuzione, Parte_2 salvo ovviamente la corresponsione delle eventuali ulteriori spese e compensi maturati nelle more”;
- con bonifico istantaneo eseguito in data 12.3.2024 alle ore 19.06 (con data valuta
12/3/2024), il debitore esecutato ha trasferito la somma di euro 1.457,40 sul conto del difensore dei creditori procedenti e che in data 13.3.2024, ore 14.14, il difensore dei creditori procedenti ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva;
- inoltre, con bonifico eseguito in data 13.3.2024 alle ore 18.01 (con data valuta
13/3/2024) il debitore esecutato ha trasferito la somma di euro 5.380,59 sul conto di
). Parte_2
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, appare corretta la valutazione espressa dal G.E. nell'ordinanza in data 3.7.2024, secondo cui “…al momento dell'iscrizione a ruolo della presente procedura esecutiva (13/3/2024, ore 14.14) il debitore esecutato non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento della somma richiesta con pec dell'8/3/2024 dai creditori procedenti.
Ed infatti, in quel momento era stato già eseguito (mediante bonifico istantaneo del 12/3/2024) solo il pagamento della somma di euro 1.457,40 in favore del difensore dei creditori procedenti, ma non era ancora stato eseguito il pagamento della somma di euro 5.380,59 sul conto di (effettuato con bonifico alle ore 18.01 del 13/3/2024). Pertanto, Parte_2
l'iscrizione a ruolo è stata legittimamente eseguita dai creditori procedenti, che in quel momento erano ancora titolari del credito di euro 5.380,59. Appare dunque legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00).
Per contro, le spese per la trascrizione del pignoramento e per la relazione notarile sono state sostenute dai creditori procedenti rispettivamente in data 19/3/2024 e in data 25/3/2024, cioè rispettivamente dopo sei giorni e dopo dodici giorni dalla data di esecuzione del secondo bonifico (13/3/2024). Analogamente, l'istanza di vendita è stata depositata in data 4/4/2024, cioè dopo ventidue giorni dalla data di esecuzione del secondo bonifico (13/3/2024). Non appare dunque legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di trascrizione del pignoramento (euro 299,00) delle spese per la relazione notarile (euro
671,00), nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00). Ed infatti, è vero che con pec dell'8/3/2024 il difensore dei creditori procedenti aveva dichiarato che l'esecuzione sarebbe stata sospesa solo previo invio, da parte del difensore del debitore esecutato, delle distinte di pagamento dei bonifici effettuati, il che non è avvenuto. È anche vero, però, che nelle date in cui sono state sostenute le spese per la trascrizione del pignoramento e per la relazione notarile (19/3/2024 e 25/3/2024) e nella data in cui è stata depositata l'istanza di vendita (4/4/2024) erano ormai decorsi diversi giorni dalle date di esecuzione dei pagamenti (12-13/3/2024)”.
Ne consegue che, “prima di procedere alle ulteriori spese per trascrizione del pignoramento, relazione notarile e istanza di vendita, il difensore dei creditori procedenti ben poteva (secondo buona fede) verificare l'eventuale pagamento delle somme richieste, soprattutto ove si consideri che una parte dei pagamenti è stata eseguita (in data 12/3/2024) mediante bonifico istantaneo sul conto corrente del difensore dei creditori procedenti, che dunque, essendo ormai decorsi diversi giorni, ben poteva accorgersi del pagamento eseguito dal debitore esecutato e ben poteva richiedere ai propri assistiti di verificare l'avvenuto accredito sul loro conto della somma residua. Va inoltre considerato che con pec dell'8/3/2024 il difensore dei creditori procedenti aveva comunicato al difensore del debitore esecutato che sarebbe comunque rimasta salva “la corresponsione delle eventuali ulteriori spese e compensi maturati nelle more” dell'esecuzione dei pagamenti. Anche alla luce di quanto appena evidenziato, appare legittima la richiesta dei creditori procedenti di rimborso delle spese di iscrizione a ruolo (euro 305,00), trattandosi di spesa maturata “nelle more” dell'esecuzione dei pagamenti, mentre non appare legittima la richiesta di rimborso delle spese di trascrizione pagina 6 di 7 del pignoramento (euro 299,00) e delle spese per la relazione notarile (euro 671,00), nonché dei compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00), trattandosi di spese che sono maturate non “nelle more”, ma dopo diversi giorni dall'esecuzione dei pagamenti”.
In conclusione, sussiste(va) il diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata in relazione al (solo) credito per spese di iscrizione a ruolo (€ 305,00), importo che risulta essere stato immediatamente pagato dal debitore esecutato, con bonifico in data 4.7.2024, il giorno successivo all'ordinanza del G.E. del 3.7.2024.
Ne deriva che, iniziando il giudizio di opposizione all'esecuzione con la fase sommaria davanti al G.E., in relazione a detta parte di credito (spese di iscrizione a ruolo, € 305,00), va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per contro, va dichiarata l'inesistenza del diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 1.170,00, a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro 299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00).
Stante il riconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per una sola voce di credito, si giustifica, per soccombenza reciproca, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2298/2024 R.G.,
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine al diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 305,00, a titolo di spese di iscrizione a ruolo.
DICHIARA l'inesistenza del diritto dei ricorrenti di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 1.170,00, a titolo di spese sostenute per la trascrizione del pignoramento (euro
299,00) e per la relazione notarile (euro 671,00), oltre che a titolo di compensi per la trascrizione del pignoramento e per l'istanza di vendita (euro 200,00).
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, il 5.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sandra Levanti
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