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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/07/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 189/2025 R.G.V.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 189/2025 R.G.V.G., a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Maria Claudia GIORDANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via Dogali n. 25); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Vittorio GIACOBBE del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via E. L.
Pellegrino n. 156); pec: ; Email_2
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.30 C.P.C. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… VOGLIA L'ECC.MA CORTE ADITA respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) ammettere nel rito e accogliere nel merito lo spiegato gravame e tutti i motivi d'appello spiegati e per l'effetto, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti, riformare e revocare il provvedimento impugnato. 2) In via istruttoria, ammettere le richieste istruttore avanzate in primo grado e immotivatamente non accolte. 3) Condannare la parte appellata al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del primo grado di giudizio e del presente appello;
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A e C.P.A. 4) Emettere ogni più utile e opportuno provvedimento. Resta fatto salvo ogni ulteriore diritto …”.
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: 1) Dichiarare inammissibili o rigettare perché infondate o con qualsiasi altra statuizione tutte le domande avanzate da
[...]
con il suo atto di appello notificato il 12.03.2025. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 concludente e, in riforma della pronuncia di primo grado, ripristinare l'ammontare dell'assegno divorzile nella misura di € 640,00 come determinato nell'accordo di divorzio o comunque aumentare l'ammontare fissato dal Tribunale nella misura che si riterrà di giustizia. 3) Ammettere occorrendo i mezzi istruttori che verranno ritenuti utili e conducenti. 4) Condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi dei due gradi di giudizio…”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' ritualmente notiziato della pendenza della presente iscrizione, con nota del 18.3.2025 ha chiesto il rigetto dei petita di cui all'atto d'impugnazione principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 20.2.2025 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e notificato in data 12.3.2025 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 [...]
, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Controparte_1
Patti con sentenza n. 29 emessa in data 29.7.2024 nel procedimento già iscritto al n. 512/2023
VG.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale ricorrente), in sede di modifica delle condizioni negoziate di divorzio, la collocazione paritaria del figlio minore con Persona_1 uguali tempi di permanenza del minore presso il padre e la madre, la revoca dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento, nonché l'ammonimento della per il comportando “limitante e arbitrario assunto nei confronti del minore e del CP_1 padre”, lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, e ciò in specie:
1. in punto di affidamento della prole: non aveva trovato accoglimento la richiesta di collocamento paritario del minore, nonostante dall'ascolto dello stesso e dalla relazione della consulente officiata (dott. MERENDINO) fosse emerso che lo stesso avrebbe voluto trascorrere più tempo con il padre e i fratelli, e che non fosse stata accolta nemmeno la richiesta di ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, avendo il Giudice proposto una “regolamentazione incompatibile con le esigenze espresse dal e dallo stesso minore”; Pt_1
2. in punto di assegnazione della casa coniugale: il Giudice a quo non avrebbe valutato adeguatamente la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del di lui padre, ), Persona_2 nonostante l'odierno appellante avesse fornito prova documentale del fatto che il minore non aveva la propria prevalente dimora presso la casa coniugale ed avesse anche richiesto l'ammissione di prova testimoniale in merito;
3. in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge: non era stata accolta la domanda di revoca dello stesso, ma operata la sua mera riduzione, nonostante il avesse fornito da un lato prova del mutamento della propria Pt_1 condizione economica, dovuta anche alla nascita di altri due figli dal successivo matrimonio, e dall'altro del rifiuto da parte della di una proposta di lavoro che l'avrebbe resa CP_1 economicamente indipendente;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello (principale) ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita suddetti e l'ammissione in via istruttoria delle richieste avanzate in primo grado e non accolte, con la condanna di controparte al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
Con provvedimento del 10.3.2025 veniva fissata per la discussione del procedimento l'udienza di prima comparizione davanti al Collegio dell'1.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., previa assegnazione all'appellante di termine fino all'1.4.2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti e al PM, assegnando alle parti termine per il deposito delle note scritte fino alle ore 24:00 del giorno d'udienza e avvisando le parti della possibilità di opporsi entro cinque giorni alla modalità di trattazione cartolare. Veniva, inoltre, ordinato alle parti di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis n. 12 comma 3 C.P.C.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 29.5.2025 deducendo ex adverso:
sub 1., che: la domanda avanzata dal in merito al calendario di frequentazione del minore era Pt_1 priva di fondamento in quanto già la C.T.U. aveva fatto presente che, per garantire una maggiore stabilità allo stesso, sarebbe stato opportuno mantenere il domicilio prevalente presso la madre, pur incrementando le occasioni di pernottamento presso il padre. Aggiungeva, inoltre, come lo stesso avesse prestato adesione in sede di mediazione familiare al calendario della Pt_1 frequentazione ut supra proposto e ciò appena un semestreaddietro;
sub 2., che: in merito all'assegnazione della casa coniugale quanto sostenuto dal non Pt_1 corrispondeva al vero, in quanto sia in sede di audizione del minore, sia tramite la produzione delle fatture relative ai consumi elettrici e di gas era emerso che in realtà il minore e la madre abitassero effettivamente presso la suddetta casa. Si evidenziava, inoltre, come l'assegnazione della casa alla madre, già in sede di accordo di separazione, fosse comunque stata prevista con termine al 31.12.2025 e si confermava tale scadenza come necessitata e non differibile;
sub 3., che: quanto alla revoca dell'assegno di divorzio, non risultava in alcun modo provato che la proposta di lavoro cui aveva fatto riferimento il fosse un'opportunità lavorativa seriamente Pt_1 valutabile, nè era mai stato specificato in alcun modo il tipo di contratto, l'orario di lavoro o il trattamento economico previsto, e che la stessa avesse scelto di non accettare tale proposta in quanto stava frequentando un corso di studi universitari (per conseguire l'abilitazione all'attività infermieristica) che le avrebbe permesso di conseguire un impiego e un reddito superiore per sè e per il figlio;
nonché spiegando appello incidentale, lamentava che: le circostanze considerate dal Tribunale per ridurre l'assegno di mantenimento non potevano considerarsi sopravvenute rispetto all'accordo di separazione, né il aveva in alcun Pt_1 modo fornito prova che il proprio reddito non gli consentisse di contribuire adeguatamente -
e cumulativamente – alle esigenze della precedente famiglia e della nuova, donde l'eccessività della riduzione del 50% dell'assegno, soprattutto alla luce del fatto che la aveva perso il CP_1 proprio stipendio proprio perché licenziata dal marito al momento della separazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dei motivi di impugnazione principale avanzati dal e l'accoglimento dell'appello incidentale con Pt_1 conseguente riforma dell'impugnata sentenza in relazione all'ammontare dell'assegno divorzile, da ripristinarsi alla precedente misura di euro 640,00 come determinato in accordo di divorzio o nella misura superiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
*
In sede di note autorizzate, parte appellante insisteva in tutte le domande avanzate nel proprio atto di appello e chiedeva il rigetto dell'appello incidentale in quanto infondato in fatto e in diritto.
Di contro, parte appellata, rilevato come l'appellante non avesse ritenuto opportuno d'avvalersi della facoltà di replica di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.P.C., asseriva che l'impugnazione non risultava notificata entro il termine previsto al Pubblico Ministero e chiedeva:
“… venga dichiarato inammissibile l'appello o venga comunque rigettato per le motivazioni già esposte nella memoria difensiva ed insiste nell'accoglimento dell'impugnazione incidentale con la reintegra dell'assegno divorzile nella misura già goduta o con l'aumento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, rispetto a quanto deciso in primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui:
«… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, per posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello principale sia in parte inammissibile e in parte infondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, rileva il Collegio quanto appresso.
In tema d'affidamento della prole, l'appello è inammissibile.
Il chiede la riforma della sentenza di primo grado in quanto il calendario delle visite Pt_1 stabilite dal Giudice di primo grado, a suo dire, risulterebbe “eccessivamente frammentario e causa di destabilizzazione e squilibrio per il minore”, ritenendo preferibile un affidamento paritario con tempi uguali di permanenza del figlio minore presso il padre e la madre e affermando che sia dall'audizione del minore che dalla relazione della dott.ssa MERENDINO emergerebbe come tale modalità di collocamento costituirebbe un arricchimento d'opportunità per il minore. In merito si osserva che, come già esattamente evidenziato nella sentenza di primo grado, il regime dell'affidamento condiviso, in mancanza di gravi ragioni ostative, deve tendenzialmente comportare una frequentazione dei genitori paritaria con i figli. Tuttavia, tale principio ha natura tendenziale, in quanto il Giudice che procede, nell'interesse del minore e senza che ciò comporti in astratto lesione al diritto alla bigenitorialità, può individuare un assetto che si discosti da un regime paritario puro e semplice, al fine di assicurare al minore una situazione più stabile e adeguata per la sua crescita. Orbene: se, per un verso, vero è quanto affermato dal , là dove sostiene che, sia in sede di Pt_1 audizione del minore sia in esito alla relazione MERENDINO, è emerso un desiderio del figlio di trascorrere più tempo con il padre e la sua famiglia;
vero è pure che dalla stessa relazione risulta (in p. 18) che:
“… sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene che la modalità di affidamento più adeguata nell'interesse del minore Per sia un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre. ha un buon attaccamento ad entrambi i genitori, ma necessita di una stabilità che può essere garantita mantenendo il domicilio prevalente presso la madre. L'inserimento di due pernottamenti settimanali presso il padre garantisce al minore di mantenere un adeguato legame con il genitore e anche con i fratelli …”.
Non potendo prescindere da ciò che individua nel prevalente interesse del minore ad avere una vita stabile e serena la “stella polare” d'ogni decisione in subiecta materia, opina incidentalmente la Corte come fosse emersa la piena condivisibilità della soluzione evidenziata dalla stessa dott. MERENDINO in sede di mediazione familiare, consistente nell'aumentare il Per_ tempo da trascorrere dal piccolo presso la casa del padre, pur mantenendosi il domicilio prevalente presso la madre, regolamentando in maniera precisa e dettagliata il calendario delle visite presso il , in maniera tale da: Pt_1
- evitare l'inconveniente del doversi decidere di volta in volta (in via convenzionale o autoritativa) le date per gli incontri;
- attenuare o elidere il conflitto tra i genitori innescato dal disagio mostrato dal nel Pt_1 rispettare pedissequamente gli accordi presi in sede di separazione ovvero ridurre il rischio di far dipendere l'effettività di detta relazione dalla limitata flessibilità dimostrata nel tempo dalla ell'accettare eventuali cambiamenti di orari di visita;
CP_1
E in sede di mediazione, come risulta dalla relazione peritale (nelle pp. 18-19), era stato del resto proposto alle parti un accordo, da esse accettato concordemente, articolato come segue :
“… Si concorda che la frequentazione con il padre segua due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente: SETTIMANA 1:
➢Dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì;
➢Dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del venerdì. SETTIMANA 2:
➢Martedì: dalle ore 12.00 alle ore 19.00 (o, se frequentate, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche)
➢Giovedì: dalle ore 12.00 alle ore 19.00 (o, se frequentate, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche)
➢Dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. Nel periodo estivo l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20.30. Per Inoltre, si concorda che trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, si concorda un calendario, da seguire ad anni alterni, a partire da dicembre 2024:
➢Dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 12.00 del 25 dicembre con il padre;
➢Dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre con la madre;
➢Dalle ore 12.00 del 26 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre con il padre;
➢Dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 12.00 del 1 gennaio con la madre;
➢Dalle ore 12.00 del 1 gennaio alle ore 12.00 del 2 gennaio con il padre;
➢Dalle ore 12.00 del 2 gennaio alle ore 19.00 del 6 gennaio con la madre. Infine, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni. L'orario delle telefonate è concordato nel modo seguente:
➢Tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 20.00;
➢ Il sabato e la domenica anche dalle ore 10.30 alle ore 11.30 …”.
Tale regolamento coincide con quello previsto nella sentenza del Giudice di prime cure, che, nel rispetto della così conseguita volontà delle parti, si era opportunamente limitato a recepire quanto tra esse concordato in sede di mediazione insieme all'esperto, senza interferire ulteriormente sulla suddivisione dei giorni ed orari di visita.
Risulta, infatti, dalla relazione che “… L'esperto ha condiviso con i genitori la proposta di affidamento ritenuta più adeguata al benessere del minore. I genitori si sono mostrati concordi
e hanno definito, con il supporto dell'esperto, il calendario per la regolamentazione dei rapporti personali e della frequentazione con il minore …”.
L'accordo in questione, dunque, era stato raggiunto con il consenso di entrambi i genitori ed in particolare le modalità dettagliate di definizione dei tempi che il bambino avrebbe dovuto trascorrere con il padre e la madre erano ben funzionali ad evitare da un lato il comportamento “ostruzionistico” della dall'altro a dar maggior rilievo alle esigenze CP_1 organizzative (variabili) di entrambi i genitori ed alle richieste avanzate dal di poter Pt_1 frequentare il figlio più volte a settimana.
Il aveva poi ulteriormente aderito e acconsentito al programma di cui sopra nelle Pt_1 successive note alla relazione MERENDINO del 30.5.2024, nelle quali si legge:
“… richiamato e riportato il ricorso introduttivo del giudizio, gli esiti della disposta audizione del minore e delle risultanze della relazione della dott. Merendino si osserva: esente da qualsivoglia criticità è la relazione in atti», si aggiunge poi «Auspicando che la si attenga alle indicazioni dell'esperto, così come farà il MANCUSO, si ritiene CP_1 di aderire alla proposta avanzata dalla dott. Merendino (adesiva alla proposta del Giudice e non accettata dalla
mantenendo per come suggerito un continuo “monitoraggio e un supporto che si protragga fino CP_1 all'acquisizione di una gestione autonoma e concordata delle necessità del figlio”». Peraltro, persino nelle domande finali è dato leggere «Piaccia al Tribunale ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto 1) accogliere il presente ricorso disponendo l'ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre come da proposta del Giudice e indicazione dell'esperto (…)”.
Ciò posto, fermo che, a norma dell'art. 100 C.P.C.:
- “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”;
- per proporre impugnazione è necessario che sussista un interesse alla riforma della decisione gravata, primariamente sotto il profilo dell'invocabile superamento di un'emersa soccombenza dell'impugnante; dovendosi dare atto ut supra che nel caso di lite in merito al punto relativo al calendario di Per_ affidamento del minore come: una soccombenza del sia totalmente da escludere , in quanto questi ha visto accolta in Pt_1 sentenza la propria domanda (che, per come precisato in sede di note alla relazione MERENDINO, era volta a ottenere con la sentenza una conferma degli accordi sull'affidamento raggiunti in sede di mediazione familiare); non sono state dedotte (né aliunde sono emerse) sopravvenienze giustificative – nel tempo sin qui decorso – d'una eventuale revisione della materia anche in via officiosa, nel superiore interesse del minore;
Per_ l'appello principale proposto in merito alle condizioni di affidamento di è da riconoscersi inammissibile e non merita accoglimento.
In merito al punto relativo all'assegnazione della casa coniugale, l'appello merita di essere rigettato.
Il propone gravame asserendo che la sentenza di primo grado sia in tema Pt_1 contraddittoria, ingiusta e avulsa dalla documentazione prodotta e dalle prove richieste in quanto “… non valuta, per nulla, la domanda di revoca della casa coniugale da parte della
”. Pt_2
Quanto così affermato da parte ricorrente non corrisponde al vero.
Infatti (come si evince da p. 8 e seguenti della pronuncia in riesame) la domanda relativa alla revoca dell'assegnazione alla ella casa coniugale è stata espressamente vagliata dal CP_1
Giudice a quo che ha ritenuto doversi rigettarla.
Ed invero, come ivi evidenziato, se l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario trova la propria ratio nella necessità di garantire la tutela del preminente interesse dei figli al mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio habitat (domestico e sociale, il loro domicilio dovendosi intendere come fonte d'interazione ed integrazione rispetto al contesto di vita che da esso si svolge), atteso che nel caso di specie non è emersa acquisizione certa d'alcun permanente trasferimento della madre e del figlio minore presso altra abitazione, non sussistevano (né sussistono) ragioni per diversamente statuire al riguardo. Per_ Pur asserendo il che l'ex moglie ed il figlio vivano prevalentemente presso Pt_1
l'abitazione dei genitori della donna, prove adeguate e sufficienti a dare fondamento a tali asserzioni non possono considerarsi le fotografie prodotte dalla difesa dello stesso limitandosi le stesse a mostrare un balcone sporco di foglie e terra e serramenti chiusi, che ben potrebbero essere riconducibili anche ad un allontanamento breve (di poche ore come di qualche giorno) e, al più, a trascuratezza della relativa tenuta.
Le affermazioni del non trovano riscontro neanche nelle dichiarazioni dello stesso Pt_1 minore, il quale, in sede di audizione, ha affermato contra di vivere prevalentemente nella casa familiare con la madre, soprattutto nel periodo scolastico, e di trascorrere presso la casa dei nonni materni solo qualche giorno, comunque saltuariamente, o brevi periodi durante la stagione estiva.
Peraltro, come evidenziato nella comparsa di costituzione in appello della CP_1
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, già in sede di accordo di separazione, era stata stabilita a termine, ossia solo fino al 31.12.2025.
A p. 5 del predetto accordo si legge infatti: “(…) la casa sita in Patti, Via Aldo Moro 14, di cui sono proprietari i genitori del signor , resta assegnata Pt_1 alla Signora quale abitazione familiare sino al 31 dicembre 2025; in ogni caso, la stessa dovrà rilasciarla, CP_1 anche prima del suddetto termine, non appena, anche in relazione a una futura attività lavorativa, sia per essa Per possibile trasferirsi altrove con il piccolo;
qualora la Signora per qualsiasi evento impeditivo, non CP_1 dovesse ottenere la disponibilità di altro immobile entro la suddetta data – 31.12.2025 -, il termine, nel preminente Per interesse di assicurare al piccolo u riferimento abitativo, si riterrà sospeso sino al cessare dell'evento impeditivo
(…)”; donde la chiara affermazione di solo interinale ulteriore protrazione della fruizione del diritto Per_ personale in argomento da parte di (e, conseguentemente, quale suo collocatario preferenziale) della e dell'assenza conseguente di ragionevoli istanze contrarie da porsi CP_1 in bilanciamento con il richiamato superiore interesse del minore e legittimanti una diversa decisione in tema, anche nell'eventualità d'un esito favorevole alle tesi di parte Pt_1 della prova testimoniale invocata (e per questo, verosimilmente, implicitamente disattesa – come superflua – da parte del primo Giudice).
Va pertanto disatteso l'appello anche in parte qua.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento, ritiene il Collegio che l'appello principale merita di essere disatteso mentre sia di giustizia l'accoglimento dell'appello incidentale.
Il con il proprio gravame chiede che venga revocato l'assegno divorzile per Pt_1
l'ingiusta preterizione (di cui sarebbe stato autore il primo Giudice) di due motivi ostativi, già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo è quello antea ricondotto alla sopravvenienza della nascita di altri due figli dalla nuova relazione familiare avviata dal nominato, donde la sopravvenienza di carichi di solidarietà ulteriori (ed oggettivamente gravosi) asseritamente nella sussistenza delle stesse condizioni patrimoniali e reddituali godute in precedenza.
Il secondo è quello ricollegato al rifiuto “ingiustificato” da parte della i rendersi CP_1 economicamente indipendente, dovuto al fatto che la stessa avrebbe rifiutato un'offerta di lavoro (segnalatale dallo stesso ). Pt_1
Già il Giudice di prime cure nella propria pronuncia aveva espressamente rilevato, quanto al secondo motivo di doglianza, come la domanda fosse da ritenere infondata in quanto la presunta offerta di lavoro che la avrebbe ricevuto e poi rifiutato non risultava CP_1 adeguatamente provata tramite la documentazione allegata dal;
documentazione Pt_1 che, anche ad avviso di questa Corte, non era (né è) sufficiente a fornire alcuna informazione in merito alle condizioni di lavoro offerte, come il tipo di contratto, lo stipendio o l'orario di lavoro previsto.
E peraltro, come parimenti emerso durante il giudizio di primo grado, il rifiuto non potrebbe ritenersi comunque ingiustificato, in quanto risulta per tabulas come la tia CP_1 frequentando un corso di studi universitario in materia infermieristica che potrebbe assicurarle Per_ una posizione di lavoro tale da ben soddisfare le esigenze di vita proprie e di in avvenire donde l'irragionevolezza d'una eventuale sua sospensione (o d'un rallentamento del relativo percorso) in difetto di dati chiaramente comprovanti la preferibilità d'un immediato accesso al lavoro in un simile contesto.
In merito al primo profilo, è doveroso evidenziare come – su un regolamento concordato pattiziamente e giudizialmente recepito – la nascita dei due figli avuti dalla nuova moglie non possa essere considerata circostanza sopravvenuta rispetto agli accordi di divorzio, dunque non può essere apprezzata quale motivo di modifica degli stessi.
Infatti, come evidenziato anche nell'appello incidentale proposto dalla mentre la CP_1 nascita del primo dei due figli avuti dal nuovo ménage di vita avviato da risale al Pt_1
16.10.2021 e quella del secondo coincide con il 6.5.2023, l'accordo di divorzio è stato raggiunto in data 24.10.2022, ossia allorché la nuova compagna del nominato era da presumersi (in difetto di diverse allegazioni) già incinta per la seconda volta al momento dell'accordo de quo.
E vero è pure che il non ha mai provato l'entità delle proprie risorse redditual- Pt_1 patrimoniali o l'incapienza delle stesse a consentirgli di far fronte alle esigenze di entrambe le famiglie da lui fatte sorgere, donde l'eventuale rivedibilità delle condizioni di divorzio già concordate, ma si è limitato a sostenere che il mero fatto di aver avuto due nuovi figli costituisse ragione giustificativa ex se, nella sua obiettiva evidenza di maggior carico per sé
(rispetto al passato), di modifica del contenuto degli accordi pregressi.
Di qui il rigetto dell'appello principale, in punto di mancata revoca dell'assegno di mantenimento.
Al tempo stesso, secondo questa Corte, tanto conduce anche all'accoglimento di quello incidentale relativamente al ripristino della somma originariamente prevista a pro' della CP_1
(nell'ammontare di euro 640,00 mensili).
Concorre a fondare tale diversa determinazione, rispetto all'avviso del primo Giudice (che avrebbe dovuto comunque tenere nel debito rilievo l'intangibilità dell'accordo in punto di quantum per la componente perequativo-compensativa del mantenimento riconosciuto) la duplice circostanza per cui: in punto d'an debeatur, non v'è prova né d'insostenibilità né di gravosità tale da inficiare l'effettiva attuabilità dei doveri di solidarietà sia verso la prima sia verso la seconda famiglia del nominato;
in punto di quantum, l'entità ritenuta congrua dal Giudice a quo appare decisamente inferiore rispetto allo stesso minimo di sussistenza all'attualità (donde la sua insufficienza rispetto al debito alimentare, constatato che il cd. bonus povertà 2025 ammonta ad euro 5.000 annui) mentre quella già attribuita dall'accordo delle parti risulta comunque assai contenuta, ancorché più appropriata ai superiori fini;
essa può pertanto confermarsi, atteso il principio di diritto ormai solido in sede di legittimità (si v. in tema Sez. I, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024) nel senso che se:
«… l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione)
…»;
«… la finalità assistenziale assume[ndo] rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 C.C., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023) …»;
e di tale adattamento già inter partes s'è avuto riconoscimento, la sua liquidazione avendo avuto luogo nel consenso (circa la relativa congruità) sia di parte debitrice sia di parte creditrice.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale soccombenza la condanna della parte appellante principale alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di cui in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”,
pur nella soccombenza dell'appellante principale, questa Corte non deve dare “… atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …” – con l'avvertenza per cui “…
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) – versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo ex lege, trattandosi di questioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento di prole d'età minore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, nonché la nota del rappresentante dell'ufficio del P.M., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 20.2.2025 e notificato in data
12.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti emessa al n. 29 in data 29.7.2024 nel procedimento già iscritto al n. 512/2023 VG;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto con atto depositato in data 29.5.2025 dalla CP_1 così provvede:
1) dichiara in parte inammissibile ed in parte rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) rigetta la domanda di revoca e/o di riduzione del mantenimento a pro' della CP_1
promossa dal nel procedimento iscritto al n. 512/2023 VG
[...] Parte_1 davanti al Tribunale Civile di Patti;
2.2) conferma del resto;
3) condanna la parte appellante principale alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,67 per onorario oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data
17.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 189/2025 R.G.V.G., a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Maria Claudia GIORDANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via Dogali n. 25); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Vittorio GIACOBBE del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via E. L.
Pellegrino n. 156); pec: ; Email_2
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.30 C.P.C. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… VOGLIA L'ECC.MA CORTE ADITA respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) ammettere nel rito e accogliere nel merito lo spiegato gravame e tutti i motivi d'appello spiegati e per l'effetto, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti, riformare e revocare il provvedimento impugnato. 2) In via istruttoria, ammettere le richieste istruttore avanzate in primo grado e immotivatamente non accolte. 3) Condannare la parte appellata al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese del primo grado di giudizio e del presente appello;
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A e C.P.A. 4) Emettere ogni più utile e opportuno provvedimento. Resta fatto salvo ogni ulteriore diritto …”.
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa: 1) Dichiarare inammissibili o rigettare perché infondate o con qualsiasi altra statuizione tutte le domande avanzate da
[...]
con il suo atto di appello notificato il 12.03.2025. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 concludente e, in riforma della pronuncia di primo grado, ripristinare l'ammontare dell'assegno divorzile nella misura di € 640,00 come determinato nell'accordo di divorzio o comunque aumentare l'ammontare fissato dal Tribunale nella misura che si riterrà di giustizia. 3) Ammettere occorrendo i mezzi istruttori che verranno ritenuti utili e conducenti. 4) Condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi dei due gradi di giudizio…”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' ritualmente notiziato della pendenza della presente iscrizione, con nota del 18.3.2025 ha chiesto il rigetto dei petita di cui all'atto d'impugnazione principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 20.2.2025 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e notificato in data 12.3.2025 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 [...]
, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Controparte_1
Patti con sentenza n. 29 emessa in data 29.7.2024 nel procedimento già iscritto al n. 512/2023
VG.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale ricorrente), in sede di modifica delle condizioni negoziate di divorzio, la collocazione paritaria del figlio minore con Persona_1 uguali tempi di permanenza del minore presso il padre e la madre, la revoca dell'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento, nonché l'ammonimento della per il comportando “limitante e arbitrario assunto nei confronti del minore e del CP_1 padre”, lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, e ciò in specie:
1. in punto di affidamento della prole: non aveva trovato accoglimento la richiesta di collocamento paritario del minore, nonostante dall'ascolto dello stesso e dalla relazione della consulente officiata (dott. MERENDINO) fosse emerso che lo stesso avrebbe voluto trascorrere più tempo con il padre e i fratelli, e che non fosse stata accolta nemmeno la richiesta di ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, avendo il Giudice proposto una “regolamentazione incompatibile con le esigenze espresse dal e dallo stesso minore”; Pt_1
2. in punto di assegnazione della casa coniugale: il Giudice a quo non avrebbe valutato adeguatamente la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del di lui padre, ), Persona_2 nonostante l'odierno appellante avesse fornito prova documentale del fatto che il minore non aveva la propria prevalente dimora presso la casa coniugale ed avesse anche richiesto l'ammissione di prova testimoniale in merito;
3. in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge: non era stata accolta la domanda di revoca dello stesso, ma operata la sua mera riduzione, nonostante il avesse fornito da un lato prova del mutamento della propria Pt_1 condizione economica, dovuta anche alla nascita di altri due figli dal successivo matrimonio, e dall'altro del rifiuto da parte della di una proposta di lavoro che l'avrebbe resa CP_1 economicamente indipendente;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello (principale) ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita suddetti e l'ammissione in via istruttoria delle richieste avanzate in primo grado e non accolte, con la condanna di controparte al pagamento degli onorari, dei diritti e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
Con provvedimento del 10.3.2025 veniva fissata per la discussione del procedimento l'udienza di prima comparizione davanti al Collegio dell'1.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., previa assegnazione all'appellante di termine fino all'1.4.2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti e al PM, assegnando alle parti termine per il deposito delle note scritte fino alle ore 24:00 del giorno d'udienza e avvisando le parti della possibilità di opporsi entro cinque giorni alla modalità di trattazione cartolare. Veniva, inoltre, ordinato alle parti di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis n. 12 comma 3 C.P.C.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 29.5.2025 deducendo ex adverso:
sub 1., che: la domanda avanzata dal in merito al calendario di frequentazione del minore era Pt_1 priva di fondamento in quanto già la C.T.U. aveva fatto presente che, per garantire una maggiore stabilità allo stesso, sarebbe stato opportuno mantenere il domicilio prevalente presso la madre, pur incrementando le occasioni di pernottamento presso il padre. Aggiungeva, inoltre, come lo stesso avesse prestato adesione in sede di mediazione familiare al calendario della Pt_1 frequentazione ut supra proposto e ciò appena un semestreaddietro;
sub 2., che: in merito all'assegnazione della casa coniugale quanto sostenuto dal non Pt_1 corrispondeva al vero, in quanto sia in sede di audizione del minore, sia tramite la produzione delle fatture relative ai consumi elettrici e di gas era emerso che in realtà il minore e la madre abitassero effettivamente presso la suddetta casa. Si evidenziava, inoltre, come l'assegnazione della casa alla madre, già in sede di accordo di separazione, fosse comunque stata prevista con termine al 31.12.2025 e si confermava tale scadenza come necessitata e non differibile;
sub 3., che: quanto alla revoca dell'assegno di divorzio, non risultava in alcun modo provato che la proposta di lavoro cui aveva fatto riferimento il fosse un'opportunità lavorativa seriamente Pt_1 valutabile, nè era mai stato specificato in alcun modo il tipo di contratto, l'orario di lavoro o il trattamento economico previsto, e che la stessa avesse scelto di non accettare tale proposta in quanto stava frequentando un corso di studi universitari (per conseguire l'abilitazione all'attività infermieristica) che le avrebbe permesso di conseguire un impiego e un reddito superiore per sè e per il figlio;
nonché spiegando appello incidentale, lamentava che: le circostanze considerate dal Tribunale per ridurre l'assegno di mantenimento non potevano considerarsi sopravvenute rispetto all'accordo di separazione, né il aveva in alcun Pt_1 modo fornito prova che il proprio reddito non gli consentisse di contribuire adeguatamente -
e cumulativamente – alle esigenze della precedente famiglia e della nuova, donde l'eccessività della riduzione del 50% dell'assegno, soprattutto alla luce del fatto che la aveva perso il CP_1 proprio stipendio proprio perché licenziata dal marito al momento della separazione.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dei motivi di impugnazione principale avanzati dal e l'accoglimento dell'appello incidentale con Pt_1 conseguente riforma dell'impugnata sentenza in relazione all'ammontare dell'assegno divorzile, da ripristinarsi alla precedente misura di euro 640,00 come determinato in accordo di divorzio o nella misura superiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
*
In sede di note autorizzate, parte appellante insisteva in tutte le domande avanzate nel proprio atto di appello e chiedeva il rigetto dell'appello incidentale in quanto infondato in fatto e in diritto.
Di contro, parte appellata, rilevato come l'appellante non avesse ritenuto opportuno d'avvalersi della facoltà di replica di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.P.C., asseriva che l'impugnazione non risultava notificata entro il termine previsto al Pubblico Ministero e chiedeva:
“… venga dichiarato inammissibile l'appello o venga comunque rigettato per le motivazioni già esposte nella memoria difensiva ed insiste nell'accoglimento dell'impugnazione incidentale con la reintegra dell'assegno divorzile nella misura già goduta o con l'aumento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, rispetto a quanto deciso in primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui:
«… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, per posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello principale sia in parte inammissibile e in parte infondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, rileva il Collegio quanto appresso.
In tema d'affidamento della prole, l'appello è inammissibile.
Il chiede la riforma della sentenza di primo grado in quanto il calendario delle visite Pt_1 stabilite dal Giudice di primo grado, a suo dire, risulterebbe “eccessivamente frammentario e causa di destabilizzazione e squilibrio per il minore”, ritenendo preferibile un affidamento paritario con tempi uguali di permanenza del figlio minore presso il padre e la madre e affermando che sia dall'audizione del minore che dalla relazione della dott.ssa MERENDINO emergerebbe come tale modalità di collocamento costituirebbe un arricchimento d'opportunità per il minore. In merito si osserva che, come già esattamente evidenziato nella sentenza di primo grado, il regime dell'affidamento condiviso, in mancanza di gravi ragioni ostative, deve tendenzialmente comportare una frequentazione dei genitori paritaria con i figli. Tuttavia, tale principio ha natura tendenziale, in quanto il Giudice che procede, nell'interesse del minore e senza che ciò comporti in astratto lesione al diritto alla bigenitorialità, può individuare un assetto che si discosti da un regime paritario puro e semplice, al fine di assicurare al minore una situazione più stabile e adeguata per la sua crescita. Orbene: se, per un verso, vero è quanto affermato dal , là dove sostiene che, sia in sede di Pt_1 audizione del minore sia in esito alla relazione MERENDINO, è emerso un desiderio del figlio di trascorrere più tempo con il padre e la sua famiglia;
vero è pure che dalla stessa relazione risulta (in p. 18) che:
“… sulla scorta di quanto evidenziato si ritiene che la modalità di affidamento più adeguata nell'interesse del minore Per sia un affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre. ha un buon attaccamento ad entrambi i genitori, ma necessita di una stabilità che può essere garantita mantenendo il domicilio prevalente presso la madre. L'inserimento di due pernottamenti settimanali presso il padre garantisce al minore di mantenere un adeguato legame con il genitore e anche con i fratelli …”.
Non potendo prescindere da ciò che individua nel prevalente interesse del minore ad avere una vita stabile e serena la “stella polare” d'ogni decisione in subiecta materia, opina incidentalmente la Corte come fosse emersa la piena condivisibilità della soluzione evidenziata dalla stessa dott. MERENDINO in sede di mediazione familiare, consistente nell'aumentare il Per_ tempo da trascorrere dal piccolo presso la casa del padre, pur mantenendosi il domicilio prevalente presso la madre, regolamentando in maniera precisa e dettagliata il calendario delle visite presso il , in maniera tale da: Pt_1
- evitare l'inconveniente del doversi decidere di volta in volta (in via convenzionale o autoritativa) le date per gli incontri;
- attenuare o elidere il conflitto tra i genitori innescato dal disagio mostrato dal nel Pt_1 rispettare pedissequamente gli accordi presi in sede di separazione ovvero ridurre il rischio di far dipendere l'effettività di detta relazione dalla limitata flessibilità dimostrata nel tempo dalla ell'accettare eventuali cambiamenti di orari di visita;
CP_1
E in sede di mediazione, come risulta dalla relazione peritale (nelle pp. 18-19), era stato del resto proposto alle parti un accordo, da esse accettato concordemente, articolato come segue :
“… Si concorda che la frequentazione con il padre segua due programmi settimanali che si alternano nel modo seguente: SETTIMANA 1:
➢Dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì;
➢Dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del venerdì. SETTIMANA 2:
➢Martedì: dalle ore 12.00 alle ore 19.00 (o, se frequentate, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche)
➢Giovedì: dalle ore 12.00 alle ore 19.00 (o, se frequentate, fino alla conclusione delle attività extrascolastiche)
➢Dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. Nel periodo estivo l'orario di rientro a casa è prorogato alle ore 20.30. Per Inoltre, si concorda che trascorrerà 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto con ciascun genitore, concordati preventivamente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, si concorda un calendario, da seguire ad anni alterni, a partire da dicembre 2024:
➢Dalle ore 15.00 del 24 dicembre alle ore 12.00 del 25 dicembre con il padre;
➢Dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre con la madre;
➢Dalle ore 12.00 del 26 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre con il padre;
➢Dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 12.00 del 1 gennaio con la madre;
➢Dalle ore 12.00 del 1 gennaio alle ore 12.00 del 2 gennaio con il padre;
➢Dalle ore 12.00 del 2 gennaio alle ore 19.00 del 6 gennaio con la madre. Infine, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasqua con l'altro genitore, ad anni alterni. L'orario delle telefonate è concordato nel modo seguente:
➢Tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 20.00;
➢ Il sabato e la domenica anche dalle ore 10.30 alle ore 11.30 …”.
Tale regolamento coincide con quello previsto nella sentenza del Giudice di prime cure, che, nel rispetto della così conseguita volontà delle parti, si era opportunamente limitato a recepire quanto tra esse concordato in sede di mediazione insieme all'esperto, senza interferire ulteriormente sulla suddivisione dei giorni ed orari di visita.
Risulta, infatti, dalla relazione che “… L'esperto ha condiviso con i genitori la proposta di affidamento ritenuta più adeguata al benessere del minore. I genitori si sono mostrati concordi
e hanno definito, con il supporto dell'esperto, il calendario per la regolamentazione dei rapporti personali e della frequentazione con il minore …”.
L'accordo in questione, dunque, era stato raggiunto con il consenso di entrambi i genitori ed in particolare le modalità dettagliate di definizione dei tempi che il bambino avrebbe dovuto trascorrere con il padre e la madre erano ben funzionali ad evitare da un lato il comportamento “ostruzionistico” della dall'altro a dar maggior rilievo alle esigenze CP_1 organizzative (variabili) di entrambi i genitori ed alle richieste avanzate dal di poter Pt_1 frequentare il figlio più volte a settimana.
Il aveva poi ulteriormente aderito e acconsentito al programma di cui sopra nelle Pt_1 successive note alla relazione MERENDINO del 30.5.2024, nelle quali si legge:
“… richiamato e riportato il ricorso introduttivo del giudizio, gli esiti della disposta audizione del minore e delle risultanze della relazione della dott. Merendino si osserva: esente da qualsivoglia criticità è la relazione in atti», si aggiunge poi «Auspicando che la si attenga alle indicazioni dell'esperto, così come farà il MANCUSO, si ritiene CP_1 di aderire alla proposta avanzata dalla dott. Merendino (adesiva alla proposta del Giudice e non accettata dalla
mantenendo per come suggerito un continuo “monitoraggio e un supporto che si protragga fino CP_1 all'acquisizione di una gestione autonoma e concordata delle necessità del figlio”». Peraltro, persino nelle domande finali è dato leggere «Piaccia al Tribunale ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto 1) accogliere il presente ricorso disponendo l'ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza del minore presso il padre come da proposta del Giudice e indicazione dell'esperto (…)”.
Ciò posto, fermo che, a norma dell'art. 100 C.P.C.:
- “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”;
- per proporre impugnazione è necessario che sussista un interesse alla riforma della decisione gravata, primariamente sotto il profilo dell'invocabile superamento di un'emersa soccombenza dell'impugnante; dovendosi dare atto ut supra che nel caso di lite in merito al punto relativo al calendario di Per_ affidamento del minore come: una soccombenza del sia totalmente da escludere , in quanto questi ha visto accolta in Pt_1 sentenza la propria domanda (che, per come precisato in sede di note alla relazione MERENDINO, era volta a ottenere con la sentenza una conferma degli accordi sull'affidamento raggiunti in sede di mediazione familiare); non sono state dedotte (né aliunde sono emerse) sopravvenienze giustificative – nel tempo sin qui decorso – d'una eventuale revisione della materia anche in via officiosa, nel superiore interesse del minore;
Per_ l'appello principale proposto in merito alle condizioni di affidamento di è da riconoscersi inammissibile e non merita accoglimento.
In merito al punto relativo all'assegnazione della casa coniugale, l'appello merita di essere rigettato.
Il propone gravame asserendo che la sentenza di primo grado sia in tema Pt_1 contraddittoria, ingiusta e avulsa dalla documentazione prodotta e dalle prove richieste in quanto “… non valuta, per nulla, la domanda di revoca della casa coniugale da parte della
”. Pt_2
Quanto così affermato da parte ricorrente non corrisponde al vero.
Infatti (come si evince da p. 8 e seguenti della pronuncia in riesame) la domanda relativa alla revoca dell'assegnazione alla ella casa coniugale è stata espressamente vagliata dal CP_1
Giudice a quo che ha ritenuto doversi rigettarla.
Ed invero, come ivi evidenziato, se l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario trova la propria ratio nella necessità di garantire la tutela del preminente interesse dei figli al mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio habitat (domestico e sociale, il loro domicilio dovendosi intendere come fonte d'interazione ed integrazione rispetto al contesto di vita che da esso si svolge), atteso che nel caso di specie non è emersa acquisizione certa d'alcun permanente trasferimento della madre e del figlio minore presso altra abitazione, non sussistevano (né sussistono) ragioni per diversamente statuire al riguardo. Per_ Pur asserendo il che l'ex moglie ed il figlio vivano prevalentemente presso Pt_1
l'abitazione dei genitori della donna, prove adeguate e sufficienti a dare fondamento a tali asserzioni non possono considerarsi le fotografie prodotte dalla difesa dello stesso limitandosi le stesse a mostrare un balcone sporco di foglie e terra e serramenti chiusi, che ben potrebbero essere riconducibili anche ad un allontanamento breve (di poche ore come di qualche giorno) e, al più, a trascuratezza della relativa tenuta.
Le affermazioni del non trovano riscontro neanche nelle dichiarazioni dello stesso Pt_1 minore, il quale, in sede di audizione, ha affermato contra di vivere prevalentemente nella casa familiare con la madre, soprattutto nel periodo scolastico, e di trascorrere presso la casa dei nonni materni solo qualche giorno, comunque saltuariamente, o brevi periodi durante la stagione estiva.
Peraltro, come evidenziato nella comparsa di costituzione in appello della CP_1
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, già in sede di accordo di separazione, era stata stabilita a termine, ossia solo fino al 31.12.2025.
A p. 5 del predetto accordo si legge infatti: “(…) la casa sita in Patti, Via Aldo Moro 14, di cui sono proprietari i genitori del signor , resta assegnata Pt_1 alla Signora quale abitazione familiare sino al 31 dicembre 2025; in ogni caso, la stessa dovrà rilasciarla, CP_1 anche prima del suddetto termine, non appena, anche in relazione a una futura attività lavorativa, sia per essa Per possibile trasferirsi altrove con il piccolo;
qualora la Signora per qualsiasi evento impeditivo, non CP_1 dovesse ottenere la disponibilità di altro immobile entro la suddetta data – 31.12.2025 -, il termine, nel preminente Per interesse di assicurare al piccolo u riferimento abitativo, si riterrà sospeso sino al cessare dell'evento impeditivo
(…)”; donde la chiara affermazione di solo interinale ulteriore protrazione della fruizione del diritto Per_ personale in argomento da parte di (e, conseguentemente, quale suo collocatario preferenziale) della e dell'assenza conseguente di ragionevoli istanze contrarie da porsi CP_1 in bilanciamento con il richiamato superiore interesse del minore e legittimanti una diversa decisione in tema, anche nell'eventualità d'un esito favorevole alle tesi di parte Pt_1 della prova testimoniale invocata (e per questo, verosimilmente, implicitamente disattesa – come superflua – da parte del primo Giudice).
Va pertanto disatteso l'appello anche in parte qua.
Quanto alla revoca dell'assegno di mantenimento, ritiene il Collegio che l'appello principale merita di essere disatteso mentre sia di giustizia l'accoglimento dell'appello incidentale.
Il con il proprio gravame chiede che venga revocato l'assegno divorzile per Pt_1
l'ingiusta preterizione (di cui sarebbe stato autore il primo Giudice) di due motivi ostativi, già evidenziati nel corso del giudizio di primo grado.
Il primo è quello antea ricondotto alla sopravvenienza della nascita di altri due figli dalla nuova relazione familiare avviata dal nominato, donde la sopravvenienza di carichi di solidarietà ulteriori (ed oggettivamente gravosi) asseritamente nella sussistenza delle stesse condizioni patrimoniali e reddituali godute in precedenza.
Il secondo è quello ricollegato al rifiuto “ingiustificato” da parte della i rendersi CP_1 economicamente indipendente, dovuto al fatto che la stessa avrebbe rifiutato un'offerta di lavoro (segnalatale dallo stesso ). Pt_1
Già il Giudice di prime cure nella propria pronuncia aveva espressamente rilevato, quanto al secondo motivo di doglianza, come la domanda fosse da ritenere infondata in quanto la presunta offerta di lavoro che la avrebbe ricevuto e poi rifiutato non risultava CP_1 adeguatamente provata tramite la documentazione allegata dal;
documentazione Pt_1 che, anche ad avviso di questa Corte, non era (né è) sufficiente a fornire alcuna informazione in merito alle condizioni di lavoro offerte, come il tipo di contratto, lo stipendio o l'orario di lavoro previsto.
E peraltro, come parimenti emerso durante il giudizio di primo grado, il rifiuto non potrebbe ritenersi comunque ingiustificato, in quanto risulta per tabulas come la tia CP_1 frequentando un corso di studi universitario in materia infermieristica che potrebbe assicurarle Per_ una posizione di lavoro tale da ben soddisfare le esigenze di vita proprie e di in avvenire donde l'irragionevolezza d'una eventuale sua sospensione (o d'un rallentamento del relativo percorso) in difetto di dati chiaramente comprovanti la preferibilità d'un immediato accesso al lavoro in un simile contesto.
In merito al primo profilo, è doveroso evidenziare come – su un regolamento concordato pattiziamente e giudizialmente recepito – la nascita dei due figli avuti dalla nuova moglie non possa essere considerata circostanza sopravvenuta rispetto agli accordi di divorzio, dunque non può essere apprezzata quale motivo di modifica degli stessi.
Infatti, come evidenziato anche nell'appello incidentale proposto dalla mentre la CP_1 nascita del primo dei due figli avuti dal nuovo ménage di vita avviato da risale al Pt_1
16.10.2021 e quella del secondo coincide con il 6.5.2023, l'accordo di divorzio è stato raggiunto in data 24.10.2022, ossia allorché la nuova compagna del nominato era da presumersi (in difetto di diverse allegazioni) già incinta per la seconda volta al momento dell'accordo de quo.
E vero è pure che il non ha mai provato l'entità delle proprie risorse redditual- Pt_1 patrimoniali o l'incapienza delle stesse a consentirgli di far fronte alle esigenze di entrambe le famiglie da lui fatte sorgere, donde l'eventuale rivedibilità delle condizioni di divorzio già concordate, ma si è limitato a sostenere che il mero fatto di aver avuto due nuovi figli costituisse ragione giustificativa ex se, nella sua obiettiva evidenza di maggior carico per sé
(rispetto al passato), di modifica del contenuto degli accordi pregressi.
Di qui il rigetto dell'appello principale, in punto di mancata revoca dell'assegno di mantenimento.
Al tempo stesso, secondo questa Corte, tanto conduce anche all'accoglimento di quello incidentale relativamente al ripristino della somma originariamente prevista a pro' della CP_1
(nell'ammontare di euro 640,00 mensili).
Concorre a fondare tale diversa determinazione, rispetto all'avviso del primo Giudice (che avrebbe dovuto comunque tenere nel debito rilievo l'intangibilità dell'accordo in punto di quantum per la componente perequativo-compensativa del mantenimento riconosciuto) la duplice circostanza per cui: in punto d'an debeatur, non v'è prova né d'insostenibilità né di gravosità tale da inficiare l'effettiva attuabilità dei doveri di solidarietà sia verso la prima sia verso la seconda famiglia del nominato;
in punto di quantum, l'entità ritenuta congrua dal Giudice a quo appare decisamente inferiore rispetto allo stesso minimo di sussistenza all'attualità (donde la sua insufficienza rispetto al debito alimentare, constatato che il cd. bonus povertà 2025 ammonta ad euro 5.000 annui) mentre quella già attribuita dall'accordo delle parti risulta comunque assai contenuta, ancorché più appropriata ai superiori fini;
essa può pertanto confermarsi, atteso il principio di diritto ormai solido in sede di legittimità (si v. in tema Sez. I, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024) nel senso che se:
«… l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione)
…»;
«… la finalità assistenziale assume[ndo] rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 C.C., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023) …»;
e di tale adattamento già inter partes s'è avuto riconoscimento, la sua liquidazione avendo avuto luogo nel consenso (circa la relativa congruità) sia di parte debitrice sia di parte creditrice.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue all'integrale soccombenza la condanna della parte appellante principale alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino all'importo di cui in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”,
pur nella soccombenza dell'appellante principale, questa Corte non deve dare “… atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …” – con l'avvertenza per cui “…
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) – versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo ex lege, trattandosi di questioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento di prole d'età minore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, nonché la nota del rappresentante dell'ufficio del P.M., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 20.2.2025 e notificato in data
12.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti emessa al n. 29 in data 29.7.2024 nel procedimento già iscritto al n. 512/2023 VG;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto con atto depositato in data 29.5.2025 dalla CP_1 così provvede:
1) dichiara in parte inammissibile ed in parte rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) rigetta la domanda di revoca e/o di riduzione del mantenimento a pro' della CP_1
promossa dal nel procedimento iscritto al n. 512/2023 VG
[...] Parte_1 davanti al Tribunale Civile di Patti;
2.2) conferma del resto;
3) condanna la parte appellante principale alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,67 per onorario oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data
17.7.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)