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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 812/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Melanide Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2014 - INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di ingiunzione di pagamento n. 000000026243 – ING – E068 – 2023 notificato il 28/12/2023 (emesso dalla Melanide S.p.A. –concessionaria del Comune di Gizzeria), per mancata notificazione dei presupposti avvisi di accertamento;
sostiene di essere venuto a conoscenza della pretesa erariale soltanto con la notifica dell'atto di ingiunzione, riguardante vari tributi: - IMU 2012 il 20/07/2017 -
IMU 2013 il 12/11/2017 - TARES 2013 il 14/05/2018 - TARI 2014 e 2015 il 25/01/2019 - IDRICO 2012 il
21/03/2017 - IDRICO 2013 il 06/03/2018, per un importo totale di €. 8.539,00 ; eccepisce la prescrizione e la decadenza . Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi.
Si costituisce la società MELANIDE spa-concessionaria del comune di Gizzeria-che evidenzia quanto segue
: 1) si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in merito alle somme riferite a canone idrico;
2) si precisa che : a) l'atto di accertamento n. 00000028451-ACC-E068-2017 , relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 20-07-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, ( cfr. relazione di notificazione che si produce ) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
b) l'atto di accertamento n. 00000041817-ACC-E068-2017, relativo a IMU per l'anno 2013 è stato notificato in data 17-11-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, (cfr. relazione di notificazione che si produce )e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
c ) l'atto di accertamento n. 000000170031-ACC- E068-2019, relativo a IMU e
TASI per l'anno 2014, è stato notificato in data 23-07-2019, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
d ) l'atto di accertamento 000000087926-ACC- E068-2018 , relativo a
TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 14-05-2018, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, (cfr. relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
e ) l'atto di accertamento n. 000000124105-ACC-E068-2018 , relativo a
TARI per gli anni 2014 e 2015, è stato notificato in data 25-01-2019, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,( cfr. relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
3)non si è verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari, stante l'avvenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione a seguito della tempestiva notificazione degli avvisi di accertamento prima e dell'ingiunzione di pagamento poi, atti cui deve riconoscersi efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943 c.c. e che sono stati notificati prima che maturasse il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n 4, c.c.. ; 4 ) sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza nella riscossione dei tributi statali e locali hanno inciso le norme emergenziali da Covid-19. Chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione per i canoni idrici, di competenza del giudice ordinario, di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che il tributo contestato è l'omesso pagamento del canone idrico;
non avendo la commissione tributaria giurisdizione in materia di canoni idrici deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Quanto agli altri tributi oggetto della ingiunzione, la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, al ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , ai sensi degli artt. 1219 e 2943, comma 4 cc..; gli avvisi di accertamento e la conseguente ingiunzione sono atti a cui deve riconoscersi efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943 c.c. .Anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza nella riscossione dei tributi statali e locali hanno inciso le norme emergenziali da Covid-19. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario in favore del giudice ordinario, in relazione ai crediti azionati in materia di canoni idrici, con termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio;
rigetta, nel resto, il ricorso. -Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Melanide Spa, liquidate in €.
1.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novemre
2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 812/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gizzeria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Melanide Spa - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 IMU 2014 - INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
- INGIUNZIONE n. 000000026243 ING E068 2023 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'atto di ingiunzione di pagamento n. 000000026243 – ING – E068 – 2023 notificato il 28/12/2023 (emesso dalla Melanide S.p.A. –concessionaria del Comune di Gizzeria), per mancata notificazione dei presupposti avvisi di accertamento;
sostiene di essere venuto a conoscenza della pretesa erariale soltanto con la notifica dell'atto di ingiunzione, riguardante vari tributi: - IMU 2012 il 20/07/2017 -
IMU 2013 il 12/11/2017 - TARES 2013 il 14/05/2018 - TARI 2014 e 2015 il 25/01/2019 - IDRICO 2012 il
21/03/2017 - IDRICO 2013 il 06/03/2018, per un importo totale di €. 8.539,00 ; eccepisce la prescrizione e la decadenza . Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi.
Si costituisce la società MELANIDE spa-concessionaria del comune di Gizzeria-che evidenzia quanto segue
: 1) si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in merito alle somme riferite a canone idrico;
2) si precisa che : a) l'atto di accertamento n. 00000028451-ACC-E068-2017 , relativo a IMU per l'anno 2012 è stato notificato in data 20-07-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, ( cfr. relazione di notificazione che si produce ) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
b) l'atto di accertamento n. 00000041817-ACC-E068-2017, relativo a IMU per l'anno 2013 è stato notificato in data 17-11-2017, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, (cfr. relazione di notificazione che si produce )e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
c ) l'atto di accertamento n. 000000170031-ACC- E068-2019, relativo a IMU e
TASI per l'anno 2014, è stato notificato in data 23-07-2019, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,(cfr.la relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
d ) l'atto di accertamento 000000087926-ACC- E068-2018 , relativo a
TARES per l'anno 2013, è stato notificato in data 14-05-2018, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore, (cfr. relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
e ) l'atto di accertamento n. 000000124105-ACC-E068-2018 , relativo a
TARI per gli anni 2014 e 2015, è stato notificato in data 25-01-2019, mediante consegna a mano dell'atto effettuata dal messo notificatore,( cfr. relazione di notificazione che si produce) e tale atto ha interrotto la decorrenza della prescrizione quinquennale;
3)non si è verificata alcuna prescrizione dei crediti tributari, stante l'avvenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione a seguito della tempestiva notificazione degli avvisi di accertamento prima e dell'ingiunzione di pagamento poi, atti cui deve riconoscersi efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943 c.c. e che sono stati notificati prima che maturasse il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n 4, c.c.. ; 4 ) sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza nella riscossione dei tributi statali e locali hanno inciso le norme emergenziali da Covid-19. Chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione per i canoni idrici, di competenza del giudice ordinario, di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che il tributo contestato è l'omesso pagamento del canone idrico;
non avendo la commissione tributaria giurisdizione in materia di canoni idrici deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Quanto agli altri tributi oggetto della ingiunzione, la parte resistente ha fornito la prova della sussistenza della pretesa tributaria : gli avvisi di accertamento, al ricorrente sono stati notificati nei termini e non sono stati impugnati;
la mancata impugnazione degli atti ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per cui l'ingiunzione di pagamento è legittima e la richiesta tributaria fondata. Infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto della odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92. Anche l'eccezione della prescrizione è insussistente, avendo la resistente fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento , ai sensi degli artt. 1219 e 2943, comma 4 cc..; gli avvisi di accertamento e la conseguente ingiunzione sono atti a cui deve riconoscersi efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943 c.c. .Anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza nella riscossione dei tributi statali e locali hanno inciso le norme emergenziali da Covid-19. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario in favore del giudice ordinario, in relazione ai crediti azionati in materia di canoni idrici, con termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio;
rigetta, nel resto, il ricorso. -Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Melanide Spa, liquidate in €.
1.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA, CPA e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc al procuratore costituito. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novemre
2025.