Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 29
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi diversi dal canone idrico siano stati notificati nei termini e non siano stati impugnati dal contribuente, rendendo il credito certo, liquido ed esigibile e l'ingiunzione di pagamento legittima.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto insussistente l'eccezione di prescrizione, avendo la resistente fornito prova delle notifiche degli avvisi di accertamento, atti che hanno efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2943 c.c. Sono state considerate anche le norme emergenziali da Covid-19.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario in favore del giudice ordinario, in relazione ai crediti azionati in materia di canoni idrici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 29
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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