Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 1 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00018/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01705/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F.A. Piccinni n.6;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Lecce - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 15/10/2021, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lecce ha rigettato l’istanza di emersione -OMISSIS-presentata in data 12/08/2020 dal datore di lavoro -OMISSIS-, in persona dell’amministratore unico-OMISSIS-, in favore dell’extracomunitario ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, nonché - ove occorra - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro.
Considerato che:
-come già rilevato nel decreto presidenziale cautelare n.-OMISSIS-(il cui contenuto deve essere integralmente condiviso e confermato), a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare fondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente sull’accertata (e non contestata) irregolarità contributiva del predetto datore di lavoro, come risulta dal parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro sull’istanza;
-l’art. 103 comma 15 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il necessario parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate (dal predetto) e, nella fattispecie in esame quest’ultimo, risulta espresso in maniera negativa stante la condizione di irregolarità contributiva del datore di lavoro;
- tali ultime circostanze (ossia sussistenza della capacità economica del datore di lavoro e congruità della capacità economica), non appaiono neppure documentate con altri mezzi, sicchè il provvedimento impugnato appare doveroso, anche perché il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione chiesto dal ricorrente presuppone la scadenza del termine di un rapporto di lavoro regolarizzabile ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), e non di un rapporto di lavoro non regolarizzabile ab initio”;
Considerato, altresì che, come già espresso dalla Sezione in un caso analogo (ordinanza n.-OMISSIS-), la Circolare ministeriale n. 112264 del 5/8/2021 dispone il rigetto dell’istanza di regolarizzazione nel caso di irregolarità contributiva del datore di lavoro rilevata dall’Ispettorato del Lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO