CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI MAURIZIO ( C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE, Parte_1 contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza 21.9.2022 n. 930 del Tribunale di Arezzo: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione di Controparte_1 perché atti processuali compiuti da dopo l'estinzione per fusione _3 per incorporazione e comunque per difetto di valida procura alle liti al difensore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto anche per essere rimasta del tutto indimostrata la relativa pretesa creditoria;
3) fermo quanto sopra, sempre nel merito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ex Legge 10.10.1990 n. 287 della Fideiussione Omnibus del
19.1.2006 (Doc.1) rilasciata dall'opponente odierno appellante, con conseguente liberazione dello stesso da qualsivoglia ed ipotetica obbligazione di garanzia nei confronti di;
Controparte_1
4) dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla Controparte_1 garanzia fideiussoria per non essersi attivata contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi prescritto dall'art. 1957 CC previa declaratoria di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 CC inserita nella Fideiussione
Omnibus del 19.1.2006 all'art. 6 (Doc.1) per violazione della Legge
10.10.1990 n. 287;
5) dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo
24.6.2019 n. 686 del Tribunale di Arezzo siccome invalido, illegittimo ed infondato e comunque respingere la pretesa di pagamento di CP_1
perché infondata in fatto e in diritto”.
[...]
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv.
Maurizio Bufalini quale difensore antistatario»;
pag. 2/10 per a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_2 reiectis così GIUDICARE
In via preliminare: dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348-bis e ter c.p.c.;
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque infondato, confermando la sentenza n.
930/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo il giorno 21 settembre 2022; in ogni caso: con il favore delle spese e competenze, da determinare ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre alla liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% dei compensi ed agli accessori di legge fiscali e previdenziali».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 930 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Arezzo, con la quale è stata respinta l'opposizione da egli spiegata avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da
[...]
(in prosieguo CA) – incorporata da (in prosieguo _3 RO
) – quale mandataria di a sua volta procuratrice di _4 P_
(in prosieguo ), cessionaria del credito Controparte_1 CP_1 originariamente vantato da nei Controparte_6 confronti di già dichiarata fallita, di cui Controparte_7
l'odierno appellante si era reso garante.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità dell'intero processo per Contr difetto di procura al difensore di ha ritenuto adeguatamente dimostrata la pretesa monitoriamente azionata, escludendo la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente per asserito contrasto con la normativa antitrust e considerando assorbita ogni altra eccezione, con ciò
pag. 3/10 rigettando l'opposizione e condannando il BR alla refusione delle spese di lite.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Violazione degli artt. 2504 bis cc e 156 II° co. cpc. inesistenza del ricorso monitorio del 7.6.2019 perché presentato da dopo _3 la fusione per incorporazione con . Inesistenza della RO procura generale alle liti conferita da al difensore. _3
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge»;
2. «Violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc. Violazione dei principi giurisprudenziali sulla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti. Infondatezza della pretesa di pagamento dell'opposta
[...]
Indicazione delle circostanze da cui deriva la CP_1 violazione di legge»;
3. «Violazione della legge n. 287/1990. Nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus del 19.1.2006 (doc.1) rilasciata dall'opponente per violazione della normativa antitrust. Indicazione delle Pt_1 circostanze da cui deriva la violazione di legge»;
4. «Riproposizione nel presente giudizio dell'eccezione di decadenza di dalla garanzia fideiussoria per decorso del Controparte_1 termine di 6 mesi ex art. 1957 cc e assorbita dalla pronuncia di rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione emessa dal giudice di primo grado».
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria protestando l'inammissibilità Controparte_2
e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata pag. 4/10 trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2026, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, è infondata, avendo l'atto d'impugnazione consentito di coglierne con sufficiente chiarezza la portata quanto a questioni e parti della sentenza messe in discussione e argomentazioni a supporto delle censure a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Peraltro, a nulla rileva il fatto che siano reiterate le argomentazioni spese davanti al giudice di prime cure, considerato che, «[a]i fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di pag. 5/10 percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (Cass. n. 23781 del 2020, in massima); ciò che la piana lettura dell'atto d'appello consente agevolmente di ravvisare.
L'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 348- bis c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come subito appresso si dirà.
2. Con il primo motivo d'appello il in sintesi lamenta che il Pt_1
Contr Tribunale non abbia rilevato come la mandataria avesse proposto il ricorso monitorio quando se ne era già verificata l'estinzione a seguito di fusione per incorporazione in , onde anche l'invalidità o inefficacia _4 della procura rilasciata al difensore.
Il motivo è fondato.
Secondo il Tribunale, «[n]el caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato in data 7 giugno 2019 con procura alle liti conferita all'odierno difensore in data 21 luglio 2016 da parte di , _3 che, tuttavia, si è estinta per fusione con in data 6 RO giugno 2019».
Alla stregua di tale accertamento – non revocabile in dubbio, in quanto non oggetto di censura a opera delle parti – al momento in cui CA, a mezzo del proprio legale rappresentante, ha depositato il ricorso monitorio, la fattispecie estintiva si era già integrata e la procura precedentemente conferita al difensore era venuta meno.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che «[l]a fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore» (Cass., sez. un., n. 21970 del 2021, in massima).
pag. 6/10 Giova peraltro rammentare che «[l]'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 927 del 2022, in massima). Dunque, è a tale atto che occorre riferirsi.
A tali rilievi può aggiungersi che l'estinzione della società «costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica» (Cass. n. 7676 del 2012, in massima) e che, con riguardo a quest'ultima, la Corte regolatrice ha chiarito che «[l]a morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina
l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della “vocatio in ius” e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda
è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad
“litem” oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste» (Cass.
n. 27530 del 2017, in massima;
analogamente, in precedenza, Cass. n.
8670 del 1999, n. 10437 del 1994 e n. 2951 del 1988, tutte in massima).
Tali principi non sono stati sconfessati dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, la quale, pur affermando che, «[i]n tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato» pag. 7/10 (Cass., sez. un., n. del 2024, in massima), ha rimarcato, in motivazione, la differenza con il caso di «evento menomativo incidente prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio [in cui] non c'è alcun procedimento pendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall'evento, che – d'altro canto – ben potranno attivarsi successivamente».
In nessun modo le conclusioni raggiunte rispetto all'impossibilità di Contr di agire in via monitoria e all'estinzione del mandato da essa conferito al difensore possono essere inficiate dalla previsione contenuta nell'atto di fusione per incorporazione, secondo cui «tutte le procure e tutte le deleghe conferite dalla Società Incorporata stessa […] mantengono efficacia, anche a seguito della Fusione, da intendersi, pertanto, come conferite dalla Società
Incorporante» (punto 9).
La clausola, infatti, non deroga affatto ai limiti all'ultrattività del mandato alle liti quali poc'anzi illustrati – regime che certo non è nella disponibilità delle parti – al più afferendo al rapporto tra e il _4
Contr medesimo difensore originariamente incaricato da tanto da CP_ richiamare, nel proprio atto di costituzione nel giudizio di opposizione a quale mandataria, appunto la procura generale alle liti rilasciata all'avvocato dalla società incorporata.
Contr Né la citata costituzione di quale successore di – «la _4 fusione per incorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez. Un.,
30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad un fenomeno (non evolutivo- modificativo, ma, appunto) estintivo-successorio» (Cass. n.13685 del 2023, in motivazione) – può assumere rilievo, atteso che «[l]a morte [come l'estinzione] dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della “vocatio in ius”, che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
pag. 8/10 risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo» (Cass. n. 11506 del
2022, in massima).
Alla stregua delle ragioni che precedono, il primo motivo di gravame è fondato, con la conseguenza che, in riforma della sentenza gravata, il Contr decreto ingiuntivo ottenuto da nella qualità, dev'essere revocato.
3. I residui motivi d'impugnazione sono assorbiti.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché la soccombenza va ravvisata in capo a parte appellata, essa va condannata a rifondere al le spese di lite relative a entrambi i gradi di Pt_1 giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi – giustificati in ragione del fatto che la controversia viene definita in virtù di questione di rito, assorbente rispetto a tutte le altre – relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua della somma oggetto di domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
pag. 9/10
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 930 del 2022 del Tribunale di Arezzo e in integrale riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal medesimo Tribunale su ricorso di quale _3 mandataria di a sua volta procuratrice di P_ [...]
CP_1
2. condanna in giudizio tramite la mandataria Controparte_1
a rifondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate, per il giudizio di opposizione, in euro
7.052,00 per competenze ed euro 406,5 per spese vive e, per quello d'appello, in euro 4.997,00 per competenze ed euro 804,00 per spese vive, il tutto oltre trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Bufalini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI MAURIZIO ( C.F._2 appellante
e
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di FIRENZE, Parte_1 contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza 21.9.2022 n. 930 del Tribunale di Arezzo: 1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione di Controparte_1 perché atti processuali compiuti da dopo l'estinzione per fusione _3 per incorporazione e comunque per difetto di valida procura alle liti al difensore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, dichiarare non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto anche per essere rimasta del tutto indimostrata la relativa pretesa creditoria;
3) fermo quanto sopra, sempre nel merito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ex Legge 10.10.1990 n. 287 della Fideiussione Omnibus del
19.1.2006 (Doc.1) rilasciata dall'opponente odierno appellante, con conseguente liberazione dello stesso da qualsivoglia ed ipotetica obbligazione di garanzia nei confronti di;
Controparte_1
4) dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla Controparte_1 garanzia fideiussoria per non essersi attivata contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi prescritto dall'art. 1957 CC previa declaratoria di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 CC inserita nella Fideiussione
Omnibus del 19.1.2006 all'art. 6 (Doc.1) per violazione della Legge
10.10.1990 n. 287;
5) dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo
24.6.2019 n. 686 del Tribunale di Arezzo siccome invalido, illegittimo ed infondato e comunque respingere la pretesa di pagamento di CP_1
perché infondata in fatto e in diritto”.
[...]
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv.
Maurizio Bufalini quale difensore antistatario»;
pag. 2/10 per a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_2 reiectis così GIUDICARE
In via preliminare: dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 348-bis e ter c.p.c.;
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque infondato, confermando la sentenza n.
930/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo il giorno 21 settembre 2022; in ogni caso: con il favore delle spese e competenze, da determinare ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre alla liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% dei compensi ed agli accessori di legge fiscali e previdenziali».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 930 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Arezzo, con la quale è stata respinta l'opposizione da egli spiegata avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da
[...]
(in prosieguo CA) – incorporata da (in prosieguo _3 RO
) – quale mandataria di a sua volta procuratrice di _4 P_
(in prosieguo ), cessionaria del credito Controparte_1 CP_1 originariamente vantato da nei Controparte_6 confronti di già dichiarata fallita, di cui Controparte_7
l'odierno appellante si era reso garante.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità dell'intero processo per Contr difetto di procura al difensore di ha ritenuto adeguatamente dimostrata la pretesa monitoriamente azionata, escludendo la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente per asserito contrasto con la normativa antitrust e considerando assorbita ogni altra eccezione, con ciò
pag. 3/10 rigettando l'opposizione e condannando il BR alla refusione delle spese di lite.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Violazione degli artt. 2504 bis cc e 156 II° co. cpc. inesistenza del ricorso monitorio del 7.6.2019 perché presentato da dopo _3 la fusione per incorporazione con . Inesistenza della RO procura generale alle liti conferita da al difensore. _3
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge»;
2. «Violazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc. Violazione dei principi giurisprudenziali sulla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti. Infondatezza della pretesa di pagamento dell'opposta
[...]
Indicazione delle circostanze da cui deriva la CP_1 violazione di legge»;
3. «Violazione della legge n. 287/1990. Nullità e/o inefficacia della fideiussione omnibus del 19.1.2006 (doc.1) rilasciata dall'opponente per violazione della normativa antitrust. Indicazione delle Pt_1 circostanze da cui deriva la violazione di legge»;
4. «Riproposizione nel presente giudizio dell'eccezione di decadenza di dalla garanzia fideiussoria per decorso del Controparte_1 termine di 6 mesi ex art. 1957 cc e assorbita dalla pronuncia di rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione emessa dal giudice di primo grado».
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria protestando l'inammissibilità Controparte_2
e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata pag. 4/10 trattenuta in decisione con ordinanza del 26 settembre 2026, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, è infondata, avendo l'atto d'impugnazione consentito di coglierne con sufficiente chiarezza la portata quanto a questioni e parti della sentenza messe in discussione e argomentazioni a supporto delle censure a confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Peraltro, a nulla rileva il fatto che siano reiterate le argomentazioni spese davanti al giudice di prime cure, considerato che, «[a]i fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di pag. 5/10 percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (Cass. n. 23781 del 2020, in massima); ciò che la piana lettura dell'atto d'appello consente agevolmente di ravvisare.
L'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 348- bis c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come subito appresso si dirà.
2. Con il primo motivo d'appello il in sintesi lamenta che il Pt_1
Contr Tribunale non abbia rilevato come la mandataria avesse proposto il ricorso monitorio quando se ne era già verificata l'estinzione a seguito di fusione per incorporazione in , onde anche l'invalidità o inefficacia _4 della procura rilasciata al difensore.
Il motivo è fondato.
Secondo il Tribunale, «[n]el caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato in data 7 giugno 2019 con procura alle liti conferita all'odierno difensore in data 21 luglio 2016 da parte di , _3 che, tuttavia, si è estinta per fusione con in data 6 RO giugno 2019».
Alla stregua di tale accertamento – non revocabile in dubbio, in quanto non oggetto di censura a opera delle parti – al momento in cui CA, a mezzo del proprio legale rappresentante, ha depositato il ricorso monitorio, la fattispecie estintiva si era già integrata e la procura precedentemente conferita al difensore era venuta meno.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che «[l]a fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore» (Cass., sez. un., n. 21970 del 2021, in massima).
pag. 6/10 Giova peraltro rammentare che «[l]'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 927 del 2022, in massima). Dunque, è a tale atto che occorre riferirsi.
A tali rilievi può aggiungersi che l'estinzione della società «costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica» (Cass. n. 7676 del 2012, in massima) e che, con riguardo a quest'ultima, la Corte regolatrice ha chiarito che «[l]a morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina
l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della “vocatio in ius” e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda
è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad
“litem” oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste» (Cass.
n. 27530 del 2017, in massima;
analogamente, in precedenza, Cass. n.
8670 del 1999, n. 10437 del 1994 e n. 2951 del 1988, tutte in massima).
Tali principi non sono stati sconfessati dalla Corte di cassazione in funzione nomofilattica, la quale, pur affermando che, «[i]n tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato» pag. 7/10 (Cass., sez. un., n. del 2024, in massima), ha rimarcato, in motivazione, la differenza con il caso di «evento menomativo incidente prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio [in cui] non c'è alcun procedimento pendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall'evento, che – d'altro canto – ben potranno attivarsi successivamente».
In nessun modo le conclusioni raggiunte rispetto all'impossibilità di Contr di agire in via monitoria e all'estinzione del mandato da essa conferito al difensore possono essere inficiate dalla previsione contenuta nell'atto di fusione per incorporazione, secondo cui «tutte le procure e tutte le deleghe conferite dalla Società Incorporata stessa […] mantengono efficacia, anche a seguito della Fusione, da intendersi, pertanto, come conferite dalla Società
Incorporante» (punto 9).
La clausola, infatti, non deroga affatto ai limiti all'ultrattività del mandato alle liti quali poc'anzi illustrati – regime che certo non è nella disponibilità delle parti – al più afferendo al rapporto tra e il _4
Contr medesimo difensore originariamente incaricato da tanto da CP_ richiamare, nel proprio atto di costituzione nel giudizio di opposizione a quale mandataria, appunto la procura generale alle liti rilasciata all'avvocato dalla società incorporata.
Contr Né la citata costituzione di quale successore di – «la _4 fusione per incorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez. Un.,
30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad un fenomeno (non evolutivo- modificativo, ma, appunto) estintivo-successorio» (Cass. n.13685 del 2023, in motivazione) – può assumere rilievo, atteso che «[l]a morte [come l'estinzione] dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della “vocatio in ius”, che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
pag. 8/10 risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo» (Cass. n. 11506 del
2022, in massima).
Alla stregua delle ragioni che precedono, il primo motivo di gravame è fondato, con la conseguenza che, in riforma della sentenza gravata, il Contr decreto ingiuntivo ottenuto da nella qualità, dev'essere revocato.
3. I residui motivi d'impugnazione sono assorbiti.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché la soccombenza va ravvisata in capo a parte appellata, essa va condannata a rifondere al le spese di lite relative a entrambi i gradi di Pt_1 giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi – giustificati in ragione del fatto che la controversia viene definita in virtù di questione di rito, assorbente rispetto a tutte le altre – relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua della somma oggetto di domanda, esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
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P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 930 del 2022 del Tribunale di Arezzo e in integrale riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal medesimo Tribunale su ricorso di quale _3 mandataria di a sua volta procuratrice di P_ [...]
CP_1
2. condanna in giudizio tramite la mandataria Controparte_1
a rifondere a le Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate, per il giudizio di opposizione, in euro
7.052,00 per competenze ed euro 406,5 per spese vive e, per quello d'appello, in euro 4.997,00 per competenze ed euro 804,00 per spese vive, il tutto oltre trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
spese da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Bufalini, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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